Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 05409/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Napoli [OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza del 25 giugno 2025 il Tribunale di sorveglianza di Napoli ha rigettato le istanze, presentate nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], di affidamento in prova al servizio sociale, della semilibertà e della detenzione domiciliare, in ragione delle numerose violazioni delle prescrizioni della misura degli arresti domiciliari e, dunque, del negativo giudizio circa l’avvio di un percorso di rivisitazione critica dei reati commessi e la consapevolezza del loro disvalore sociale, nonché della pericolosità sociale e della propensione al crimine, con conseguente prognosi negativa circa il rispetto delle prescrizioni inerenti alle misure alternative alla detenzione.

2. Avverso il provvedimento l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], per mezzo del proprio difensore, articolando due motivi.

2.1. Con il primo ha eccepito violazione di legge e vizio di motivazione, nonché nullità dell’ordinanza impugnata, in relazione agli artt. 178, comma 1, lett. c), 179, 420-ter, comma 5, e 678 cod. proc. pen., per l’omesso scrutinio della richiesta di rinvio per legittimo impedimento del difensore di fiducia.

Il difensore aveva trasmesso, in data 20 giugno 2025, istanza di differimento per impedimento dovuto a concomitante impegno professionale in vista dell’udienza fissata per il 25 giugno 2025 per la decisione sulle istanze del ricorrente.

Poiché il Tribunale di sorveglianza non ha dato atto dell’istanza difensiva, né pronunciato sul merito della stessa, l’ordinanza impugnata è affetta da nullità ex artt. 178, comma 1, lett. c) e 179 cod. proc. pen. e da difetto assoluto di motivazione.

2.2. Con il secondo motivo ha eccepito violazione degli artt. 47, 47-ter, 50 ord. pen. e 125 cod. proc. pen., e contraddittorietà della motivazione, in quanto il Tribunale di sorveglianza ha ritenuto la condotta del condannato incompatibile con qualsiasi misura alternativa omettendo di considerare l’intervenuta concessione di tutti i periodi di liberazione anticipata richiesti.

Nel rigettare le istanze in esame, il Tribunale di sorveglianza ha giudicato il condannato immeritevole di qualsiasi misura alternativa in ragione della mera violazione delle prescrizioni relative agli arresti domiciliari, senza analizzare l’entità e la gravità delle stesse, la risalenza nel tempo, la condotta complessivamente tenuta, il tempo già trascorso in misura alternativa, la pena ancora da espiare, le giustificazioni addotte dal condannato e l’incidenza delle violazioni ai fini della concessione delle misure alternative, limitandosi a richiamare la mera informativa della polizia giudiziaria in assenza di qualsiasi valutazione circa le violazioni commesse e concludendo, automaticamente, per l’inaffidabilità del condannato.

3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Napoli. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo di ricorso è fondato.

2. Dalla disamina della documentazione alla quale ha fatto riferimento il ricorrente nell'atto introduttivo (attività consentita in ragione della natura del vizio processuale dedotto, Sez.

U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092) risulta che, in data 20 giugno 2025 (cinque giorni prima della celebrazione dell’udienza camerale), il difensore di fiducia del condannato ha presentato istanza di differimento dell’udienza per concomitante e documentato impegno professionale, depositandola nella casella di posta certificata del Tribunale di sorveglianza di Napoli e che, in pari data, la richiesta è effettivamente pervenuta.

Dall’ordinanza impugnata e dall’esame del verbale di udienza risulta come il Tribunale di sorveglianza abbia omesso di dare atto e di prendere in esame l’istanza di differimento, trattando il procedimento in assenza del condannato e del difensore, previa nomina di un difensore d’ufficio ai sensi dell’art. 97, comma 4, cod. proc. pen.

