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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 marzo 2026

Cassazione n. 11672/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

ORDINANZASul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 09/05/2025 della Corte d'appello di Palermodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA];considerato che l’unico motivo di ricorso, con cui si contesta vizio di violazione di normaprocessuale per inosservanza di quanto disposto dagli artt. 63 e 64 cod. proc. pen., oltre chemanifestamente infondato, risulta privo di specificità e meramente apparente, essendoreiterativo di profili di censura già dedotti in appello e già congruamente esaminati e disattesidalla Corte territoriale (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n.44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01), con corretta e logica motivazione,sottolineando come i verbali di sommarie informazioni fossero stati acquisiti con il consensodella difesa, e come dalle informazioni rilasciate dalle due donne fossero emersi indizi direità a carico del solo imputato;che, dunque, nel caso di specie, non è riscontrabile alcuna violazione del divieto diinutilizzabilità stabilito ai sensi dei summenzionati articoli;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condannadel ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favoredella Cassa delle ammende.[OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggiNumero di raccolta generale 11672/2026Roma, lì, 26/03/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta daMARIA [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Ord. n. sez. 4573/2026GIOVANNI [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA][OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 39446/2025MARZIA [OSCURATO:PERSONA] - Relatore -[OSCURATO:PERSONA] BIFULCOha pronunciato la seguenteORDINANZASul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 09/05/2025 della Corte d'appello di Palermodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA];considerato che l’unico motivo di ricorso, con cui si contesta vizio di violazione di normaprocessuale per inosservanza di quanto disposto dagli artt. 63 e 64 cod. proc. pen., oltre chemanifestamente infondato, risulta privo di specificità e meramente apparente, essendoreiterativo di profili di censura già dedotti in appello e già congruamente esaminati e disattesidalla Corte territoriale (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n.44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01), con corretta e logica motivazione,sottolineando come i verbali di sommarie informazioni fossero stati acquisiti con il consensodella difesa, e come dalle informazioni rilasciate dalle due donne fossero emersi indizi direità a carico del solo imputato;che, dunque, nel caso di specie, non è riscontrabile alcuna violazione del divieto diinutilizzabilità stabilito ai sensi dei summenzionati articoli;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condannadel ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favoredella Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 17/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARZIA [OSCURATO:PERSONA].Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 17/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARZIA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZASul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 09/05/2025 della Corte d'appello di Palermodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA];considerato che l’unico motivo di ricorso, con cui si contesta vizio di violazione di normaprocessuale per inosservanza di quanto disposto dagli artt. 63 e 64 cod. proc. pen., oltre chemanifestamente infondato, risulta privo di specificità e meramente apparente, essendoreiterativo di profili di censura già dedotti in appello e già congruamente esaminati e disattesidalla Corte territoriale (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n.44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01), con corretta e logica motivazione,sottolineando come i verbali di sommarie informazioni fossero stati acquisiti con il consensodella difesa, e come dalle informazioni rilasciate dalle due donne fossero emersi indizi direità a carico del solo imputato;che, dunque, nel caso di specie, non è riscontrabile alcuna violazione del divieto diinutilizzabilità stabilito ai sensi dei summenzionati articoli;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condannadel ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favoredella Cassa delle ammende.[OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggiNumero di raccolta generale 11672/2026Roma, lì, 26/03/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta daMARIA [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Ord. n. sez. 4573/2026GIOVANNI [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA][OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 39446/2025MARZIA [OSCURATO:PERSONA] - Relatore -[OSCURATO:PERSONA] BIFULCOha pronunciato la seguenteORDINANZASul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 09/05/2025 della Corte d'appello di Palermodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA];considerato che l’unico motivo di ricorso, con cui si contesta vizio di violazione di normaprocessuale per inosservanza di quanto disposto dagli artt. 63 e 64 cod. proc. pen., oltre chemanifestamente infondato, risulta privo di specificità e meramente apparente, essendoreiterativo di profili di censura già dedotti in appello e già congruamente esaminati e disattesidalla Corte territoriale (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n.44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01), con corretta e logica motivazione,sottolineando come i verbali di sommarie informazioni fossero stati acquisiti con il consensodella difesa, e come dalle informazioni rilasciate dalle due donne fossero emersi indizi direità a carico del solo imputato;che, dunque, nel caso di specie, non è riscontrabile alcuna violazione del divieto diinutilizzabilità stabilito ai sensi dei summenzionati articoli;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condannadel ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favoredella Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 17/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARZIA [OSCURATO:PERSONA].Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 17/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARZIA [OSCURATO:PERSONA]
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