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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 30791/2026

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di RomaVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore, [OSCURATO:PERSONA],che nel riportarsi alla memoria depositata ha concluso per il rigetto del ricorso;udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha richiamato i motivi di ricorso e il motivoaggiunto e ha insistito per l'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

È proposto ricorso avverso la sentenza del 6 novembre 2025 con la quale laCorte d'appello di Roma, in riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale diRoma il 13 novembre 2024, ha ridotto ad anni tre di reclusione la pena inflitta aPaolo [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di bancarotta fraudolenta documentale epatrimoniale per i quali era stato dichiarato colpevole, rideterminando nellamedesima misura anche la pena accessoria prevista dall'art. 216, ultimo comma,legge fall.2.

L'imputato, tramite il difensore di fiducia, deduce undici motivi di ricorso, diseguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.2.1.

Col primo motivo deduce violazione di legge per avere la Corte territorialedisatteso l'eccezione di nullità derivante dall'omessa notifica all'imputato delprovvedimento di rinvio d'ufficio della prima udienza fissata per il giudizio di primogrado, disposto in ragione dell'emergenza Covid.2.2.

Col secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione inrelazione al rigetto del motivo di appello concernente la dedotta nullitàdell'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen., con la quale era statoacquisito il processo verbale di contestazione dell'Agenzia delle Entrate, conconseguente inutilizzabilità degli atti acquisiti ai fini della deliberazione.

Assume chetale ordinanza sia stata adottata dopo che il Tribunale si era già ritirato in camera diconsiglio per la decisione e dopo che le parti avevano rassegnato le rispettiveconclusioni.2.3.

Col terzo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio dimotivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell'elemento materiale e di quellosoggettivo del reato di bancarotta documentale.Secondo la prospettazione difensiva, il fatto che il [OSCURATO:PERSONA] non fosse statocontattato dal curatore impedirebbe di ricondurre la mancata consegna dellescritture contabili a condotte di sottrazione o distruzione, anche perché difetterebbela prova che egli fosse a conoscenza dell'intervenuta dichiarazione di fallimento.

Talicircostanze escluderebbero, ad avviso del ricorrente, la possibilità di fareapplicazione dell'art. 49 legge fall., norma che presupporrebbe la conoscenza delfallimento attraverso la notifica della relativa sentenza.Sostiene inoltre che non sarebbe stato provato il dolo specifico di recarepregiudizio ai creditori, sia in ragione della mancata conoscenza delle richieste delcuratore, sia per l'assenza di ulteriori elementi valorizzati dall'accusa, sia, infine,per la presenza di elementi di segno contrario, quali il rapporto tra l'entità deidebiti, al netto di quelli tributari, e il valore non elevato delle distrazioni, circostanzache aveva comportato l'esclusione dell'aggravante del danno patrimoniale dirilevante entità.Deduce altresì che non emergerebbe la prova né dell'irregolare tenuta dellescritture contabili sino al 2011, né dell'insufficienza di quelle consegnate dalcommercialista alla polizia giudiziaria ai fini della ricostruzione delle movimentazionisocietarie, posto che proprio sulla base di tale documentazione erano stati formulatii capi di imputazione concernenti le distrazioni contestate ai capi E) ed F).

Lasuccessiva omessa tenuta delle scritture avrebbe, al più, potuto integrare l'ipotesidi bancarotta semplice documentale, difettando comunque la prova del dolorichiesto per la più grave fattispecie contestata.Rileva, infine, che tutti tali profili erano stati specificamente prospettati con imotivi di appello e che la Corte territoriale non li avrebbe adeguatamenteesaminati.2.4.

Col quarto motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione inrelazione al mancato proscioglimento dalle ipotesi distrattive contestate.In particolare, osserva che la Corte territoriale ha sostanzialmentericonosciuto l'insussistenza della distrazione contestata al capo b), relativa amacchinari e attrezzature risultati oggetto di vendita giudiziaria, senza tuttaviapronunciare l'assoluzione, limitandosi a fare riferimento ad un genericoridimensionamento delle condotte distrattive, esito al quale era già pervenuto ilTribunale escludendo l'aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità.Rileva altresì che la sentenza impugnata non fornisce alcuna risposta allecensure formulate in relazione agli ulteriori capi c) e d).

Quanto al capo c), erastata prospettata la possibile inoffensività della condotta alla luce della riconosciutarideterminazione dell'importo distratto; quanto al capo d), era stata evidenziatal'indeterminatezza del calcolo delle rimanenze, che avrebbe dovuto condurreall'assoluzione per insufficienza della prova.2.5.

Col quinto motivo deduce violazione di legge con riferimento allamancanza di prova dei reati di cui ai capi e) ed f) dell'imputazione, qualeconseguenza dell'eventuale accoglimento del secondo motivo di ricorso concernentel'inutilizzabilità del processo verbale di contestazione.2.6.

Col sesto motivo lamenta omessa motivazione in relazione alle censureformulate con riguardo ai capi e) ed f).Deduce che, con l'atto di appello, era stato evidenziato come gli importiindicati quali distrazioni, in quanto corrispondenti al fatturato, non costituisseroricavi, dovendosi da essi detrarre i costi sostenuti per l'acquisto dei beni venduti;tali somme, pertanto, non avrebbero potuto logicamente essere considerateoggetto di distrazione.Sostiene inoltre che la ricostruzione dei flussi bancari operata nel processoverbale di constatazione fosse errata e che tale errore rendesse inattendibili lericostruzioni contabili utilizzate dall'accusa, come evidenziato dal consulente delladifesa.Su tali profili, la Corte di appello non avrebbe svolto alcuna motivazione.2.7.

Col settimo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione inrelazione al capo g), osservando che il processo verbale di constatazione e ladocumentazione relativa alle cartelle esattoriali concernenti i debiti erariali insoluti(c.d. estratti di ruolo) sono stati acquisiti ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen. inmodo illegittimo, per le ragioni già illustrate nel secondo motivo di ricorso.2.8.

Con l'ottavo motivo deduce omessa motivazione e violazione di leggeancora con riferimento al reato contestato al capo g).Lamenta che la Corte di appello non abbia considerato che i crediti tributari,al pari degli altri crediti, non erano stati oggetto di accertamento in sedefallimentare, essendo stato disposto il non farsi luogo all'accertamento del passivorelativamente ai crediti concorsuali.

Ne conseguirebbe, ad avviso del ricorrente,l'incertezza della stessa pretesa tributaria, dovendosi inoltre valutare gli eventualivizi procedurali che il contribuente è legittimato a dedurre avverso gli estratti diruolo dinanzi al giudice competente, nonché l'eventuale prescrizione maturata.2.9.

Col nono motivo contesta la sussistenza del nesso causale tral'esposizione debitoria fiscale di cui al capo g) e il fallimento, osservando chequest'ultimo era stato determinato dall'iniziativa di un diverso creditore e nondell'Erario.Né, secondo il ricorrente, può affermarsi che il dissesto sia riconducibile alleiniziative intraprese dal creditore pubblico per la riscossione dei tributi non versati.2.10.

Col decimo motivo lamenta il rigetto della richiesta di esclusione dellarecidiva specifica, evidenziando la risalenza nel tempo dell'unico precedenterisultante a suo carico per il reato di cui all'art. 646 cod. pen., peraltro ritenutoapoditticamente della stessa indole dei reati per cui si procede.Contesta altresì la motivazione della Corte di appello nella parte in cui hafatto comunque leva sulla sussistenza dell'aggravante della pluralità dei fatti dibancarotta e sul giudizio di bilanciamento già effettuato in termini di equivalenza,sostenendo che l'eventuale esclusione della recidiva e il ridimensionamento dellecondotte distrattive avrebbero potuto e dovuto condurre ad una diversa valutazionecomparativa tra circostanze attenuanti generiche e aggravanti.2.11.

Con l'undicesimo motivo lamenta la mancanza di motivazione in ordinealla richiesta di riconoscere la prevalenza delle circostanze attenuanti generichesulle aggravanti.3.

In data 27 maggio 2026 è stato trasmesso, a mezzo p.e.c., atto contenenteun motivo nuovo.Con esso il ricorrente deduce erronea applicazione della legge penale inrelazione al rigetto del decimo motivo di appello concernente il riconoscimento dellarecidiva specifica.Assume che la Corte territoriale abbia omesso di considerare l'effetto estintivoprevisto dall'art. 445, comma 2, cod. proc. pen. con riferimento all'unicoprecedente penale a suo carico, costituito da una sentenza di applicazione dellapena su richiesta delle parti pronunciata nel 2002.Sostiene che il reato oggetto di tale condanna si sarebbe estinto, conconseguente cessazione di ogni effetto penale, essendo decorso il terminequinquennale previsto dalla citata disposizione senza commissione di ulteriori delittidella stessa indole.

Evidenzia, inoltre, che i fatti oggetto del presente procedimentorisalgono al 2015 e che, pertanto, al momento della loro commissione gli effettipenali derivanti dalla precedente sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. dovevanoritenersi già estinti.Ne conseguirebbe, ad avviso del ricorrente, l'illegittimità del riconoscimentodella recidiva contestata.4.

Il ricorso è stato trattato - ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen., comemodificato dal d.lgs. del 10 ottobre 2022 n. 150 e successive integrazioni – surichiesta, con l'intervento delle parti che hanno rassegnato le conclusioni indicate inepigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è fondato nei limiti di seguito precisati con riguardo alla recidiva eal trattamento sanzionatorio; esso deve essere rigettato nel resto.2.

Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.La stessa difesa qualifica correttamente il vizio dedotto come nullità a regimeintermedio, in ciò concordando con la Corte di appello, ma sostiene che essa sisarebbe verificata nel giudizio e sarebbe pertanto deducibile anche con l'atto diimpugnazione.L'assunto non è condivisibile.L'omessa notificazione all'imputato del provvedimento di rinvio d'ufficio dellaprima udienza dibattimentale, disposto in ragione dell'emergenza epidemiologica daCovid-19, attiene infatti ad un atto collocato nella fase antecedente all'instaurazionedel giudizio e non ad una nullità verificatasi nel corso di esso.Né assume rilievo, in senso contrario, il fatto che la citazione a giudizio fossestata regolarmente notificata all'imputato, poiché anche la successiva fissazionedell'udienza si colloca comunque in un momento anteriore alla celebrazione deldibattimento.

Proprio la già intervenuta vocatio in iudicium esclude, del resto, chepossa trattarsi di nullità assoluta, confermandone invece la natura di nullità aregime intermedio.Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, le nullità di tale natura,ove concernano atti preliminari al giudizio, devono essere eccepite entro ladeliberazione della sentenza che definisce il grado nel quale si sono verificate e nonpossono essere dedotte né rilevate successivamente (Sez. 1, n. 11232 del18/02/2020, Rv. 278815-01; Sez. 2, n. 44363 del 26/11/2010, D'Aria, Rv. 249184-01; Sez. 3, n. 13824 del 02/04/2008, Straiano, Rv. 239690-01; Sez. 2, n. 37507del 30/06/2009, Volpe, Rv. 244887-01; Sez. 5, n. 22413 del 23/04/2009, Messina,Rv. 243510-01).Ne consegue che la nullità dedotta doveva essere fatta valere entro ladeliberazione della sentenza di primo grado.La Corte territoriale ha correttamente fatto applicazione di tali principi,rilevando come nel corso delle successive udienze il difensore non abbia formulatoalcuna eccezione sul punto, pur essendo stato posto nelle condizioni di esercitarecompiutamente le prerogative difensive e di interloquire in ordine al rinvio d'ufficiodisposto.Con specifico riferimento ad una fattispecie analoga a quella in esame, questaCorte ha inoltre affermato che, in tema di disciplina emergenziale dettata per lapandemia da Covid-19, l'omessa notificazione all'imputato dell'avviso di fissazionedella nuova udienza, conseguente al rinvio d'ufficio disposto ai sensi dell'art. 1,comma 1, d.l. 8 marzo 2020, integra una nullità di ordine generale a regimeintermedio, suscettibile di sanatoria ove non dedotta nei termini previsti dagli artt.180 e 182, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 27903 del 09/04/2021, Rv.281601-01).Nel medesimo solco interpretativo si collocano Sez. 5, n. 26434 del08/06/2022, Rv. 283401-01, relativa all'omessa comunicazione all'imputato delladata di rinvio della prima udienza conseguente alla sospensione del processodisposta per eventi sismici, nonché Sez. 3, n. 16096 del 16/01/2025, Rv. 287874-3.

Anche il secondo motivo di ricorso è infondato.La censura relativa alla dedotta nullità dell'ordinanza emessa ai sensi dell'art.507 cod. proc. pen., con la quale è stato acquisito il processo verbale diconstatazione dell'Agenzia delle Entrate, nonché alla conseguente inutilizzabilitàdegli atti acquisiti, è stata correttamente esaminata e disattesa dalla Corteterritoriale.Quest'ultima, in conformità al consolidato orientamento della giurisprudenzadi legittimità, ha innanzitutto evidenziato che l'esercizio del potere di integrazioneprobatoria previsto dall'art. 507 cod. proc. pen. non richiede una specifica edarticolata motivazione, richiamando, in modo pertinente, Sez. 3, n. 16673 del30/10/2017, dep. 16/04/2018, Rv. 272817-01, secondo cui l'eventuale insufficienzadella motivazione posta a fondamento dell'acquisizione probatoria non determinainutilizzabilità o invalidità dell'atto, non essendo prevista dall'ordinamentoprocessuale alcuna specifica sanzione al riguardo.Con riferimento all'ulteriore profilo dedotto dalla difesa, la Corte di appello haaltresì rilevato che, dopo l'acquisizione del documento, le parti furono nuovamenteinvitate a formulare le proprie conclusioni, così da poter interloquire anche sulmateriale probatorio sopravvenuto.

Non corrisponde pertanto al vero l'assuntodifensivo secondo cui esse sarebbero state private della possibilità di controdedurresul punto.Dal verbale dell'udienza del 13 novembre 2024 emerge, infatti, che, dopol'acquisizione del p.v.c., ritenuto necessario dal Tribunale ai fini della decisione, siail Pubblico ministero sia il difensore si riportarono alle conclusioni ed alleargomentazioni già svolte nel corso della discussione.Nessuna lesione del contraddittorio o altra invalidità processuale è dunqueravvisabile nel caso di specie.

Dallo stesso verbale risulta, peraltro, che il Tribunalesi ritirò in camera di consiglio all'esito della richiesta formulata dal Pubblicoministero e successivamente ne uscì per disporre l'acquisizione del documentorichiesto, prima di procedere alla decisione.Né può trovare applicazione il principio invocato nel ricorso sulla base di Sez.3, n. 18886 del 03/05/2018, trattandosi di precedente riferito alla diversa ipotesidell'ammissione di prova testimoniale, rispetto alla quale è stata evidenziata lanecessità di individuare preventivamente i temi sui quali la nuova prova deveessere assunta.

Esigenza che nel caso in esame non ricorre con riferimentoall'acquisizione di documentazione prodotta dal Pubblico ministero.4.

Il terzo motivo di ricorso che fa leva, al fine di escludere la sussistenzadell’elemento materiale e psicologico del reato di bancarotta fraudolentadocumentale, sulla circostanza che il [OSCURATO:PERSONA] non fosse stato contattato dal curatorené reso edotto dell’intervenuto fallimento, è infondato.Come ha già avuto modo di affermare questa Corte, da ultimo con la sentenzaSez. 5, n. 11576 del 04/03/2026, Rv. 289600 – 01, integra il delitto di bancarottafraudolenta documentale la condotta dell'amministratore di fatto che non provvedealla consegna dei libri e delle scritture contabili al curatore fallimentare.

Inparticolare, tale pronuncia ha precisato che a nulla potrebbe rilevare l'eventualeomessa convocazione dell’amministratore a tal fine da parte del curatore.

Inmotivazione, questa Corte ha osservato che l'obbligo di consegna di tutte lescritture contabili al curatore discende direttamente dalla legge, indipendentementeda una specifica richiesta formulata da parte della curatela, perché la disponibilitàdella documentazione è necessaria per le ineludibili attività di accertamento eliquidazione strutturalmente connesse alla procedura fallimentare, e grava anchesull'amministratore di fatto, a norma dell'art. 2639 cod. civ.Trattasi di principio che, affermato rispetto all’amministratore di fatto, valeovviamente, e a maggior ragione, per quello di diritto, e quindi per il [OSCURATO:PERSONA] cherivestiva tale qualifica formale.Gli obblighi che incombono sull’amministratore discendono direttamente dallaqualifica rivestita e il loro adempimento non può essere messo in discussioneadducendo la mancata convocazione da parte del curatore.Discende dalla legge, innanzitutto, l’obbligo di consegna delle scritturecontabili al curatore.L’imprenditore dichiarato fallito, infatti, ha lo specifico obbligo di consegnareal curatore tutte le scritture contabili inerenti all’impresa e ogni ulterioredocumentazione da lui richiesta (art. 86 l. fall., oggi 194 CCII).

Un obbligo che sipone come adempimento ulteriore e differente rispetto a quello indicato nel decretodi convocazione (art. 15 l. fall., oggi 41 CCII), avente ad oggetto i bilanci relativiagli ultimi tre esercizi e la situazione patrimoniale, economica e finanziariaaggiornata, e, successivamente, nella sentenza dichiarativa del fallimento (art. 16 l.fall., oggi 49 CCII), avente ad oggetto i bilanci e le scritture contabili e fiscaliobbligatorie.

Questi ultimi, diversamente caratterizzati per l’oggetto e per lafunzione (verifica e controllo della sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettividi fallibilità, art. 15; iniziale controllo della consistenza statica e dinamicadell’impresa in quanto strumentale ai primi improcrastinabili adempimenti delcuratore, art. 16), attengono solo ad una parte della documentazione contabile.Mentre la “consegna” di cui all’art. 86 avviene al curatore e riguarda tutta ladocumentazione contabile (“le scritture contabili [2214 c.c.] e ogni altradocumentazione dal medesimo richiesta o acquisita se non ancora depositate incancelleria”), della quale è obbligatoria la conservazione (e, quindi, degli ultimi diecianni di attività: art. 2220 cod. civ.).

Tale ultima previsione, in particolare, èfinalizzata alla necessaria ricostruzione della consistenza patrimoniale dell’impresa,nelle sue componenti attive e passive, statiche e dinamiche, quale attivitàprodromica alle parallele fasi di accertamento della consistenza attiva e passiva esuccessiva liquidazione.

Attività che, all’evidenza, presuppongono una completa edtrovano il loro prius logico nelle disposizioni normative contenute nell’art. 2214 cod.civ. e, sotto il profilo tributario e fiscale, nelle norme riportate nel d.P.R. n.600/1973.Che tale obbligo (quello della consegna di tutta la documentazione contabile)discenda direttamente dalla legge e prescinda da una specifica richiesta formulatadal curatore è logica conseguenza della necessaria strumentalità, nei terminievidenziati, della documentazione stessa rispetto alle ineludibili attività diaccertamento e liquidazione strutturalmente connesse alla procedura fallimentare.In tal senso, infatti, l’inciso contenuto nel richiamato art. 86 (alla richiesta delcuratore) si riferisce, esplicitamente, alla sola documentazione ulteriore e diversarispetto a quella contabile, ove ritenuta necessaria dagli organi fallimentari.Va quindi da sé che, una volta intervenuto il fallimento con una sentenzapubblicata nei modi di legge, l’amministratore è investito non solo di tutti gliobblighi che gravano su di lui in caso di fallimento ma anche delle relative iniziativeche quegli obblighi comportano, comprendendo tale posizione anche la possibilitàper l’amministratore di presentarsi in Tribunale per rendere dichiarazioni al curatorenell’ambito del generale dovere di collaborazione che promana dalla disciplinafallimentare, il cui assolvimento consente di esplicitare le proprie ragioni egiustificazioni, se del caso anche con riferimento alla sorte delle scritture contabili.Ove ciò non accada, l’amministratore non potrà addurre a giustificazione delleproprie inadempienze l’eventuale mancata convocazione da parte del curatore.Né può, per altro verso, essere genericamente addotta la mancata conoscenzadell’intervenuto fallimento, che è per legge reso noto innanzitutto mediante lapubblicazione della sentenza, che viene peraltro emessa all’esito di unprocedimento camerale partecipato.È piuttosto emerso, secondo quanto ricostruiscono i giudici di merito, che, nelcaso di specie, vi erano stati tentativi di rintraccio del ricorrente da parte delcuratore ma del tutto vani per essersi il [OSCURATO:PERSONA], in sostanza, reso irreperibile.

Erispetto a tale ipotesi ciò che il ricorso controdeduce riguardo all’effettivo luogo diresidenza dell’epoca del [OSCURATO:PERSONA] e alla sua verificabilità è rimasto affidato a meraprospettazione difensiva non supportata da documentazione idonea a confortarla.Sicché non può ritenersi improprio il riferimento operato dalla Corte di appelloall’art. 49 legge fall., che pone a carico del fallito o dell’amministratore, in caso disocietà, l’obbligo di comunicare i cambiamenti della residenza o del domicilio, nelcaso di specie non assolto dal ricorrente.Tanto premesso, la Corte di appello, passando alla valutazione del fatto-reato,osserva che ciò che emerge è che il ricorrente, pur avendo proceduto il 10 aprile2008 a ritirare parte della documentazione custodita presso lo studio delcommercialista, nulla aveva poi consegnato al curatore (né dopo la dichiarazione difallimento né successivamente); e che l’unica documentazione acquisita è quellaritirata dagli stessi operanti della Guardia di finanza presso il commercialista(comunque non sufficiente per ricostruire il patrimonio ed il movimento degli affaridella società).

In particolare, nella sentenza impugnata si dà atto che il curatore, insede di audizione dibattimentale, aveva espressamente confermato che nulla gli erastato mai consegnato, talché non era stato in grado di ricostruire l'andamento degliaffari sociali della compagine fallita.Quanto poi alla circostanza che la documentazione prelevata dal [OSCURATO:PERSONA] pressolo studio del commercialista sarebbe stata irrilevante, in quanto riferentesi aoperazioni poste in essere "molti anni prima del fallimento", la Corte di appello si ègià espressa congruamente anche al riguardo.Si osserva nella sentenza impugnata, da un lato, che tale circostanza «noncorrisponde al vero, tenuto conto che tra i documenti consegnati al [OSCURATO:PERSONA] inoccasione del ritiro anzidetto risultavano presenti tutte le fatture relative agli anni2007 e 2008 (cfr. ultimo alinea della pag. 1 del verbale), id est gli ultimi due anni dioperatività dell'azienda», e che, «dall'altro lato, trattasi di affermazione inverantesiin una mera petizione di principio, posto che i "documenti contabili" ritirati dal [OSCURATO:PERSONA],in quanto da questi mai consegnati a nessuno, non sono suscettibili di alcunavalutazione, né in positivo né in negativo».Anche l'ulteriore affermazione difensiva secondo cui la residuadocumentazione rinvenuta dagli operanti presso lo studio del commercialistasarebbe stata – invece – sufficiente alla ricostruzione degli affari societari, risultasmentita nella sentenza impugnata che afferma che essa «costituisce petizione diprincipio del tutto indimostrata e infatti non «attestata» neanche dal consulente diparte, dott. [OSCURATO:PERSONA], nel testo della relazione depositata il 18 febbraio 2020,relazione «focalizzata» esclusivamente sull'analisi dei valori delle res asseritamentedistratte, non già sulla pretesa completezza della (residua) documentazionerinvenuta presso lo studio del dott. [OSCURATO:PERSONA]».Né manca la Corte di appello di indicare le ragioni per le quali la condottaomissiva dell’imputato deve ritenersi finalizzata ad arrecare pregiudizio ai creditorio comunque un vantaggio a sé o ad altri.In proposito la Corte territoriale ha persuasivamente valorizzato molteplicielementi, univocamente conducenti all’affermazione della sussistenza dell’elementosoggettivo della fattispecie della bancarotta fraudolenta documentale cd. specifica:l’irreperibilità del [OSCURATO:PERSONA], l’omessa consegna della documentazione, pur ritirata dalcommercialista, l’omessa presentazione dei bilanci, la totale assenza, dal 2011, discritture contabili, pur avendo la società poi fallita continuato ad operare (anchecon frodi intracomunitarie), elementi che si sono risolti in evidenti ostacoli allaricostruzione delle vicende societarie con conseguente pregiudizio per le ragionicreditorie.Ed invero, come ha avuto già modo di affermare questa Corte in tema dibancarotta fraudolenta documentale cd.

"specifica", lo scopo di recare pregiudizio aicreditori può essere desunto anche dall'irreperibilità dell'amministratore, acondizione che ad essa si accompagnino ulteriori indici di fraudolenza, quali ilpassivo rilevante e la distrazione dei beni aziendali (Sez. 5, Sentenza n. 2228 del04/11/2022, dep. 19/01/2023, Rv. 283983 – 01).Il caso di specie si contraddistingue anche per le condotte distrattive ascritteal [OSCURATO:PERSONA] che contribuiscono a gettare ulteriore luce in termini di intenzionalitàfinalisticamente indirizzata al conseguimento di un ingiusto profitto e foriera dipregiudizio per il ceto creditorio.Pregiudizio rispetto al quale, come ha precisato la Corte di appellorichiamando la giurisprudenza di questa Corte, peraltro non necessita la prova dellasua effettiva verificazione, essendo anche il reato di bancarotta fraudolentadocumentale cd. specifica un reato di pericolo concreto (cfr. tra tante, Sez. 5,Sentenza n. 533 del 14/10/2016, dep. 05/01/2017, Rv. 269019 - 01).Né, a differenza di quanto assume il ricorso, l’intervenuta ricostruzione dellecondotte distrattive potrebbe deporre per la sufficienza delle scritture contabilipervenute nella disponibilità della curatela, dal momento che l’accertamentodell’attività distrattiva risulta piuttosto frutto dello sforzo compiuto dagli organifallimentari attraverso verifiche effettuate aliunde.Condotta che, in definitiva, per come ricostruita, esclude anche l’ipotizzabilitàdella bancarotta documentale semplice di cui la difesa, in ultima analisi, invocal’applicazione.Quanto, infine, al riferimento contenuto in ricorso alla contestazionealternativa relativa alla bancarotta fraudolenta documentale cd. generica, è solo ilcaso di osservare che i giudici di merito hanno ravvisato esclusivamente lafattispecie di bancarotta fraudolenta documentale cd. specifica.