Giova richiamare il prevalente e condiviso orientamento di questa Corte per il quale l'art. 420-ter, comma 5, cod. proc. pen., trova applicazione anche nel procedimento di sorveglianza, sicché il legittimo impedimento del difensore, purché documentato e prontamente comunicato con qualunque mezzo, inclusa la posta elettronica certificata, anche dovuto a concomitante impegno professionale, costituisce una causa di rinvio dell'udienza che, se disattesa, dà luogo alla nullità di quest’ultima (fra le molte, Sez. 1, n. 21981 del 17/07/2020, Lungu, Rv. 279664-01; Sez. 1, n. 28203 del 23/09/2020, Xhakoj, Rv. 279725-01; Sez. 1, n. 10565 del 16/01/2020, Bassetta, Rv. 278488-01; Sez. 1, n. 15868 del 18/03/2021, D’Angelo, Rv. 281191 – 01;Sez. 1, n. 21348 del 10/07/2020, Lala, Rv. 279460 – 01; Sez. 1, n. 20998 del 26/06/2020, Puca, Rv. 279333 - 01 Sez. 1, n. 17775 del 21/02/2022, Pietrinferni, Rv. 283163-01).

Risulta, così, abbandonato l’orientamento contrario in base al quale «nei procedimenti di esecuzione e di sorveglianza, non si applica l'art. 420-ter, comma 5, cod. proc. pen., relativo al rinvio dell'udienza per legittimo impedimento del difensore, di talché, anche in tale ipotesi, la partecipazione necessaria del medesimo è assicurata dalla nomina di un difensore d'ufficio» (Sez. 1, n. 39808 del 29/11/2017, dep. 2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 273847 – 01; Sez. 1, n. 18304 del 14/02/2020, Viserta, Rv. 279187 - 01).

L’ordinanza impugnata è, pertanto affetta da nullità assoluta, non essendo stata presa in considerazione la documentata istanza di differimento presentata dal difensore.

3. Alla luce di quanto esposto, previo assorbimento del secondo motivo di ricorso, in accoglimento delle conclusioni rassegnate anche dal Procuratore generale, l’ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Napoli.

P.Q.M Annulla l'ordinan

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Napoli [OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza del 25 giugno 2025 il Tribunale di sorveglianza di Napoli ha rigettato le istanze, presentate nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], di affidamento in prova al servizio sociale, della semilibertà e della detenzione domiciliare, in ragione delle numerose violazioni delle prescrizioni della misura degli arresti domiciliari e, dunque, del negativo giudizio circa l’avvio di un percorso di rivisitazione critica dei reati commessi e la consapevolezza del loro disvalore sociale, nonché della pericolosità sociale e della propensione al crimine, con conseguente prognosi negativa circa il rispetto delle prescrizioni inerenti alle misure alternative alla detenzione. 2. Avverso il provvedimento l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], per mezzo del proprio difensore, articolando due motivi. 2.1. Con il primo ha eccepito violazione di legge e vizio di motivazione, nonché nullità dell’ordinanza impugnata, in relazione agli artt. 178, comma 1, lett. c), 179, 420-ter, comma 5, e 678 cod. proc. pen., per l’omesso scrutinio della richiesta di rinvio per legittimo impedimento del difensore di fiducia. Il difensore aveva trasmesso, in data 20 giugno 2025, istanza di differimento per impedimento dovuto a concomitante impegno professionale in vista dell’udienza fissata per il 25 giugno 2025 per la decisione sulle istanze del ricorrente. Poiché il Tribunale di sorveglianza non ha dato atto dell’istanza difensiva, né pronunciato sul merito della stessa, l’ordinanza impugnata è affetta da nullità ex artt. 178, comma 1, lett. c) e 179 cod. proc. pen. e da difetto assoluto di motivazione. 2.2. Con il secondo motivo ha eccepito violazione degli artt. 47, 47-ter, 50 ord. pen. e 125 cod. proc. pen., e contraddittorietà della motivazione, in quanto il Tribunale di sorveglianza ha ritenuto la condotta del condannato incompatibile con qualsiasi misura alternativa omettendo di considerare l’intervenuta concessione di tutti i periodi di liberazione anticipata richiesti. Nel rigettare le istanze in esame, il Tribunale di sorveglianza ha giudicato il condannato immeritevole di qualsiasi misura alternativa in ragione della mera violazione delle prescrizioni relative agli arresti domiciliari, senza analizzare l’entità e la gravità delle stesse, la risalenza nel tempo, la condotta complessivamente tenuta, il tempo già trascorso in misura alternativa, la pena ancora da espiare, le giustificazioni addotte dal condannato e l’incidenza delle violazioni ai fini della concessione delle misure alternative, limitandosi a richiamare la mera informativa della polizia giudiziaria in assenza di qualsiasi valutazione circa le violazioni commesse e concludendo, automaticamente, per l’inaffidabilità del condannato. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Napoli. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è fondato. 2. Dalla disamina della documentazione alla quale ha fatto riferimento il ricorrente nell'atto introduttivo (attività consentita in ragione della natura del vizio processuale dedotto, Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092) risulta che, in data 20 giugno 2025 (cinque giorni prima della celebrazione dell’udienza camerale), il difensore di fiducia del condannato ha presentato istanza di differimento dell’udienza per concomitante e documentato impegno professionale, depositandola nella casella di posta certificata del Tribunale di sorveglianza di Napoli e che, in pari data, la richiesta è effettivamente pervenuta. Dall’ordinanza impugnata e dall’esame del verbale di udienza risulta come il Tribunale di sorveglianza abbia omesso di dare atto e di prendere in esame l’istanza di differimento, trattando il procedimento in assenza del condannato e del difensore, previa nomina di un difensore d’ufficio ai sensi dell’art. 97, comma 4, cod. proc. pen. Giova richiamare il prevalente e condiviso orientamento di questa Corte per il quale l'art. 420-ter, comma 5, cod. proc. pen., trova applicazione anche nel procedimento di sorveglianza, sicché il legittimo impedimento del difensore, purché documentato e prontamente comunicato con qualunque mezzo, inclusa la posta elettronica certificata, anche dovuto a concomitante impegno professionale, costituisce una causa di rinvio dell'udienza che, se disattesa, dà luogo alla nullità di quest’ultima (fra le molte, Sez. 1, n. 21981 del 17/07/2020, Lungu, Rv. 279664-01; Sez. 1, n. 28203 del 23/09/2020, Xhakoj, Rv. 279725-01; Sez. 1, n. 10565 del 16/01/2020, Bassetta, Rv. 278488-01; Sez. 1, n. 15868 del 18/03/2021, D’Angelo, Rv. 281191 – 01;Sez. 1, n. 21348 del 10/07/2020, Lala, Rv. 279460 – 01; Sez. 1, n. 20998 del 26/06/2020, Puca, Rv. 279333 - 01 Sez. 1, n. 17775 del 21/02/2022, Pietrinferni, Rv. 283163-01). Risulta, così, abbandonato l’orientamento contrario in base al quale «nei procedimenti di esecuzione e di sorveglianza, non si applica l'art. 420-ter, comma 5, cod. proc. pen., relativo al rinvio dell'udienza per legittimo impedimento del difensore, di talché, anche in tale ipotesi, la partecipazione necessaria del medesimo è assicurata dalla nomina di un difensore d'ufficio» (Sez. 1, n. 39808 del 29/11/2017, dep. 2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 273847 – 01; Sez. 1, n. 18304 del 14/02/2020, Viserta, Rv. 279187 - 01). L’ordinanza impugnata è, pertanto affetta da nullità assoluta, non essendo stata presa in considerazione la documentata istanza di differimento presentata dal difensore. 3. Alla luce di quanto esposto, previo assorbimento del secondo motivo di ricorso, in accoglimento delle conclusioni rassegnate anche dal Procuratore generale, l’ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Napoli. P.Q.M Annulla l'ordinan
Sentenza Cassazione n. 05409/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris