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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 35441/2022

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la seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. 7968/2015R.G. proposto da Agenzia delle entrate, rappresentata e difes a dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] –intimata – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del la Lombardia n. 4383/44/2014, depositata il 19 agosto 2014.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del14 ottobre 202 2 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] L’Agenzia delle entrate emetteva nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], esercente attività di produzione di materiale plastico, avvisi di accertamento, per [OSCURATO:PERSONA] e Irap per gli anni 2005-2007, per operazioni oggettivamente e soggettivamente inesistenti, nonché, con riguardo al 2007, per l’indebita deduzione di perdite su crediti in Oggetto: Sanzioni –Perdite su crediti –Indeducibilità – Motivazione apparente assenza dei presupposti di legge.

Con autonomi atti di contestazione irrogava le conseguenti sanzioni per un importo di € 11.035.650,00 per gli anni 2005 e 2006 e di € 8.837.218,00 per il 2007.

L’impugnazione della contribuente era accolta dalla CTP di Milano con riguardo alle imposte sui redditiex art. 8 d.l. n. 16 del 2012.

La sentenza era impugnata dalla contribuente, che sosteneva l’erroneità della decisione, la sua estraneità ai fatti, nonché la non spettanza delle sanzioni, erroneamente applicate in violazione di legge.

L’Agenzia delle entrate proponeva a sua volta ricorso incidentale, lamentando l’annullamento integrale e indiscriminato dei rilievi ai fini delle imposte sui redditi posto che la deducibilità dei costi ex art. 8, comma 1, d.l. n. 16 del 2012 poteva concernere esclusivamente quelli afferenti alle operazioni soggettivamente inesistenti e non anche l’autonomo rilievo dell’indeducibilità delle perdite su crediti.

La CTR in epigrafe, in parziale riforma della sentenza di primo grado, riduceva le sanzioni a complessive € 45.000, mentre rigettava l’appello incidentale dell’Ufficio.

L’Agenzia delle entrate ricorre per cassazione con sette motivi.

La contribuente è rimasta intimata.

L’Ufficio ha depositato atto di rinunzia al ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza per motivazione apparente quanto alla riduzione delle sanzioni da quasi 20 milioni di euro a 45.000,00 euro.

1.1. Il secondo motivo denuncia, sulla medesima questione, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 7, commi 1, 2 e 3, e 12, commi, 2, 5 e 7, d.lgs. 472 del 1997.

1.2. Il terzo motivo denuncia, ulteriormente, ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 115, primo comma, e 116 c.p.c.

1.3. Il quarto motivo denuncia, sempre sul medesimo profilo, ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c., omesso esame di fatti decisivi.

1.4. Il quinto motivo denuncia, altresì, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 7, comma 4, d.lgs. n. 472 del 1997.

1.5. Il sesto motivo denuncia, sempre sulla medesima questione, ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c., violazione dell’art. 112 c.p.c. per ultrapetizione avendo chiesto la stessa contribuente la riduzione della sanzione a € 5.590.308,75 e non a € 45.000,00.

1.6. Il settimo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza per motivazione omessa quanto al rigetto del ricorso incidentale dell’Ufficio in ordine al recupero Ires per il 2007 per l’indeducibilità delle perdite su crediti per difetto dei presupposti di cui all’art. 101, comma 5, tuir.

2. L’Agenzia delle entrate, con nota del 27 settembre 2022, ha depositato atto di rinunzia al ricorso in relazione ad una pregressa transazione intervenuta con la contribuente ed ha chiesto la compensazione delle spese.

L’atto di rinunzia è stato ritualmente notificato alla contribuente, chenon ha fatto pervenire la sua accettazione.

Tuttavia, la mancanza dell’accettazione non esclude, ai sensi dell’art. 390 c.p.c., l’estinzione del giudizio posto che, determinando il passaggio in giudicato della sentenza, comporta il venir meno dell’interesse a contrastare l’impugnazione, ferma la possibilità della condanna al pagamento delle spese (v. da ultimo Cass. n. 9474 del 22/05/2020e Cass. n. 10140 del 28/05/2020).

Nella vicenda in esame, peraltro, la contribuente è rimasta intimata, da cui l’assenza di oneri processuali a suo carico.

P.Q.M.

La C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. 7968/2015R.G. proposto da Agenzia delle entrate, rappresentata e difes a dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] –intimata – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del la Lombardia n. 4383/44/2014, depositata il 19 agosto 2014. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del14 ottobre 202 2 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] L’Agenzia delle entrate emetteva nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], esercente attività di produzione di materiale plastico, avvisi di accertamento, per [OSCURATO:PERSONA] e Irap per gli anni 2005-2007, per operazioni oggettivamente e soggettivamente inesistenti, nonché, con riguardo al 2007, per l’indebita deduzione di perdite su crediti in Oggetto: Sanzioni –Perdite su crediti –Indeducibilità – Motivazione apparente assenza dei presupposti di legge. Con autonomi atti di contestazione irrogava le conseguenti sanzioni per un importo di € 11.035.650,00 per gli anni 2005 e 2006 e di € 8.837.218,00 per il 2007. L’impugnazione della contribuente era accolta dalla CTP di Milano con riguardo alle imposte sui redditiex art. 8 d.l. n. 16 del 2012. La sentenza era impugnata dalla contribuente, che sosteneva l’erroneità della decisione, la sua estraneità ai fatti, nonché la non spettanza delle sanzioni, erroneamente applicate in violazione di legge. L’Agenzia delle entrate proponeva a sua volta ricorso incidentale, lamentando l’annullamento integrale e indiscriminato dei rilievi ai fini delle imposte sui redditi posto che la deducibilità dei costi ex art. 8, comma 1, d.l. n. 16 del 2012 poteva concernere esclusivamente quelli afferenti alle operazioni soggettivamente inesistenti e non anche l’autonomo rilievo dell’indeducibilità delle perdite su crediti. La CTR in epigrafe, in parziale riforma della sentenza di primo grado, riduceva le sanzioni a complessive € 45.000, mentre rigettava l’appello incidentale dell’Ufficio. L’Agenzia delle entrate ricorre per cassazione con sette motivi. La contribuente è rimasta intimata. L’Ufficio ha depositato atto di rinunzia al ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza per motivazione apparente quanto alla riduzione delle sanzioni da quasi 20 milioni di euro a 45.000,00 euro. 1.1. Il secondo motivo denuncia, sulla medesima questione, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 7, commi 1, 2 e 3, e 12, commi, 2, 5 e 7, d.lgs. 472 del 1997. 1.2. Il terzo motivo denuncia, ulteriormente, ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 115, primo comma, e 116 c.p.c. 1.3. Il quarto motivo denuncia, sempre sul medesimo profilo, ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c., omesso esame di fatti decisivi. 1.4. Il quinto motivo denuncia, altresì, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 7, comma 4, d.lgs. n. 472 del 1997. 1.5. Il sesto motivo denuncia, sempre sulla medesima questione, ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c., violazione dell’art. 112 c.p.c. per ultrapetizione avendo chiesto la stessa contribuente la riduzione della sanzione a € 5.590.308,75 e non a € 45.000,00. 1.6. Il settimo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza per motivazione omessa quanto al rigetto del ricorso incidentale dell’Ufficio in ordine al recupero Ires per il 2007 per l’indeducibilità delle perdite su crediti per difetto dei presupposti di cui all’art. 101, comma 5, tuir. 2. L’Agenzia delle entrate, con nota del 27 settembre 2022, ha depositato atto di rinunzia al ricorso in relazione ad una pregressa transazione intervenuta con la contribuente ed ha chiesto la compensazione delle spese. L’atto di rinunzia è stato ritualmente notificato alla contribuente, chenon ha fatto pervenire la sua accettazione. Tuttavia, la mancanza dell’accettazione non esclude, ai sensi dell’art. 390 c.p.c., l’estinzione del giudizio posto che, determinando il passaggio in giudicato della sentenza, comporta il venir meno dell’interesse a contrastare l’impugnazione, ferma la possibilità della condanna al pagamento delle spese (v. da ultimo Cass. n. 9474 del 22/05/2020e Cass. n. 10140 del 28/05/2020). Nella vicenda in esame, peraltro, la contribuente è rimasta intimata, da cui l’assenza di oneri processuali a suo carico. P.Q.M. La C
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