CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 27451/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
12/12/2025;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], cheha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1 Con ordinanza del 12 dicembre 2025 il G.I.P. del Tribunale di Brescia, investe di Giudice dell’esecuzione, ha revocato il beneficio della sospensionecondizionale della pena concesso a [OSCURATO:PERSONA] con sentenza del Tribunale diBrescia del 26 giugno 2019, irrevocabile il 17 settembre 2019.A fondamento della decisione, ha evidenziato come ricorra nel caso in esamela causa di revoca obbligatoria di cui all’art. 168, primo comma, n. 1, cod. pen.,avendo il [OSCURATO:PERSONA] riportato, nei cinque anni successivi al passaggio in giudicatodella predetta sentenza, una nuova condanna, definitiva il 21 febbraio 2025, inrelazione ai delitti di estorsione e di tentata estorsione commessi il 15 giugno2024.Ha sostenuto che non osti all’adozione della revoca la circostanza che inrelazione alla seconda delle condanne il [OSCURATO:PERSONA] abbia beneficiato dellasostituzione della pena detentiva con la pena della detenzione domiciliare di cuialla legge 24 novembre 1981 n. 689 come di recente novellata dal d. lgs. 10ottobre 2022 n. 150.2. [OSCURATO:PERSONA] propone, con l’assistenza dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] ricorso percassazione lamentando, ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. violazionedi legge (artt. 2 e 168 cod. pen. e 57 legge n. 689/81).Il difensore, pur riconoscendo che la valutazione operata dal Giudicedell’esecuzione appare coerente ai canoni ermeneutici elaborati da questa Corte,lamenta come detta interpretazione non sia rispettosa di uno dei «principifondamentali della materia penalistica, ovvero quello di irretroattività dellanorma penale».Evidenzia come, nel giugno del 2019, allorché l’assistito ha beneficiato dellaconcessione della sospensione condizionale della pena, l’art. 57 della legge n.689/81, nel suo testo all’epoca vigente, disponeva che «per ogni effettogiuridico, la semidetenzione e la libertà controllata si considerano come penadetentiva della specie corrispondente a quella della pena sostituita». Nessunriferimento la norma operava, quindi, all’istituto della detenzione domiciliaresostitutiva – invero introdotto solo con il d. lgs. n. 150/22 – alla quale il [OSCURATO:PERSONA] èin atto sottoposto, come detto, per un periodo di anni tre, mesi otto e giorniventi. Ne discende che, «al momento della concessione della sospensionecondizionale al …[OSCURATO:PERSONA], la revoca di tale beneficio sarebbe potuta ricorrere solo acondizione della commissione, nei cinque anni successivi, di un delitto per ilquale fosse applicata una pena da intendersi, alla luce dell’interpretazionegiurisprudenziale già al tempo vigente, alternativamente come reclusione,arresto, semidetenzione o libertà controllata».Lamenta che il Giudice abbia trascurato di considerare che la sospensionecondizionale della pena, contribuendo a definire in concreto le modalità diapplicazione della pena, non può non soggiacere all’applicazione della regola dicui all’art. 2 cod. pen. che vieta l’applicazione in via retroattiva della legge penalesfavorevole. Evidenzia come il principio di diritto che ha richiamato possa, allora,trovare applicazione solo in relazione all’ipotesi in cui la sospensione condizionaledella pena sia stata concessa in epoca successiva all’entrata in vigore dellariforma c.d. Cartabia che ha disciplinato l’equiparazione «a tutti gli effetti» delladetenzione sostitutiva alla pena detentiva.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso non è meritevole di accoglimento. L’ordinanza impugnata sisottrae, infatti, ai vizi di legittimità con esso dedotti.2. Nell’esplicitare le ragioni sottese a siffatto giudizio, va premesso comel’art. 20-bis cod. pen., introdotto dal d. lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, attuativodei principi enunciati con l’art. 1, comma 17 della L. 27 settembre 2021 n. 134(legge delega della c.d. «riforma Cartabia») segni il formale ingresso nel Codicepenale della categoria delle pene detentive brevi, in ottemperanza alla riserva dicodice. L'art. 71 del medesimo d.lgs. 150 del 2022 ha poi introdotto una riformaorganica della legge 24 novembre 281 n.689, ridisegnando anche il quadrogenerale delle c.d. sanzioni sostitutive di pene detentive brevi: attraverso lacodificazione e ridefinizione del sistema delle sanzioni sostitutive, finoradisciplinato esclusivamente dalla speciale n. 689 del 1981, il legislatore dellariforma mira a favorirne l'applicazione da parte del giudice della cognizione, a finidi deflazione processuale e penitenziaria. In particolare, l'ampliamento dei limitidi applicabilità alle pene detentive fino a quattro anni di reclusione, unitamentealla ridefinizione della tipologia di sanzioni (detenzione domiciliare e semilibertà,mutuate dal novero delle misure alternative alla detenzione, lavori di pubblicautilità, introdotti in via generalizzata per tutte le tipologie di reati, e penepecuniarie) mira ad incentivare la scelta di riti alternativi, e, in particolare, delpatteggiamento, con applicazione delle pene sostitutive già in sede di cognizione.L’art. 61-bis legge 689 del 1981, introdotto con la riforma Cartabia («Ledisposizioni di cui agli artt. 163 e seguenti del codice penale, relative allasospensione condizionale della pena, non si applicano alle pene sostitutive delpresente capo»)ha il solo scopo di escludere che, una volta che il giudice abbiadisposto l'applicazione di una pena sostitutiva, questa possa esserecondizionalmente sospesa, ove ne ricorrano i presupposti. A riguardo, laRelazione ministeriale illustrativa precisa che la norma in esame dà attuazionealla legge delega «escludendo che la disciplina della sospensione condizionaledella pena si applichi alle pene sostitutive delle pene detentive brevi previstedalla legge n. 689/1981», così come invece dottrina e giurisprudenza avevanoammesso nel regime previgente. In tal modo «l'intervento mira a garantireeffettività alle pene sostitutive, restituendo ad un tempo alla sospensionecondizionale della pena il suo naturale ruolo di strumento di lotta alla penadetentiva breve» e realizzando «un ragionevole coordinamento tra istituti diversi- sospensione condizionale della pena e pene sostitutive -, entrambi volti acontrastare l'esecuzione in carcere di pene detentive brevi».La ratio dell'art. 61-bis l. n. 689/81 è quindi quella di escludere che, unavolta che il giudice abbia disposto l'applicazione di una pena sostitutiva, questapossa essere condizionalmente sospesa, ove ne ricorrano i presupposti.L'alternatività tra i due istituti trova, inoltre, conferma nella previsione delnovellato art. 58, comma 1, legge n. 689/81, che, nel disciplinare l'esercizio delpotere discrezionale del giudice nell’applicazione e nella scelta delle penesostitutive, dispone che egli può applicare dette pene «se non ordina lasospensione condizionale della pena».Questione radicalmente diversa è quella relativa agli effetti che la condannaa pene sostitutive brevi, ex art. 20 bis cod. pen., possano produrre rispetto aprecedenti condanne a pene condizionalmente sospese.Invero, l'art. 57, comma 1, l. n. 689/81, come novellato dal Giudice dellariforma, prevede espressamente che «per ogni effetto giuridico, la semilibertàsostitutiva, la detenzione domiciliare sostitutiva e il lavoro di pubblica utilitàsostitutivo si considerano come pena detentiva della specie corrispondente aquella della pena sostituita ed un giorno di pena detentiva equivale ad un giornodi semilibertà sostitutiva, di detenzione domiciliare sostitutiva o di lavoro dipubblica utilità sostitutivo»; conformemente a quanto già avveniva nel sistemaprevigente (che equiparava, per ogni effetto giuridico, la semidetenzione e lalibertà controllata alle corrispondenti pene detentive), con il comma 2 delmedesimo art. 57 il legislatore ha invece inteso differenziare la pena pecuniaria,prevedendo che essa «si considera sempre come tale, anche se sostitutiva dellapena detentiva».Non vi è dubbio che tra gli effetti giuridici della condanna, vada ricompresoanche il costituire titolo per la revoca della sospensione condizionale concessacon altra sentenza, qualora ne ricorrano i presupposti.Ne consegue che, mentre la condanna a pena pecuniaria sostitutiva di unapena detentiva breve è, ancora oggi, inidonea a costituire causa di revoca delbeneficio della sospensione condizionale della pena (Sez. 5, n. 15785 del17/01/2011, Scacco, Rv. 250162; Sez. 1, n. 5638 del 20/01/2009, Poli, Rv.242451; Sez. 1, n. 41216 del 02/10/2008, Drame, Rv. 242249), la condannaalla semilibertà sostitutiva, alla detenzione domiciliare sostitutiva o al lavoro dipubblica utilità sostitutivo deve ritenersi legittima causa di revoca dellasospensione condizionale della pena precedentemente concessa, qualora nericorrano i presupposti di cui all’art. 168 cod. pen. (cfr. in senso conforme Sez. 1n. 15903 del 22/02/2024, n.m.).Detto principio si pone in linea di continuità con quanto già affermato daquesta Corte in relazione alle sanzioni sostitutive della semidetenzione o allalibertà controllata(Sez. 1, n. 46917 del 27/09/2019, Mbacke, Rv. 277238 – 01).Né a detta conclusione osta il suggestivo argomento sollevato dal ricorrentesecondo il quale la soluzione fatta propria dal Giudice dell’esecuzionedeterminerebbe la violazione del disposto di cui all’art. 2 cod. pen. per le ragionisopra compiutamente illustrate.La prospettazione difensiva è, infatti, inficiata da un patente errore diprospettiva nella parte in cui essa, retrodatando la valutazione al 20 giugno2019, data della sentenza con la quale è stato concesso il beneficio di cui all’art.163 cod. pen. evidenzia come «la revoca di tale beneficio sarebbe potutaricorrere solo a condizione della commissione, nei cinque anni successivi, di undelitto» punibile, alternativamente, con la reclusione, l’arresto, la semidetenzionee la libertà controllata. E’ evidente, piuttosto, come al fine di apprezzare se iltrattamento al [OSCURATO:PERSONA] riconosciuto con l’ordinanza qui impugnata possa dirsieffettivamente deteriore rispetto a quello cui avrebbe avuto diritto e di valutare,quindi, se si sia effettivamente concretata la violazione dei principi cardine di cuiart. 2 cod. pen. occorra avere riguardo, semmai, alla data di consumazione delreato che ha integrato la causa di revoca di cui all’art. 168, primo comma n. 1,cod. pen. La risposta è negativa, atteso che il delitto per il quale il ricorrente hariportato la seconda condanna è stato, come sopra evidenziatosi, consumato il15 giugno 2024, in epoca di gran lunga successiva all’entrata in vigore della c.d.«riforma Cartabia», in un contesto temporale nel quale, quindi, la normativadelle pene sostitutive delle pene detentive brevi era stata già interamenteridisegnata anche attraverso l’inserimento dell’istituto della detenzionedomiciliare - del quale il [OSCURATO:PERSONA] ha inteso fruire - e con l’espressa equiparazionedi quest’ultima, per ogni effetto giuridico, alla pena detentiva che ha sostituito.3. Alla luce delle considerazioni espresse, si impone il rigetto del ricorso. IlBiasia deve essere condannato al pagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 24/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMASSIMILIANO [OSCURATO:PERSONA]