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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 38306/2021

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/03/2019 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO

1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Mil.sus 3 riformava parzialmente in senso favorevole al reo la sentenza con cui il tribunale di Firenze, sezione distaccata di Empoli, in data 11.6.2013, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ciascuno alla pena ritenta di giustizia, in relazione al reato di lesioni personali volontarie aggravate, in rubrica loro ascritto.

2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiedono l'annullamento, hanno proposto ricorso per cassazione entrambi gli imputati, con un unico atto di impugnazione, fondato su motivi comuni, lamentando: 1) violazione di legge, in punto di incompletezza e di inadeguata valutazione delle risultanze processuali da parte della corte territoriale; 2) vizio di motivazione, con riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

3. I ricorsi vanno dichiarati inammissibili, innanzitutto perché i ricorrenti propongono una mera e del tutto generica rivalutazione del compendio probatorio operata dal giudice di secondo grado, non consentita in questa sede, stante la preclusione, per il giudice di legittimità, di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, e considerato che, in tal caso, si demanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (cfr. ex plurimis, Cass., sez.

VI, 22/01/2014, n. 10289), nel caso in esame fondata su di un approfondito e coerente percorso motivazionale, con cui i ricorrenti, in ultima analisi, non si confrontano realmente.

Anche il motivo sulla pena deve ritenersi inammissibile, perché con esso i ricorrenti sollecitano valutazioni sulla entità del trattamento sanzionatorio non consentite in sede di legittimità.

La corte territoriale, del resto, ha correttamente individuato nella mancanza di elementi diversi dalla incensuratezza, da valutare positivamente a favore dei rei in vista del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, l'ostacolo alla concessione delle suddette circostanze, che, come è noto, non costituiscono un diritto per l'imputato, laddove nei motivi di ricorso i prevenuti pongono a sostegno dell'invocato riconoscimento ancora una volta la loro incensuratezza (di per sé, come è noto, non sufficiente, ai sensi dell'art. 62 bis, co. 3, c.p.), nonché elementi di fatto rappresentati in termini assolutamente generici (essere gli imputati regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale svolgendovi regolare attività lavorativa).

4. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna dei ricorrenti, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere questi ultimi immuni da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr.

Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).

P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle am

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/03/2019 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Mil.sus 3 riformava parzialmente in senso favorevole al reo la sentenza con cui il tribunale di Firenze, sezione distaccata di Empoli, in data 11.6.2013, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ciascuno alla pena ritenta di giustizia, in relazione al reato di lesioni personali volontarie aggravate, in rubrica loro ascritto. 2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiedono l'annullamento, hanno proposto ricorso per cassazione entrambi gli imputati, con un unico atto di impugnazione, fondato su motivi comuni, lamentando: 1) violazione di legge, in punto di incompletezza e di inadeguata valutazione delle risultanze processuali da parte della corte territoriale; 2) vizio di motivazione, con riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. 3. I ricorsi vanno dichiarati inammissibili, innanzitutto perché i ricorrenti propongono una mera e del tutto generica rivalutazione del compendio probatorio operata dal giudice di secondo grado, non consentita in questa sede, stante la preclusione, per il giudice di legittimità, di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, e considerato che, in tal caso, si demanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (cfr. ex plurimis, Cass., sez. VI, 22/01/2014, n. 10289), nel caso in esame fondata su di un approfondito e coerente percorso motivazionale, con cui i ricorrenti, in ultima analisi, non si confrontano realmente. Anche il motivo sulla pena deve ritenersi inammissibile, perché con esso i ricorrenti sollecitano valutazioni sulla entità del trattamento sanzionatorio non consentite in sede di legittimità. La corte territoriale, del resto, ha correttamente individuato nella mancanza di elementi diversi dalla incensuratezza, da valutare positivamente a favore dei rei in vista del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, l'ostacolo alla concessione delle suddette circostanze, che, come è noto, non costituiscono un diritto per l'imputato, laddove nei motivi di ricorso i prevenuti pongono a sostegno dell'invocato riconoscimento ancora una volta la loro incensuratezza (di per sé, come è noto, non sufficiente, ai sensi dell'art. 62 bis, co. 3, c.p.), nonché elementi di fatto rappresentati in termini assolutamente generici (essere gli imputati regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale svolgendovi regolare attività lavorativa). 4. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna dei ricorrenti, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere questi ultimi immuni da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000). P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle am