CassazionedecretoSezione 3Decisione del 30 aprile 2026
Cassazione n. 11923/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
troPRESIDENZA [OSCURATO:PERSONA], in persona delMinistro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocaturagenerale dello Stato– controricorrente –avverso la sentenza n. 306/2024 della [OSCURATO:PERSONA], pubblicata il giorno 5 settembre 2024;udita la relazione svolta nella camera di consiglio tenuta il giorno 10marzo 2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Nella procedura fallimentare aperta in danno di [OSCURATO:PERSONA](quale socio illimitatamente responsabile della società Cinà e associatidi [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].), il Tribunale di Palermo, con decreto delNumero registro generale 6019/2025Numero sezionale 907/2026Numero di raccolta generale 11923/2026Data pubblicazione 30/04/20265 novembre 2009, autorizzò il Curatore fallimentare a stipulare unatransazione con la società [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (debitrice dellafallita della somma di un milione di euro, in virtù di sentenza dicondanna di prime cure) che prevedeva il pagamento dell’importo dieuro 430.000,00 da parte di quest’ultima in favore del fallimento.Con decreto reso il giorno 11 maggio 2010 il Tribunale dispone cheil Curatore desse esecuzione alla transazione.2. Con ricorso proposto nel febbraio 2018, [OSCURATO:PERSONA], assumendola responsabilità dei magistrati componenti la sezione fallimentare delTribunale di Palermo per colpa grave nell’adozione del decreto delmaggio 2010, chiese, ai sensi della legge 13 aprile 1988, la condannadello Stato italiano al risarcimento dei danni subiti.A suffragio dell’illegittimità di tale decreto, dedusse che esso avevacomportato l’acquisizione all’attivo fallimentare della somma di euro430.000,00 in luogo di quella ben più cospicua (euro 1.032.913,83)riconosciuta come dovuta dalla [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. all’esito delsecondo grado del giudizio (definito con sentenza pubblicata neldicembre 2009): il minor importo così acquisito aveva determinato ilprotrarsi della pendenza della procedura fallimentare, che altrimentisarebbe stata prima chiusa con il soddisfacimento dei creditori.Alla domanda oppose resistenza la Presidenza del Consiglio deiMinistri, sostenendo l’inammissibilità e l’infondatezza della stessa.3. A definizione del primo grado di giudizio, l’adito Tribunale diCaltanissetta dichiarò l’attore decaduto dall’esercizio dell’azione diresponsabilità per decorso del termine di cui all’art. 4, comma 3, dellalegge n. 117 del 1988.4. La decisione in epigrafe indicata ha disatteso l’appello interpostoda [OSCURATO:PERSONA], pur emendando la motivazione della prima sentenza.Per quanto ancora qui d’interesse, la Corte nissena ha ritenutoprecluso l’esercizio dell’azione risarcitoria nei confronti dello Stato air.g. n. 6019/2025 2Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 6019/2025Numero sezionale 907/2026Numero di raccolta generale 11923/2026Data pubblicazione 30/04/2026sensi dell’art. 4, comma 2, della legge n. 117 del 1988, ovvero per nonaver l’attore esperito il mezzo ordinario di impugnazione previsto dallalegge fallimentare (individuato nel reclamo ex art. 26 l.f.) avverso ildecreto del Tribunale fallimentare asseritamente illegittimo.5. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per tre motivi.Resiste, con controricorso, la Presidenza del Consiglio dei Ministri.Parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa.[OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cuial secondo comma dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ..RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo, per violazione degli artt. 26, 150 e 153 del d.lgs.9 gennaio 2006, n. 5 in relazione all’art. 4 comma 2, della legge n. 117del 1988, denuncia la «illegittimità della sentenza impugnata nellaparte in cui afferma ratione temporis applicabile al fallimento il r.d.16.03.1942 n. 267, come modificato dal d.lgs. n. 5/2006» e dichiaraprecluso all’odierno ricorrente l’esercizio dell’azione risarcitoria per nonaver utilizzato lo strumento processuale previsto dall’ordinamentocontro il decreto del Tribunale - sezione fallimentare, ovvero il reclamo.Ad avviso del ricorrente, il reclamo ex art. 26 l.f. non era nel casodi specie esperibile, poiché sia il decreto autorizzativo della transazionesia il successivo decreto che ne ordinava l’esecuzione erano statiemessi «ai sensi degli artt. 23 e 35 della legge fallimentareprevigente», la quale non prevedeva il rimedio di cui all’art. 26 leggefallimentare attuale.1.1. Il motivo è infondato.Sul rilievo che il fallimento di [OSCURATO:PERSONA] era stato dichiarato consentenza del dicembre 2006 a seguito di ricorso presentato nel febbraio2006, la Corte territoriale ha ritenuto la relativa procedura concorsualedisciplinata dalla legge fallimentare riformata dal d.lgs. n. 5 del 2006.L’affermazione è conforme a diritto.r.g. n. 6019/2025 3Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 6019/2025Numero sezionale 907/2026Numero di raccolta generale 11923/2026Data pubblicazione 30/04/2026Per radicato orientamento di questa Corte, qualora il fallimento siastato dichiarato successivamente al 16 luglio 2006 (data di entrata invigore del d.lgs. n. 5 del 2006), ancorché in accoglimento di un ricorsodepositato anteriormente, la procedura concorsuale è regolata dallanuova normativa, ai sensi degli artt. 150 e 153 del d.lgs. citato (exaliis, Cass. 09/05/2019, n. 12272; Cass. 15/01/2016, n. 623; Cass.29/05/2013, n. 13341; Cass. 05/03/2009, n. 5294).Corretta la premessa, ineccepibile risulta la derivante conclusione.Il decreto del Tribunale fallimentare emesso il giorno 11 maggio2010 (non decisorio su diritti soggettivi, ma integrativo dei poterinegoziali del curatore) poteva e doveva essere impugnato dal fallitocon il rimedio tipico del reclamo previsto dall’art. 26 l.f. nella versionemodificata dal d.lgs. n. 5/2006, da esperire nel termine (perentorio ene ultra quem) di novanta giorni dal deposito del decreto stesso.La (pacifica) mancata proposizione di tale reclamo ad opera delCinà ha precluso a quest’ultimo l’esercizio della azione risarcitoria,giusta l’art. 4, comma 2, legge n. 117 del 1988.La disposizione ora richiamata prevede infatti che l’azione dirisarcimento del danno contro lo Stato «può essere esercitata soltantoquando siano stati esperiti i mezzi ordinari di impugnazione o gli altririmedi previsti avverso i provvedimenti cautelari e sommari, ecomunque quando non siano più possibili la modifica o la revoca delprovvedimento ovvero, se tali rimedi non sono previsti, quando siaesaurito il grado del procedimento nell’ambito del quale si è verificatoil fatto che ha cagionato il danno».Dal dato testuale della norma, si desume che, nell’ipotesi in cui lafonte del pregiudizio sia ravvisata in un provvedimento giudiziario, ilcarattere sussidiario dell’azione risarcitoria contro lo Stato nesubordina l’ammissibilità al previo esperimento, senza successo, deir.g. n. 6019/2025 4Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 6019/2025Numero sezionale 907/2026Numero di raccolta generale 11923/2026Data pubblicazione 30/04/2026rimedi (impugnatori e non impugnatori) finalizzati alla rimozionedell’atto lesivo.L’interpretazione suggerita dalla lettera della norma trovaconferma nella sua ratio, la quale risponde all’intento di dare laprevalenza alla rimozione del provvedimento dannoso e di privilegiarei rimedi endoprocessuali rispetto all’azione risarcitoria, che rimane unostrumento residuale, subordinato al preventivo infruttuosoesperimento da parte del danneggiato di tutti gli strumenti processualinormalmente apprestati dall’ordinamento per eliminare o, almeno,ridurre il danno (cfr., ex aliis, Cass. 19/12/2025, n. 33941; Cass.09/11/2023, n. 31270; Cass. 11/11/2021, n. 33459; Cass.17/01/2017, n. 932; Cass. 17/04/2015, n. 7924).1.2. A fronte di ciò, l’argomentazione sviluppata in contrario daparte ricorrente è destituita di giuridico fondamento.A tacer della mancata riproduzione in ricorso del contenuto deidecreti del Tribunale fallimentare (in specie, di quello asseritamentelesivo), si osserva che l’eventuale richiamo, nel corpo delprovvedimento, agli articoli previgenti della legge fallimentare, puripotizzandone in astratto la sussistenza, non sarebbe stato comunqueidoneo a determinare l’applicabilità della anteriore legge fallimentare,in quanto erroneo.Ad ogni modo (ed a palesare in maniera inequivoca l’inconsistenzadella doglianza) rileva la Corte come i due decreti evocati da partericorrente, prodotti nel fascicolo del giudizio di legittimità, non recanola menzione delle disposizioni della anteriore legge fallimentare: alcontrario, nel decreto di autorizzazione a stipulare la transazione delnovembre 2009, il Tribunale fallimentare, in parte motiva, puntualizzaespressamente la soggezione della procedura alla legge fallimentarecome riformata dal d.lgs. n. 5 del 2006.r.g. n. 6019/2025 5Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 6019/2025Numero sezionale 907/2026Numero di raccolta generale 11923/2026Data pubblicazione 30/04/20262. Il secondo motivo prospetta violazione e falsa applicazione degliartt. 153, 294 e 650 cod. proc. civ. e dell’art. 90, comma 2, l.f. inrelazione all’art. 4, comma 2, della legge n.117 del 1988.Ad avviso del ricorrente, erroneamente la Corte territoriale haconsiderato non assolto, da parte del ricorrente, l’onere di provare dinon avere avuto conoscenza del provvedimento giudiziale de quo percausa non imputabile, caso fortuito o forza maggiore e, quindi, diessere nell’incolpevole impossibilità di impugnare detto decreto.Deduce, al riguardo, di essere stato sottoposto a misure diprevenzione (personale, della sorveglianza speciale con obbligo disoggiorno; patrimoniale, della confisca dei beni) che lo avevano privatodell’amministrazione dei suoi beni e della legittimazione ad agire ingiudizio nei procedimenti relativi ai beni confiscati.Sostiene, per l’effetto, che il termine triennale previsto, a pena didecadenza, per l’esercizio dell’azione di responsabilità di cui all’art. 4,comma 3, della legge n. 117 del 1988, decorreva dalla revoca dellamisura di prevenzione, con derivante tempestività dell’azione proposta.2.1. Il motivo è inammissibile.L’applicazione di misure di prevenzione in danno di [OSCURATO:PERSONA] èavvenuta (ne riferisce lo stesso atto di adizione di questa Corte) conprovvedimento del dicembre 2010, allorquando cioè il termine perproporre reclamo avverso il decreto del Tribunale fallimentare eraoramai compiutamente spirata e, con ciò, maturata la preclusioneall’azione di responsabilità verso lo Stato.L’applicazione di misure di prevenzione è, pertanto, circostanza deltutto irrilevante ai fini della decisione.Tanto rende poi inconferente l’ulteriore argomentazione svolta inordine alla decorrenza dalla data di revoca della misura di prevenzionedel termine per la proposizione dell’azione risarcitoria: argomentazionecomunque estranea alla ratio decidendi della sentenza gravata, lar.g. n. 6019/2025 6Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 6019/2025Numero sezionale 907/2026Numero di raccolta generale 11923/2026Data pubblicazione 30/04/2026quale fonda la declaratoria di inammissibilità della istanza risarcitoriade qua sul mancato esperimento del rimedio impugnatorio avverso ildecreto del Tribunale fallimentare, cioè a dire ai sensi del secondocomma dell’art. 4 della legge n. 117 del 1988.3. Il terzo motivo lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo peril giudizio ed oggetto di discussione tra le parti, rappresentato dallacondizione di [OSCURATO:PERSONA] di sottoposto a misure di prevenzione.3.1. La doglianza è inammissibile, attesa la ininfluenza (per leragioni già esposte in relazione al motivo precedente) dell’applicazionedelle misure di prevenzione sui presupposti di esercizio dell’azionerisarcitoria.4. Il ricorso è complessivamente rigettato.5. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.6. Atteso l’esito del ricorso, va poi dato atto della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente - aisensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115,nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre2012, n. 228 - di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, inmisura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma delcomma 1-bis dello stesso art. 13. P.Q.MRigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alla refusione in favoredi parte controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, liquidatein euro 13.000,00 per compensi professionali, oltre alle speseeventualmente prenotate a debito.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamentoda parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributor.g. n. 6019/2025 7Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 6019/2025Numero sezionale 907/2026Numero di raccolta generale 11923/2026Data pubblicazione 30/04/2026unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso, a normadello stesso art. 13, comma 1-bis.Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza SezioneCivile, il giorno 10 marzo 2026.Il PresidenteLina Rubinor.g. n. 6019/2025 8Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]