CassazionedecretoSezione 2Decisione del 17 maggio 2022
Cassazione n. 08649/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]' VINCENZO n. a Palermo il 23/8/1967 avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Palermo il 17/5/2022 visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del Cons. [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del Sost. Proc. Gen., Dott.[OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito il difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha illustrato i motivi, chiedendone l'accoglimento [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'impugnata ordinanza il Tribunale di Palermo rigettava la richiesta di riesame avanzata nell'interesse del Cinà avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal Gip del locale Tribunale che, in data 30/4/2022, aveva disposto il sequestro funzionale alla confisca ex art. 648 quater, anche nella forma per equivalente, della somma di euro 5.131.733,97 ritenuta profitto del delitto di riciclaggio contestato al capo 1 della rubrica, commesso in Palermo tra l'aprile 2021 e il [OSCURATO:DATA_NASCITA] e aggravato ai sensi dell'art.416bis.1 in quanto consumato avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis cod.pen. e al fine di agevolare l'associazione mafiosa "cosa nostra". 2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'indagato, Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha dedotto con unico motivo la violazione degli artt. 187,192, comma 2, 321,324 cod. proc.pen. e degli artt. 648 bis e 41.6bis.1 cod.pen. e correlato vizio della motivazione.Secondo il difensore l'ordinanza impugnata ha rigettato l'istanza sull'assunto della genericità delle doglianze difensive sebbene in sede di discussione si fosse evidenziato che la fusione dei metalli non costituisce una condotta occultatrice della provenienza illecita dei preziosi e che nella specie difetta la prova certa della provenienza delittuosa dei metalli in questione. Secondo il ricorrente gli indizi valorizzati dal Collegio al riguardo risultano inconferenti in quanto sforniti di elementi di riscontro e i giudici della cautela non hanno adeguatamente spiegato la gravità indiziaria in relazione agli illeciti presupposti, omettendo di chiarirne la natura, l'epoca di consumazione e le modalità. Inoltre, il mero riferimento al linguaggio criptico delle intercettazioni da parte della ordinanza impugnata, senza riportarne i contenuti, rende impossibile il controllo dell'affermazione. Aggiunge il difensore che non si presta ad avvalorare l'assunto della provenienza delittuosa dei beni il richiamo al fatto che i pagamenti avvenissero in contanti. Inoltre, ad avviso del ricorrente, con riguardo alle intercettazioni ambientali che proverebbero il conferimento dei lingotti d'oro da parte dei Luca e la fittizietà delle fatture emesse dalla Gold&Gold, la motivazione del Collegio cautelare è carente ed illogica poiché le emergenze captative non presuppongono una condotta delittuosa e i contenuti dei dialoghi asseritamente indizianti non risultano riportati, precludendo il controllo sulla congruenza giustificativa dell'ordinanza sul punto. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza delle censure formulate. 1.1 Pacificamente il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge e, secondo la costante elaborazione della giurisprudenza di legittimità, in tale nozione vanno ricompresi sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692; Sez. 3, n. 4919 del 14/07/2016, Faiella, Rv. 269296;Sez. 2 n. 18951 del 14/03/2017,Napoli e altro, Rv. 269656). Si è, in particolare, chiarito che, in tema di misure cautelari reali, costituisce violazione di legge deducibile mediante ricorso per cassazione soltanto l'inesistenza o la mera apparenza della motivazione, ma non anche la sua illogicità manifesta, ai sensi dell'art. 606, cornrna primo, lettera e), cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, Rv. 269119 - 01).Nella specie l'ordinanza impugnata ha reso una motivazione effettiva e pertinente in relazione a tutti gli aspetti della regiudicanda sicché le doglianze proposte tendono ad un'inammissibile rivalutazione del compendio indiziario, correttamente scrutinato dai giudici della cautela. 1.1 I rilievi difensivi in punto di fumus sono destituiti di fondamento. Il collegio cautelare, dopo aver richiamato l'ordinanza genetica al fine dell'analitica ricostruzione della vicenda delittuosa in ragione del principio di reciproca integrazione della stessa con quella di riesame, ha sunteggiato gli esiti investigativi di maggior rilievo, illustrando le fonti che attestano il controllo da parte di "cosa nostra" delle attività illecite di natura predatoria svolte nella zona del mandamento di [OSCURATO:PERSONA], con destinazione al sodalizio di parte dei proventi, nonché il convogliamento della refurtiva verso ricettatori che godevano della protezione mafiosa. In detto sistema è stato evidenziato il ruolo svolto da alcune attività di "compro-oro" riconducibili alla famiglia Luca, segnalando l'emissione di misure cautelari personali con separato provvedimento del 13/4/22 nei confronti dei coindagati [OSCURATO:PERSONA] e Francesco. L'ordinanza censurata ha, quindi, dato conto che l'illecito sistema di riciclaggio dei proventi di reati predatori è proseguito fino ad epoca recentissima, avendo gli appartenenti alla famiglia Luca, dopo le dichiarazioni di alcuni collaboratori di giustizia, scelto di avvalersi, per dare continuità all'attività di riciclaggio, della Gold&Gold di [OSCURATO:PERSONA] con sede in Messina. Il collegio cautelare ha ricostruito in maniera compiuta i vari passaggi del complesso sistema delittuoso, dalla raccolta dei metalli preziosi, alla fusione con trasformazione in lingotti dei materiali auriferi, alla cessione alla Gold&Gold a fronte di fatturazioni a ditte compiacenti quali quelle di D'[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], le quali ricevevano pagamenti mediante bonifici che provvedevano a monetizzare attraverso una serie di complici, con consegna ai Luca dei corrispettivi. 1.2 L'ordinanza impugnata a pag. 6 ha dato conto delle emergenze che depongono per il coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] nel sistema di riciclaggio, evidenziando che il prevenuto, insieme a [OSCURATO:PERSONA], si occupava con cadenza trisettimanale del trasporto dei lingotti presso la Gold&Gold, prelevandoli presso la [OSCURATO:PERSONA] srl; ha rimarcato il rapporto di affinità che lo lega al [OSCURATO:PERSONA], di cui è cognato, e la piena consapevolezza del sistema di false fatturazioni denotata dai messaggi vocali scambiati tra il ricorrente e lo stesso [OSCURATO:PERSONA], aventi ad oggetto la rendicontazione delle somme contanti prelevate e in parte destinate alla retribuzione dei complici incaricati della monetizzazione degli importi bonificati. 2. Destituiti di pregio s'appalesano le censure difensive che concernono la mancata individuazione dei reati presupposti, che si vorrebbero specificamente indicati con riferimento alle modalità esecutive e alle pp.00. Trattasi di rilievi privi di giuridico fondamento alla luce del costante indirizzo della giurisprudenza di legittimità alla cui stregua, ai fini della configurabilità del "fumus" dei reati contro il patrimonio presupponenti la consumazione di un altro reato (artt. 648,648-bis, 648-ter, 648-ter.1 cod. pen.), è necessario che il reato presupposto, quale essenziale elemento costitutivo delle relative fattispecie, sia individuato quantomeno nella sua tipologia, pur non essendone necessaria la ricostruzione in tutti gli estremi storico-fattuali ( Sez. 2, n. 6584 del 15/12/2021,dep. 2022, Rv. 282629; n. 46773 del 23/11/2021,Rv. 282433-02; Sez. 2, n. 29689 del 28/5/2019, Rv. 277020-01). Nella specie, gli elementi investigativi richiamati dai giudici della cautela indicano con esattezza che l'oro riciclato proveniva da delitti predatori commessi nel mandamento mafioso di [OSCURATO:PERSONA] (sul punto anche le dichiarazioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA], pag. 6 ord. genetica). 3. Quanto alla dedotta impossibilità di ricollegare alla fusione dell'oro un intento di occultamento della provenienza illecita dei preziosi si tratta di obiezione del tutto infondata. E' opportuno rammentare che la L. n. 46 del 30/1/1968 reca una dettagliata disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, prevedendo che gli stessi e le loro leghe devono portare impresso il titolo in millesimi e il marchio di identificazione, nella cui impronta sono contenuti un numero atto ad identificare il produttore od importatore e la sigla della provincia dove questi risiede, assegnato dagli uffici provinciali metrici e del saggio dei metalli preziosi. Inoltre, coloro che vendono metalli preziosi "in lingotti, verghe, laminati, profilati e semilavorati in genere" sono tenuti ad iscriversi presso l'apposito registro istituito presso le Camere di Commercio, Industria ed Artigianato e chiunque fabbrica od importa oggetti contenenti gli anzidetti metalli preziosi è tenuto ad apporre il proprio marchio di identificazione sui metalli e sugli oggetti posti in vendita. Nel caso in esame si è in presenza di un'attività clandestina, eseguita senza il rispetto della normativa di settore, che comporta la manipolazione attraverso la fusione dei materiali originariamente raccolti, realizzando una trasformazione degli originari beni che comporta l'irreversibile preclusione della possibilità di identificazione dei singoli componenti. 4. Quanto alla valorizzazione del linguaggio criptico, le doglianze difensive si risolvono in rilievi del tutto generici giacché le conversazioni richiamate nell'ordinanza impugnata risultano indicate con la data, il numero progressivo e l'identità dei colloquianti e ampi stralci sono testualmente trasfusi nell'ordinanza genetica. Peraltro, trattandosi di materiali posti a disposizione delle difese con possibilità di accesso alle registrazioni, la doglianza difensiva s'appalesa vieppiù inconsistente. 5.Analogamente irricevibile è il denunziato vizio di motivazione sulla fittizietà delle fatturazioni della Gold& Gold, avendo il collegio cautelare reso al riguardo puntuale motivazione richiamando, oltre il tenore di alcune conversazioni ambientali, anche dati documentali che la difesa pretermette, quali l'assenza di operatività nel periodo compreso tra aprile 2021 e aprile 2022 della ditta individuale [OSCURATO:PERSONA] che pure in quell'arco temporale ha emesso fatture per cessioni di oro nei confronti della Gold&Gold per un importo complessivo di euro 5.131.733,97. 6. Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del proponente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d'esonero. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali