CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 18 maggio 2021
Cassazione n. 23645/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/05/2021 della Corte di appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi. lette per l'imputata [OSCURATO:PERSONA] le conclusioni scritte dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di dichiararsi estinti i reati per intervenuta prescrizione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Ravenna, all'esito di giudizio abbreviato, dichiarava gli attuali ricorrenti responsabili dei reati di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 (così riqualificati i plurimi fatti di illecita cessione di sostanza stupefacente contestati) e li condannava alle pene ritenute di giustizia. Con sentenza del 18/05/2021, la Corte di appello di Bologna, in parziale riforma della predetta sentenza dichiarava non doversi procedere relativamente ai reati di cui ai capi 2,8, 10,13, 15,18, 31, 36, 38, 56,58, 62, 64, 87 perché estinti per prescrizione e rideterminava le pene inflitte ai predetti. 2. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dei rispettivi difensori di fiducia, chiedendone l'annullamento ed articolando i motivi di seguito enunciati. [OSCURATO:PERSONA] propone un unico motivo, con il quale deduce vizio di motivazione, deducendo che, pur avendo la difesa della ricorrente all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] chiesto applicarsi la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod.pen., la sentenza impugnata era rimasta silente sul punto; espone che la causa di non punibilità in questione poteva trovare applicazione trattandosi di reato con pena edittale contenuta nei limiti di legge e che la stessa ben poteva essere rilevata d'ufficio dal giudice di appello anche se la relativa richiesta era stata avanzata nella fase delle conclusioni orali e non con i motivi di appello. [OSCURATO:PERSONA] propone due motivi di ricorso. Con il primo motivo deduce difetto di motivazione in ordine alla mancata assoluzione per i capi 16 e 17, lamentando che le risultanze istruttorie non consentivano di ritenere l'imputato responsabili delle contestate cessioni di sostanza stupefacente a [OSCURATO:PERSONA], in quanto il predetto aveva dichiarato di aver ricevuto sostanza stupefacente da [OSCURATO:PERSONA] e che questi, a volte, era accompagnato da altra persona, non riuscendo a ricordare se si trattasse dell'uno o dell'altro, Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione in relazione all'eccessività della pena inflitta, lamentando che la Corte territoriale aveva ritenuto congrua la pena senza considerare la rudimentalità e scarsa consistenza delle cessioni di sostanza stupefacente. [OSCURATO:PERSONA] propone un unico motivo, con il quale deduce difetto di motivazione in relazione all'eccessività della pena inflitta, lamentando che la Corte territoriale, nel determinare l'entità del trattamento sanzionatorio, non aveva tenuto conto della scarsa gravità delle condotte che, seppure numerose, avevano riguardato sempre minime cessioni di sostanza stupefacente. 3. Si è proceduto in camera di consiglio senza l'intervento del Procuratore generale e dei difensori delle parti, in base al disposto dell'art. 23, comma 8 d.l. 137/2020, conv. in I. n. 176/2020. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato. Questa Corte ha affermato il principio di diritto, che il Collegio condivide e ribadisce, secondo cui la richiesta di applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen. deve ritenersi implicitamente disattesa dal giudice qualora la struttura argomentativa della sentenza richiami, anche rispetto a profili diversi, elementi che escludono una valutazione del fatto in termini di particolare tenuità (cfr. Sez.3,n. 43604 del 08/09/2021, Rv. 282097 - 01), ciò in applicazione del più generale principio secondo cui non è censurabile, in sede di legittimità, la sentenza per il silenzio su una specifica deduzione prospettata con il gravame, quando risulti che la stessa sia stata disattesa dalla motivazione della sentenza complessivamente considerata (cfr. sul punto, ex multis, Sez. 5, n. 6746 del 13/12/2018, dep. 2019, Rv. 275500). Nella specie, pur avendo il difensore della ricorrente, in sede di conclusioni, richiesto, in via subordinata, la qualificazione del fatto in termini di particolare tenuità, con conseguente proscioglimento dell'imputata, deve rilevarsi che dalla lettura complessiva della motivazione della sentenza impugnata, emerge un rigetto implicito della istanza difensiva da parte della Corte di appello. La sentenza impugnata, sia pure con riferimento alla valutazione della condotta posta ai fini della concedibilità della circostanza attenuante di cui all'art. 114 cod.pen., ha valorizzato, in senso ostativo, sia la reiterazione della condotta in diverse occasioni che il ruolo non marginale rivestito dall'imputata, incaricata della consegna della sostanza stupefacente agli acquirenti, aspetti questi che mal si conciliano con la gravità del fatto; nè in ricorso sono stati indicati eventuali elementi che avrebbero giustificato in positivo il riconoscimento dell'invocata causa di non punibilità; la doglianza sollevata al riguardo deve pertanto essere ritenuta non specifica, a fronte di una sentenza che, nel suo percorso argomentativo, aveva nel complesso rimarcato, sotto diversi profili, l'offensività del fatto. 