CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 gennaio 2023
Cassazione n. 07532/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/11/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1.DALLAVALLE Michele ricorre avverso la sentenza in epigrafe la quale ha confermato la decisione del Tribunale di Piacenza che lo aveva rico- nosciuto colpevole del reato di cui all'art.187 comma 1 quater C.d.S. per essersi posto alla guida in stato di alterazione per l'assunzione di so- stanze stupefacenti con sospensione della patente di guida per la durata di due anni. 2. Il ricorrente deduce difetto di motivazione in punto di mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e in ordine alla du- rata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della pa- tente di guida. 3. Ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifesta- mente infondati, in quanto generici, privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione. La sentenza si presenta lineare e congrua, non presenta contraddizioni evidenti e pertanto non si presta di essere sottoposta al sindacato di legittimità, a fronte di argomenti di impugna- zione meramente ripropositivi di censure già sviluppate nel giudizio di appello e disattese con adeguata motivazione logico giuridica. 3.1 In relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche il ragionamento sviluppato dal giudice distrettuale risulta coe- rente con le risultanze processuali e non si pone in contrasto con la giu- risprudenza di legittimità sul punto laddove il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente giusti- ficato con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la modifica dell'art. 62 bis, disposta con il D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente non è più sufficiente il mero stato di incensuratezza dell'imputato (sez.3, n.44071 del 25.9.2014 Papini, 260610; sez.4, n.32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv.283489). Il giudice distrettuale ha escluso profili di meri- tevolezza evidenziando che, quanto al percorso di recupero prospettato dal ricorrente dagli atti del processo risultava limitato a breve arco tem- porali, immediatamente dopo il fatto reato. 3.2 Quanto alla durata della sanzione amministrativa accessoria, ri- conosciuta la correttezza e la logicità degli argomenti spesi dal giudice 2 distrettuale nel riconoscere la congruità della durata del periodo di so- spensione applicati i criteri di cui all'art.218 comma 2 C.d.S., deve altresì escludersi uno specifico interesse alla impugnazione in quanto dal fatto reato avrebbe dovuto conseguire la confisca del veicolo e il giudice di appello aveva inteso procedere al raddoppio della sanzione amministra- tiva accessoria sull'erroneo presupposto che il bene non fosse di pro- prietà del prevenuto. 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 18 Gennaio 2023 Il co