CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 agosto 1993
Cassazione n. 03627/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 02/08/1993 avverso la sentenza del 13/06/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso sono manifestamente infondati, in quanto in contrasto con la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità che ritiene che la prova disposta ex art. 507 cod. proc. pen. rientri nelle attribuzioni del giudice, e non delle parti, che possono sollecitarne l'utilizzo al giudice del merito (come ha fatto il ricorrente, sia chiedendo nuova audizione della consulente tecnica del pubblico ministero, primo motivo, sia chiedendo nuova audizione dei propri consulenti di parte, secondo motivo) senza che, però, il mancato accoglimento dell'istanza possa essere sindacato in sede di legittimità (Sez. 5, Sentenza n. 4672 del 24/11/2016, dep. 2017, Fiaschetti, Rv. 269270; Sez. 2, Sentenza n. 9763 del 06/02/2013, PG in proc. Muraca, Rv. 254974); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 dicembre 2