2. Il primo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. Il ricorrente, attraverso una formale denuncia di vizio di motivazione, richiede sostanzialmente una rivisitazione, non consentita in questa sede, delle risultanze processuali.Nel motivo in esame, infatti, si espongono censure le quali si risolvono in una mera rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata, sulla base di diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, senza individuare vizi di logicità, ricostruzione e valutazione, quindi, precluse in sede di giudizio di cassazione (cfr. Sez. 1, 16.11.2006, n. 42369, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507; sez. 6, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 36546, Bruzzese, Rv. 235510; Sez. 3, 27.9.2006, n. 37006, Piras, Rv. 235508). Va ribadito, a tale proposito, che, anche a seguito delle modifiche dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. introdotte dalla L. n. 46 del 2006, art. 8 non è consentito dedurre il "travisamento del fatto", stante la preclusione per il giudice di legittimità di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez.6,n.27429 del 04/07/2006, Rv.234559; Sez. 5, n. 39048/2007, Rv. 238215; Sez. 6, n. 25255 del 2012, Rv.253099) ed in particolare di operare la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (cfr. Sez. 6, 26.4.2006, n. 22256, Rv. 234148). La Corte di Cassazione deve circoscrivere il suo sindacato di legittimità, sul discorso giustificativo della decisione impugnata, alla verifica dell'assenza, in quest'ultima, di argomenti viziati da evidenti errori di applicazione delle regole della logica, o fondati su dati contrastanti con il senso della realtà degli appartenenti alla collettività, o connotati da vistose e insormontabili incongruenze tra loro, oppure inconciliabili, infine, con "atti del processo", specificamente indicati dal ricorrente e che siano dotati autonomamente di forza esplicativa o dimostrativa, tale che la loro rappresentazione disarticoli l'intero ragionamento svolto, determinando al suo interno radicali incompatibilità, così da vanificare o da rendere manifestamente incongrua la motivazione (Sez. 4 08/04/2010 n. 15081; Sez. 6 n. 38698 del 26/09/2006, Rv. 234989; Sez.5, n.6754 del 07/10/2014, dep.16/02/2015, Rv.262722). 3. Il secondo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] ed il motivo unico di ricorso di [OSCURATO:PERSONA], entrambi afferenti al trattamento sanzionatorio, sono manifestamente infondati. La sentenza impugnata ha fatto corretto uso dei criteri di cui all'art. 133 cod.pen., ritenuti sufficienti dalla Giurisprudenza di legittimità, per la congrua motivazione in termini di determinazione della pena; la Corte territoriale riguardo alla pena ha richiamato, per la posizione di [OSCURATO:PERSONA], la gravità e non occasionalità del fatto e la pluralità delle cessioni ad un'ampia platea di clienti e, per la posizione di [OSCURATO:PERSONA] la condivisione dei compiti di gestione del traffico degli stupefacenti con il predetto coimputato e la destinazione dello stupefacente ad un'ampia platea di consumatori, così che la pena irrogata è stata ritenuta adeguata alla gravità dei fatti. Va ricordato che, ai fini del trattamento sanzionatorio, è sufficiente che il giudice di merito prenda in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 c.p., quello (o quelli) che ritiene prevalente e atto a consigliare la determinazione della pena; e il relativo apprezzamento discrezionale, laddove supportato da una motivazione idonea a far emergere in misura sufficiente il pensiero dello stesso giudice circa l'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato e alla personalità del reo, non è censurabile in sede di legittimità se congruamente motivato. Ciò vale, a fortiori, anche per il giudice d'appello, il quale, pur non dovendo trascurare le argomentazioni difensive dell'appellante, non è tenuto a un'analitica valutazione di tutti gli elementi, favorevoli o sfavorevoli, dedotti dalle parti, ma, in una visione globale di ogni particolarità del caso, deve indicare quelli ritenuti rilevanti e decisivi ai fini della concessione o del diniego, rimanendo implicitamente disattesi e superati tutti gli altri, pur in carenza di stretta contestazione (Sez.2, n.19907 del 19/02/2009, Rv.244880; Sez. 4, 4 luglio 2006, n. 32290). 4. Consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi. 5. Va dato atto che l'inammissibilità del ricorso per cassazione non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod.proc.pen., ivi compresa la prescrizione (Sez. U n. 21 del 11 novembre 1994, dep.11 febbraio 1995, Cresci; Sez. U n. 11493 del 3 novembre 1998, Verga; Sez. U n. 23428 del 22 giugno 2005, Bracale; Sez U n. 12602 del 17.12.2015, dep. 25.3.2016, Ricci). 6. Essendo i ricorsi inammissibili e, in base al disposto dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di