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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 febbraio 2023

Cassazione n. 09717/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/12/2021 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Caltanissetta, con sentenza in data 20 dicembre 2021, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Caltanissetta, in data 14 gennaio 2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di cui all'art. 640 cod. pen.

Rilevato che il primo motivo di ricorso, che, peraltro genericamente, contesta un vizio di motivazione nella mancata assoluzione dell'imputato, contiene censure in punto di fatto, non sindacabili, dunque, in sede di legittimità, inerenti a profili già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito a pagina 2 della sentenza impugnata; Considerato che la seconda doglianza, che censura il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena, risulta manifestamente infondata, in quanto, da un lato il secondo giudice, a pagina 3 della sentenza, ha evidenziato l'assenza dei presupposti per la concessione del beneficio ex art. 163 cod. pen., e dall'altro escluso le generiche con motivazione esente da manifesta illogicità, che pertanto è insindacabile in cassazione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269), anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui il diniego delle generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo (così, ex plurimis, Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986), laddove è invece la meritevolezza della concessione delle generiche, che dunque non può mai essere data per presunta, a necessitare di apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio (Sez. 1, n. 46568 del 18/05/2017, Lamin, Rv. 271315); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 7 febbraio 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/12/2021 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Caltanissetta, con sentenza in data 20 dicembre 2021, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Caltanissetta, in data 14 gennaio 2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di cui all'art. 640 cod. pen. Rilevato che il primo motivo di ricorso, che, peraltro genericamente, contesta un vizio di motivazione nella mancata assoluzione dell'imputato, contiene censure in punto di fatto, non sindacabili, dunque, in sede di legittimità, inerenti a profili già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito a pagina 2 della sentenza impugnata; Considerato che la seconda doglianza, che censura il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena, risulta manifestamente infondata, in quanto, da un lato il secondo giudice, a pagina 3 della sentenza, ha evidenziato l'assenza dei presupposti per la concessione del beneficio ex art. 163 cod. pen., e dall'altro escluso le generiche con motivazione esente da manifesta illogicità, che pertanto è insindacabile in cassazione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269), anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui il diniego delle generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo (così, ex plurimis, Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986), laddove è invece la meritevolezza della concessione delle generiche, che dunque non può mai essere data per presunta, a necessitare di apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio (Sez. 1, n. 46568 del 18/05/2017, Lamin, Rv. 271315); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 febbraio 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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