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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 10 maggio 2022

Cassazione n. 14707/2022

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 9241-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 2000 [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura a margine del ricorso; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura in calce al controricorso; -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA] -intimata- avverso la sentenza della CORTE d'APPELLO di TORINO n. 1738/2016 depositata il 05/10/2016.

F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 Numero registro generale 9241/2017 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del Numero sezionale 182/2022Numero di raccolta generale 14707/202225/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Data pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] DELLA DECISIONE

1. Con atto di citazione notificato l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], titolare dell’agenzia [OSCURATO:PERSONA] 2000, conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Alessandria, [OSCURATO:PERSONA], al fine di ottenerne la condanna al pagamento della somma di € 7.986,00, a titolo di provvigione per l’attività di mediazione svolta con riguardo a un immobile di [OSCURATO:PERSONA], che la Cassinelli aveva successivamente acquistato per il tramite di altro mediatore (l’agenzia [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], chiamata in causa dalla convenuta), senza corrisponderle alcunché.

Il Tribunale di Alessandria rigettava la domanda, non ravvisando alcuna connessione eziologica tra l’attività del primo mediatore e la definitiva conclusione dell’affare.

Proposto appello da parte di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], costituendosi in giudizio, eccepiva la nullità della notificazione (a mezzo PEC) dell’atto di impugnazione, per mancanza della dicitura di cui all’art. 3-bis, comma 4, l. n. 53/1994 (secondo cui “il messaggio deve indicare nell'oggetto la dizione: «notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994»).

La Corte d’Appello di Torino, in accoglimento dell’eccezione, dichiarava inammissibile l’appello, in conseguenza della nullità ex art. 11 della l. n. 53/1994 della relativa notificazione, non sanata dalla costituzione delle parti appellate (avvenuta allorquando la sentenza di primo grado era ormai passata in giudicato).

Avverso la pronuncia della Corte d’Appello torinese ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], sulla base di due motivi.

Ha depositato controricorso [OSCURATO:PERSONA], mentre [OSCURATO:PERSONA] è rimasta intimata.

La ricorrente ha depositato memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c..

F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 Numero registro generale 9241/2017

2. Con il primo motivo di ricorso, si denuncia la violazione e falsa Numero sezionale 182/2022Numero di raccolta generale 14707/2022 applicazione dell’art. 11 della l. n. 53/1994, in virtù del fatto che Data pubblicazione 10/05/2022 non si configurerebbe una causa di nullità, essendo stata omessa una “formalità che non incide sulla piena conoscenza dell’atto in capo al destinatario” (conoscenza non in discussione, nel caso di specie).

A dire della controricorrente, invece, l’art. 11 della l. n. 53/1994 delineerebbe un regime delle nullità delle notificazioni ben più rigoroso di quello riconducibile alla regola generale dell’art. 160 c.p.c., contemplando la rilevabilità d’ufficio delle stesse, che sarebbero integrate “sia da una qualsiasi carenza nei requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dalla legge, sia da una qualsiasi inosservanza del procedimento notificatorio, sia da qualsiasi incertezza nell’individuazione della persona che ha ricevuto la consegna e della data in cui la notifica è stata eseguita” (pag. 5 del controricorso).

3. Il secondo motivo di ricorso s’impernia sulla violazione e falsa applicazione degli artt. 156 e 160 c.p.c., sul presupposto che alla costituzione degli appellati dovesse riconoscersi efficacia sanante ex tunc, vale a dire dal momento della notificazione nulla.

4. Nel controricorso, [OSCURATO:PERSONA] evidenzia l’improcedibilità dell’appello ex art. 348 c.p.c., a seguito della mancata produzione, entro la prima udienza, dell’originale notificato dell’atto di citazione introduttivo del processo (atto non depositato neppure dagli appellati successivamente costituitisi in giudizio).

Osserva, inoltre, che di sanatoria (e comunque di efficacia ex tunc della stessa) non potesse discorrersi al cospetto di una notifica (non già semplicemente nulla, bensì più radicalmente) inesistente, come quella in esame doveva ritenersi, in considerazione della mancata rituale dimostrazione (mediante il deposito telematico delle ricevute di consegna e accettazione) della sua effettuazione.

F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 Numero registro generale 9241/2017

5. Il primo motivo di ricorso è fondato.

Dalla motivazione della Numero sezionale 182/2022Numero di raccolta generale 14707/2022 sentenza impugnata si ricava che la Corte d’Appello di Torino non Data pubblicazione 10/05/2022 ha escluso in radice che la nullità in discorso fosse astrattamente passibile di sanatoria, ma ha negato tale ultimo effetto in concreto, per essere stato raggiunto lo scopo dell’atto quando ormai la sentenza impugnata era passata in giudicato.

Ciò - a dire del giudice di secondo grado - perché “il termine lungo per l’impugnazione veniva a scadere il 21 aprile 2015 mentre le appellate si sono costituite in giudizio solo il 28 e 29 settembre 2015, quando la sentenza di primo grado era ormai passata in giudicato” (pagg. 7 e s. della sentenza impugnata).

Aggiunge, infine, il Collegio torinese che “il procedimento notificatorio si è definitivamente esaurito senza che l’atto invalido sia stato rinnovato o ne sia almeno stata chiesta la rinnovazione prima del formarsi del giudicato”.

Vi è, però, che ogni discorso in merito all’efficacia temporale della sanatoria presuppone (logicamente, prima ancora che giuridicamente) il configurarsi di una nullità della notificazione, che nel caso di specie non appare, invero, integrata. lnfatti, come affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte in una fattispecie sovrapponibile alla presente, “l'irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna dello stesso ha comunque prodotto il risultato della sua conoscenza e determinato così il raggiungimento dello scopo legale. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto costituisse una mera irregolarità la mancata indicazione, nell'oggetto del messaggio di PEC, della dizione "notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994" e l'inserimento del codice fiscale del soggetto notificante, essendo pacifico tra le parti l'avvenuto perfezionamento della notifica)” (Cass., Sez.

Un., n. 23620/2018).

Si legge, nella motivazione di tale pronuncia: “questa Corte ha di recente espresso un orientamento, in tema di notificazione in via F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 Numero registro generale 9241/2017 telematica, inteso a privilegiare la funzione della stessa, con la Numero sezionale 182/2022Numero di raccolta generale 14707/2022 conseguenza che il raggiungimento dello scopo della notifica, vale a Data pubblicazione 10/05/2022 dire la produzione del risultato della conoscenza dell'atto notificato a mezzo di posta elettronica certificata, priva di significativo rilievo la presenza di meri vizi di natura procedimentale (come, ad esempio, l'estensione.doc in luogo del formato pdf), ove l'erronea applicazione della regola processuale non abbia comportato (ovvero, come nella specie, non sia stata neppure prospettata) una lesione del diritto di difesa, oppure altro pregiudizio per la decisione (Cass., Sez.

U, 18 aprile 2016, n. 7665).

Nell'ambito di tale indirizzo si è affermato che la mancata indicazione nell'oggetto del messaggio di p.e.c. della dizione "notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994" costituisce mera irregolarità, essendo comunque raggiunto lo scopo della notificazione, avendola il destinatario ricevuta ed avendo mostrato di averne ben compreso il contenuto (Cass., 4 ottobre 2016, n. 19814)”.

Nella motivazione della sentenza appena citata (n. 19814/2016), la Cassazione puntualizza che “l'art. 11 l. 53 del 1994, là dove commina la nullità della notificazione eseguita personalmente dall'avvocato "se non sono osservate le disposizioni di cui agli articoli precedenti" non intende affatto sanzionare con l'inefficacia anche le più innocue irregolarità (come già ritenuto da questa Corte: in tal senso, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13758 del 17/06/2014, Rv, 631724)”.

Orbene, nel caso in esame [OSCURATO:PERSONA] si era costituita nel giudizio d’appello, premettendo di avere ricevuto la notifica via PEC dell’atto di impugnazione in data 20.4.2015 e difendendosi nel merito, senza nulla eccepire in merito alla regolarità della suddetta notificazione (tanto che ella stessa, a pag. 6 del controricorso, deduce di essersi associata all’eccezione proposta dall’altra appellata solo “in sede di comparsa conclusionale del 11/07/2016”).

Ciò di per sé dimostra che la notificazione in discorso aveva raggiunto lo scopo che le è proprio, relegando la F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 Numero registro generale 9241/2017 mancanza del riferimento ex art. 11 della l. n. 53/1994 al rango di Numero sezionale 182/2022Numero di raccolta generale 14707/2022 mera irregolarità, in mancanza di qualsivoglia compromissione del Data pubblicazione 10/05/2022 diritto di difesa della parte.

Il medesimo discorso vale anche per l’asserita mancata prova della notifica telematica dell’appello, la quale, proprio per l’atteggiamento processuale tenuto dall’appellata, non può considerarsi tale da inficiare l’esistenza e l’effettivo perfezionamento della notifica medesima, nell’ottica “sostanzialista” cui è improntata la più recente giurisprudenza di legittimità sul processo civile telematico (si veda Cass., n. 12488/2020, citata dalla ricorrente nella memoria ex 380-bis.1 c.p.c., nonché la successiva Cass., n. 20214/2021).

Ne consegue l’impossibilità di rimettere in discussione l’esistenza e la validità di tale notificazione, neppure dall’angolo visuale dell’art. 348 c.p.c., sotto il profilo dell’improcedibilità dell’appello.

Nessun rilievo, sul punto, è contenuto, infatti, nella sentenza di secondo grado, in quanto la menzione, nella relativa motivazione, della tardiva produzione documentale degli allegati (in uno con le “note di replica dell’appellante”) è collegata all’impossibilità di verificare se la menzione di cui al suddetto art. 11 fosse reperibile in parti del messaggio diverse dal suo oggetto, e dunque si riannoda all’unica ratio decidendi posta dalla Corte d’appello torinese a fondamento della declaratoria di inammissibilità del gravame (vale a dire - per l’appunto - la mancanza, nella notificazione, della frase di cui all’art. 3-bis, comma 4, della l. n. 53 del 1994).

Del resto, ove avesse ritenuto che la questione dell’improcedibilità dell’appello fosse stata sottoposta alla Corte d’appello, la controricorrente ne avrebbe dovuto impugnare, con ricorso incidentale, la pronuncia (implicitamente) reiettiva.

6. In conclusione, il primo motivo di ricorso merita accoglimento, con conseguente assorbimento del secondo e cassazione della F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 Numero registro generale 9241/2017 Numero sezionale 182/2022 sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Torino, per Numero di raccolta generale 14707/2022Data pubblicazione 10/05/2022 l’esame del merito del gravame.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Torino, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 25 gennaio 2022.

Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 9241-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 2000 [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura a margine del ricorso; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura in calce al controricorso; -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA] -intimata- avverso la sentenza della CORTE d'APPELLO di TORINO n. 1738/2016 depositata il 05/10/2016. F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 Numero registro generale 9241/2017 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del Numero sezionale 182/2022Numero di raccolta generale 14707/202225/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Data pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] DELLA DECISIONE 1. Con atto di citazione notificato l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], titolare dell’agenzia [OSCURATO:PERSONA] 2000, conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Alessandria, [OSCURATO:PERSONA], al fine di ottenerne la condanna al pagamento della somma di € 7.986,00, a titolo di provvigione per l’attività di mediazione svolta con riguardo a un immobile di [OSCURATO:PERSONA], che la Cassinelli aveva successivamente acquistato per il tramite di altro mediatore (l’agenzia [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], chiamata in causa dalla convenuta), senza corrisponderle alcunché. Il Tribunale di Alessandria rigettava la domanda, non ravvisando alcuna connessione eziologica tra l’attività del primo mediatore e la definitiva conclusione dell’affare. Proposto appello da parte di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], costituendosi in giudizio, eccepiva la nullità della notificazione (a mezzo PEC) dell’atto di impugnazione, per mancanza della dicitura di cui all’art. 3-bis, comma 4, l. n. 53/1994 (secondo cui “il messaggio deve indicare nell'oggetto la dizione: «notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994»). La Corte d’Appello di Torino, in accoglimento dell’eccezione, dichiarava inammissibile l’appello, in conseguenza della nullità ex art. 11 della l. n. 53/1994 della relativa notificazione, non sanata dalla costituzione delle parti appellate (avvenuta allorquando la sentenza di primo grado era ormai passata in giudicato). Avverso la pronuncia della Corte d’Appello torinese ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], sulla base di due motivi. Ha depositato controricorso [OSCURATO:PERSONA], mentre [OSCURATO:PERSONA] è rimasta intimata. La ricorrente ha depositato memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c.. F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 Numero registro generale 9241/2017 2. Con il primo motivo di ricorso, si denuncia la violazione e falsa Numero sezionale 182/2022Numero di raccolta generale 14707/2022 applicazione dell’art. 11 della l. n. 53/1994, in virtù del fatto che Data pubblicazione 10/05/2022 non si configurerebbe una causa di nullità, essendo stata omessa una “formalità che non incide sulla piena conoscenza dell’atto in capo al destinatario” (conoscenza non in discussione, nel caso di specie). A dire della controricorrente, invece, l’art. 11 della l. n. 53/1994 delineerebbe un regime delle nullità delle notificazioni ben più rigoroso di quello riconducibile alla regola generale dell’art. 160 c.p.c., contemplando la rilevabilità d’ufficio delle stesse, che sarebbero integrate “sia da una qualsiasi carenza nei requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dalla legge, sia da una qualsiasi inosservanza del procedimento notificatorio, sia da qualsiasi incertezza nell’individuazione della persona che ha ricevuto la consegna e della data in cui la notifica è stata eseguita” (pag. 5 del controricorso). 3. Il secondo motivo di ricorso s’impernia sulla violazione e falsa applicazione degli artt. 156 e 160 c.p.c., sul presupposto che alla costituzione degli appellati dovesse riconoscersi efficacia sanante ex tunc, vale a dire dal momento della notificazione nulla. 4. Nel controricorso, [OSCURATO:PERSONA] evidenzia l’improcedibilità dell’appello ex art. 348 c.p.c., a seguito della mancata produzione, entro la prima udienza, dell’originale notificato dell’atto di citazione introduttivo del processo (atto non depositato neppure dagli appellati successivamente costituitisi in giudizio). Osserva, inoltre, che di sanatoria (e comunque di efficacia ex tunc della stessa) non potesse discorrersi al cospetto di una notifica (non già semplicemente nulla, bensì più radicalmente) inesistente, come quella in esame doveva ritenersi, in considerazione della mancata rituale dimostrazione (mediante il deposito telematico delle ricevute di consegna e accettazione) della sua effettuazione. F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 Numero registro generale 9241/2017 5. Il primo motivo di ricorso è fondato. Dalla motivazione della Numero sezionale 182/2022Numero di raccolta generale 14707/2022 sentenza impugnata si ricava che la Corte d’Appello di Torino non Data pubblicazione 10/05/2022 ha escluso in radice che la nullità in discorso fosse astrattamente passibile di sanatoria, ma ha negato tale ultimo effetto in concreto, per essere stato raggiunto lo scopo dell’atto quando ormai la sentenza impugnata era passata in giudicato. Ciò - a dire del giudice di secondo grado - perché “il termine lungo per l’impugnazione veniva a scadere il 21 aprile 2015 mentre le appellate si sono costituite in giudizio solo il 28 e 29 settembre 2015, quando la sentenza di primo grado era ormai passata in giudicato” (pagg. 7 e s. della sentenza impugnata). Aggiunge, infine, il Collegio torinese che “il procedimento notificatorio si è definitivamente esaurito senza che l’atto invalido sia stato rinnovato o ne sia almeno stata chiesta la rinnovazione prima del formarsi del giudicato”. Vi è, però, che ogni discorso in merito all’efficacia temporale della sanatoria presuppone (logicamente, prima ancora che giuridicamente) il configurarsi di una nullità della notificazione, che nel caso di specie non appare, invero, integrata. lnfatti, come affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte in una fattispecie sovrapponibile alla presente, “l'irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna dello stesso ha comunque prodotto il risultato della sua conoscenza e determinato così il raggiungimento dello scopo legale. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto costituisse una mera irregolarità la mancata indicazione, nell'oggetto del messaggio di PEC, della dizione "notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994" e l'inserimento del codice fiscale del soggetto notificante, essendo pacifico tra le parti l'avvenuto perfezionamento della notifica)” (Cass., Sez. Un., n. 23620/2018). Si legge, nella motivazione di tale pronuncia: “questa Corte ha di recente espresso un orientamento, in tema di notificazione in via F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 Numero registro generale 9241/2017 telematica, inteso a privilegiare la funzione della stessa, con la Numero sezionale 182/2022Numero di raccolta generale 14707/2022 conseguenza che il raggiungimento dello scopo della notifica, vale a Data pubblicazione 10/05/2022 dire la produzione del risultato della conoscenza dell'atto notificato a mezzo di posta elettronica certificata, priva di significativo rilievo la presenza di meri vizi di natura procedimentale (come, ad esempio, l'estensione.doc in luogo del formato pdf), ove l'erronea applicazione della regola processuale non abbia comportato (ovvero, come nella specie, non sia stata neppure prospettata) una lesione del diritto di difesa, oppure altro pregiudizio per la decisione (Cass., Sez. U, 18 aprile 2016, n. 7665). Nell'ambito di tale indirizzo si è affermato che la mancata indicazione nell'oggetto del messaggio di p.e.c. della dizione "notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994" costituisce mera irregolarità, essendo comunque raggiunto lo scopo della notificazione, avendola il destinatario ricevuta ed avendo mostrato di averne ben compreso il contenuto (Cass., 4 ottobre 2016, n. 19814)”. Nella motivazione della sentenza appena citata (n. 19814/2016), la Cassazione puntualizza che “l'art. 11 l. 53 del 1994, là dove commina la nullità della notificazione eseguita personalmente dall'avvocato "se non sono osservate le disposizioni di cui agli articoli precedenti" non intende affatto sanzionare con l'inefficacia anche le più innocue irregolarità (come già ritenuto da questa Corte: in tal senso, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13758 del 17/06/2014, Rv, 631724)”. Orbene, nel caso in esame [OSCURATO:PERSONA] si era costituita nel giudizio d’appello, premettendo di avere ricevuto la notifica via PEC dell’atto di impugnazione in data 20.4.2015 e difendendosi nel merito, senza nulla eccepire in merito alla regolarità della suddetta notificazione (tanto che ella stessa, a pag. 6 del controricorso, deduce di essersi associata all’eccezione proposta dall’altra appellata solo “in sede di comparsa conclusionale del 11/07/2016”). Ciò di per sé dimostra che la notificazione in discorso aveva raggiunto lo scopo che le è proprio, relegando la F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 Numero registro generale 9241/2017 mancanza del riferimento ex art. 11 della l. n. 53/1994 al rango di Numero sezionale 182/2022Numero di raccolta generale 14707/2022 mera irregolarità, in mancanza di qualsivoglia compromissione del Data pubblicazione 10/05/2022 diritto di difesa della parte. Il medesimo discorso vale anche per l’asserita mancata prova della notifica telematica dell’appello, la quale, proprio per l’atteggiamento processuale tenuto dall’appellata, non può considerarsi tale da inficiare l’esistenza e l’effettivo perfezionamento della notifica medesima, nell’ottica “sostanzialista” cui è improntata la più recente giurisprudenza di legittimità sul processo civile telematico (si veda Cass., n. 12488/2020, citata dalla ricorrente nella memoria ex 380-bis.1 c.p.c., nonché la successiva Cass., n. 20214/2021). Ne consegue l’impossibilità di rimettere in discussione l’esistenza e la validità di tale notificazione, neppure dall’angolo visuale dell’art. 348 c.p.c., sotto il profilo dell’improcedibilità dell’appello. Nessun rilievo, sul punto, è contenuto, infatti, nella sentenza di secondo grado, in quanto la menzione, nella relativa motivazione, della tardiva produzione documentale degli allegati (in uno con le “note di replica dell’appellante”) è collegata all’impossibilità di verificare se la menzione di cui al suddetto art. 11 fosse reperibile in parti del messaggio diverse dal suo oggetto, e dunque si riannoda all’unica ratio decidendi posta dalla Corte d’appello torinese a fondamento della declaratoria di inammissibilità del gravame (vale a dire - per l’appunto - la mancanza, nella notificazione, della frase di cui all’art. 3-bis, comma 4, della l. n. 53 del 1994). Del resto, ove avesse ritenuto che la questione dell’improcedibilità dell’appello fosse stata sottoposta alla Corte d’appello, la controricorrente ne avrebbe dovuto impugnare, con ricorso incidentale, la pronuncia (implicitamente) reiettiva. 6. In conclusione, il primo motivo di ricorso merita accoglimento, con conseguente assorbimento del secondo e cassazione della F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 Numero registro generale 9241/2017 Numero sezionale 182/2022 sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Torino, per Numero di raccolta generale 14707/2022Data pubblicazione 10/05/2022 l’esame del merito del gravame. P.Q.M. Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Torino, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 25 gennaio 2022. Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o
Sentenza Cassazione n. 14707/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris