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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 settembre 2024

Cassazione n. 01151/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/03/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Catanzaro che, in riforma della sentenza del Tribunale di Castrovillari per aver ritenuto la continuazione tra i reati contestati, ha rideterminato la pena inflitta.

In data 02/09/24, è pervenuta memoria difensiva dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] con cui si insiste nelle ragioni del ricorso chiedendone l'accoglimento.

Ritenuto che i motivi sollevati (Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 192, 546, comma 1. lett. e), cod. proc. pen. e 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, nonché in relazione al comma 5 del medesimo art. 73, e agli artt. 81 cpv. e 133 cod. pen.) non sono consentiti in sede di legittimità perché riproducono profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale, con il supporto di adeguati argomenti giuridici (quanto ai primi due motivi, si vedano le pp. 2 e 3 sent. app.).

Quanto al terzo motivo, occorre ricordare che è incensurabile la determinazione del trattamento sanzionatorio, naturalmente rimessa alla discrezionalità del giudice di merito, qualora, come nel caso di specie (si veda le pp. 3 e 4 sent. app.), non sia frutto di arbitrio o sia assistita da motivazione manifestamente illogica.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 17 settembre 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/03/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Catanzaro che, in riforma della sentenza del Tribunale di Castrovillari per aver ritenuto la continuazione tra i reati contestati, ha rideterminato la pena inflitta. In data 02/09/24, è pervenuta memoria difensiva dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] con cui si insiste nelle ragioni del ricorso chiedendone l'accoglimento. Ritenuto che i motivi sollevati (Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 192, 546, comma 1. lett. e), cod. proc. pen. e 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, nonché in relazione al comma 5 del medesimo art. 73, e agli artt. 81 cpv. e 133 cod. pen.) non sono consentiti in sede di legittimità perché riproducono profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale, con il supporto di adeguati argomenti giuridici (quanto ai primi due motivi, si vedano le pp. 2 e 3 sent. app.). Quanto al terzo motivo, occorre ricordare che è incensurabile la determinazione del trattamento sanzionatorio, naturalmente rimessa alla discrezionalità del giudice di merito, qualora, come nel caso di specie (si veda le pp. 3 e 4 sent. app.), non sia frutto di arbitrio o sia assistita da motivazione manifestamente illogica. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 settembre 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 01151/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris