CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 43689/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/10/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del proprio difensore, impugna la sentenza del 26/10/2021 della Corte di appello di Torino, che ha confermato la sentenza in data 25/06/2019 del G.u.p. del Tribunale di Vercelli, che lo aveva condannato per il reato di rapina aggravata. Deduce: 1.1. "Ex art. 606, lett. b) erronea applicazione della legge penale in relazione al reato a lui ascritto ex art. 606 lett. B) c.p.p. Mancanza, Contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione sul punto". Secondo il ricorrente la Corte di appello ha erroneamente negato la circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod.pen., al cui riguardo -afferma- occorre fare riferimento solo alla tenuità del danno patrimoniale e non si può tenere conto ad altre tipologie di danno, morale o altro 1.2. "Ex art. 606 lett. e) mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti del processo". Il ricorrente lamenta la genericità e l'apparenza della motivazione con cui la Corte di appello ha negato la riduzione della pena. 2. Ciò premesso, il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato e perché meramente reiterativo delle questioni proposte con l'atto di appello e affrontate e disattese dalla Corte di merito, che ha affrontato e risolto tutte le questioni proposte con l'appello e oggi riproposte con il ricorso per Cassazione. 2.1. La manifesta infondatezza attiene alla corretta interpretazione dell'art. 62, n. 4, cod.pen., visto che il convincimento della difesa è in contrasto con l'assolutamente consolidato orientamento di questa Corte, con il quale è stato chiarito che la concessione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, avendo riguardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subìto in conseguenza del reato (cfr., in tal senso, (Sez. 2 - , Sentenza n. 5049 del 22/12/2020 Ud. (dep. 09/02/2021, Rv. 280615 - 01). Principio correttamente richiamato e applicato dalla Corte di appello. 2.2. Le doglianze relative alla riduzione della pena non risultano proposte con l'atto di appello, con conseguente interruzione della catena devolutiva. Vale a tal proposito ribadire che «nel giudizio di legittimità, il ricorso proposto per motivi concernenti le statuizioni del giudice di primo grado che non siano state devolute al giudice d'appello, con specifico motivo d'impugnazione, è inammissibile, poiché la sentenza di primo grado, su tali punti, ha acquistato efficacia di giudicato ([OSCURATO:PERSONA] n. 4712 del 1982, Rv. 153578; n. 2654 del 1983 Rv. 163291)», (Sez. 3, Sentenza n. 2343 del 28/09/2018 Ud., dep. 18/01/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274346). 3. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente ,31 pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila ero alla cassa delle ammende. Così deciso il 14 giugno 20