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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 7 aprile 2023

Cassazione n. 27057/2023

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/05/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi letta la nota di conclusioni del 07/04/2023 con cui la difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha insistito per l'accoglimento del ricorso Ricorsi trattati con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020 e del successivo art. 8 D.L. 198/2022 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con distinti ricorsi, impugnano la sentenza della Corte di appello di Messina del 16/05/2022, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Messina con cui i ricorrenti sono stati condannati alla pena di giustizia in ordine al reato di cui agli artt. 110 e 642 cod. pen., loro rispettivamente ascritto in concorso con altri coimputati ai capi C) e B) della rubrica.

1. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. 1.1 «Violazione di legge e difetto di motivazione in relazione alla errata contestazione temporale del fatto-reato»; poiché la Corte territoriale, ritenendo che la condotta fraudolenta ai danni dell'assicurazione si condensasse con la richiesta risarcitoria, avrebbe erroneamente individuato il dies a quo della consumazione del reato di cui all'art. 642 cod. pen. nella «ricezione da parte della società assicuratrice della raccomandata con cui la parte comunica la notizia dell'avvenuto incidente stradale».

Invero, si ribadisce che l'art. 642 cod. pen. rappresenta un'ipotesi di reato a consumazione anticipata il cui perfezionamento coincide con il momento in cui viene realizzata una delle attività descritte dalla norma al fine di ottenere un indennizzo assicurativo.

Nel caso di specie, il delitto sarebbe consumato non già alla data della richiesta dell'indennizzo assicurativo, come indicato in imputazione, bensì quando l'imputato ottiene le certificazioni delle lesioni presso l'[OSCURATO:PERSONA] di Messina; è in tal modo, infatti, che l'imputato si precostituisce la documentazione per il sinistro quale presupposto della richiesta di indennizzo, «vale a dire in data 09/12/2014». 1.2 «Inosservanza o mancata applicazione dell'art. 157 cod. pen.».

Si eccepisce l'intervenuta prescrizione del reato, alla luce della data di consumazione rilevata nella stessa sentenza impugnata (il 12/08/2022). 1.3 «Violazione di legge e difetto di motivazione in relazione agli art. 110 e 642 cod. pen. per l'ipotesi di cui anche all'art. 530, comma 2, cod. proc. pen.», poiché sarebbe impossibile ritenere oltre ogni ragionevole dubbio la falsità del sinistro avvenuto in data 10/11/2014.

Infatti, dagli atti acquisiti in dibattimento risulterebbe il contrario: in particolare, la perizia effettuata da [OSCURATO:PERSONA] su incarico di Allianz afferma la «coerenza del danno con la dinamica del sinistro»; la perizia del medico legale Dr. [OSCURATO:PERSONA] per conto di Allianz dichiara che «la sintomatologia sofferta dal periziato appare legata al nesso di causalità con il trauma dallo stesso subito in occasione dell'incidente stradale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]»; ed infine, la perizia di [OSCURATO:PERSONA] troverebbe conferma nelle dichiarazioni del teste [OSCURATO:PERSONA]».

Sotto altro profilo, si lamenta che i giudici del merito non sono stati in grado di offrire una spiegazione alternativa in ordine alle lesioni riportate dall'imputato, avendo, così, riproposto l'ipotesi accusatoria attraverso mere deduzioni.

