CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 5 aprile 2022
Cassazione n. 19156/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 2082-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 38, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] I fA; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale procuratore speciale della SOCIETA' [OSCURATO:PERSONA] (SCCI) SPA, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA]'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA] I I I, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controficorrente - avverso la sentenza n. 202/2020 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 03/07/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 05/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2021 n. 02082 sez. ML - ud. 05-04-2022 -2- RG 2082/2021 [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Bologna, con la sentenza n. 202/2020, ha confermato la pronuncia emessa dal Tribunale di Piacenza con la quale era stata respinta l'opposizione, proposta da [OSCURATO:PERSONA], avverso due avvisi di addebito per omessa incluMne nel calcolo dei contributi a percentuale del reddito di impresa alla luce della partecipazione del ricorrente alla società [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] snc, rispettivamente per i periodi 1/2010 - 12/2010 e 1/2012 - 12/2012. 2. A fondamento della decisione i giudici di seconde cure, premesso che era passato in giudicato il capo della sentenza afferente l'irrogabilità e debenza delle sanzioni nonché il regime sanzionatorio applicabile e che non era stato contestato che l'appellante fosse iscritto alla gestione commercio quale socio amministratore della [OSCURATO:SOCIETA] nella quale svolgeva attività lavorativa, ha ritenuto che fosse escluso dall'imponibile contributivo unicamente il reddito di capitale derivante dalla partecipazione, quale socio, a società di capitali, indipendentemente dalla sua effettiva percezione attraverso la distribuzione agli utili, e non anche quello derivante dalla partecipazione a società di persone avente natura commerciale. 3. Avverso la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] affidato a quattro motivi cui ha resistito con controricorso l'[OSCURATO:PERSONA]. 4. La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, ai sensi dell'art. 380 bis cpc. 5. Il ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi possono essere così sintetizzati. 2, in il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione della legge n. 1397/1960 e dell'art. 49 della legge n. 88/19139 r ai sensi dell'art. 360 co. 1 n. 3 cpc, perché la [OSCURATO:SOCIETA] non apparteneva ad attività strettamente commerciali in quanto denunciava un codice ATECO che apparteneva alle società che operavano nel campo industriale.RG 2082/2021 3. Con il secondo motivo si censura la violazione e falsa applicazione dell'art. 6 del DPR n. 917 del 1986, ai sensi dell'art. 360 n. 3 cpc, per avere ritenuto la Corte di merito reddito di impresa quello di una sas o di una snc nelle quali esso ricorrente non svolgeva attività lavorativa. 4. Con il terzo motivo si obietta l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell'art. 360 n. 5 cpc, costituito dalla mancata valutazione delle testimonianze rese nel giudizio di primo grado. 5. Con il quarto motivo si eccepisce l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell'art. 360 n. 5 cpc, costituito dalla mancata valutazione del documento prodotto dall'[OSCURATO:PERSONA] non probante l'obbligo di esso ricorrente del versamento delle percentuali eccedenti il minimale. 6. I primi due motivi, da scrutinare congiuntamente perché interferenti, sono infondati. 7. In punto di diritto, deve osservarsi che la Corte territoriale si è adeguata ai principi di legittimità, cui si intende dare seguito, secondo cui ai fini della determinazione dei contributi dovuti dagli artigiani ed esercenti attività commerciali, vanno computati anche i redditi percepiti in qualità di socio accomandante, ai sensi degli artt. 3 bis del d.l. n. 384 del 1992, conv. con modif. in I. n. 438 del 1992, e 6, comma 3, del d.P.R. n. 917 del 1986, la cui interpretazione letterale e sistematica, avallata anche dalla Corte cost. (sentenza 7 novembre 2001 n. 354), conduce ad includere nella base imponibile la totalità dei redditi d'impresa, fra i quali vanno considerati anche quelli delle società in accomandita semplice. 8. Analogo discorso è valido per i soci di una snc per i quali, pertanto, l'imponibile contributivo deve comprendere non solo il corrispettivo dell'attività di lavoro, ma anche altre attribuzioni economiche quali i redditi di cui fruisce il socio delle società di persona (snc), venendo in rilievo solo l'assoggettamento a contributi della quota di utili percepiti e non lo svolgimento di attività lavorativa. 9. Con riguardo, poi, alla questione sulla incidenza della natura dell'attività svolta dalla società, se cioè industriale e non commerciale, la RG 2082/2021 gravata pronuncia non ne parla e nelle censure di cui ai motivi non è specificato il "dove", il "come" ed il "quando" la problematica, negli esatti termini oggi prospettati, sia stata sottoposta ai giudici del merito. 10. Anche il terzo ed il quarto motivo vanno esaminati congiuntamente per connessione. 11. Essi sono inammissibili. 12. In primo luogo, deve precisarsi che le censure ex art. 360 n. 5 cpc, su questioni di fatto, sono inammissibili ex art. 348 ter u.c. cpc vertendosi in ipotesi di cd. "doppia conforme". 13. In secondo luogo, va, in ogni caso, ribadito che l'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., riformulato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. in I. n. 134 del 2012, ha introdotto nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia); pertanto, l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. n. 27415/2018; Cass.19881/2014). 14. Nel caso in esame, invece, la Corte territoriale ha motivato adeguatamente sul fatto che il Malta, risultando documentalmente socio di una società di persona (snc), avrebbe dovuto comunque assoggettare a contributi la quota di utili percepiti in tale veste: ciò in virtù di un orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità avallato dalla Corte Costituzionale. 15. E', infine, opportuno ribadire che la valutazione delle risultanze delle prove ed il giudizio sull'attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che 3 N- RG 2082/2021 ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un'esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (Cass. n. 16467/2017). 16. Alla stregua di quanto esposto il ricorso deve essere rigettato. 17. Al rigetto segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, in favore dell'[OSCURATO:PERSONA], che si liquidano come da dispositivo. 18. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo. PQM La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida, in favore dell'[OSCURATO:PERSONA], in euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consig