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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 13765/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/11/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo con l'unico motivo violazione di legge e vizio motivazionale in relazione alla mancata applicazione dell'art. 73 comma 5 del D.P.R 309/90.

Si lamenta la mancata valutazione di elementi ritenute rilevanti ai fini dell'applica- zione della tenuità del fatto.

Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

2. Il motivo in questione non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non è scandito da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata ed è privo della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassa- zione).

3. Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motiva- zione della Corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto —e pertanto immune da vizi di legittimità.

I giudici del gravame del merito, hanno dato infatti conto degli elementi di prova in ordine alla responsabilità del prevenuto ed in particolare con riferimento al mancato riconoscimento della tenuità del fatto hanno dato rilievo alla circo- stanza per cui la condotta si è caratterizzata per la gravità del fatto tratta delle modalità e delle circostanze dell'azione che il comma 5 chiede di considerare nella valutazione sulla tenuità (vedi pag. 4 sentenza impugnata); in particolare, si è dato atto che era detenuto un consistente quantitativo di stupefacente pesante, trattandosi di cocaina e con elevato principio attivo, dalla quale potevano trarsi ben 176 dosi singole droganti; l'attività, non occasionale, era pure inserita nel contesto locale criminale che garantiva la disponibilità di stupefacente di elevatis- sima purezza e non ancora tagliata, garantendo quindi lucrosi guadagni.

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del/della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/11/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo con l'unico motivo violazione di legge e vizio motivazionale in relazione alla mancata applicazione dell'art. 73 comma 5 del D.P.R 309/90. Si lamenta la mancata valutazione di elementi ritenute rilevanti ai fini dell'applica- zione della tenuità del fatto. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. 2. Il motivo in questione non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non è scandito da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata ed è privo della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassa- zione). 3. Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motiva- zione della Corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto —e pertanto immune da vizi di legittimità. I giudici del gravame del merito, hanno dato infatti conto degli elementi di prova in ordine alla responsabilità del prevenuto ed in particolare con riferimento al mancato riconoscimento della tenuità del fatto hanno dato rilievo alla circo- stanza per cui la condotta si è caratterizzata per la gravità del fatto tratta delle modalità e delle circostanze dell'azione che il comma 5 chiede di considerare nella valutazione sulla tenuità (vedi pag. 4 sentenza impugnata); in particolare, si è dato atto che era detenuto un consistente quantitativo di stupefacente pesante, trattandosi di cocaina e con elevato principio attivo, dalla quale potevano trarsi ben 176 dosi singole droganti; l'attività, non occasionale, era pure inserita nel contesto locale criminale che garantiva la disponibilità di stupefacente di elevatis- sima purezza e non ancora tagliata, garantendo quindi lucrosi guadagni. 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del/della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende.
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