Infatti, si segnala l'assenza di qualsiasi verifica concernente la possibile coincidenza dei punti d'urto tra i due mezzi e che l'Ufficio della Procura non abbia effettuato alcuna richiesta in tal senso. 1.4 «Violazione di legge e difetto di motivazione in relazione alla esclusione della punibilità ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen.», poiché la Corte territoriale avrebbe negato il beneficio de quo limitandosi ad escluderne l'operatività in relazione alla condotta tenuta dell'imputato, valutata unicamente in relazione a questa precisa fattispecie; senza considerare i limiti edittali, le modalità della condotta, l'esiguità del danno cagionato, il grado di colpevolezza e non abitualità del comportamento ovvero, l'inesistenza di qualsiasi vantaggio patrimoniale ottenuto dall'imputato quale elemento che dimostra l'esiguità dell'incidenza lesiva della condotta dallo stesso posta in essere. 1.5 «Violazione ed erronea applicazione dell'art. 133 cod. pen.; eccessività della pena inflitta; mancata indicazione dell'iter logico giuridico seguito nell'applicazione della pena inflitta», per non avere la Corte territoriale espresso alcun giudizio in merito alla richiesta di un trattamento sanzionatorio più mite, presentata con relativo motivo di appello, posto che già il Tribunale aveva del tutto eluso l'obbligo di motivazione in relazione al contenimento della pena entro i minimi edittali, come da eccezione del difensore in sede di discussione.

2. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA].

2.1. Violazione di legge e omessa motivazione in relazione all'art. 131-bis cod. pen., per avere la Corte territoriale negato il beneficio in questione senza tenere conto di tutti gli indici richiesti dalla norma e della peculiarità della vicenda concreta, relazionandosi unicamente all'entità dell'aggressione al bene giuridico protetto "mediante un argomento fallace che si traduce nella mera valutazione astratta del titolo del reato contestato".

Infatti, non si comprenderebbe in che modo la Corte d'appello perviene al giudizio di «non occasionalità» della condotta dell'imputato, posto che quest'ultimo acquisisce la proprietà del veicolo successivamente alle segnalazioni attestanti il coinvolgimento dello stesso in diversi incidenti stradali, vale a dire 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; non ricorre alcuna contestazione della recidiva; ed infine, ai fini della valutazione della condotta complessiva, si dovrebbe tener conto del fatto che, a seguito della rinuncia all'incarico da parte del perito Filloramo, il ricorrente non ha reiterato la richiesta risarcitoria nei confronti dell'assicurazione.[OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono inammissibili.

1. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA].

1.1. Il primo motivo di doglianza in ordine al tempus commissi delicti è riproduttivo della questione già proposta in sede di appello ed ivi adeguatamente superata, con congrua motivazione, dalla sentenza impugnata, con la quale il ricorrente omette di confrontarsi.

Ciò nonostante, la Corte d'appello ha correttamente individuato il dies a quo della consumazione del reato di cui all'art.642 cod. pen.

«nella ricezione da parte della società assicuratrice della raccomandata con cui la parte ha comunicato la notizia dell'avvenuto incidente stradale» dal momento che, stando agli insegnamenti della giurisprudenza di legittimità in tema di truffa ai danni di assicurazioni, «il reato di frode assicurativa compiuta mediante la falsa denuncia di un sinistro o la simulazione di conseguenze più gravi rispetto alla effettiva entità delle lesioni subite si consuma con la ricezione della richiesta di risarcimento del danno da parte della compagnia assicuratrice» (Sez. 2, n. 43534 del 19/11/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 282350 - 02).

Invero, la Corte di legittimità ha affermato che l'art. 642 cod. pen. configura un'ipotesi di reato a consumazione anticipata e, pertanto, non richiede il conseguimento effettivo di un vantaggio - che non si identifica necessariamente nell'indennizzo, ma può consistere in qualsiasi beneficio connesso al contratto di assicurazione - ma soltanto che la condotta fraudolenta sia diretta ad ottenerlo e idonea a raggiungere lo scopo (Sez. 2, n. 8105 del 21/01/2016, Nucera, Rv. 266235-01).

Ne deriva che ove il reato sia integrato dalla falsa denuncia alla assicurazione per dichiarazione di un sinistro inesistente o per aggravamento delle conseguenze di un sinistro, è sempre dal momento dalla ricezione della richiesta di risarcimento che il delitto può ritenersi consumato in tutti i suoi elementi costitutivi, tale essendo la frazione temporale in cui l'agente denuncia un sinistro non accaduto come puntualmente previsto dal secondo comma dell'art. 642 cod. pen. (Sez. 2, n. 39178 del 20/09/2022, Halilovic, n.m.). 1.2 Il secondo motivo di doglianza, con il quale si eccepisce l'intervenuta prescrizione del reato di cui all'art. 642 cod. pen. è manifestamente infondato.

1.2.1. Anche volendo aderire alla tesi difensiva - seppur erronea - secondo la quale il dies a quo della consumazione del reato di cui all'art. 642 cod. pen. dovrebbe individuarsi il 10/11/2014, vale a dire dal rilascio delle certificazioni ospedaliere, il reato non sarebbe prescritto alla data della sentenza di appello.

Invero, al termine massimo di anni sette e mesi sei vanno aggiunti giorni 64 di sospensione Covid stante il rinvio del processo avvenuto ai sensi dell'art. 83 d.l. n. 18 del 2020 nel corso del giudizio di primo grado, giusto decreto del Tribunale del 3/04/2020.

Il reato, pertanto, si sarebbe prescritto il 12/08/2022 e, dunque, successivamente alla deliberazione della sentenza di appello.

1.2.2. Peraltro, l'inammissibilità del ricorso per cassazione, non consentendo il formarsi di un valido rapporto di impugnazione, preclude la possibilità di dichiarare le cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod. proc. pen., ivi compresa la prescrizione intervenuta nelle more del procedimento di legittimità. (vedi Sez. 2, n. 28848 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Ciaffoni, Rv. 256463; Sez.

U, n. 6903 del 27/5/2016, dep. 2017, Aiello, Rv. 268966; Sez.

U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818; Sez.

U, n. 32 del 22/11/2000, D.L., Rv. 217266). 1.3 II terzo motivo con il quale si censura la falsità del sinistro è manifestamente infondato, poiché volto a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie estranea al sindacato di legittimità.

Peraltro, nel caso di specie non si ravvisa alcun vizio di motivazione: lungi dall'aderire in modo asettico all'ipotesi accusatoria, «effettuando ragionamenti deduttivi e presuntivi finalizzati a fornire un'interpretazione di taglio spiccatamente soggettivo», i giudici del merito hanno dato conto, con motivazione esaustiva e scevra da vizi logici, delle circostanze per cui il sinistro non è mai accaduto, sulla scorta di convergenti e pregnanti elementi come l'«assenza di interventi della [OSCURATO:PERSONA] in occasione del sinistro», la circostanza per cui «interpellati alcuni abitanti in [OSCURATO:PERSONA] (ove si sarebbe verificato l'urto) nessuno ricordava dell'incidente in questione», per avere il [OSCURATO:PERSONA] (soggetto nella cui disponibilità era il veicolo che, condotto dal padre [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe scontrato con quello del ricorrente) «disconosciuto il sinistro tra il mezzo (Mercedes tg [OSCURATO:TARGA]) a lui in uso ed il motociclo (Honda SH300 tg DW517777) condotto dal ricorrente» (pag. 2 sentenza primo grado); nonché dalle «plurime e gravi incompatibilità tra i documenti acquisiti», «dall'atteggiamento aggressivo con cui l'imputato non ha voluto dichiarare alcunché in ordine al sinistro occorso», dal fatto per cui «dalla consultazione della banca dati IVASS emergevano numerosi sinistri nei quali risultano convolti i veicoli oggetto del sinistro in esame» ed infine, tenendo conto che le certificazioni delle lesioni riportate dall'imputato, seppur idonee a dimostrare che lo stesso le aveva contratte il medesimo giorno dell'incidente, sono state rilasciate ben tre ore dopo il presunto incidente, in occasione del quale non si è rilevato l'intervento del 118 (pag. 6 sentenza di appello).

Quanto, poi, alla compatibilità della sintomatologia lamentata dal ricorrente, questa non vale, di per sé, a confortare l'asserita riconducibilità delle lesioni refertate con il sinistro denunciato; e ciò, alla luce della considerazione complessiva dei dati dirimenti, frutto di valutazione non illogica da parte del giudice di merito.

Né paiono valutabili le dichiarazioni, asseritamente in senso contrario, del teste [OSCURATO:PERSONA], di cui non risulta né allegato integralmente il testo, né illustrata la valenza decisiva per scardinare l'impianto della motivazione in esame (cfr. ultima pagina della sentenza impugnata).

A fronte, pertanto, dell'indicazione di un compendio probatorio a carico di carattere convergente, le censure del ricorrente finiscono anche per risultare generiche, in quanto si risolvono nella riproposizione di quelle svolte in appello, motivatamente disattese dalla sentenza impugnata.

1.4. Il quarto motivo con cui si lamenta la mancata concessione del disposto di cui all'art. 131-bis cod. pen. è manifestamente infondato.

La Corte territoriale ha, infatti, escluso il ricorrere della causa di non punibilità in considerazione delle «modalità della condotta», quale condizione ostativa che, ai sensi del primo comma dell'art. 131-bis cod. pen., preclude di considerare l'offesa come particolarmente tenue, in quanto si è precisato come risultino «tutte dimostrative della predisposizione, non certo occasionale, dei mezzi idonei a trarre in inganno la compagnia assicurativa» e dunque di carattere organizzato ed espressive di un elevato grado di colpevolezza.

1.5. La censura con la quale si lamenta l'omessa motivazione in ordine alla richiesta di un trattamento sanzionatorio più mite proposta con l'ultimo motivo di appello risulta generica e per questo ab origine inammissibile.

Invero, il difetto di motivazione della sentenza d'appello in ordine a motivi generici, proposti in concorso con altri motivi specifici - come nel caso in esame -, non può formare oggetto di ricorso per cassazione, poiché i motivi generici restano viziati da inammissibilità originaria, quand'anche il giudice dell'impugnazione non abbia pronunciato in concreto tale sanzione (Sez. 5, n. 44201 del 29/09/2022, Testa, Rv. 283808 - 01; Sez. 4, n. 1982 del 15/12/1998, dep. 1999, Iannotta, Rv. 213230 - 01).

Nel caso in esame, infatti, se si ha riguardo all'atto di appello (vedi pagg. 4 e 5), per un verso emerge come il ricorrente non ebbe a confrontarsi con gli elementi di disvalore evidenziati dal Tribunale a corredo della misura della pena inflitta, peraltro prossima ai minimi edittali e, per altro, come del tutto generica sia l'indicazione degli indici in forza dei quali il giudice di appello avrebbe dovuto mitigare la pena.

Peraltro, il paventato vizio di omessa motivazione può ritenersi implicitamente disatteso alla luce della descrizione delle peculiari modalità della condotta illecita e delle implicazioni tratte anche per l'esclusione dell'art. 131-bis cod. pen. 2.

Ricorso di [OSCURATO:PERSONA].

2.1. Il motivo di ricorso in ordine all'applicabilità del disposto di cui all'art. 131-bis cod. pen. è manifestamente infondato per le ragioni espresse a proposito dell'analogo motivo sollevato dal coimputato [OSCURATO:PERSONA] sub

1.4. A ciò si aggiunge che nessuna valenza decisiva assume il rilievo che l'imputato abbia acquistato la proprietà del veicolo soltanto in un momento successivo alle precedenti e numerose segnalazioni occorse sullo stesso, poiché la Corte territoriale ha fondato il diniego della causa di non punibilità non sulla scorta di un giudizio di disvalore che fa leva sull'abitualità delle condotte, bensì sul carattere organizzato di quella, unica, oggetto di giudizio.

3. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, della somma di euro tremila in favore della Cassa per le ammende, così determinata in ragione dei profili di inammissibilità rilevati (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186).

P.Q.M.

Dichiara i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/05/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi letta la nota di conclusioni del 07/04/2023 con cui la difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha insistito per l'accoglimento del ricorso Ricorsi trattati con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020 e del successivo art. 8 D.L. 198/2022 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con distinti ricorsi, impugnano la sentenza della Corte di appello di Messina del 16/05/2022, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Messina con cui i ricorrenti sono stati condannati alla pena di giustizia in ordine al reato di cui agli artt. 110 e 642 cod. pen., loro rispettivamente ascritto in concorso con altri coimputati ai capi C) e B) della rubrica. 1. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. 1.1 «Violazione di legge e difetto di motivazione in relazione alla errata contestazione temporale del fatto-reato»; poiché la Corte territoriale, ritenendo che la condotta fraudolenta ai danni dell'assicurazione si condensasse con la richiesta risarcitoria, avrebbe erroneamente individuato il dies a quo della consumazione del reato di cui all'art. 642 cod. pen. nella «ricezione da parte della società assicuratrice della raccomandata con cui la parte comunica la notizia dell'avvenuto incidente stradale». Invero, si ribadisce che l'art. 642 cod. pen. rappresenta un'ipotesi di reato a consumazione anticipata il cui perfezionamento coincide con il momento in cui viene realizzata una delle attività descritte dalla norma al fine di ottenere un indennizzo assicurativo. Nel caso di specie, il delitto sarebbe consumato non già alla data della richiesta dell'indennizzo assicurativo, come indicato in imputazione, bensì quando l'imputato ottiene le certificazioni delle lesioni presso l'[OSCURATO:PERSONA] di Messina; è in tal modo, infatti, che l'imputato si precostituisce la documentazione per il sinistro quale presupposto della richiesta di indennizzo, «vale a dire in data 09/12/2014». 1.2 «Inosservanza o mancata applicazione dell'art. 157 cod. pen.». Si eccepisce l'intervenuta prescrizione del reato, alla luce della data di consumazione rilevata nella stessa sentenza impugnata (il 12/08/2022). 1.3 «Violazione di legge e difetto di motivazione in relazione agli art. 110 e 642 cod. pen. per l'ipotesi di cui anche all'art. 530, comma 2, cod. proc. pen.», poiché sarebbe impossibile ritenere oltre ogni ragionevole dubbio la falsità del sinistro avvenuto in data 10/11/2014. Infatti, dagli atti acquisiti in dibattimento risulterebbe il contrario: in particolare, la perizia effettuata da [OSCURATO:PERSONA] su incarico di Allianz afferma la «coerenza del danno con la dinamica del sinistro»; la perizia del medico legale Dr. [OSCURATO:PERSONA] per conto di Allianz dichiara che «la sintomatologia sofferta dal periziato appare legata al nesso di causalità con il trauma dallo stesso subito in occasione dell'incidente stradale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]»; ed infine, la perizia di [OSCURATO:PERSONA] troverebbe conferma nelle dichiarazioni del teste [OSCURATO:PERSONA]». Sotto altro profilo, si lamenta che i giudici del merito non sono stati in grado di offrire una spiegazione alternativa in ordine alle lesioni riportate dall'imputato, avendo, così, riproposto l'ipotesi accusatoria attraverso mere deduzioni. Infatti, si segnala l'assenza di qualsiasi verifica concernente la possibile coincidenza dei punti d'urto tra i due mezzi e che l'Ufficio della Procura non abbia effettuato alcuna richiesta in tal senso. 1.4 «Violazione di legge e difetto di motivazione in relazione alla esclusione della punibilità ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen.», poiché la Corte territoriale avrebbe negato il beneficio de quo limitandosi ad escluderne l'operatività in relazione alla condotta tenuta dell'imputato, valutata unicamente in relazione a questa precisa fattispecie; senza considerare i limiti edittali, le modalità della condotta, l'esiguità del danno cagionato, il grado di colpevolezza e non abitualità del comportamento ovvero, l'inesistenza di qualsiasi vantaggio patrimoniale ottenuto dall'imputato quale elemento che dimostra l'esiguità dell'incidenza lesiva della condotta dallo stesso posta in essere. 1.5 «Violazione ed erronea applicazione dell'art. 133 cod. pen.; eccessività della pena inflitta; mancata indicazione dell'iter logico giuridico seguito nell'applicazione della pena inflitta», per non avere la Corte territoriale espresso alcun giudizio in merito alla richiesta di un trattamento sanzionatorio più mite, presentata con relativo motivo di appello, posto che già il Tribunale aveva del tutto eluso l'obbligo di motivazione in relazione al contenimento della pena entro i minimi edittali, come da eccezione del difensore in sede di discussione. 2. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. 2.1. Violazione di legge e omessa motivazione in relazione all'art. 131-bis cod. pen., per avere la Corte territoriale negato il beneficio in questione senza tenere conto di tutti gli indici richiesti dalla norma e della peculiarità della vicenda concreta, relazionandosi unicamente all'entità dell'aggressione al bene giuridico protetto "mediante un argomento fallace che si traduce nella mera valutazione astratta del titolo del reato contestato". Infatti, non si comprenderebbe in che modo la Corte d'appello perviene al giudizio di «non occasionalità» della condotta dell'imputato, posto che quest'ultimo acquisisce la proprietà del veicolo successivamente alle segnalazioni attestanti il coinvolgimento dello stesso in diversi incidenti stradali, vale a dire 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; non ricorre alcuna contestazione della recidiva; ed infine, ai fini della valutazione della condotta complessiva, si dovrebbe tener conto del fatto che, a seguito della rinuncia all'incarico da parte del perito Filloramo, il ricorrente non ha reiterato la richiesta risarcitoria nei confronti dell'assicurazione.[OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono inammissibili. 1. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. 1.1. Il primo motivo di doglianza in ordine al tempus commissi delicti è riproduttivo della questione già proposta in sede di appello ed ivi adeguatamente superata, con congrua motivazione, dalla sentenza impugnata, con la quale il ricorrente omette di confrontarsi. Ciò nonostante, la Corte d'appello ha correttamente individuato il dies a quo della consumazione del reato di cui all'art.642 cod. pen. «nella ricezione da parte della società assicuratrice della raccomandata con cui la parte ha comunicato la notizia dell'avvenuto incidente stradale» dal momento che, stando agli insegnamenti della giurisprudenza di legittimità in tema di truffa ai danni di assicurazioni, «il reato di frode assicurativa compiuta mediante la falsa denuncia di un sinistro o la simulazione di conseguenze più gravi rispetto alla effettiva entità delle lesioni subite si consuma con la ricezione della richiesta di risarcimento del danno da parte della compagnia assicuratrice» (Sez. 2, n. 43534 del 19/11/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 282350 - 02). Invero, la Corte di legittimità ha affermato che l'art. 642 cod. pen. configura un'ipotesi di reato a consumazione anticipata e, pertanto, non richiede il conseguimento effettivo di un vantaggio - che non si identifica necessariamente nell'indennizzo, ma può consistere in qualsiasi beneficio connesso al contratto di assicurazione - ma soltanto che la condotta fraudolenta sia diretta ad ottenerlo e idonea a raggiungere lo scopo (Sez. 2, n. 8105 del 21/01/2016, Nucera, Rv. 266235-01). Ne deriva che ove il reato sia integrato dalla falsa denuncia alla assicurazione per dichiarazione di un sinistro inesistente o per aggravamento delle conseguenze di un sinistro, è sempre dal momento dalla ricezione della richiesta di risarcimento che il delitto può ritenersi consumato in tutti i suoi elementi costitutivi, tale essendo la frazione temporale in cui l'agente denuncia un sinistro non accaduto come puntualmente previsto dal secondo comma dell'art. 642 cod. pen. (Sez. 2, n. 39178 del 20/09/2022, Halilovic, n.m.). 1.2 Il secondo motivo di doglianza, con il quale si eccepisce l'intervenuta prescrizione del reato di cui all'art. 642 cod. pen. è manifestamente infondato. 1.2.1. Anche volendo aderire alla tesi difensiva - seppur erronea - secondo la quale il dies a quo della consumazione del reato di cui all'art. 642 cod. pen. dovrebbe individuarsi il 10/11/2014, vale a dire dal rilascio delle certificazioni ospedaliere, il reato non sarebbe prescritto alla data della sentenza di appello. Invero, al termine massimo di anni sette e mesi sei vanno aggiunti giorni 64 di sospensione Covid stante il rinvio del processo avvenuto ai sensi dell'art. 83 d.l. n. 18 del 2020 nel corso del giudizio di primo grado, giusto decreto del Tribunale del 3/04/2020. Il reato, pertanto, si sarebbe prescritto il 12/08/2022 e, dunque, successivamente alla deliberazione della sentenza di appello. 1.2.2. Peraltro, l'inammissibilità del ricorso per cassazione, non consentendo il formarsi di un valido rapporto di impugnazione, preclude la possibilità di dichiarare le cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod. proc. pen., ivi compresa la prescrizione intervenuta nelle more del procedimento di legittimità. (vedi Sez. 2, n. 28848 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Ciaffoni, Rv. 256463; Sez. U, n. 6903 del 27/5/2016, dep. 2017, Aiello, Rv. 268966; Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818; Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, D.L., Rv. 217266). 1.3 II terzo motivo con il quale si censura la falsità del sinistro è manifestamente infondato, poiché volto a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie estranea al sindacato di legittimità. Peraltro, nel caso di specie non si ravvisa alcun vizio di motivazione: lungi dall'aderire in modo asettico all'ipotesi accusatoria, «effettuando ragionamenti deduttivi e presuntivi finalizzati a fornire un'interpretazione di taglio spiccatamente soggettivo», i giudici del merito hanno dato conto, con motivazione esaustiva e scevra da vizi logici, delle circostanze per cui il sinistro non è mai accaduto, sulla scorta di convergenti e pregnanti elementi come l'«assenza di interventi della [OSCURATO:PERSONA] in occasione del sinistro», la circostanza per cui «interpellati alcuni abitanti in [OSCURATO:PERSONA] (ove si sarebbe verificato l'urto) nessuno ricordava dell'incidente in questione», per avere il [OSCURATO:PERSONA] (soggetto nella cui disponibilità era il veicolo che, condotto dal padre [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe scontrato con quello del ricorrente) «disconosciuto il sinistro tra il mezzo (Mercedes tg [OSCURATO:TARGA]) a lui in uso ed il motociclo (Honda SH300 tg DW517777) condotto dal ricorrente» (pag. 2 sentenza primo grado); nonché dalle «plurime e gravi incompatibilità tra i documenti acquisiti», «dall'atteggiamento aggressivo con cui l'imputato non ha voluto dichiarare alcunché in ordine al sinistro occorso», dal fatto per cui «dalla consultazione della banca dati IVASS emergevano numerosi sinistri nei quali risultano convolti i veicoli oggetto del sinistro in esame» ed infine, tenendo conto che le certificazioni delle lesioni riportate dall'imputato, seppur idonee a dimostrare che lo stesso le aveva contratte il medesimo giorno dell'incidente, sono state rilasciate ben tre ore dopo il presunto incidente, in occasione del quale non si è rilevato l'intervento del 118 (pag. 6 sentenza di appello). Quanto, poi, alla compatibilità della sintomatologia lamentata dal ricorrente, questa non vale, di per sé, a confortare l'asserita riconducibilità delle lesioni refertate con il sinistro denunciato; e ciò, alla luce della considerazione complessiva dei dati dirimenti, frutto di valutazione non illogica da parte del giudice di merito. Né paiono valutabili le dichiarazioni, asseritamente in senso contrario, del teste [OSCURATO:PERSONA], di cui non risulta né allegato integralmente il testo, né illustrata la valenza decisiva per scardinare l'impianto della motivazione in esame (cfr. ultima pagina della sentenza impugnata). A fronte, pertanto, dell'indicazione di un compendio probatorio a carico di carattere convergente, le censure del ricorrente finiscono anche per risultare generiche, in quanto si risolvono nella riproposizione di quelle svolte in appello, motivatamente disattese dalla sentenza impugnata. 1.4. Il quarto motivo con cui si lamenta la mancata concessione del disposto di cui all'art. 131-bis cod. pen. è manifestamente infondato. La Corte territoriale ha, infatti, escluso il ricorrere della causa di non punibilità in considerazione delle «modalità della condotta», quale condizione ostativa che, ai sensi del primo comma dell'art. 131-bis cod. pen., preclude di considerare l'offesa come particolarmente tenue, in quanto si è precisato come risultino «tutte dimostrative della predisposizione, non certo occasionale, dei mezzi idonei a trarre in inganno la compagnia assicurativa» e dunque di carattere organizzato ed espressive di un elevato grado di colpevolezza. 1.5. La censura con la quale si lamenta l'omessa motivazione in ordine alla richiesta di un trattamento sanzionatorio più mite proposta con l'ultimo motivo di appello risulta generica e per questo ab origine inammissibile. Invero, il difetto di motivazione della sentenza d'appello in ordine a motivi generici, proposti in concorso con altri motivi specifici - come nel caso in esame -, non può formare oggetto di ricorso per cassazione, poiché i motivi generici restano viziati da inammissibilità originaria, quand'anche il giudice dell'impugnazione non abbia pronunciato in concreto tale sanzione (Sez. 5, n. 44201 del 29/09/2022, Testa, Rv. 283808 - 01; Sez. 4, n. 1982 del 15/12/1998, dep. 1999, Iannotta, Rv. 213230 - 01). Nel caso in esame, infatti, se si ha riguardo all'atto di appello (vedi pagg. 4 e 5), per un verso emerge come il ricorrente non ebbe a confrontarsi con gli elementi di disvalore evidenziati dal Tribunale a corredo della misura della pena inflitta, peraltro prossima ai minimi edittali e, per altro, come del tutto generica sia l'indicazione degli indici in forza dei quali il giudice di appello avrebbe dovuto mitigare la pena. Peraltro, il paventato vizio di omessa motivazione può ritenersi implicitamente disatteso alla luce della descrizione delle peculiari modalità della condotta illecita e delle implicazioni tratte anche per l'esclusione dell'art. 131-bis cod. pen. 2. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. 2.1. Il motivo di ricorso in ordine all'applicabilità del disposto di cui all'art. 131-bis cod. pen. è manifestamente infondato per le ragioni espresse a proposito dell'analogo motivo sollevato dal coimputato [OSCURATO:PERSONA] sub 1.4. A ciò si aggiunge che nessuna valenza decisiva assume il rilievo che l'imputato abbia acquistato la proprietà del veicolo soltanto in un momento successivo alle precedenti e numerose segnalazioni occorse sullo stesso, poiché la Corte territoriale ha fondato il diniego della causa di non punibilità non sulla scorta di un giudizio di disvalore che fa leva sull'abitualità delle condotte, bensì sul carattere organizzato di quella, unica, oggetto di giudizio. 3. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, della somma di euro tremila in favore della Cassa per le ammende, così determinata in ragione dei profili di inammissibilità rilevati (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186). P.Q.M. Dichiara i
Sentenza Cassazione n. 27057/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris