CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 8 marzo 2024
Cassazione n. 13592/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
4 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26653 R.G.anno 2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., rappresentat a e difes a dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliatapresso l’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliato presso l’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; controricorrente nonché contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], preso il quale è domiciliato; controricorrente avverso la sentenza n. 615/2020 depositat a il 12 giugno 2020 del la Corte di appello di Brescia. Sez. I–RG 26653/2020 camera di consiglio8.3.2024 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’8 marzo 2024dal consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. ― [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di amministratore unico di [OSCURATO:SOCIETA]. e di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., ha convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] chiedendone la condanna a norma dell’art. 2476, primo, terzo e settimo comma, c.c.. Ha dedotto, tra l'altro, che la società Cidneo, di cui esso [OSCURATO:PERSONA] era solo formalmente amministratore e legale rappresentante , aveva ceduto aCascina [OSCURATO:SOCIETA]. l'unico immobile di sua proprietà erogando lo stesso giorno ad altra società,[OSCURATO:SOCIETA]., un finanziamento di euro 3.035.000,00: tale importo ― ha esposto l’attore ― era stato utilizzato il giorno successivo per l'acquisto, al prezzo di euro 3.050.000,00, delle quote sociali dei convenuti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]: quote che erano peròprive di valore,. Nella resistenza dei convenuti il Tribunale di Brescia ha condannato questi ultimial risarcimento del danno, quantificato nella misura di euro 3.035.000,00, oltre interessi. 2. ― La pronuncia, impugnata dai Chiarini è stata poi riformata dalla Corte di appello di Brescia con sentenza pubblicata il 12 giugno 2020: le domande proposte dalla società appellata, originaria attrice, sono state così rigettate. 3. ― [OSCURATO:PERSONA] ricorre per c assazione facendo valere nove motivi di censura . [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] resistono con controricorso.[OSCURATO:PERSONA] ha depositato memori a . [OSCURATO:PERSONA] 1. ― Il primo motivo oppone la violazione e falsa applicazione degli artt. 329 e 345 c.p.c. nella parte in cui la Corte di a ppello «asserisce l’acquiescenza, per mancata difesa, in riferimento alla eccezione di produzione di documenti nuovi » : documenti Sez. I–RG 26653/2020 camera di consiglio8.3.2024 tempestivamente prodotti in fase istruttoriae per i quali si era dedotto che il deposito risultava essere legittimo. 1.1. ― Il motivo è inammissibile. La ricorrente sostiene che alcuni documenti, che il Tribunale aveva ritenuto tardivamente prodotti, erano stati invece versati in causa tempestivamente. La Corte di meritosi è pronunciata su tale questione processuale osservando che sul punto l’odierna istante avrebbe dovuto proporre censura avverso la decisionedi prime cure: cosa che non era accaduta. La società istante non si misura con tale rilievo, il quale risulta conforme al principio, enunciato da questa S.C., per cui nel giudizio di appello la parte può chiedere l'ammissione di prove nuove, ai sensi dell'art. 345 c.p.c ., ma non anche riproporre istanze istruttorie espressamente o implicitamente disattese dal giudice di primo grado, senza espressamente censurare ― con motivo di gravame ― le ragioni per le quali la sua istanza è stata respinta, ovvero dolersi dell’omessa pronuncia al riguardo(Cass. 26 gennaio 2006, n. 1691; Cass. 22 luglio 2005, n. 15393; tra le tantepronunce non massimate in CED sul punto : Cass. 28 dicembre 2023, n. 36149; Cass. 30 novembre 2023, n. 33451; Cass. 23 ottobre 2023, n. 29308). 2. ― I l secondo mezzo denuncia l'omessa , insufficiente e contraddittoria motivazione in violazionedell’art. 132, n. 4, c.p.c., nella parte in cuila Corte di appello non ha attribuito validità e giusto valore probatorio alle tempestive produzioni documentali della parte appellata ai fini dell'accertamento della qualifica di amministratori di fatto in capo ai Chiarini; denuncia, altresì, laviolazione dei principi di ermeneutica di cui agli artt. 1362 e 1363 c.c.per avere la Corte di meritoerroneamente interpretato l'effettiva volontà perseguita dalle parti fondando i l suo convincimento sumere presunzioni. Col terzo motivo si lamenta l'omessa , insufficiente e contraddittoria motivazione in violazionedell’art. 132, n. 4, c.p.c., nella Sez. I–RG 26653/2020 camera di consiglio8.3.2024 parte in cuila Corte di appello ha valutato erroneamente le allegazioni di fatto e gli elementi documentali comprovanti le condotte dolose dei Chiarini poste in essere allo scopo di distrarre il patrimonio della società e la violazione dei principi di ermeneuticadi cui agli artt. 1362 e 1363 c.c., nonché la violazionedell’art. 2478-bis c.c. , r ecante la disciplina di distribuzione degli utili nelle società responsabilità limitata. Il quarto motivo prospetta l'omessa , insufficiente e contraddittoria motivazione in violazione dell’art. 132, n. 4, c.p.c., nella parte in cui la Corte di appelloha ritenuto l'assoluta rilevanza del ruolo assunto dai Chiarini nell'erogazione del f inanziamento di euro 3.035.000,00 di Cidneo in favore di F idia , nonché la violazione dei principi di ermeneutica di cui agli artt. 1362 e 1363 c.c. in relazione all’art. 2476 c.c., che disciplina la responsabilità degli amministratori legali o di fatto. Col quinto motivo si denuncia per c assazione l'omessa insufficiente e contraddittoria motivazione in violazione dell’art. 132, n. 4, c.p.c.nella parte in cui la Corte di appello h a affermato la neutralità dell'operazione di vendita immobiliare dal punto di vista della consistenza del patrimonio diCidneo. Il sesto mezzo oppone l'omessa insufficiente e contraddittoria motivazione in violazione dell’art. 132, n. 4, c.p.c. nella parte in cuila Corte di merito ha negato che le condotte dei Chiarini abbiano comportato una distrazione del patrimonio della societàCidneo. 2.1. ― I motivi in esame sono inammissibili. Si riassumono, di seguito, le considerazioni svolte nella sentenza impugnata, per quanto di interesse con riguardo ai mezzi di censura qui oggetto di scrutinio. La Corte di appello ha anzitutto rilevato che l'azione di responsabilità si fondava su di un duplice presupposto:l’aver adottato i Chiarini una condotta distrattiva ai danni della società [OSCURATO:PERSONA], della quale erano stati soci; l'essere tale condotta riferibile Sez. I–RG 26653/2020 camera di consiglio8.3.2024 ai detti soggetti quali amministratori di fatto della società . Ha quindi evidenziato che gli atti presi in considerazione dal Tribunale n on consentivano di affermare che iChiarini av essero assunto nella vicenda la qualità diamministratori di fatto della società : in particolare , non era rilevante che la nomina di [OSCURATO:PERSONA] amministratore unico di [OSCURATO:PERSONA] a poche settimane prima del compimento delle operazioni contestate; né era significativo che [OSCURATO:PERSONA], anche dopo la nomina diViani ad amministratore unico , avesse mantenuto rapporti con gli istituti bancari quale referente della società,o che gli appellanti avessero proceduto, nel periodo, alla negoziazione in due titoli. Ha precisato la Corte di merito che da tali evenienze non derivava in alcun modo la dimostrazione di una sostanziale situazione di assoggettamento dell'amministratore [OSCURATO:PERSONA] ai poteri di direzione e controllo del presunto amministratore di fatto. Secondo il Giudice distrettuale, poi, risultava sprovvisto di riscontro probatorio l'assunto per cui i Chiariniavrebbero personalmente incassato quanto conseguito da [OSCURATO:PERSONA] effetto della cessione dell'unico bene sociale : emergeva, anzi, che il prezzodel bene era stato totalmente incassato dalla società venditrice, come risultava non solo dalla documentazione prodotta in atti,ma dalla stessa prospettazione di [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva sostenuto che il detto corrispettivo era stato utilizzato per finanziare l'acquisto, da parte di Fidia, dell'intero capitale sociale di [OSCURATO:PERSONA]. Secondo la Corte di appello, era indimostrato il ruolo assunto nell'operazione di finanziamento dai Chiarin i. Inoltre l'operazione di vendita immobiliarerisultava «del tutto neutrale dal punto di vista della consistenza del patrimonio diCidneo, sostituendosi l'importo ricevuto di euro 3.400.000,00 ( perciò liquidità ) al valore costituito dalla proprietà immobiliare ceduta»; parimenti neutrale si rivelava «il (di poco) successivo finanziamentoa [OSCURATO:SOCIETA]., perché con esso si [era] sostituita una liquidità attuale , nell'importo sopraindicato , con una Sez. I–RG 26653/2020 camera di consiglio8.3.2024 successiva, di importo superiore, derivante dal rimborso del finanziamento maggiorato degli interessi». Dopo aver osservato che Fidia, non procedendo regolarmente al rimborso del finanziamento,«non [pagava] a se stessa ( e cioè [ non pagava]la società da essa stessa posseduta in quota del 100%), ha osservato che la distrazione andava esclusa anche esaminando il problema dal punto di vista dei Chiarini. Infatti, se vi fosse stata distrazione costoro si sarebbero arricchiti ai danni della società,di cui sarebbero stati amministratori di fatto; tuttavia, a considerare la situazione esistente all'inizio e alla fine dell'operazione ci si rendeva conto che nessuna effettiva locupletazione aveva avuto luogo a loro vantaggio: al momento iniziale il valore della società era sostanzialmente pari a quello dell'immobile poi alienato e tale equivalenza era persistente al momentofinale; i Chiarini avevano infatti «chiesto ed ottenuto null'altro se non quello che era, non solo contabilmente ma anche nella sostanza della cose, il corrispettivo per la cessione della società». In quest’ultimo passaggio la Corte di merito ha inteso, nella sostanza, affermare che la società aveva ricevuto un corrispettivo equivalenteal valore del cespite ceduto e che, pertanto, la consistenza economica delle quote dei Chiarini non aveva subito un detrimento , potendo essere ancoracommisurata a tale valore . Tale proposizione ― può qui aggiungersi ― pres erva la sua validità , sul piano logico, ove pure si consideri la successiva operazione di finanziamento, con la quale laposta attiva data dalla disponibilità di cassa conseguita attraverso l’alienazionedell’immobile è stata sostituita con quella rappresentata dal credito per il rimborso del finanziamento stesso : credito che , oltretutto, andava maggiorato degli interessi. Vero è che, a quanto pare, l’obbligazione gravante sulla mutuataria non è stata onorata: e tuttavia, tale evenienza, che si colloca in un momento successivo a quello in cui si situa la complessa operazione che qui interessa, non Sez. I–RG 26653/2020 camera di consiglio8.3.2024 inficia il ragionamento della Corte di appello, secondo cui, operato il finanziamento, il valore della società era ancora pari al valore iniziale. D’altro canto, non risulta accertato, da parte della Corte di appello, che l’operazione di finanziamento fossefin dall’inizio destinata a tradursi nel mancato rimborso di quanto erogato(per essere la stessa deputata, in concreto,a prosciugare il patrimonio della società ); né la ricorrente hacensurato la sentenza impugnata per omesso esame di un fatto decisivo, individuando il preciso fatto storico(diverso dal semplice mutamento della natura della posta attiva, non produttivo, in sé, di alcun depauperamento), che il Giudice di appello avrebb e dovuto apprezzare: a tal fine, del resto, Cidneo avrebbe dovuto formulare le ulteriori indicazioni necessarie per la valida proposizione della censura di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c.(essendo noto che , a tal fine , deve non solo indicarsiil fatto storico, il cui esame sia stato omesso, ma anche il «dato», testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il «come» e il «quando» tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua «decisività», fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, diper sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie: Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, n. 8054; Cass. 29 ottobre 2018, n. 27415). In realtà, l’art. 360, n. 5, c.p.c. è richiamatodalla ricorrente nella rubrica dei cinque motivi di ricorso in esame, ma in modo non pertinente, in quanto ciò che è lamentato non è l’omesso esame di fatto decisivo, ma l’«omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione»: formula non più riferibile alla fattispecie di cui al cit. art. 360, n. 5, c.p.c., ma da raccordare, semmai, al vero proprio vizio motivazionale, censurabile, oggi, a norma dell’art. 360, n. 4, c.p.c. nellesole ipotesi di «mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico», di Sez. I–RG 26653/2020 camera di consiglio8.3.2024 «motivazione apparente», di «contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili» e di «motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile», senza che assuma piùrilevanza il semplice difetto di «sufficienza» della motivazione (Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, nn. 8053 e 8054, citt.). Col quinto e col sesto motivo di ricorso la società istante fa questione della «neutralità» dell’operazione posta in atto. Sul punto non viene però denunciato― e non è comunque riscontrabile ― alcuno dei radicali vizi motivazionali di cui si è appena detto. Peraltro, la contestazione circa la «neutralità» dell’operazione è svolta,nel quinto motivo, su di un piano astratto , assume ndo non p o tersi parificare il ricavato della vendita dell’immobile al credito per il rimborso di un finanziamento: asserzione , questa, in sé in s osten ibile , v isto che , proprio in base all’art. 2424 c.c., invocato in ricorso, sia le disponibilità liquide che i crediti fann o parte dell’attivo, segnatamente dell’attivo circolante.Né appare concludente il rilievo, formulato all’interno dello stesso motivo, per cui il finanziamento «sarà irredimibile» : affermazione con cui viene data evidenza al futuro mancato rimborso di quanto mutuato, ma chenulla dice quanto a fatti, allegati e provati in causa, che la Corte di appello avrebbe dovuto valorizzare per escludere l’equivalenza delleposte attive di cui si è appena detto. I due motivi sono quindi inammissibili. Altrettanto è a dirsi per il secondo, il terzo e il quarto. Tali mezzi di censura miranoa una non consentita revisione del giudizio di fatto: infatti, sono riservate al giudice del merito l'interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell'attendibilità e della concludenza delle prove, la scelta, tra le risultanze probatorie, di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, nonché la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento (Cass. 8 agosto 2019, n. 21187; Cass. 10 giugno 2014, n. 13054). Del resto, l'anomalia motivazionale oggi Sez. I–RG 26653/2020 camera di consiglio8.3.2024 deducibilein sede di legittimità è quella che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, eil vizio deve risultare dal testo della sentenza impugnata, «a prescindere dal confronto con le risultanze processuali» (Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, nn. 8053e 8054, citt.). N on risultano per tali ragioni conferenti i plurimi richiami della societ à istante alle emergenze istruttorie. In questa sede non possono avere ingresso nemmeno l e questioni, postecol quarto motivo, vertenti sulla previsione dell’art. 19 dello statuto sociale e sulla natura degli atti ― se di ordinaria o straordinaria amministrazione ― posti in essere dall’amministratore . Di tali temi la sentenza non parla, né la ricorrente spiega se e come siano state introdotte nel giudizio di merito: deve farsi perciò applicazione del principio per cui ove, con il ricorso per cassazione, siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, è onere della parte ricorrente, al fine di evitarne una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l'avvenuta loro deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso stesso, di indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Suprema Corte di controllare ex actisla veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito della suddetta questione (Cass. 9 agosto 2018, n. 20694; Cass. 13 giugno 2018, n. 15430). 3. ― Col settimo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 651 e 652c.p.p., richiamati allo scopo di negare impropriamente il valore di giudicato, nella causa civile, della sentenza emessa dal Tribunale penale di Brescia«in quanto in realtà mai presa a fondamento dal Giudice istruttore nel proprio autonomo giudicato». 3.1. ― Il motivo è inammissibile. La Corte di appello ha escluso che quanto accertato in sede penale potesse vincolarla. Ha richiamato il principio per cui il giudice civile deve Sez. I–RG 26653/2020 camera di consiglio8.3.2024 interamente ed autonomamente rivalutare nel rispetto del contraddittorio il fatto in contestazionesebbene possa tener conto di tutti gli elementi di prova acquisiti in sede penale; ha poi evidenziato che i fatti oggetto di indagine in quella sede erano solo in parte coincidenti con quelli oggetto del giudizio civilee che non ricorrevano nemmeno gli estremidi cui all’art. 651 c.p.p. in quanto i Chiarini non erano stati citati né intervenuti quali responsabili civili nel processo penale; ha infine affermato: «Quanto agli elementi istruttori emersi in sede penale, non ne deriva comunque idonea dimostrazione della subordinazione ed invero neppure della subalternitàdel [OSCURATO:PERSONA] rispetto ai Chiarini», richiamando, al riguardo, precise evidenze istruttorie. La ricorrentecensura, in sintesi, l’errore in cui sarebbe incorsa la Corte di appello nel rilevare che il Tribunale ebbe a fondare la sua decisionesul giudicato penale. Una doglianza siffatta è tuttavia carente di decisività: quel che conta è che il Giudice del gravame abbia tratto dal giudizio penale elementi che non confermavano, e anzi smentivano, l’assunto per cui i Chiarini avrebbero assunto, nella vicenda in esame, la veste di amministratori di fatto di [OSCURATO:PERSONA]. Che , poi , la Corte distrettuale potesse valorizzare tali elementi è indubbio: infatti, nei poteri del giudice in tema di disponibilità e valutazione delle prove rientra quello di fondare il proprio convincimento su accertamenti compiuti in altri giudizi fra le stesse od anche fra altre parti, quando i risultati siano acquisiti nel giudizio della cui cognizione egli è investito, potendo chi vi abbia interesse contestare quelle risultanze ovvero allegare prove contrarie(Cass. 3 aprile 2017, n. 8603 ; Cass. 4 marzo 2002, n. 3102): in particolare, il giudice civile può utilizzare come fonte del proprio convincimento le prove raccolte in un giudizio penale (Cass.12 giugno 2017, n. 14570; Cass. 20 gennaio 2017, n. 1593). 4. ― L'ottavo motivo prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 c.c. «per carenza motivazionale della sentenza Sez. I–RG 26653/2020 camera di consiglio8.3.2024 nel suo complesso derivante da mancata, errata e distorta applicazione dei criteri di interpretazione ermeneutica, comportante motivazione assente, apparente, manifestamente ed irriducibilmente contraddittoria, perplessa o irrazionale». 4.1. ― Il motivo è inammissibile . Lo stesso non si correla a specifici passaggi della decisione impugnata, ma alla pronuncia nel suo complesso. E tuttavia, la sentenza è munita di un suo corredo motivazionale, né apparente, né illogico, né incomprensibile,e ad essere poste in discussione (oltretutto attraverso l’improprio richiamo alle regole sull’interpretazione dei contratti) sono le valutazioni espresse dal la Corte di a p pello che sfuggono, come tali, al sindacato di legittimità. 5. ― Col nono motivo viene dedotta la nullità della sentenza o del procedimento per omesso esame della domanda proposta dai ricorrenti invia giuridicamente alternativa rispetto a quella principale : domanda aventead oggetto la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per i medesimi fatti esplicitati nei due giudizi di merito quali soci«gestori» di [OSCURATO:PERSONA] ex art. 2476, comma 7, c.c.. 5.1. ― Anche tale motivo è inammissibile. A parte che l’art. 2476, comma 7, c.c. prevede una responsabilità solidale di soci e amministratore ― laddove, nel caso in esame, la responsabilità dell’amministratore, vale a dire [OSCURATO:PERSONA], non è stata nemmeno prospettata ―, l’accertata assenza di atti distrattivi riferibili aiChiarini nell’operazio ne per cui è causa risulta incompatibile con la fattispecie invocata, la quale ricorre allorquando i soci abbiano «intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la società, i soci o i terzi». Ebbene, ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un'espressa statuizione del giudice, ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto: ciò non si verifica quando la decisione adottata comporti la Sez. I–RG 26653/2020 camera di consiglio8.3.2024 reiezione della pretesa fatta valere dalla parte, anche se manchi in proposito una specifica argomentazione, dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata col capo di domanda non espressamente esaminato risulti incompatibile con l'impostazione logico-giuridica della pronuncia (Cass. 13 ottobre 2017, n. 24155; Cass. 20 settembre 2013, n. 21612). 6. ― Il ricorso va dichiarato inammissibile. 7. ― Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento, in favore dei due controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, per ciascuno, in euro 20 . 000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1,