L’unicadocumentazione rinvenuta grazie all’intervento della Guardia di finanza è statainfatti ritenuta del tutto insufficiente ai fini della ricostruzione del patrimonio e delmovimento degli affari della società ed è stata conseguentemente valutatanell’ambito della complessiva condotta di sottrazione documentale.

La condannariguarda, pertanto, la mancata consegna delle scritture contabili e l’omessa tenutadelle stesse con riferimento al periodo successivo al 2011, nel corso del quale lasocietà aveva continuato ad operare mediante l’emissione di fatture per operazioniinesistenti negli anni 2012 e 2013.5.

Il quarto motivo che contesta la confermata sussistenza delle ipotesidistrattive è nel suo complesso infondato.Privo di pregio è innanzitutto il rilievo sulla mancanza di una espressaassoluzione in relazione alla distrazione contestata al capo b).Il fatto che la Corte di appello, pur avendo riconosciuto che effettivamentedeterminati beni (i macchinari e le attrezzature) non potessero ritenersi distrattirisultando essi alienati in sede esecutiva (come da verbale prodotto all’udienza del13 novembre 2024), non abbia poi assolto l’imputato limitatamente a tale condottadistrattiva, non si è risolto nella violazione di legge denunciata dalla difesa.Ed invero, costituisce ormai principio pacifico nella giurisprudenza di questaCorte quello secondo cui il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale ha natura direato a condotta eventualmente plurima, che può essere realizzato con uno o piùuna pluralità di reati in continuazione, non venendo meno il carattere unitario delreato quando le condotte previste dall'art. 216 legge fall. siano tra loro omogenee,perché lesive del medesimo bene giuridico, e temporalmente contigue (cfr. tratante, Sez. 5, Sentenza n. 13382 del 03/11/2020, dep. 09/04/2021, Rv. 281031 –01; in termini analoghi, Sez. 5, Sentenza n. 41539 del 10/10/2024, Rv. 287170 –01, che ha affermato che in tema di bancarotta fraudolenta distrattiva non èconfigurabile l'aggravante di più fatti di bancarotta nel caso di una pluralità dicondotte distrattive, temporalmente contigue e aventi tutte ad oggetto beni mobili,seppur differenti sul piano materiale, quali denaro e arredi).In applicazione di tale principio, ove venga meno una delle condottecontestate come distrattive, non necessariamente si deve giungere all’assoluzionedell’imputato limitatamente ad essa quando permangono comunque le altrecondotte distrattive che, come nel caso di specie, unitamente a quella venutameno, costituivano un unicum omogeneo che, come tale, è stato già unitariamentevalutato.

Importante è piuttosto che, in una tale ipotesi, si tenga conto delridimensionamento della condotta complessiva e si proceda, come accaduto nelcaso di specie, ai conseguenti aggiustamenti della pena.Quanto poi all’altro profilo, di cui pure si duole il ricorrente col quarto motivodi ricorso, relativo alle distrazioni di cui alle lettere c) e d) dell’imputazione, siosserva che la Corte di appello, a differenza di quanto deduce la difesa, non si èlimitata a prendere atto del ridimensionamento delle condotte distrattive quanto adentità del valore sottratto, ma ha anche proceduto a rideterminare la penariducendola.[OSCURATO:PERSONA] territoriale, sebbene sinteticamente, prende atto delle risultanzedella consulenza di parte, già peraltro valorizzate nella sentenza di primo grado, edella necessità di ridimensionamento del valore complessivo delle res oggetto didistrazione (distrazioni che peraltro lo stesso consulente neppure esclude), e in talsenso conclude ridimensionando, in particolare, il rilievo degli ammanchi relativi allaliquidità bancaria riconducibile ad affidamenti, ed escludendo, come detto, imacchinari e le attrezzature (oggetto di vendita in sede esecutiva).Tuttavia, poi, sottolinea la ricorrenza delle ulteriori operazioni distrattive, inspecie in relazione ai ricavi degli anni 2012 e 2013, nei quali la società continuò adoperare “in nero”, ponendo in essere, tra l’altro, numerose frodi intracomunitarie,come da verbale di constatazione del 6 maggio 2015.

E non manca di precisare alriguardo la Corte di appello che tali distrazioni non possono essere «minimizzate»,rendendo manifesta una costante attività di distrazione e di svuotamento dellerisorse societarie (ricavi, nella specie).In definitiva, non è ravvisabile il vizio lamentato dalla difesa per non esserestate tali voci oggetto di specifica assoluzione, anche per gli importi eccedenti ilvalore indicato dal consulente della difesa, nella ricorrenza dell’unitario reatocontestato, già ridimensionato con l’esclusione dell’aggravante del danno dirilevante gravità da parte del Tribunale e ulteriormente dalla Corte di appellomediante corrispondente riduzione della pena.

Quest’ultima è stata determinata nelminimo edittale di tre anni in ragione del già riconosciuto bilanciamento delledei fatti, costituiti dalla bancarotta documentale e patrimoniale, nonché allarecidiva.

Bilanciamento che, peraltro, come si dirà, dovrà essere nuovamentevalutato dal giudice del rinvio a seguito dell’esclusione della recidiva.6.

Il quinto motivo, che lamenta violazione di legge con riferimento allamancanza di prova in ordine alle distrazioni di cui ai capi e) ed f) dell’imputazione(fatturato), quale conseguenza dell’inutilizzabilità del processo verbale dicontestazione eccepita col secondo motivo di ricorso, è privo di pregio.In relazione ad esso non possono che richiamarsi le considerazioni svolte alprecedente paragrafo 3 del presente provvedimento, cui integralmente si rinvia, inordine all’utilizzabilità del documento acquisito dalla Corte territoriale.7.

Anche il sesto motivo, che lamenta un vuoto motivazionale rispetto adeterminati profili esposti nell’atto di appello relativamente agli atti distrattivi di cuiai capi e) ed f), è infondato.La Corte territoriale, sul punto, ha, in aderenza a quanto osservato dal primogiudice, dato conto delle operazioni effettuate nelle annualità 2012 e 2013, che, purnella minore quantificazione operata dal consulente di parte, manifestanocomunque una costante attività di svuotamento delle risorse societarie.Le argomentazioni svolte nelle conformi pronunce di merito appaiono, indefinitiva, adeguate e non vengono scalfite dalle critiche difensive.Vero è che il calcolo dei ricavi deve tener conto dei costi; tuttavia, nel caso dispecie, ciò che si assume distratto è l’intero importo del fatturato, al netto dell’IVA,ossia dell’incassato, e rispetto a tale impostazione la difesa si limita a lamentaregenericamente la mancata deduzione dei costi, senza neppure precisare se e in chetermini la società li abbia sostenuti.Significativi sono, peraltro, i riferimenti contenuti nella sentenza di primogrado ad atti immediatamente depauperativi rimasti privi di giustificazione, qualiprelievi effettuati allo sportello, bonifici ricevuti e assegni emessi all’ordine deltraente «me medesimo» e portati all’incasso dal [OSCURATO:PERSONA], per complessivi euro229.566,86.8.

Quanto ai rilievi formulati con il settimo motivo, con i quali, in relazione allacd. bancarotta fiscale di cui al capo g), si deduce l'illegittima acquisizione delprocesso verbale di constatazione e dei relativi prospetti concernenti le cartelleesattoriali riferite a debiti erariali rimasti insoluti, mediante richiamo delle censuregià svolte con il secondo motivo di ricorso, valgono anche in tal caso leconsiderazioni esposte al precedente punto 3 del presente provvedimento, al qualeintegralmente si rinvia.9.

L’ottavo motivo di ricorso è infondato, poiché prospetta aspetti privi dirilievo ai fini della valutazione della sussistenza del reato di bancarotta impropria daoperazioni dolose, consistenti, nel caso di specie, nel sistematico mancatopagamento dei debiti tributari e previdenziali della società.A nulla potrebbe, innanzitutto, rilevare la circostanza, prospettata dalla difesa,secondo cui i crediti tributari e previdenziali non sarebbero stati accertati in sedefallimentare, essendosi disposto il non farsi luogo all’accertamento del passivo permancanza di attivo.La debitoria tributaria che assume rilievo ai fini della consumazione del reatoin argomento è quella che, accumulatasi prima del fallimento, ha contribuito adeterminarlo portando la società al dissesto; tale debitoria, nel caso di specie, nonrisulta essere stata seriamente posta in discussione dal ricorrente, che mirapiuttosto a insinuare dubbi circa la sua esistenza attraverso l’argomento inscrutinio.L’accertamento della debitoria in sede fallimentare costituisce un posteriusrispetto alla consumazione del reato ed è, peraltro, eventuale, potendo anchemancare per le più diverse ragioni, tra le quali la mancanza di attivo, che consenteagli organi della procedura di non procedere all’accertamento del passivo.

Del resto,lo stesso creditore potrebbe decidere di non insinuare al passivo fallimentare ilproprio credito, ove ritenga insufficiente l’attivo disponibile alla sua soddisfazione.La verifica dei crediti in ambito fallimentare attiene unicamente alla loroammissibilità ai fini della composizione della massa creditoria, ovvero dello statopassivo fallimentare, ed è effettuata secondo gli specifici parametri propri dellaprocedura concorsuale, improntati precipuamente alla regola della par condiciocreditorum e alla certezza dell’anteriorità del credito rispetto al fallimento.Non è dunque con l’accertamento del credito in ambito fallimentare che essoassume giuridica esistenza, essendo l’accertamento del passivo fallimentareunicamente funzionale alla selezione dei crediti che presentano i requisiti necessariper poter trovare soddisfazione nel concorso con gli altri creditori.

Comeopportunamente sottolineato anche dal Procuratore Generale nella memoria in atti,tale accertamento rileva ai soli fini della composizione della massa creditoria equindi esclusivamente in ambito endofallimentare («il decreto che rende esecutivolo stato passivo e le decisioni assunte dal tribunale all'esito dei giudizi diimpugnazione producono effetti soltanto ai fini del concorso», art. 96, ult. co., l.fall.; cfr. art. 204, comma 5, CCII; v. sul punto Sez. 1, civile, Ordinanza n. 7772 del22/03/2024, Rv. 670650 – 01).D’altra parte, gli estratti di ruolo e le cartelle esattoriali, ove non contestati,costituiscono idonea base probatoria dell’esistenza del credito tributario eprevidenziale.

Del resto, è proprio sulla base di tali atti che tali crediti vengonoordinariamente ammessi al passivo fallimentare in assenza di contestazioni (cfr., alriguardo, la giurisprudenza civile e, segnatamente, Sez.

U, Sentenza n. 33408 del11/11/2021, Rv. 662698 – 01; Sez. 1, Ordinanza n. 32399 del 12/12/2025, Rv.676560 – 01; Sez. 1, Ordinanza n. 37006 del 16/12/2022, Rv. 666460 – 01).D’altra parte, un credito, per essere ammesso al passivo fallimentare, devegeneralmente preesistere al fallimento, salvo che si tratti dei cd. creditiprededucibili gravanti sulla massa anche se sorti successivamente all’apertura dellaprocedura.Sicché l’eventuale mancato accertamento del debito in ambito fallimentarenon potrebbe in alcun modo riflettersi sulla configurabilità del reato di bancarottaimpropria da sistematico inadempimento della debitoria erariale, che, al pari deglialtri reati fallimentari, si consuma con la dichiarazione di fallimento.Né, per altro verso, possono assumere rilievo le ulteriori doglianze difensive,parimenti tese a porre in dubbio l’inadempimento del debito tributario o, quantomeno, il suo esatto ammontare, attraverso argomentazioni generiche e nonpertinenti.Si lamenta, infatti, che si sarebbero dovuti apprezzare eventuali viziprocedurali che il contribuente è legittimato a far valere in relazione agli estratti diruolo, nonché l’eventuale prescrizione.

Si tratta, all’evidenza, di argomentiprospettati in termini meramente astratti, senza alcun riferimento a specifici viziconcretamente riscontrabili.

Tali questioni, peraltro, in assenza di impugnazione deiruoli o delle cartelle esattoriali, neppure prospettata dal ricorrente, non potrebberocomunque assumere rilievo ai fini che qui interessano, essendo la relativavalutazione riservata al giudice tributario.10.

