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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 12253/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/4/2021 della Corte d'appello di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricors; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di dichiarare l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 27 aprile 2021 la Corte d'appello di Catanzaro, provvedendo sulle impugnazioni proposte da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della sentenza del 2 maggio 2019 del Tribunale di Crotone, con la quale gli stessi erano stati condannati alla pena di sei mesi di reclusione e 200,00 euro di multa in relazione al reato di cui all'art. 176 d.lgs. 42/2004 (loro ascritto per essersi impossessati di 4 monete antiche, 1 anello in bronzo e 1 medaglietta antica, beni culturali appartenenti allo Stato; in [OSCURATO:PERSONA] il 22 marzo 2014), ha ridotto a quattro mesi di reclusione e 133,00 euro di multa la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA], confermando nel resto la sentenza del Tribunale di Crotone.

2. Avverso tale sentenza hanno proposto congiuntamente ricorso per cassazione i soli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], affidato a un unico motivo, mediante il quale hanno lamentato la errata applicazione degli artt. 192 e 533 cod. proc. pen. e la mancanza e l'illogicità della motivazione, nella parte relativa alla valutazione delle prove.

Hanno sottolineato, in particolare, la contraddittorietà delle dichiarazioni del teste Accogli, agente di polizia giudiziaria, che aveva riferito di trovarsi a circa 20 metri di distanza dal luogo in cui si trovavano gli imputati e di averli visti mentre facevano scivolare gli oggetti dalla tasca gettandoli oltre una siepe, senza indicare chi fosse stato l'autore di tale condotta per non averlo potuto vedere, in quanto tutti gli imputati erano coperti dalla sagoma di una automobile.

Nonostante ciò la Corte d'appello aveva ribadito l'affermazione di responsabilità, non considerando adeguatamente sia la visione parziale del teste Accogli, sia l'incompatibilità logica tra la condotta di far scivolare gli oggetti da una tasca e quella di lanciarli oltre una siepe, tra l'altro da parte di uno tra i quattro coimputati che non era stato individuato, con la conseguente contraddittorietà e insufficienza della motivazione, stante l'equivocità degli elementi a carico e la sussistenza di un ragionevole dubbio, non adeguatamente considerato, in ordine alla partecipazione alla condotta contestata da parte dei ricorrenti.

3. Il Procuratore Generale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso, sottolineando il contenuto non consentito delle censure dei ricorrenti, in quanto volte a sollecitare una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove e a evidenziare ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento.[OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso congiuntamente proposto dagli imputati è inammissibile, sia perché riproduttivo dei primi due punti del primo motivo d'appello degli attuali ricorrenti, sia a causa del suo contenuto non consentito nel giudizio di legittimità.

2. E' necessario, in premessa, rammentare che alla Corte di cassazione è preclusa la possibilità non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.

U., n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260; Sez. 2, n. 20806 del 5/05/2011, Tosto, Rv. 250362; Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623).

Resta, dunque, esclusa, pur dopo la modifica dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali, o una diversa ricostruzione storica dei fatti, o un diverso giudizio di rilevanza, o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970; Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575; Sez. 3, n. 12226 del 22/01/2015, G.F.S., non massimata; Sez. 3, n. 40350, del 05/06/2014, C.C. in proc.

M.M., non massimata; Sez. 3, n. 13976 del 12/02/2014, P.G., non massimata; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099; Sez. 2, n. 7380 del 11/01/2007, Messina ed altro, Rv. 235716).

Inoltre, è opportuno ribadire che il ricorso per cassazione fondato sugli stessi motivi proposti in sede di impugnazione e motivatamente respinti da parte del giudice del gravame deve ritenersi inammissibile, sia per l'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, solo apparentemente, denunciano un errore logico o giuridico determinato (in termini v.

Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altro, Rv. 243838; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Giagnorio, Rv. 231708).

3. Nel caso in esame i ricorrenti, come si ricava dalla stessa lettura del ricorso, censurano la valutazione delle prove dichiarative da parte dei giudici di merito, che, tra l'altro, è conforme e, dunque, limita ulteriormente i poteri di rinnovata valutazione della Corte di legittimità (nel senso che ai ricordati limiti conseguenti all'impossibilità per la Corte di Cassazione di procedere a una diversa lettura dei dati processuali o a una diversa interpretazione delle prove, si aggiunge l'ulteriore limite in forza del quale neppure potrebbe evocarsi il tema del "travisamento della prova", a meno che il giudice di merito abbia fondato il proprio convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale), in quanto ne propongono una lettura alternativa, da contrapporre a quella della Corte d'appello e del Tribunale, che non è manifestamente illogica e, dunque, non è suscettibile di rivisitazione né di diversa valutazione, sul piano del merito, degli elementi di prova da considerare.

La Corte territoriale, nel ribadire l'affermazione di responsabilità di tutti gli imputati, tra cui gli attuali ricorrenti, ha sottolineato che il teste Accogli aveva visto la mano di uno dei quattro coimputati far scivolare degli oggetti dalla tasca e farli cadere sul terreno, dove sono poi stati ritrovati, evidenziando gli elementi ritenuti dimostrativi della partecipazione di tutti gli imputati a tale condotta, in quanto, benché coperti dalla sagoma di una automobile, essi erano riuniti assieme, avevano la disponibilità di un metal detector (evidentemente utilizzato per cercare nel sottosuolo oggetti metallici quali quelli di valore culturale rinvenuti) e di zappe (utilizzate per scavare le buche nel terreno notate nei pressi delle automobili utilizzate dagli imputati medesimi).

Si tratta di motivazione idonea e nella quale non è dato rilevare contraddizioni, ossia proposizioni tra loro contrastanti, o illogicità manifeste, cioè affermazioni contrarie alle regole razionali o alle massime di comune esperienza, essendo state spiegate in modo logico sia l'affermazione della partecipazione di tutti gli imputati alla attività delittuosa di ricerca e appropriazione di beni culturali appartenenti allo Stato, sottolineando la disponibilità da parte do tutti gli imputati di attrezzi da scavo e per la ricerca di metalli e la circostanza dell'essere gli stessi riuniti; sia la disponibilità, pure in concorso, per le medesime ragioni e sulla base delle stesse circostanze spazio - temporali, dei beni ritrovati (aventi natura di beni culturali appartenenti allo Stato) e di cui si erano indebitamente appropriati.

4. Ne consegue l'inammissibilità del ricorso congiuntamente proposto dagli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a causa del contenuto non consentito in questa sede di legittimità dei motivi ai quali è stato affidato.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende, essendo ravvisabili profili di colpa nella proposizione del ricorso, che si determina equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 3.000,00 per ciascun ricorrente.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/4/2021 della Corte d'appello di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricors; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di dichiarare l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 27 aprile 2021 la Corte d'appello di Catanzaro, provvedendo sulle impugnazioni proposte da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della sentenza del 2 maggio 2019 del Tribunale di Crotone, con la quale gli stessi erano stati condannati alla pena di sei mesi di reclusione e 200,00 euro di multa in relazione al reato di cui all'art. 176 d.lgs. 42/2004 (loro ascritto per essersi impossessati di 4 monete antiche, 1 anello in bronzo e 1 medaglietta antica, beni culturali appartenenti allo Stato; in [OSCURATO:PERSONA] il 22 marzo 2014), ha ridotto a quattro mesi di reclusione e 133,00 euro di multa la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA], confermando nel resto la sentenza del Tribunale di Crotone. 2. Avverso tale sentenza hanno proposto congiuntamente ricorso per cassazione i soli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], affidato a un unico motivo, mediante il quale hanno lamentato la errata applicazione degli artt. 192 e 533 cod. proc. pen. e la mancanza e l'illogicità della motivazione, nella parte relativa alla valutazione delle prove. Hanno sottolineato, in particolare, la contraddittorietà delle dichiarazioni del teste Accogli, agente di polizia giudiziaria, che aveva riferito di trovarsi a circa 20 metri di distanza dal luogo in cui si trovavano gli imputati e di averli visti mentre facevano scivolare gli oggetti dalla tasca gettandoli oltre una siepe, senza indicare chi fosse stato l'autore di tale condotta per non averlo potuto vedere, in quanto tutti gli imputati erano coperti dalla sagoma di una automobile. Nonostante ciò la Corte d'appello aveva ribadito l'affermazione di responsabilità, non considerando adeguatamente sia la visione parziale del teste Accogli, sia l'incompatibilità logica tra la condotta di far scivolare gli oggetti da una tasca e quella di lanciarli oltre una siepe, tra l'altro da parte di uno tra i quattro coimputati che non era stato individuato, con la conseguente contraddittorietà e insufficienza della motivazione, stante l'equivocità degli elementi a carico e la sussistenza di un ragionevole dubbio, non adeguatamente considerato, in ordine alla partecipazione alla condotta contestata da parte dei ricorrenti. 3. Il Procuratore Generale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso, sottolineando il contenuto non consentito delle censure dei ricorrenti, in quanto volte a sollecitare una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove e a evidenziare ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso congiuntamente proposto dagli imputati è inammissibile, sia perché riproduttivo dei primi due punti del primo motivo d'appello degli attuali ricorrenti, sia a causa del suo contenuto non consentito nel giudizio di legittimità. 2. E' necessario, in premessa, rammentare che alla Corte di cassazione è preclusa la possibilità non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez. U., n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260; Sez. 2, n. 20806 del 5/05/2011, Tosto, Rv. 250362; Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623). Resta, dunque, esclusa, pur dopo la modifica dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali, o una diversa ricostruzione storica dei fatti, o un diverso giudizio di rilevanza, o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970; Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575; Sez. 3, n. 12226 del 22/01/2015, G.F.S., non massimata; Sez. 3, n. 40350, del 05/06/2014, C.C. in proc. M.M., non massimata; Sez. 3, n. 13976 del 12/02/2014, P.G., non massimata; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099; Sez. 2, n. 7380 del 11/01/2007, Messina ed altro, Rv. 235716). Inoltre, è opportuno ribadire che il ricorso per cassazione fondato sugli stessi motivi proposti in sede di impugnazione e motivatamente respinti da parte del giudice del gravame deve ritenersi inammissibile, sia per l'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, solo apparentemente, denunciano un errore logico o giuridico determinato (in termini v. Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altro, Rv. 243838; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Giagnorio, Rv. 231708). 3. Nel caso in esame i ricorrenti, come si ricava dalla stessa lettura del ricorso, censurano la valutazione delle prove dichiarative da parte dei giudici di merito, che, tra l'altro, è conforme e, dunque, limita ulteriormente i poteri di rinnovata valutazione della Corte di legittimità (nel senso che ai ricordati limiti conseguenti all'impossibilità per la Corte di Cassazione di procedere a una diversa lettura dei dati processuali o a una diversa interpretazione delle prove, si aggiunge l'ulteriore limite in forza del quale neppure potrebbe evocarsi il tema del "travisamento della prova", a meno che il giudice di merito abbia fondato il proprio convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale), in quanto ne propongono una lettura alternativa, da contrapporre a quella della Corte d'appello e del Tribunale, che non è manifestamente illogica e, dunque, non è suscettibile di rivisitazione né di diversa valutazione, sul piano del merito, degli elementi di prova da considerare. La Corte territoriale, nel ribadire l'affermazione di responsabilità di tutti gli imputati, tra cui gli attuali ricorrenti, ha sottolineato che il teste Accogli aveva visto la mano di uno dei quattro coimputati far scivolare degli oggetti dalla tasca e farli cadere sul terreno, dove sono poi stati ritrovati, evidenziando gli elementi ritenuti dimostrativi della partecipazione di tutti gli imputati a tale condotta, in quanto, benché coperti dalla sagoma di una automobile, essi erano riuniti assieme, avevano la disponibilità di un metal detector (evidentemente utilizzato per cercare nel sottosuolo oggetti metallici quali quelli di valore culturale rinvenuti) e di zappe (utilizzate per scavare le buche nel terreno notate nei pressi delle automobili utilizzate dagli imputati medesimi). Si tratta di motivazione idonea e nella quale non è dato rilevare contraddizioni, ossia proposizioni tra loro contrastanti, o illogicità manifeste, cioè affermazioni contrarie alle regole razionali o alle massime di comune esperienza, essendo state spiegate in modo logico sia l'affermazione della partecipazione di tutti gli imputati alla attività delittuosa di ricerca e appropriazione di beni culturali appartenenti allo Stato, sottolineando la disponibilità da parte do tutti gli imputati di attrezzi da scavo e per la ricerca di metalli e la circostanza dell'essere gli stessi riuniti; sia la disponibilità, pure in concorso, per le medesime ragioni e sulla base delle stesse circostanze spazio - temporali, dei beni ritrovati (aventi natura di beni culturali appartenenti allo Stato) e di cui si erano indebitamente appropriati. 4. Ne consegue l'inammissibilità del ricorso congiuntamente proposto dagli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a causa del contenuto non consentito in questa sede di legittimità dei motivi ai quali è stato affidato. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende, essendo ravvisabili profili di colpa nella proposizione del ricorso, che si determina equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 3.000,00 per ciascun ricorrente. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. C
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