CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 luglio 2023
Cassazione n. 40212/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 032NZ2U) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] (CUI 056SWYX) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/01/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; -[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]- DIRITTO Ritenuto che l'unico motivo di ricorso del BIAD, con cui il ricorrente contesta l'insussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 61 comma primo n. 2 cod. pen., è indeducibile poiché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (si veda, in particolare, pag. 5 della sentenza impugnata); considerato che analoghe considerazioni valgono in merito all'unico motivo di ricorso del [OSCURATO:PERSONA], con cui il ricorrente contesta il vizio motivazionale e la violazione di legge in relazione all'art. 628 comma secondo cod. pen., posto che tale motivo risulta parimenti reiterativo di profili di censura già esaminati e ritenuti infondati dalla Corte territoriale con il supporto di congrua motivazione (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 11/07/2023 [OSCURATO:PERSONA]