Il nono motivo, con il quale si contesta la sussistenza del nesso eziologicotra l’esposizione debitoria fiscale di cui al capo g) e il fallimento, adducendo, da unlato, che quest’ultimo sarebbe stato dichiarato su istanza non già del creditoreerariale ma di altro creditore, è infondato.fiscale, sotto il profilo del nesso eziologico, dalla circostanza che il fallimento siastato dichiarato, o meno, su istanza del creditore erariale è errato.Non rileva, infatti, chi abbia proposto l’istanza di fallimento, bensì che ilfallimento venga dichiarato e, a monte, che le operazioni dolose poste in esseredall’amministratore abbiano determinato o contribuito a determinare il dissesto cheha poi condotto alla dichiarazione di fallimento.

Quest’ultima, peraltro, potrebbeintervenire anche su richiesta del Pubblico Ministero.Dall’altro lato, il ricorso assume che difetterebbe la prova che il dissesto siacollegato ad iniziative del creditore pubblico tese alla riscossione del credito.Tuttavia, anche tale argomento, per come prospettato, è inconferente.Il dissesto costituisce un prius rispetto alle possibili iniziative del creditore, purrappresentabili da parte dell’autore delle operazioni dolose e, quindi, rilevanti sottoil profilo dell’elemento soggettivo, nonché rispetto alla stessa dichiarazione difallimento, che può intervenire, come detto, anche a prescindere da iniziativecreditorie, su richiesta del Pubblico Ministero.

Circostanza, questa, cheevidentemente non fa venir meno il nesso causale eventualmente esistente tra lecondotte dolose e il dissesto.La stessa pronuncia Sez. 5, n. 24692 del 17/06/2025, Rv. 288351 – 01, citatain ricorso, nel ribadire quali siano i parametri oggettivi e soggettivi ai finidell’integrazione del reato di bancarotta fraudolenta da operazioni dolose, haprecisato, in motivazione, che, mentre l'art. 216 l. fall., richiamato dal primocomma dell'art. 223, si riferisce al "fallimento" in senso formale, ossia alprovvedimento giurisdizionale, il secondo comma dell'art. 223 l. fall. fa riferimento,invece, al "fallimento" in senso sostanziale, cioè alla "situazione obiettiva di dissestonella quale la società si viene a trovare per effetto delle operazioni poste in esseredal suo ceto gestorio".Sicché l'art. 223 l. fall., nel richiedere la sussistenza del nesso causale tracondotta e fallimento, non può che alludere all’estremo della relazione eziologicacostituito dal dissesto e non al provvedimento giurisdizionale che accerta ilfallimento, il quale rileva piuttosto sul piano della consumazione del reato.La circostanza che l’art. 329 del Codice della crisi d'impresa, che riproducetestualmente l'art. 223 l. fall., nel descrivere la fattispecie di cui al n. 2 del secondocomma sostituisca il termine "fallimento" con quello di "dissesto", non sottendealcuna volontà innovativa, ma costituisce piuttosto il recepimento della consolidataelaborazione giurisprudenziale formatasi sul punto, al fine di conferire ulterioreprecisione semantica al precetto.In definitiva, ciò che rileva, ai fini della bancarotta fraudolenta impropria daoperazioni dolose, non è l'immediato depauperamento della società, che può anchenon verificarsi nell’immediatezza, bensì la creazione o l'aggravamento di unasituazione di dissesto economico che, prevedibilmente, condurrà al fallimento dellasocietà (in tal senso, Sez. 5, n. 40998 del 20/05/2014, Concu, Rv. 262188,secondo cui sussiste il delitto di bancarotta fraudolenta previsto dall'art. 223,comma secondo, n. 2, l. fall. anche quando le operazioni dolose dalle quali deriva ilfallimento della società non comportano una diminuzione algebrica dell'attivopatrimoniale, ma determinano comunque un depauperamento del patrimonio nongiustificabile in termini di interesse per l'impresa).Specificamente, riguardo all’integrazione della bancarotta impropria cd.fiscale, inquadrabile nella previsione incriminatrice delle operazioni dolose causativedel fallimento di cui all’art. 223, comma 2, n. 2, legge fall., non è necessario che ladeclaratoria di fallimento derivi dall’iniziativa del creditore pubblico, dovendosiinvece avere riguardo all’incidenza della debitoria nella causazione del dissesto cuiha fatto seguito il fallimento.Incidenza che, secondo quanto posto in luce dalla Corte territoriale, ricorre nelcaso di specie, risultando che la sistematica omissione del pagamento delleobbligazioni fiscali e previdenziali fu programmata e attuata sin dai primi anni dii prevedibili aggravi derivanti dagli interessi e dalle sanzioni che ne sono conseguiti.Nella sentenza di primo grado si fa riferimento ad un debito erariale superiore aeuro 500.000, risultante dagli estratti di ruolo, i quali costituiscono peraltroconcrete iniziative intraprese dall’Erario per la riscossione del credito, in quantodestinati ad innescare, unitamente alle cartelle esattoriali, in caso di persistenteinadempimento, le procedure esecutive.Tanto ha senz’altro, quanto meno, contribuito a cagionare il dissesto che hapoi condotto al fallimento della società, come adeguatamente concluso dai giudici dimerito.La valutazione compiuta dai giudici di merito depone sia per la prevedibilità inconcreto del dissesto-fallimento, sia per la rilevanza causale, rispetto ad esso, dellacondotta di sistematico inadempimento del debito fiscale e previdenziale.La sistematica omissione degli obblighi tributari e previdenziali, che peraltro siaccompagnava a sistematiche distrazioni e ad ulteriori inadempimenti, di là dalvantaggio derivante dall’immediato mancato esborso di denaro, è andataevidentemente ad incidere sulla situazione della società, aggravandola in modoprogressivo e definitivo.

D’altronde, la circostanza che la società non fu in grado difar fronte neppure al debito, secondo quanto rappresenta lo stesso ricorso, di entitànon rilevante, che condusse il creditore a chiedere il fallimento, costituisce piuttostoun indice della situazione nella quale essa ormai versava.La ricostruzione dei giudici di merito è nel suo complesso in linea con i principiaffermati da questa Corte in materia di bancarotta impropria cd. fiscale.È pacifico che, in tema di bancarotta fraudolenta fallimentare, le operazionidolose di cui all'art. 223, comma 2, n. 2, legge fall. possano consistere nelsistematico inadempimento delle obbligazioni fiscali e previdenziali, frutto di unaconsapevole scelta gestionale da parte degli amministratori della società, da cuiconsegue il prevedibile aumento della relativa esposizione debitoria nei confrontidell'Erario e degli enti previdenziali (cfr., tra tante, Sez. 5, Sentenza n. 24752 del19/02/2018, Rv. 273337 – 01; più di recente, Sez. 5, Sentenza n. 19108 del24/04/2026, Rv. 290001 – 01).In tal senso, è stato più in generale affermato che le operazioni dolose di cuiall'art. 223, comma secondo, n. 2, legge fall. possono anche non determinareun'immediata diminuzione dell'attivo e possono consistere nel compimento diqualunque atto intrinsecamente pericoloso per la salute economica e finanziariadell'impresa e, quindi, anche in una condotta omissiva produttiva di undepauperamento non giustificabile in termini di interesse per l'impresa.

Neconsegue che anche il protratto e sistematico omesso versamento di imposte econtributi previdenziali costituisce una scelta imprenditoriale dolosa idonea adeterminare uno stato di gravissima e irreversibile esposizione debitoria dellasocietà, tale da condurne al fallimento (Sez. 5, n. 12426 del 29/11/2013, dep.2014, Beretta, Rv. 259997; Sez. 5, n. 29586 del 15/05/2014, Belleri, Rv. 260492,in motivazione).Ed invero, il mancato adempimento delle obbligazioni tributarie eprevidenziali, pur risolvendosi di fatto, nell’immediato, in un risparmio per lasocietà, anche ove essa versi già in situazione di illiquidità, non può esserericondotto al concetto di «interesse dell’impresa» idoneo a giustificare la decisionegestionale che l’abbia determinato ove, come ritenuto dai giudici di merito nel casodi specie, esso sia riconducibile ad una scelta sistematica preordinata ad eludere ilpagamento del debito erariale e destinata, proprio per il suo protrarsi, a produrreconseguenze gravemente dannose per la società.

Né può assumere rilievo, in lineagenerale, l’eventuale insufficienza delle risorse societarie, circostanza che dovrebbesemmai indurre all’adozione di ben diverse scelte gestionali.Come ha avuto modo di osservare in motivazione Sez. 5, Sentenza n. 24752del 19/02/2018, Rv. 273337 – 01, il sistematico inadempimento dei debiti erariali econtributivi, se da un lato arreca sicuri vantaggi all'impresa sotto forma di risparmiodei relativi costi, dall'altro aumenta ingiustificatamente l'esposizione nei confrontidell'Erario e degli enti previdenziali, rendendo prevedibile il conseguente dissestodella società (Sez. 5, n. 15281 del 08/11/2016, dep. 2017, Bottiglieri, Rv. 270046).Sicché tale pronuncia conclude che non può certamente escludere la configurabilitàdella fattispecie incriminatrice in esame l'autofinanziamento realizzato attraverso ilmancato pagamento delle imposte e delle contribuzioni, posto che tale espressionedescrive soltanto gli effetti di breve periodo e, in ultima analisi, la ragione praticadel comportamento, senza incidere sugli effetti di medio periodo derivanti dallacrescita esponenziale del debito (così in motivazione Sez. 5, n. 47621 del25/09/2014, Prandini, Rv. 261684).A fronte dei principi sopra richiamati, ormai costituenti ius receptum nellagiurisprudenza di questa Corte in tema di bancarotta impropria cd. fiscale, e dellacorretta impostazione seguita dai giudici di merito, il ricorso si limita adevidenziare, da un lato, la circostanza, priva di rilievo, che il fallimento sia statodichiarato su istanza di un creditore diverso da quello erariale e, dall’altro lato, asostenere che difetterebbe la prova del collegamento tra il dissesto e le iniziativedel creditore pubblico per la riscossione del credito.

Aspetti che, come si è detto,rimangono estranei al perimetro applicativo della fattispecie in esame.Né, tanto meno, le circostanze evidenziate dalla difesa potrebbero avallare laconclusione secondo cui, per effetto di esse, sarebbe rimasta incerta l’esposizionedebitoria nei confronti dell’Erario, alla luce di quanto già esposto anche al punto 9del presente provvedimento.11.

Il decimo motivo, con il quale si censura il riconoscimento della recidiva,come successivamente integrato con il motivo aggiunto, è fondato.Nel ritenere sussistente la recidiva, i giudici di merito non hanno consideratol’efficacia estintiva degli effetti penali della sentenza di applicazione della pena surichiesta delle parti prevista dall’art. 445, comma 2, cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] risulta gravato da un unico precedente costituito da una condanna allapena di un anno di reclusione emessa ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. nel2002.Ai sensi dell’art. 445, comma 2, cod. proc. pen., il reato è estinto, conconseguente estinzione di ogni effetto penale della condanna, qualora nel terminedi cinque anni l’imputato non commetta un delitto della stessa indole.Orbene, il precedente gravante sul [OSCURATO:PERSONA] risale al 2002, mentre il reatooggetto del presente giudizio è stato commesso nel 2015, dunque ben oltre ilquinquennio previsto dall’art. 445, comma 2, cod. proc. pen.; ne consegue che glieffetti penali della suddetta condanna devono ritenersi estinti e non possono esserevalorizzati ai fini della contestazione della recidiva.Secondo il consolidato insegnamento di questa Corte, il decorso delquinquennio dal passaggio in giudicato dell’unico precedente esistente a caricodell’imputato, costituito da una sentenza di applicazione della pena su richiestadelle parti, comporta l’estinzione del relativo reato e dei connessi effetti penali, ivicompresa la rilevanza dell’illecito ai fini della contestazione della recidiva.Tali conseguenze si producono ipso iure, senza necessità di una formaledeclaratoria da parte del giudice dell’esecuzione (Sez. 6, Sentenza n. 6673 del29/01/2016, Rv. 266120 – 01 e Rv. 266119 – 01; più di recente, Sez. 2, Sentenzan. 994 del 25/11/2021, dep. 13/01/2022, Rv. 282515 – 02).Il giudice di merito ha pertanto erroneamente ritenuto sussistente la recidivacontestata, in violazione dell’art. 445, comma 2, cod. proc. pen., con laconseguenza che essa deve essere eliminata.12.

In conseguenza del venir meno della recidiva, residuando la solaaggravante dei più fatti di bancarotta di cui all’art. 219 legge fall., deve essereoggetto di nuova valutazione il giudizio di bilanciamento delle già riconosciuteperaltro, con l’undicesimo motivo era stata dedotta la mancanza di motivazione e,più in generale, l’eccessività della pena.Nell’ambito di tale rinnovata valutazione il giudice del rinvio terrà altresì contodel ridimensionamento delle condotte distrattive già operato dai giudici di merito.13.

Dalle considerazioni che precedono deriva che la sentenza impugnatadeve essere annullata limitatamente alla recidiva, che va pertanto esclusa, nonchéal trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo esame sul punto ad altra sezionedella Corte di appello di Roma.Il ricorso deve invece essere rigettato nel resto.

P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla recidiva, cheesclude.

Annulla la medesima sentenza limitatamente al trattamento sanzionatorio,con rinvio per nuovo esame sul punto ad altra sezione della Corte di appello diRoma.

Rigetta nel resto il ricorso.Così deciso il 18/06/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteRenata [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
di RomaVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore, [OSCURATO:PERSONA],che nel riportarsi alla memoria depositata ha concluso per il rigetto del ricorso;udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha richiamato i motivi di ricorso e il motivoaggiunto e ha insistito per l'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. È proposto ricorso avverso la sentenza del 6 novembre 2025 con la quale laCorte d'appello di Roma, in riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale diRoma il 13 novembre 2024, ha ridotto ad anni tre di reclusione la pena inflitta aPaolo [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di bancarotta fraudolenta documentale epatrimoniale per i quali era stato dichiarato colpevole, rideterminando nellamedesima misura anche la pena accessoria prevista dall'art. 216, ultimo comma,legge fall.2. L'imputato, tramite il difensore di fiducia, deduce undici motivi di ricorso, diseguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.2.1. Col primo motivo deduce violazione di legge per avere la Corte territorialedisatteso l'eccezione di nullità derivante dall'omessa notifica all'imputato delprovvedimento di rinvio d'ufficio della prima udienza fissata per il giudizio di primogrado, disposto in ragione dell'emergenza Covid.2.2. Col secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione inrelazione al rigetto del motivo di appello concernente la dedotta nullitàdell'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen., con la quale era statoacquisito il processo verbale di contestazione dell'Agenzia delle Entrate, conconseguente inutilizzabilità degli atti acquisiti ai fini della deliberazione. Assume chetale ordinanza sia stata adottata dopo che il Tribunale si era già ritirato in camera diconsiglio per la decisione e dopo che le parti avevano rassegnato le rispettiveconclusioni.2.3. Col terzo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio dimotivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell'elemento materiale e di quellosoggettivo del reato di bancarotta documentale.Secondo la prospettazione difensiva, il fatto che il [OSCURATO:PERSONA] non fosse statocontattato dal curatore impedirebbe di ricondurre la mancata consegna dellescritture contabili a condotte di sottrazione o distruzione, anche perché difetterebbela prova che egli fosse a conoscenza dell'intervenuta dichiarazione di fallimento. Talicircostanze escluderebbero, ad avviso del ricorrente, la possibilità di fareapplicazione dell'art. 49 legge fall., norma che presupporrebbe la conoscenza delfallimento attraverso la notifica della relativa sentenza.Sostiene inoltre che non sarebbe stato provato il dolo specifico di recarepregiudizio ai creditori, sia in ragione della mancata conoscenza delle richieste delcuratore, sia per l'assenza di ulteriori elementi valorizzati dall'accusa, sia, infine,per la presenza di elementi di segno contrario, quali il rapporto tra l'entità deidebiti, al netto di quelli tributari, e il valore non elevato delle distrazioni, circostanzache aveva comportato l'esclusione dell'aggravante del danno patrimoniale dirilevante entità.Deduce altresì che non emergerebbe la prova né dell'irregolare tenuta dellescritture contabili sino al 2011, né dell'insufficienza di quelle consegnate dalcommercialista alla polizia giudiziaria ai fini della ricostruzione delle movimentazionisocietarie, posto che proprio sulla base di tale documentazione erano stati formulatii capi di imputazione concernenti le distrazioni contestate ai capi E) ed F). Lasuccessiva omessa tenuta delle scritture avrebbe, al più, potuto integrare l'ipotesidi bancarotta semplice documentale, difettando comunque la prova del dolorichiesto per la più grave fattispecie contestata.Rileva, infine, che tutti tali profili erano stati specificamente prospettati con imotivi di appello e che la Corte territoriale non li avrebbe adeguatamenteesaminati.2.4. Col quarto motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione inrelazione al mancato proscioglimento dalle ipotesi distrattive contestate.In particolare, osserva che la Corte territoriale ha sostanzialmentericonosciuto l'insussistenza della distrazione contestata al capo b), relativa amacchinari e attrezzature risultati oggetto di vendita giudiziaria, senza tuttaviapronunciare l'assoluzione, limitandosi a fare riferimento ad un genericoridimensionamento delle condotte distrattive, esito al quale era già pervenuto ilTribunale escludendo l'aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità.Rileva altresì che la sentenza impugnata non fornisce alcuna risposta allecensure formulate in relazione agli ulteriori capi c) e d). Quanto al capo c), erastata prospettata la possibile inoffensività della condotta alla luce della riconosciutarideterminazione dell'importo distratto; quanto al capo d), era stata evidenziatal'indeterminatezza del calcolo delle rimanenze, che avrebbe dovuto condurreall'assoluzione per insufficienza della prova.2.5. Col quinto motivo deduce violazione di legge con riferimento allamancanza di prova dei reati di cui ai capi e) ed f) dell'imputazione, qualeconseguenza dell'eventuale accoglimento del secondo motivo di ricorso concernentel'inutilizzabilità del processo verbale di contestazione.2.6. Col sesto motivo lamenta omessa motivazione in relazione alle censureformulate con riguardo ai capi e) ed f).Deduce che, con l'atto di appello, era stato evidenziato come gli importiindicati quali distrazioni, in quanto corrispondenti al fatturato, non costituisseroricavi, dovendosi da essi detrarre i costi sostenuti per l'acquisto dei beni venduti;tali somme, pertanto, non avrebbero potuto logicamente essere considerateoggetto di distrazione.Sostiene inoltre che la ricostruzione dei flussi bancari operata nel processoverbale di constatazione fosse errata e che tale errore rendesse inattendibili lericostruzioni contabili utilizzate dall'accusa, come evidenziato dal consulente delladifesa.Su tali profili, la Corte di appello non avrebbe svolto alcuna motivazione.2.7. Col settimo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione inrelazione al capo g), osservando che il processo verbale di constatazione e ladocumentazione relativa alle cartelle esattoriali concernenti i debiti erariali insoluti(c.d. estratti di ruolo) sono stati acquisiti ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen. inmodo illegittimo, per le ragioni già illustrate nel secondo motivo di ricorso.2.8. Con l'ottavo motivo deduce omessa motivazione e violazione di leggeancora con riferimento al reato contestato al capo g).Lamenta che la Corte di appello non abbia considerato che i crediti tributari,al pari degli altri crediti, non erano stati oggetto di accertamento in sedefallimentare, essendo stato disposto il non farsi luogo all'accertamento del passivorelativamente ai crediti concorsuali. Ne conseguirebbe, ad avviso del ricorrente,l'incertezza della stessa pretesa tributaria, dovendosi inoltre valutare gli eventualivizi procedurali che il contribuente è legittimato a dedurre avverso gli estratti diruolo dinanzi al giudice competente, nonché l'eventuale prescrizione maturata.2.9. Col nono motivo contesta la sussistenza del nesso causale tral'esposizione debitoria fiscale di cui al capo g) e il fallimento, osservando chequest'ultimo era stato determinato dall'iniziativa di un diverso creditore e nondell'Erario.Né, secondo il ricorrente, può affermarsi che il dissesto sia riconducibile alleiniziative intraprese dal creditore pubblico per la riscossione dei tributi non versati.2.10. Col decimo motivo lamenta il rigetto della richiesta di esclusione dellarecidiva specifica, evidenziando la risalenza nel tempo dell'unico precedenterisultante a suo carico per il reato di cui all'art. 646 cod. pen., peraltro ritenutoapoditticamente della stessa indole dei reati per cui si procede.Contesta altresì la motivazione della Corte di appello nella parte in cui hafatto comunque leva sulla sussistenza dell'aggravante della pluralità dei fatti dibancarotta e sul giudizio di bilanciamento già effettuato in termini di equivalenza,sostenendo che l'eventuale esclusione della recidiva e il ridimensionamento dellecondotte distrattive avrebbero potuto e dovuto condurre ad una diversa valutazionecomparativa tra circostanze attenuanti generiche e aggravanti.2.11. Con l'undicesimo motivo lamenta la mancanza di motivazione in ordinealla richiesta di riconoscere la prevalenza delle circostanze attenuanti generichesulle aggravanti.3. In data 27 maggio 2026 è stato trasmesso, a mezzo p.e.c., atto contenenteun motivo nuovo.Con esso il ricorrente deduce erronea applicazione della legge penale inrelazione al rigetto del decimo motivo di appello concernente il riconoscimento dellarecidiva specifica.Assume che la Corte territoriale abbia omesso di considerare l'effetto estintivoprevisto dall'art. 445, comma 2, cod. proc. pen. con riferimento all'unicoprecedente penale a suo carico, costituito da una sentenza di applicazione dellapena su richiesta delle parti pronunciata nel 2002.Sostiene che il reato oggetto di tale condanna si sarebbe estinto, conconseguente cessazione di ogni effetto penale, essendo decorso il terminequinquennale previsto dalla citata disposizione senza commissione di ulteriori delittidella stessa indole. Evidenzia, inoltre, che i fatti oggetto del presente procedimentorisalgono al 2015 e che, pertanto, al momento della loro commissione gli effettipenali derivanti dalla precedente sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. dovevanoritenersi già estinti.Ne conseguirebbe, ad avviso del ricorrente, l'illegittimità del riconoscimentodella recidiva contestata.4. Il ricorso è stato trattato - ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen., comemodificato dal d.lgs. del 10 ottobre 2022 n. 150 e successive integrazioni – surichiesta, con l'intervento delle parti che hanno rassegnato le conclusioni indicate inepigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito precisati con riguardo alla recidiva eal trattamento sanzionatorio; esso deve essere rigettato nel resto.2. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.La stessa difesa qualifica correttamente il vizio dedotto come nullità a regimeintermedio, in ciò concordando con la Corte di appello, ma sostiene che essa sisarebbe verificata nel giudizio e sarebbe pertanto deducibile anche con l'atto diimpugnazione.L'assunto non è condivisibile.L'omessa notificazione all'imputato del provvedimento di rinvio d'ufficio dellaprima udienza dibattimentale, disposto in ragione dell'emergenza epidemiologica daCovid-19, attiene infatti ad un atto collocato nella fase antecedente all'instaurazionedel giudizio e non ad una nullità verificatasi nel corso di esso.Né assume rilievo, in senso contrario, il fatto che la citazione a giudizio fossestata regolarmente notificata all'imputato, poiché anche la successiva fissazionedell'udienza si colloca comunque in un momento anteriore alla celebrazione deldibattimento. Proprio la già intervenuta vocatio in iudicium esclude, del resto, chepossa trattarsi di nullità assoluta, confermandone invece la natura di nullità aregime intermedio.Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, le nullità di tale natura,ove concernano atti preliminari al giudizio, devono essere eccepite entro ladeliberazione della sentenza che definisce il grado nel quale si sono verificate e nonpossono essere dedotte né rilevate successivamente (Sez. 1, n. 11232 del18/02/2020, Rv. 278815-01; Sez. 2, n. 44363 del 26/11/2010, D'Aria, Rv. 249184-01; Sez. 3, n. 13824 del 02/04/2008, Straiano, Rv. 239690-01; Sez. 2, n. 37507del 30/06/2009, Volpe, Rv. 244887-01; Sez. 5, n. 22413 del 23/04/2009, Messina,Rv. 243510-01).Ne consegue che la nullità dedotta doveva essere fatta valere entro ladeliberazione della sentenza di primo grado.La Corte territoriale ha correttamente fatto applicazione di tali principi,rilevando come nel corso delle successive udienze il difensore non abbia formulatoalcuna eccezione sul punto, pur essendo stato posto nelle condizioni di esercitarecompiutamente le prerogative difensive e di interloquire in ordine al rinvio d'ufficiodisposto.Con specifico riferimento ad una fattispecie analoga a quella in esame, questaCorte ha inoltre affermato che, in tema di disciplina emergenziale dettata per lapandemia da Covid-19, l'omessa notificazione all'imputato dell'avviso di fissazionedella nuova udienza, conseguente al rinvio d'ufficio disposto ai sensi dell'art. 1,comma 1, d.l. 8 marzo 2020, integra una nullità di ordine generale a regimeintermedio, suscettibile di sanatoria ove non dedotta nei termini previsti dagli artt.180 e 182, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 27903 del 09/04/2021, Rv.281601-01).Nel medesimo solco interpretativo si collocano Sez. 5, n. 26434 del08/06/2022, Rv. 283401-01, relativa all'omessa comunicazione all'imputato delladata di rinvio della prima udienza conseguente alla sospensione del processodisposta per eventi sismici, nonché Sez. 3, n. 16096 del 16/01/2025, Rv. 287874-3. Anche il secondo motivo di ricorso è infondato.La censura relativa alla dedotta nullità dell'ordinanza emessa ai sensi dell'art.507 cod. proc. pen., con la quale è stato acquisito il processo verbale diconstatazione dell'Agenzia delle Entrate, nonché alla conseguente inutilizzabilitàdegli atti acquisiti, è stata correttamente esaminata e disattesa dalla Corteterritoriale.Quest'ultima, in conformità al consolidato orientamento della giurisprudenzadi legittimità, ha innanzitutto evidenziato che l'esercizio del potere di integrazioneprobatoria previsto dall'art. 507 cod. proc. pen. non richiede una specifica edarticolata motivazione, richiamando, in modo pertinente, Sez. 3, n. 16673 del30/10/2017, dep. 16/04/2018, Rv. 272817-01, secondo cui l'eventuale insufficienzadella motivazione posta a fondamento dell'acquisizione probatoria non determinainutilizzabilità o invalidità dell'atto, non essendo prevista dall'ordinamentoprocessuale alcuna specifica sanzione al riguardo.Con riferimento all'ulteriore profilo dedotto dalla difesa, la Corte di appello haaltresì rilevato che, dopo l'acquisizione del documento, le parti furono nuovamenteinvitate a formulare le proprie conclusioni, così da poter interloquire anche sulmateriale probatorio sopravvenuto. Non corrisponde pertanto al vero l'assuntodifensivo secondo cui esse sarebbero state private della possibilità di controdedurresul punto.Dal verbale dell'udienza del 13 novembre 2024 emerge, infatti, che, dopol'acquisizione del p.v.c., ritenuto necessario dal Tribunale ai fini della decisione, siail Pubblico ministero sia il difensore si riportarono alle conclusioni ed alleargomentazioni già svolte nel corso della discussione.Nessuna lesione del contraddittorio o altra invalidità processuale è dunqueravvisabile nel caso di specie. Dallo stesso verbale risulta, peraltro, che il Tribunalesi ritirò in camera di consiglio all'esito della richiesta formulata dal Pubblicoministero e successivamente ne uscì per disporre l'acquisizione del documentorichiesto, prima di procedere alla decisione.Né può trovare applicazione il principio invocato nel ricorso sulla base di Sez.3, n. 18886 del 03/05/2018, trattandosi di precedente riferito alla diversa ipotesidell'ammissione di prova testimoniale, rispetto alla quale è stata evidenziata lanecessità di individuare preventivamente i temi sui quali la nuova prova deveessere assunta. Esigenza che nel caso in esame non ricorre con riferimentoall'acquisizione di documentazione prodotta dal Pubblico ministero.4. Il terzo motivo di ricorso che fa leva, al fine di escludere la sussistenzadell’elemento materiale e psicologico del reato di bancarotta fraudolentadocumentale, sulla circostanza che il [OSCURATO:PERSONA] non fosse stato contattato dal curatorené reso edotto dell’intervenuto fallimento, è infondato.Come ha già avuto modo di affermare questa Corte, da ultimo con la sentenzaSez. 5, n. 11576 del 04/03/2026, Rv. 289600 – 01, integra il delitto di bancarottafraudolenta documentale la condotta dell'amministratore di fatto che non provvedealla consegna dei libri e delle scritture contabili al curatore fallimentare. Inparticolare, tale pronuncia ha precisato che a nulla potrebbe rilevare l'eventualeomessa convocazione dell’amministratore a tal fine da parte del curatore. Inmotivazione, questa Corte ha osservato che l'obbligo di consegna di tutte lescritture contabili al curatore discende direttamente dalla legge, indipendentementeda una specifica richiesta formulata da parte della curatela, perché la disponibilitàdella documentazione è necessaria per le ineludibili attività di accertamento eliquidazione strutturalmente connesse alla procedura fallimentare, e grava anchesull'amministratore di fatto, a norma dell'art. 2639 cod. civ.Trattasi di principio che, affermato rispetto all’amministratore di fatto, valeovviamente, e a maggior ragione, per quello di diritto, e quindi per il [OSCURATO:PERSONA] cherivestiva tale qualifica formale.Gli obblighi che incombono sull’amministratore discendono direttamente dallaqualifica rivestita e il loro adempimento non può essere messo in discussioneadducendo la mancata convocazione da parte del curatore.Discende dalla legge, innanzitutto, l’obbligo di consegna delle scritturecontabili al curatore.L’imprenditore dichiarato fallito, infatti, ha lo specifico obbligo di consegnareal curatore tutte le scritture contabili inerenti all’impresa e ogni ulterioredocumentazione da lui richiesta (art. 86 l. fall., oggi 194 CCII). Un obbligo che sipone come adempimento ulteriore e differente rispetto a quello indicato nel decretodi convocazione (art. 15 l. fall., oggi 41 CCII), avente ad oggetto i bilanci relativiagli ultimi tre esercizi e la situazione patrimoniale, economica e finanziariaaggiornata, e, successivamente, nella sentenza dichiarativa del fallimento (art. 16 l.fall., oggi 49 CCII), avente ad oggetto i bilanci e le scritture contabili e fiscaliobbligatorie. Questi ultimi, diversamente caratterizzati per l’oggetto e per lafunzione (verifica e controllo della sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettividi fallibilità, art. 15; iniziale controllo della consistenza statica e dinamicadell’impresa in quanto strumentale ai primi improcrastinabili adempimenti delcuratore, art. 16), attengono solo ad una parte della documentazione contabile.Mentre la “consegna” di cui all’art. 86 avviene al curatore e riguarda tutta ladocumentazione contabile (“le scritture contabili [2214 c.c.] e ogni altradocumentazione dal medesimo richiesta o acquisita se non ancora depositate incancelleria”), della quale è obbligatoria la conservazione (e, quindi, degli ultimi diecianni di attività: art. 2220 cod. civ.). Tale ultima previsione, in particolare, èfinalizzata alla necessaria ricostruzione della consistenza patrimoniale dell’impresa,nelle sue componenti attive e passive, statiche e dinamiche, quale attivitàprodromica alle parallele fasi di accertamento della consistenza attiva e passiva esuccessiva liquidazione. Attività che, all’evidenza, presuppongono una completa edtrovano il loro prius logico nelle disposizioni normative contenute nell’art. 2214 cod.civ. e, sotto il profilo tributario e fiscale, nelle norme riportate nel d.P.R. n.600/1973.Che tale obbligo (quello della consegna di tutta la documentazione contabile)discenda direttamente dalla legge e prescinda da una specifica richiesta formulatadal curatore è logica conseguenza della necessaria strumentalità, nei terminievidenziati, della documentazione stessa rispetto alle ineludibili attività diaccertamento e liquidazione strutturalmente connesse alla procedura fallimentare.In tal senso, infatti, l’inciso contenuto nel richiamato art. 86 (alla richiesta delcuratore) si riferisce, esplicitamente, alla sola documentazione ulteriore e diversarispetto a quella contabile, ove ritenuta necessaria dagli organi fallimentari.Va quindi da sé che, una volta intervenuto il fallimento con una sentenzapubblicata nei modi di legge, l’amministratore è investito non solo di tutti gliobblighi che gravano su di lui in caso di fallimento ma anche delle relative iniziativeche quegli obblighi comportano, comprendendo tale posizione anche la possibilitàper l’amministratore di presentarsi in Tribunale per rendere dichiarazioni al curatorenell’ambito del generale dovere di collaborazione che promana dalla disciplinafallimentare, il cui assolvimento consente di esplicitare le proprie ragioni egiustificazioni, se del caso anche con riferimento alla sorte delle scritture contabili.Ove ciò non accada, l’amministratore non potrà addurre a giustificazione delleproprie inadempienze l’eventuale mancata convocazione da parte del curatore.Né può, per altro verso, essere genericamente addotta la mancata conoscenzadell’intervenuto fallimento, che è per legge reso noto innanzitutto mediante lapubblicazione della sentenza, che viene peraltro emessa all’esito di unprocedimento camerale partecipato.È piuttosto emerso, secondo quanto ricostruiscono i giudici di merito, che, nelcaso di specie, vi erano stati tentativi di rintraccio del ricorrente da parte delcuratore ma del tutto vani per essersi il [OSCURATO:PERSONA], in sostanza, reso irreperibile. Erispetto a tale ipotesi ciò che il ricorso controdeduce riguardo all’effettivo luogo diresidenza dell’epoca del [OSCURATO:PERSONA] e alla sua verificabilità è rimasto affidato a meraprospettazione difensiva non supportata da documentazione idonea a confortarla.Sicché non può ritenersi improprio il riferimento operato dalla Corte di appelloall’art. 49 legge fall., che pone a carico del fallito o dell’amministratore, in caso disocietà, l’obbligo di comunicare i cambiamenti della residenza o del domicilio, nelcaso di specie non assolto dal ricorrente.Tanto premesso, la Corte di appello, passando alla valutazione del fatto-reato,osserva che ciò che emerge è che il ricorrente, pur avendo proceduto il 10 aprile2008 a ritirare parte della documentazione custodita presso lo studio delcommercialista, nulla aveva poi consegnato al curatore (né dopo la dichiarazione difallimento né successivamente); e che l’unica documentazione acquisita è quellaritirata dagli stessi operanti della Guardia di finanza presso il commercialista(comunque non sufficiente per ricostruire il patrimonio ed il movimento degli affaridella società). In particolare, nella sentenza impugnata si dà atto che il curatore, insede di audizione dibattimentale, aveva espressamente confermato che nulla gli erastato mai consegnato, talché non era stato in grado di ricostruire l'andamento degliaffari sociali della compagine fallita.Quanto poi alla circostanza che la documentazione prelevata dal [OSCURATO:PERSONA] pressolo studio del commercialista sarebbe stata irrilevante, in quanto riferentesi aoperazioni poste in essere "molti anni prima del fallimento", la Corte di appello si ègià espressa congruamente anche al riguardo.Si osserva nella sentenza impugnata, da un lato, che tale circostanza «noncorrisponde al vero, tenuto conto che tra i documenti consegnati al [OSCURATO:PERSONA] inoccasione del ritiro anzidetto risultavano presenti tutte le fatture relative agli anni2007 e 2008 (cfr. ultimo alinea della pag. 1 del verbale), id est gli ultimi due anni dioperatività dell'azienda», e che, «dall'altro lato, trattasi di affermazione inverantesiin una mera petizione di principio, posto che i "documenti contabili" ritirati dal [OSCURATO:PERSONA],in quanto da questi mai consegnati a nessuno, non sono suscettibili di alcunavalutazione, né in positivo né in negativo».Anche l'ulteriore affermazione difensiva secondo cui la residuadocumentazione rinvenuta dagli operanti presso lo studio del commercialistasarebbe stata – invece – sufficiente alla ricostruzione degli affari societari, risultasmentita nella sentenza impugnata che afferma che essa «costituisce petizione diprincipio del tutto indimostrata e infatti non «attestata» neanche dal consulente diparte, dott. [OSCURATO:PERSONA], nel testo della relazione depositata il 18 febbraio 2020,relazione «focalizzata» esclusivamente sull'analisi dei valori delle res asseritamentedistratte, non già sulla pretesa completezza della (residua) documentazionerinvenuta presso lo studio del dott. [OSCURATO:PERSONA]».Né manca la Corte di appello di indicare le ragioni per le quali la condottaomissiva dell’imputato deve ritenersi finalizzata ad arrecare pregiudizio ai creditorio comunque un vantaggio a sé o ad altri.In proposito la Corte territoriale ha persuasivamente valorizzato molteplicielementi, univocamente conducenti all’affermazione della sussistenza dell’elementosoggettivo della fattispecie della bancarotta fraudolenta documentale cd. specifica:l’irreperibilità del [OSCURATO:PERSONA], l’omessa consegna della documentazione, pur ritirata dalcommercialista, l’omessa presentazione dei bilanci, la totale assenza, dal 2011, discritture contabili, pur avendo la società poi fallita continuato ad operare (anchecon frodi intracomunitarie), elementi che si sono risolti in evidenti ostacoli allaricostruzione delle vicende societarie con conseguente pregiudizio per le ragionicreditorie.Ed invero, come ha avuto già modo di affermare questa Corte in tema dibancarotta fraudolenta documentale cd. "specifica", lo scopo di recare pregiudizio aicreditori può essere desunto anche dall'irreperibilità dell'amministratore, acondizione che ad essa si accompagnino ulteriori indici di fraudolenza, quali ilpassivo rilevante e la distrazione dei beni aziendali (Sez. 5, Sentenza n. 2228 del04/11/2022, dep. 19/01/2023, Rv. 283983 – 01).Il caso di specie si contraddistingue anche per le condotte distrattive ascritteal [OSCURATO:PERSONA] che contribuiscono a gettare ulteriore luce in termini di intenzionalitàfinalisticamente indirizzata al conseguimento di un ingiusto profitto e foriera dipregiudizio per il ceto creditorio.Pregiudizio rispetto al quale, come ha precisato la Corte di appellorichiamando la giurisprudenza di questa Corte, peraltro non necessita la prova dellasua effettiva verificazione, essendo anche il reato di bancarotta fraudolentadocumentale cd. specifica un reato di pericolo concreto (cfr. tra tante, Sez. 5,Sentenza n. 533 del 14/10/2016, dep. 05/01/2017, Rv. 269019 - 01).Né, a differenza di quanto assume il ricorso, l’intervenuta ricostruzione dellecondotte distrattive potrebbe deporre per la sufficienza delle scritture contabilipervenute nella disponibilità della curatela, dal momento che l’accertamentodell’attività distrattiva risulta piuttosto frutto dello sforzo compiuto dagli organifallimentari attraverso verifiche effettuate aliunde.Condotta che, in definitiva, per come ricostruita, esclude anche l’ipotizzabilitàdella bancarotta documentale semplice di cui la difesa, in ultima analisi, invocal’applicazione.Quanto, infine, al riferimento contenuto in ricorso alla contestazionealternativa relativa alla bancarotta fraudolenta documentale cd. generica, è solo ilcaso di osservare che i giudici di merito hanno ravvisato esclusivamente lafattispecie di bancarotta fraudolenta documentale cd. specifica. L’unicadocumentazione rinvenuta grazie all’intervento della Guardia di finanza è statainfatti ritenuta del tutto insufficiente ai fini della ricostruzione del patrimonio e delmovimento degli affari della società ed è stata conseguentemente valutatanell’ambito della complessiva condotta di sottrazione documentale. La condannariguarda, pertanto, la mancata consegna delle scritture contabili e l’omessa tenutadelle stesse con riferimento al periodo successivo al 2011, nel corso del quale lasocietà aveva continuato ad operare mediante l’emissione di fatture per operazioniinesistenti negli anni 2012 e 2013.5. Il quarto motivo che contesta la confermata sussistenza delle ipotesidistrattive è nel suo complesso infondato.Privo di pregio è innanzitutto il rilievo sulla mancanza di una espressaassoluzione in relazione alla distrazione contestata al capo b).Il fatto che la Corte di appello, pur avendo riconosciuto che effettivamentedeterminati beni (i macchinari e le attrezzature) non potessero ritenersi distrattirisultando essi alienati in sede esecutiva (come da verbale prodotto all’udienza del13 novembre 2024), non abbia poi assolto l’imputato limitatamente a tale condottadistrattiva, non si è risolto nella violazione di legge denunciata dalla difesa.Ed invero, costituisce ormai principio pacifico nella giurisprudenza di questaCorte quello secondo cui il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale ha natura direato a condotta eventualmente plurima, che può essere realizzato con uno o piùuna pluralità di reati in continuazione, non venendo meno il carattere unitario delreato quando le condotte previste dall'art. 216 legge fall. siano tra loro omogenee,perché lesive del medesimo bene giuridico, e temporalmente contigue (cfr. tratante, Sez. 5, Sentenza n. 13382 del 03/11/2020, dep. 09/04/2021, Rv. 281031 –01; in termini analoghi, Sez. 5, Sentenza n. 41539 del 10/10/2024, Rv. 287170 –01, che ha affermato che in tema di bancarotta fraudolenta distrattiva non èconfigurabile l'aggravante di più fatti di bancarotta nel caso di una pluralità dicondotte distrattive, temporalmente contigue e aventi tutte ad oggetto beni mobili,seppur differenti sul piano materiale, quali denaro e arredi).In applicazione di tale principio, ove venga meno una delle condottecontestate come distrattive, non necessariamente si deve giungere all’assoluzionedell’imputato limitatamente ad essa quando permangono comunque le altrecondotte distrattive che, come nel caso di specie, unitamente a quella venutameno, costituivano un unicum omogeneo che, come tale, è stato già unitariamentevalutato. Importante è piuttosto che, in una tale ipotesi, si tenga conto delridimensionamento della condotta complessiva e si proceda, come accaduto nelcaso di specie, ai conseguenti aggiustamenti della pena.Quanto poi all’altro profilo, di cui pure si duole il ricorrente col quarto motivodi ricorso, relativo alle distrazioni di cui alle lettere c) e d) dell’imputazione, siosserva che la Corte di appello, a differenza di quanto deduce la difesa, non si èlimitata a prendere atto del ridimensionamento delle condotte distrattive quanto adentità del valore sottratto, ma ha anche proceduto a rideterminare la penariducendola.[OSCURATO:PERSONA] territoriale, sebbene sinteticamente, prende atto delle risultanzedella consulenza di parte, già peraltro valorizzate nella sentenza di primo grado, edella necessità di ridimensionamento del valore complessivo delle res oggetto didistrazione (distrazioni che peraltro lo stesso consulente neppure esclude), e in talsenso conclude ridimensionando, in particolare, il rilievo degli ammanchi relativi allaliquidità bancaria riconducibile ad affidamenti, ed escludendo, come detto, imacchinari e le attrezzature (oggetto di vendita in sede esecutiva).Tuttavia, poi, sottolinea la ricorrenza delle ulteriori operazioni distrattive, inspecie in relazione ai ricavi degli anni 2012 e 2013, nei quali la società continuò adoperare “in nero”, ponendo in essere, tra l’altro, numerose frodi intracomunitarie,come da verbale di constatazione del 6 maggio 2015. E non manca di precisare alriguardo la Corte di appello che tali distrazioni non possono essere «minimizzate»,rendendo manifesta una costante attività di distrazione e di svuotamento dellerisorse societarie (ricavi, nella specie).In definitiva, non è ravvisabile il vizio lamentato dalla difesa per non esserestate tali voci oggetto di specifica assoluzione, anche per gli importi eccedenti ilvalore indicato dal consulente della difesa, nella ricorrenza dell’unitario reatocontestato, già ridimensionato con l’esclusione dell’aggravante del danno dirilevante gravità da parte del Tribunale e ulteriormente dalla Corte di appellomediante corrispondente riduzione della pena. Quest’ultima è stata determinata nelminimo edittale di tre anni in ragione del già riconosciuto bilanciamento delledei fatti, costituiti dalla bancarotta documentale e patrimoniale, nonché allarecidiva. Bilanciamento che, peraltro, come si dirà, dovrà essere nuovamentevalutato dal giudice del rinvio a seguito dell’esclusione della recidiva.6. Il quinto motivo, che lamenta violazione di legge con riferimento allamancanza di prova in ordine alle distrazioni di cui ai capi e) ed f) dell’imputazione(fatturato), quale conseguenza dell’inutilizzabilità del processo verbale dicontestazione eccepita col secondo motivo di ricorso, è privo di pregio.In relazione ad esso non possono che richiamarsi le considerazioni svolte alprecedente paragrafo 3 del presente provvedimento, cui integralmente si rinvia, inordine all’utilizzabilità del documento acquisito dalla Corte territoriale.7. Anche il sesto motivo, che lamenta un vuoto motivazionale rispetto adeterminati profili esposti nell’atto di appello relativamente agli atti distrattivi di cuiai capi e) ed f), è infondato.La Corte territoriale, sul punto, ha, in aderenza a quanto osservato dal primogiudice, dato conto delle operazioni effettuate nelle annualità 2012 e 2013, che, purnella minore quantificazione operata dal consulente di parte, manifestanocomunque una costante attività di svuotamento delle risorse societarie.Le argomentazioni svolte nelle conformi pronunce di merito appaiono, indefinitiva, adeguate e non vengono scalfite dalle critiche difensive.Vero è che il calcolo dei ricavi deve tener conto dei costi; tuttavia, nel caso dispecie, ciò che si assume distratto è l’intero importo del fatturato, al netto dell’IVA,ossia dell’incassato, e rispetto a tale impostazione la difesa si limita a lamentaregenericamente la mancata deduzione dei costi, senza neppure precisare se e in chetermini la società li abbia sostenuti.Significativi sono, peraltro, i riferimenti contenuti nella sentenza di primogrado ad atti immediatamente depauperativi rimasti privi di giustificazione, qualiprelievi effettuati allo sportello, bonifici ricevuti e assegni emessi all’ordine deltraente «me medesimo» e portati all’incasso dal [OSCURATO:PERSONA], per complessivi euro229.566,86.8. Quanto ai rilievi formulati con il settimo motivo, con i quali, in relazione allacd. bancarotta fiscale di cui al capo g), si deduce l'illegittima acquisizione delprocesso verbale di constatazione e dei relativi prospetti concernenti le cartelleesattoriali riferite a debiti erariali rimasti insoluti, mediante richiamo delle censuregià svolte con il secondo motivo di ricorso, valgono anche in tal caso leconsiderazioni esposte al precedente punto 3 del presente provvedimento, al qualeintegralmente si rinvia.9. L’ottavo motivo di ricorso è infondato, poiché prospetta aspetti privi dirilievo ai fini della valutazione della sussistenza del reato di bancarotta impropria daoperazioni dolose, consistenti, nel caso di specie, nel sistematico mancatopagamento dei debiti tributari e previdenziali della società.A nulla potrebbe, innanzitutto, rilevare la circostanza, prospettata dalla difesa,secondo cui i crediti tributari e previdenziali non sarebbero stati accertati in sedefallimentare, essendosi disposto il non farsi luogo all’accertamento del passivo permancanza di attivo.La debitoria tributaria che assume rilievo ai fini della consumazione del reatoin argomento è quella che, accumulatasi prima del fallimento, ha contribuito adeterminarlo portando la società al dissesto; tale debitoria, nel caso di specie, nonrisulta essere stata seriamente posta in discussione dal ricorrente, che mirapiuttosto a insinuare dubbi circa la sua esistenza attraverso l’argomento inscrutinio.L’accertamento della debitoria in sede fallimentare costituisce un posteriusrispetto alla consumazione del reato ed è, peraltro, eventuale, potendo anchemancare per le più diverse ragioni, tra le quali la mancanza di attivo, che consenteagli organi della procedura di non procedere all’accertamento del passivo. Del resto,lo stesso creditore potrebbe decidere di non insinuare al passivo fallimentare ilproprio credito, ove ritenga insufficiente l’attivo disponibile alla sua soddisfazione.La verifica dei crediti in ambito fallimentare attiene unicamente alla loroammissibilità ai fini della composizione della massa creditoria, ovvero dello statopassivo fallimentare, ed è effettuata secondo gli specifici parametri propri dellaprocedura concorsuale, improntati precipuamente alla regola della par condiciocreditorum e alla certezza dell’anteriorità del credito rispetto al fallimento.Non è dunque con l’accertamento del credito in ambito fallimentare che essoassume giuridica esistenza, essendo l’accertamento del passivo fallimentareunicamente funzionale alla selezione dei crediti che presentano i requisiti necessariper poter trovare soddisfazione nel concorso con gli altri creditori. Comeopportunamente sottolineato anche dal Procuratore Generale nella memoria in atti,tale accertamento rileva ai soli fini della composizione della massa creditoria equindi esclusivamente in ambito endofallimentare («il decreto che rende esecutivolo stato passivo e le decisioni assunte dal tribunale all'esito dei giudizi diimpugnazione producono effetti soltanto ai fini del concorso», art. 96, ult. co., l.fall.; cfr. art. 204, comma 5, CCII; v. sul punto Sez. 1, civile, Ordinanza n. 7772 del22/03/2024, Rv. 670650 – 01).D’altra parte, gli estratti di ruolo e le cartelle esattoriali, ove non contestati,costituiscono idonea base probatoria dell’esistenza del credito tributario eprevidenziale. Del resto, è proprio sulla base di tali atti che tali crediti vengonoordinariamente ammessi al passivo fallimentare in assenza di contestazioni (cfr., alriguardo, la giurisprudenza civile e, segnatamente, Sez. U, Sentenza n. 33408 del11/11/2021, Rv. 662698 – 01; Sez. 1, Ordinanza n. 32399 del 12/12/2025, Rv.676560 – 01; Sez. 1, Ordinanza n. 37006 del 16/12/2022, Rv. 666460 – 01).D’altra parte, un credito, per essere ammesso al passivo fallimentare, devegeneralmente preesistere al fallimento, salvo che si tratti dei cd. creditiprededucibili gravanti sulla massa anche se sorti successivamente all’apertura dellaprocedura.Sicché l’eventuale mancato accertamento del debito in ambito fallimentarenon potrebbe in alcun modo riflettersi sulla configurabilità del reato di bancarottaimpropria da sistematico inadempimento della debitoria erariale, che, al pari deglialtri reati fallimentari, si consuma con la dichiarazione di fallimento.Né, per altro verso, possono assumere rilievo le ulteriori doglianze difensive,parimenti tese a porre in dubbio l’inadempimento del debito tributario o, quantomeno, il suo esatto ammontare, attraverso argomentazioni generiche e nonpertinenti.Si lamenta, infatti, che si sarebbero dovuti apprezzare eventuali viziprocedurali che il contribuente è legittimato a far valere in relazione agli estratti diruolo, nonché l’eventuale prescrizione. Si tratta, all’evidenza, di argomentiprospettati in termini meramente astratti, senza alcun riferimento a specifici viziconcretamente riscontrabili. Tali questioni, peraltro, in assenza di impugnazione deiruoli o delle cartelle esattoriali, neppure prospettata dal ricorrente, non potrebberocomunque assumere rilievo ai fini che qui interessano, essendo la relativavalutazione riservata al giudice tributario.10. Il nono motivo, con il quale si contesta la sussistenza del nesso eziologicotra l’esposizione debitoria fiscale di cui al capo g) e il fallimento, adducendo, da unlato, che quest’ultimo sarebbe stato dichiarato su istanza non già del creditoreerariale ma di altro creditore, è infondato.fiscale, sotto il profilo del nesso eziologico, dalla circostanza che il fallimento siastato dichiarato, o meno, su istanza del creditore erariale è errato.Non rileva, infatti, chi abbia proposto l’istanza di fallimento, bensì che ilfallimento venga dichiarato e, a monte, che le operazioni dolose poste in esseredall’amministratore abbiano determinato o contribuito a determinare il dissesto cheha poi condotto alla dichiarazione di fallimento. Quest’ultima, peraltro, potrebbeintervenire anche su richiesta del Pubblico Ministero.Dall’altro lato, il ricorso assume che difetterebbe la prova che il dissesto siacollegato ad iniziative del creditore pubblico tese alla riscossione del credito.Tuttavia, anche tale argomento, per come prospettato, è inconferente.Il dissesto costituisce un prius rispetto alle possibili iniziative del creditore, purrappresentabili da parte dell’autore delle operazioni dolose e, quindi, rilevanti sottoil profilo dell’elemento soggettivo, nonché rispetto alla stessa dichiarazione difallimento, che può intervenire, come detto, anche a prescindere da iniziativecreditorie, su richiesta del Pubblico Ministero. Circostanza, questa, cheevidentemente non fa venir meno il nesso causale eventualmente esistente tra lecondotte dolose e il dissesto.La stessa pronuncia Sez. 5, n. 24692 del 17/06/2025, Rv. 288351 – 01, citatain ricorso, nel ribadire quali siano i parametri oggettivi e soggettivi ai finidell’integrazione del reato di bancarotta fraudolenta da operazioni dolose, haprecisato, in motivazione, che, mentre l'art. 216 l. fall., richiamato dal primocomma dell'art. 223, si riferisce al "fallimento" in senso formale, ossia alprovvedimento giurisdizionale, il secondo comma dell'art. 223 l. fall. fa riferimento,invece, al "fallimento" in senso sostanziale, cioè alla "situazione obiettiva di dissestonella quale la società si viene a trovare per effetto delle operazioni poste in esseredal suo ceto gestorio".Sicché l'art. 223 l. fall., nel richiedere la sussistenza del nesso causale tracondotta e fallimento, non può che alludere all’estremo della relazione eziologicacostituito dal dissesto e non al provvedimento giurisdizionale che accerta ilfallimento, il quale rileva piuttosto sul piano della consumazione del reato.La circostanza che l’art. 329 del Codice della crisi d'impresa, che riproducetestualmente l'art. 223 l. fall., nel descrivere la fattispecie di cui al n. 2 del secondocomma sostituisca il termine "fallimento" con quello di "dissesto", non sottendealcuna volontà innovativa, ma costituisce piuttosto il recepimento della consolidataelaborazione giurisprudenziale formatasi sul punto, al fine di conferire ulterioreprecisione semantica al precetto.In definitiva, ciò che rileva, ai fini della bancarotta fraudolenta impropria daoperazioni dolose, non è l'immediato depauperamento della società, che può anchenon verificarsi nell’immediatezza, bensì la creazione o l'aggravamento di unasituazione di dissesto economico che, prevedibilmente, condurrà al fallimento dellasocietà (in tal senso, Sez. 5, n. 40998 del 20/05/2014, Concu, Rv. 262188,secondo cui sussiste il delitto di bancarotta fraudolenta previsto dall'art. 223,comma secondo, n. 2, l. fall. anche quando le operazioni dolose dalle quali deriva ilfallimento della società non comportano una diminuzione algebrica dell'attivopatrimoniale, ma determinano comunque un depauperamento del patrimonio nongiustificabile in termini di interesse per l'impresa).Specificamente, riguardo all’integrazione della bancarotta impropria cd.fiscale, inquadrabile nella previsione incriminatrice delle operazioni dolose causativedel fallimento di cui all’art. 223, comma 2, n. 2, legge fall., non è necessario che ladeclaratoria di fallimento derivi dall’iniziativa del creditore pubblico, dovendosiinvece avere riguardo all’incidenza della debitoria nella causazione del dissesto cuiha fatto seguito il fallimento.Incidenza che, secondo quanto posto in luce dalla Corte territoriale, ricorre nelcaso di specie, risultando che la sistematica omissione del pagamento delleobbligazioni fiscali e previdenziali fu programmata e attuata sin dai primi anni dii prevedibili aggravi derivanti dagli interessi e dalle sanzioni che ne sono conseguiti.Nella sentenza di primo grado si fa riferimento ad un debito erariale superiore aeuro 500.000, risultante dagli estratti di ruolo, i quali costituiscono peraltroconcrete iniziative intraprese dall’Erario per la riscossione del credito, in quantodestinati ad innescare, unitamente alle cartelle esattoriali, in caso di persistenteinadempimento, le procedure esecutive.Tanto ha senz’altro, quanto meno, contribuito a cagionare il dissesto che hapoi condotto al fallimento della società, come adeguatamente concluso dai giudici dimerito.La valutazione compiuta dai giudici di merito depone sia per la prevedibilità inconcreto del dissesto-fallimento, sia per la rilevanza causale, rispetto ad esso, dellacondotta di sistematico inadempimento del debito fiscale e previdenziale.La sistematica omissione degli obblighi tributari e previdenziali, che peraltro siaccompagnava a sistematiche distrazioni e ad ulteriori inadempimenti, di là dalvantaggio derivante dall’immediato mancato esborso di denaro, è andataevidentemente ad incidere sulla situazione della società, aggravandola in modoprogressivo e definitivo. D’altronde, la circostanza che la società non fu in grado difar fronte neppure al debito, secondo quanto rappresenta lo stesso ricorso, di entitànon rilevante, che condusse il creditore a chiedere il fallimento, costituisce piuttostoun indice della situazione nella quale essa ormai versava.La ricostruzione dei giudici di merito è nel suo complesso in linea con i principiaffermati da questa Corte in materia di bancarotta impropria cd. fiscale.È pacifico che, in tema di bancarotta fraudolenta fallimentare, le operazionidolose di cui all'art. 223, comma 2, n. 2, legge fall. possano consistere nelsistematico inadempimento delle obbligazioni fiscali e previdenziali, frutto di unaconsapevole scelta gestionale da parte degli amministratori della società, da cuiconsegue il prevedibile aumento della relativa esposizione debitoria nei confrontidell'Erario e degli enti previdenziali (cfr., tra tante, Sez. 5, Sentenza n. 24752 del19/02/2018, Rv. 273337 – 01; più di recente, Sez. 5, Sentenza n. 19108 del24/04/2026, Rv. 290001 – 01).In tal senso, è stato più in generale affermato che le operazioni dolose di cuiall'art. 223, comma secondo, n. 2, legge fall. possono anche non determinareun'immediata diminuzione dell'attivo e possono consistere nel compimento diqualunque atto intrinsecamente pericoloso per la salute economica e finanziariadell'impresa e, quindi, anche in una condotta omissiva produttiva di undepauperamento non giustificabile in termini di interesse per l'impresa. Neconsegue che anche il protratto e sistematico omesso versamento di imposte econtributi previdenziali costituisce una scelta imprenditoriale dolosa idonea adeterminare uno stato di gravissima e irreversibile esposizione debitoria dellasocietà, tale da condurne al fallimento (Sez. 5, n. 12426 del 29/11/2013, dep.2014, Beretta, Rv. 259997; Sez. 5, n. 29586 del 15/05/2014, Belleri, Rv. 260492,in motivazione).Ed invero, il mancato adempimento delle obbligazioni tributarie eprevidenziali, pur risolvendosi di fatto, nell’immediato, in un risparmio per lasocietà, anche ove essa versi già in situazione di illiquidità, non può esserericondotto al concetto di «interesse dell’impresa» idoneo a giustificare la decisionegestionale che l’abbia determinato ove, come ritenuto dai giudici di merito nel casodi specie, esso sia riconducibile ad una scelta sistematica preordinata ad eludere ilpagamento del debito erariale e destinata, proprio per il suo protrarsi, a produrreconseguenze gravemente dannose per la società. Né può assumere rilievo, in lineagenerale, l’eventuale insufficienza delle risorse societarie, circostanza che dovrebbesemmai indurre all’adozione di ben diverse scelte gestionali.Come ha avuto modo di osservare in motivazione Sez. 5, Sentenza n. 24752del 19/02/2018, Rv. 273337 – 01, il sistematico inadempimento dei debiti erariali econtributivi, se da un lato arreca sicuri vantaggi all'impresa sotto forma di risparmiodei relativi costi, dall'altro aumenta ingiustificatamente l'esposizione nei confrontidell'Erario e degli enti previdenziali, rendendo prevedibile il conseguente dissestodella società (Sez. 5, n. 15281 del 08/11/2016, dep. 2017, Bottiglieri, Rv. 270046).Sicché tale pronuncia conclude che non può certamente escludere la configurabilitàdella fattispecie incriminatrice in esame l'autofinanziamento realizzato attraverso ilmancato pagamento delle imposte e delle contribuzioni, posto che tale espressionedescrive soltanto gli effetti di breve periodo e, in ultima analisi, la ragione praticadel comportamento, senza incidere sugli effetti di medio periodo derivanti dallacrescita esponenziale del debito (così in motivazione Sez. 5, n. 47621 del25/09/2014, Prandini, Rv. 261684).A fronte dei principi sopra richiamati, ormai costituenti ius receptum nellagiurisprudenza di questa Corte in tema di bancarotta impropria cd. fiscale, e dellacorretta impostazione seguita dai giudici di merito, il ricorso si limita adevidenziare, da un lato, la circostanza, priva di rilievo, che il fallimento sia statodichiarato su istanza di un creditore diverso da quello erariale e, dall’altro lato, asostenere che difetterebbe la prova del collegamento tra il dissesto e le iniziativedel creditore pubblico per la riscossione del credito. Aspetti che, come si è detto,rimangono estranei al perimetro applicativo della fattispecie in esame.Né, tanto meno, le circostanze evidenziate dalla difesa potrebbero avallare laconclusione secondo cui, per effetto di esse, sarebbe rimasta incerta l’esposizionedebitoria nei confronti dell’Erario, alla luce di quanto già esposto anche al punto 9del presente provvedimento.11. Il decimo motivo, con il quale si censura il riconoscimento della recidiva,come successivamente integrato con il motivo aggiunto, è fondato.Nel ritenere sussistente la recidiva, i giudici di merito non hanno consideratol’efficacia estintiva degli effetti penali della sentenza di applicazione della pena surichiesta delle parti prevista dall’art. 445, comma 2, cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] risulta gravato da un unico precedente costituito da una condanna allapena di un anno di reclusione emessa ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. nel2002.Ai sensi dell’art. 445, comma 2, cod. proc. pen., il reato è estinto, conconseguente estinzione di ogni effetto penale della condanna, qualora nel terminedi cinque anni l’imputato non commetta un delitto della stessa indole.Orbene, il precedente gravante sul [OSCURATO:PERSONA] risale al 2002, mentre il reatooggetto del presente giudizio è stato commesso nel 2015, dunque ben oltre ilquinquennio previsto dall’art. 445, comma 2, cod. proc. pen.; ne consegue che glieffetti penali della suddetta condanna devono ritenersi estinti e non possono esserevalorizzati ai fini della contestazione della recidiva.Secondo il consolidato insegnamento di questa Corte, il decorso delquinquennio dal passaggio in giudicato dell’unico precedente esistente a caricodell’imputato, costituito da una sentenza di applicazione della pena su richiestadelle parti, comporta l’estinzione del relativo reato e dei connessi effetti penali, ivicompresa la rilevanza dell’illecito ai fini della contestazione della recidiva.Tali conseguenze si producono ipso iure, senza necessità di una formaledeclaratoria da parte del giudice dell’esecuzione (Sez. 6, Sentenza n. 6673 del29/01/2016, Rv. 266120 – 01 e Rv. 266119 – 01; più di recente, Sez. 2, Sentenzan. 994 del 25/11/2021, dep. 13/01/2022, Rv. 282515 – 02).Il giudice di merito ha pertanto erroneamente ritenuto sussistente la recidivacontestata, in violazione dell’art. 445, comma 2, cod. proc. pen., con laconseguenza che essa deve essere eliminata.12. In conseguenza del venir meno della recidiva, residuando la solaaggravante dei più fatti di bancarotta di cui all’art. 219 legge fall., deve essereoggetto di nuova valutazione il giudizio di bilanciamento delle già riconosciuteperaltro, con l’undicesimo motivo era stata dedotta la mancanza di motivazione e,più in generale, l’eccessività della pena.Nell’ambito di tale rinnovata valutazione il giudice del rinvio terrà altresì contodel ridimensionamento delle condotte distrattive già operato dai giudici di merito.13. Dalle considerazioni che precedono deriva che la sentenza impugnatadeve essere annullata limitatamente alla recidiva, che va pertanto esclusa, nonchéal trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo esame sul punto ad altra sezionedella Corte di appello di Roma.Il ricorso deve invece essere rigettato nel resto. P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla recidiva, cheesclude. Annulla la medesima sentenza limitatamente al trattamento sanzionatorio,con rinvio per nuovo esame sul punto ad altra sezione della Corte di appello diRoma. Rigetta nel resto il ricorso.Così deciso il 18/06/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteRenata [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 30791/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris