Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 16335/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

del riesame di Barivisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria scritta del Procuratore generale, in persona del Sostitutoricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Il Tribunale di Bari, Sezione penale in funzione di Tribunale del riesame,con l’ordinanza del 13 novembre 2025 in epigrafe, ha rigettato l’appello avversol’ordinanza della Corte di appello di Bari in data 25 luglio 2025 che avevasostituito, in aggravamento, la misura cautelare degli arresti domiciliari(applicata a [OSCURATO:PERSONA] con ordinanza emessa dal G.i.p. del Tribunale diRoma in sostituzione della custodia cautelare in carcere applicata con ordinanzain data 30 novembre 2024) con quella della custodia cautelare in carcere.2.

Il Tribunale del riesame ha rigettato l’appello osservando:- che le allegazioni difensive non valevano a dimostrare l’assunto secondocui la ricarica della carta postepay del 12 luglio 2025 sarebbe stata effettuata daRaffaele [OSCURATO:PERSONA] per conto dello zio [OSCURATO:PERSONA] (il quale, dunque,contrariamente a quanto riferito dal titolare della rivendita di tabacchi, non sisarebbe mai allontanato dal luogo degli arresti domiciliari); al riguardo, infatti, imessaggi telefonici di cui alla nota difensiva sembravano riferirsi ad unacomunicazione intervenuta tra le due utenze il 27 luglio 2025 alle ore 11:22,mentre l'arbitrario allontanamento di [OSCURATO:PERSONA] dal luogo degli arrestidomiciliari risaliva alla serata del 12 luglio 2025;- che la violazione al regime detentivo graduato, rapportato all'oggettivagravità degli addebiti ed alla recidiva qualificata del prevenuto (che presentava asuo carico numerosi precedenti), ne delineava la perdurante allarmantepericolosità, rispetto alla quale la misura in atto appariva l'unica sufficiente acontenerne gli impulsi criminali;- che l’attenuazione delle esigenze cautelari non poteva essere desunta dalmero decorso del tempo di esecuzione della misura cautelare "pur seaccompagnato dalla corretta osservanza dei relativi obblighi, i quali costituisconoparte del nucleo essenziale della misura che si chiede di rimodulare", essendoorientamento costante della Suprema Corte quello secondo cui il decorso deltempo è elemento di per sé neutro rispetto alla valutazione di sussistenza delleesigenze cautelari, a meno che non vi siano altre e diverse circostanze che,considerate sinergicamente con il fattore temporale, permettano di ritenereeffettivamente affievolite le esigenze di cui all'art. 274 cod. proc. pen., le qualinon si ravvisavano nel caso di specie.3.

Avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame di Bari ha proposto ricorsoper cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore di fiducia, affidatoad un unico, articolato, motivo di ricorso, con il quale lamenta inosservanza oerronea applicazione della legge penale con riferimento agli artt. 391 bis e 391ter cod. proc. pen. e contestualmente manifesta illogicità e contraddittorietàdella motivazione nonché travisamento degli atti.Sostiene il ricorrente che la sera del giorno 12 luglio 2025, poiché si trovavaagli arresti domiciliari in Lucera (FG) via Cassitto n. 87, aveva incaricato il nipoteRaffaele [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] n. 90, di fargliuna ricarica della sua carta postepay, per l’importo di 65,00 euro (ivi compresi 2euro di commissione), presso la tabaccheria sita in Lucera via Indipendenzan. 40 e che ciò risultava dai messaggi scambiati tra il ricorrente e il nipoteRaffaele [OSCURATO:PERSONA] tra le ore 17:21 e le ore 19:56.Sostiene il ricorrente che la data e l'orario (27/07/25, 11:22) riportati in altoa sinistra sugli screenshot prodotti da [OSCURATO:PERSONA] in sede di dichiarazioni einformazioni rese al difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Foggia ex artt.391 bis e 391 ter cod. proc. pen. corrispondono alla data e orario di ultimoaccesso all'applicazione Whatsapp da parte di [OSCURATO:PERSONA], checorrisponde alla data di esecuzione dell'ordinanza di aggravamento emessa dallaCorte di appello.Sostiene, inoltre, che il Tribunale del riesame non ha preso in adeguataconsiderazione le dichiarazioni rese, in sede di indagini difensive, da RaffaeleGuerrieri, il quale ha dichiarato: che il 12 luglio 2025 verso le ore 19:30 avevaricevuto un messaggio da parte di suo zio [OSCURATO:PERSONA]; che era andato acasa sua e suo zio gli aveva chiesto di fargli una ricarica della sua carta postepaypresso la tabaccheria sita in Lucera via Indipendenza n. 40; che si era recatopresso la tabaccheria e aveva chiesto al tabaccaio di fare una ricarica per contodi suo zio [OSCURATO:PERSONA]; che il tabaccaio gli aveva chiesto di dargli idocumenti di suo zio; che qualche giorno dopo si era accorto di non avere idocumenti di suo zio e, recatosi alla tabaccheria, aveva appreso che il tabaccaioli aveva portati ai Carabinieri.

Sostiene che, pertanto, le conversazioni tra lui e ilnipote [OSCURATO:PERSONA], riportate negli screenshot prodotti, erano intercorse ilgiorno 12 luglio 2025 negli orari ivi riportati (tra le ore 17:21 e le ore 19:56),anziché il 27 agosto 2025 alle ore 11:22 come ritenuto dall’ordinanza impugnata.4.

Il Procuratore generale, in persona del [OSCURATO:PERSONA], hadepositato requisitoria scritta e ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile ilricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è fondato e deve, quindi, essere accolto.2.

Va premesso che il ricorso per cassazione ha ad oggetto l’ordinanza delTribunale del riesame di Bari in data 13 novembre 2025 che ha rigettato l’appelloavverso l’ordinanza della Corte di appello di Bari in data 25 luglio 2025 cheaveva sostituito, in aggravamento, la misura cautelare degli arresti domiciliariapplicata a [OSCURATO:PERSONA] con quella della custodia cautelare in carcere enon l’ordinanza della Corte di appello di Bari reiettiva dell’istanza di sostituzionedella misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arrestidomiciliari, come invece risulta dalla premessa dell’ordinanza medesima.3.

Ciò premesso, il ricorso è fondato laddove lamenta contraddittorietà dellamotivazione dell’ordinanza impugnata e, in particolare, travisamento della provacon riferimento alla data della comunicazione tra il ricorrente ed il nipote RaffaeleGuerrieri.Il Tribunale del riesame di Bari ha ritenuto che «le allegazioni difensive nonvalgano a dimostrare l’assunto secondo cui la ricarica della carta postepay del12.7.2025 sarebbe stata effettuata dal [OSCURATO:PERSONA] per conto dello zio (ilquale, dunque, contrariamente a quanto riferito dal titolare della rivendita ditabacchi, non si sarebbe mai allontanato dal luogo degli arresti domiciliari); alriguardo, infatti, i messaggi telefonici di cui alla nota difensiva sembrano riferirsiad una comunicazione intervenuta tra le due utenze il 27.7.2025, h. 11.22,mentre l’arbitrario allontanamento del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] dal luogo degliarresti domiciliari risale alla serata del 12.7.2025.».Sostiene, invece, il ricorrente che la sera del giorno 12 luglio 2025, poiché sitrovava agli arresti domiciliari, aveva incaricato il nipote [OSCURATO:PERSONA] difargli una ricarica della sua carta postepay, per l’importo di 65,00 euro (ivicompresi 2 euro di commissione), presso la tabaccheria sita in Lucera viaIndipendenza n. 40 e che ciò risultava dai messaggi scambiati tra il ricorrente e ilnipote [OSCURATO:PERSONA] tra le ore 17:21 e le ore 19:56.Orbene, dall’esame degli screenshot prodotti dal ricorrente in sede di appelloavverso l’ordinanza della Corte di appello di Bari risulta evidente che i messaggitramite applicativo WhatsApp tra il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] ed il nipoteRaffaele [OSCURATO:PERSONA] non sono stati scambiati il 27 luglio 2025, come erroneamenteritenuto dall’ordinanza impugnata, atteso che è notorio, data la posizione alcentro dello screenshot, che il 27 luglio 2025 è la data dell’ultimo accesso allachat piuttosto che la data dei messaggi, come correttamente allegato dalladifesa.Il provvedimento si fonda, dunque, su un dato travisato, e dirimente, che neinficia la legittimità.4.

Il ricorso deve, quindi, essere accolto e l’ordinanza impugnata va,pertanto, annullata con rinvio, per nuovo esame, al Tribunale di Bari competenteai sensi dell’art. 310 cod. proc. pen.

P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio, per nuovo esame, al Tribunale di Bari.Così deciso il 08/04/2026.Il Consigliere estensore La PresidenteLuca [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
del riesame di Barivisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria scritta del Procuratore generale, in persona del Sostitutoricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Il Tribunale di Bari, Sezione penale in funzione di Tribunale del riesame,con l’ordinanza del 13 novembre 2025 in epigrafe, ha rigettato l’appello avversol’ordinanza della Corte di appello di Bari in data 25 luglio 2025 che avevasostituito, in aggravamento, la misura cautelare degli arresti domiciliari(applicata a [OSCURATO:PERSONA] con ordinanza emessa dal G.i.p. del Tribunale diRoma in sostituzione della custodia cautelare in carcere applicata con ordinanzain data 30 novembre 2024) con quella della custodia cautelare in carcere.2. Il Tribunale del riesame ha rigettato l’appello osservando:- che le allegazioni difensive non valevano a dimostrare l’assunto secondocui la ricarica della carta postepay del 12 luglio 2025 sarebbe stata effettuata daRaffaele [OSCURATO:PERSONA] per conto dello zio [OSCURATO:PERSONA] (il quale, dunque,contrariamente a quanto riferito dal titolare della rivendita di tabacchi, non sisarebbe mai allontanato dal luogo degli arresti domiciliari); al riguardo, infatti, imessaggi telefonici di cui alla nota difensiva sembravano riferirsi ad unacomunicazione intervenuta tra le due utenze il 27 luglio 2025 alle ore 11:22,mentre l'arbitrario allontanamento di [OSCURATO:PERSONA] dal luogo degli arrestidomiciliari risaliva alla serata del 12 luglio 2025;- che la violazione al regime detentivo graduato, rapportato all'oggettivagravità degli addebiti ed alla recidiva qualificata del prevenuto (che presentava asuo carico numerosi precedenti), ne delineava la perdurante allarmantepericolosità, rispetto alla quale la misura in atto appariva l'unica sufficiente acontenerne gli impulsi criminali;- che l’attenuazione delle esigenze cautelari non poteva essere desunta dalmero decorso del tempo di esecuzione della misura cautelare "pur seaccompagnato dalla corretta osservanza dei relativi obblighi, i quali costituisconoparte del nucleo essenziale della misura che si chiede di rimodulare", essendoorientamento costante della Suprema Corte quello secondo cui il decorso deltempo è elemento di per sé neutro rispetto alla valutazione di sussistenza delleesigenze cautelari, a meno che non vi siano altre e diverse circostanze che,considerate sinergicamente con il fattore temporale, permettano di ritenereeffettivamente affievolite le esigenze di cui all'art. 274 cod. proc. pen., le qualinon si ravvisavano nel caso di specie.3. Avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame di Bari ha proposto ricorsoper cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore di fiducia, affidatoad un unico, articolato, motivo di ricorso, con il quale lamenta inosservanza oerronea applicazione della legge penale con riferimento agli artt. 391 bis e 391ter cod. proc. pen. e contestualmente manifesta illogicità e contraddittorietàdella motivazione nonché travisamento degli atti.Sostiene il ricorrente che la sera del giorno 12 luglio 2025, poiché si trovavaagli arresti domiciliari in Lucera (FG) via Cassitto n. 87, aveva incaricato il nipoteRaffaele [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] n. 90, di fargliuna ricarica della sua carta postepay, per l’importo di 65,00 euro (ivi compresi 2euro di commissione), presso la tabaccheria sita in Lucera via Indipendenzan. 40 e che ciò risultava dai messaggi scambiati tra il ricorrente e il nipoteRaffaele [OSCURATO:PERSONA] tra le ore 17:21 e le ore 19:56.Sostiene il ricorrente che la data e l'orario (27/07/25, 11:22) riportati in altoa sinistra sugli screenshot prodotti da [OSCURATO:PERSONA] in sede di dichiarazioni einformazioni rese al difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Foggia ex artt.391 bis e 391 ter cod. proc. pen. corrispondono alla data e orario di ultimoaccesso all'applicazione Whatsapp da parte di [OSCURATO:PERSONA], checorrisponde alla data di esecuzione dell'ordinanza di aggravamento emessa dallaCorte di appello.Sostiene, inoltre, che il Tribunale del riesame non ha preso in adeguataconsiderazione le dichiarazioni rese, in sede di indagini difensive, da RaffaeleGuerrieri, il quale ha dichiarato: che il 12 luglio 2025 verso le ore 19:30 avevaricevuto un messaggio da parte di suo zio [OSCURATO:PERSONA]; che era andato acasa sua e suo zio gli aveva chiesto di fargli una ricarica della sua carta postepaypresso la tabaccheria sita in Lucera via Indipendenza n. 40; che si era recatopresso la tabaccheria e aveva chiesto al tabaccaio di fare una ricarica per contodi suo zio [OSCURATO:PERSONA]; che il tabaccaio gli aveva chiesto di dargli idocumenti di suo zio; che qualche giorno dopo si era accorto di non avere idocumenti di suo zio e, recatosi alla tabaccheria, aveva appreso che il tabaccaioli aveva portati ai Carabinieri. Sostiene che, pertanto, le conversazioni tra lui e ilnipote [OSCURATO:PERSONA], riportate negli screenshot prodotti, erano intercorse ilgiorno 12 luglio 2025 negli orari ivi riportati (tra le ore 17:21 e le ore 19:56),anziché il 27 agosto 2025 alle ore 11:22 come ritenuto dall’ordinanza impugnata.4. Il Procuratore generale, in persona del [OSCURATO:PERSONA], hadepositato requisitoria scritta e ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile ilricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato e deve, quindi, essere accolto.2. Va premesso che il ricorso per cassazione ha ad oggetto l’ordinanza delTribunale del riesame di Bari in data 13 novembre 2025 che ha rigettato l’appelloavverso l’ordinanza della Corte di appello di Bari in data 25 luglio 2025 cheaveva sostituito, in aggravamento, la misura cautelare degli arresti domiciliariapplicata a [OSCURATO:PERSONA] con quella della custodia cautelare in carcere enon l’ordinanza della Corte di appello di Bari reiettiva dell’istanza di sostituzionedella misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arrestidomiciliari, come invece risulta dalla premessa dell’ordinanza medesima.3. Ciò premesso, il ricorso è fondato laddove lamenta contraddittorietà dellamotivazione dell’ordinanza impugnata e, in particolare, travisamento della provacon riferimento alla data della comunicazione tra il ricorrente ed il nipote RaffaeleGuerrieri.Il Tribunale del riesame di Bari ha ritenuto che «le allegazioni difensive nonvalgano a dimostrare l’assunto secondo cui la ricarica della carta postepay del12.7.2025 sarebbe stata effettuata dal [OSCURATO:PERSONA] per conto dello zio (ilquale, dunque, contrariamente a quanto riferito dal titolare della rivendita ditabacchi, non si sarebbe mai allontanato dal luogo degli arresti domiciliari); alriguardo, infatti, i messaggi telefonici di cui alla nota difensiva sembrano riferirsiad una comunicazione intervenuta tra le due utenze il 27.7.2025, h. 11.22,mentre l’arbitrario allontanamento del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] dal luogo degliarresti domiciliari risale alla serata del 12.7.2025.».Sostiene, invece, il ricorrente che la sera del giorno 12 luglio 2025, poiché sitrovava agli arresti domiciliari, aveva incaricato il nipote [OSCURATO:PERSONA] difargli una ricarica della sua carta postepay, per l’importo di 65,00 euro (ivicompresi 2 euro di commissione), presso la tabaccheria sita in Lucera viaIndipendenza n. 40 e che ciò risultava dai messaggi scambiati tra il ricorrente e ilnipote [OSCURATO:PERSONA] tra le ore 17:21 e le ore 19:56.Orbene, dall’esame degli screenshot prodotti dal ricorrente in sede di appelloavverso l’ordinanza della Corte di appello di Bari risulta evidente che i messaggitramite applicativo WhatsApp tra il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] ed il nipoteRaffaele [OSCURATO:PERSONA] non sono stati scambiati il 27 luglio 2025, come erroneamenteritenuto dall’ordinanza impugnata, atteso che è notorio, data la posizione alcentro dello screenshot, che il 27 luglio 2025 è la data dell’ultimo accesso allachat piuttosto che la data dei messaggi, come correttamente allegato dalladifesa.Il provvedimento si fonda, dunque, su un dato travisato, e dirimente, che neinficia la legittimità.4. Il ricorso deve, quindi, essere accolto e l’ordinanza impugnata va,pertanto, annullata con rinvio, per nuovo esame, al Tribunale di Bari competenteai sensi dell’art. 310 cod. proc. pen. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio, per nuovo esame, al Tribunale di Bari.Così deciso il 08/04/2026.Il Consigliere estensore La PresidenteLuca [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 16335/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris