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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE/2016

ECLI:EU:C:2021:14
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62020CC0064

CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA]

presentate il 14 gennaio 2021 ( 1 ) Causa C‑64/20 UH contro An tAire [OSCURATO:PERSONA] agus Mara, Éire agus an tArd-Aighne [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Ard-Chúirt (Alta Corte, Irlanda)] «Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2001/82/CE – Requisiti linguistici in materia di imballaggio ed etichettatura dei medicinali veterinari – Potere discrezionale dei giudici nazionali di rifiutare la concessione di un provvedimento – Effetto diretto – Primato – Autonomia procedurale – Tutela giurisdizionale effettiva»

I. Introduzione

1. La presente causa non è avara di questioni proposte.

Se combinate ed eseguite simultaneamente, esse danno vita a un’autentica polifonia di diritto costituzionale dell’Unione: effetto diretto, primato, autonomia procedurale, tutela giurisdizionale effettiva, efficacia complessiva dell’applicazione a livello nazionale del diritto dell’Unione, tutti accompagnati da (un diritto) a ricevere informazioni nella propria lingua e dal multilinguismo dell’Unione.

2. Ascoltando attentamente, tuttavia, si può distinguere una melodia dominante: la questione se tali principi, in particolare il principio dell’efficace applicazione del diritto dell’Unione a livello nazionale, ostino a norme nazionali che attribuiscono a un giudice il potere discrezionale di decidere se concedere o meno un provvedimento e, in caso affermativo, la forma di tale provvedimento, a un ricorrente che lamenti l’omesso corretto recepimento di una direttiva da parte delle autorità, nonostante il ricorso sia (apparentemente) fondato.

Siffatta melodia si sovrappone a un’altra aria ben nota: i limiti ragionevoli al requisito dell’efficace applicazione del diritto dell’Unione a livello nazionale.

II. Contesto normativo A. Diritto dell’Unione

3. Il titolo V della direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari ( 2 ), rubricato «Etichettatura e foglietto illustrativo», contiene gli articoli da 58 a 64.

4. L’articolo 58, paragrafo 1, della direttiva 2001/82 elenca le informazioni che, salvo eccezioni, i confezionamenti dei medicinali veterinari «recano, in caratteri leggibili».

Ai sensi dell’articolo 58, paragrafo 4, di tale direttiva, le informazioni di cui al paragrafo 1, lettere da f) a l), «sono indicate tanto sull’imballaggio esterno, quanto sul recipiente dei medicinali nella lingua o nelle lingue del paese in cui sono immessi in commercio».

5. L’articolo 59, paragrafo 1, della direttiva 2001/82 stabilisce che, quando si tratta di fiale «le informazioni di cui all’articolo 58, paragrafo 1, figurano sul confezionamento esterno».

In seguito, esso elenca le informazioni che è necessario apporre sui recipienti.

L’articolo 59, paragrafo 3, della direttiva 2001/82 stabilisce che «[l]e informazioni di cui al paragrafo 1, terzo e sesto trattino, sono indicate tanto sul confezionamento esterno che sul confezionamento primario dei medicinali nella lingua o nelle lingue del paese in cui sono immessi in commercio».

6. L’articolo 61, paragrafo 1, della direttiva 2001/82 dispone che «[è] obbligatorio includere un foglietto illustrativo nella confezione di medicinali veterinari, a meno che tutte le informazioni prescritte dal presente articolo figurino sul confezionamento primario e sui confezionamenti esterni. (…).

Il foglietto illustrativo è redatto in termini comprensibili per il grande pubblico e nella lingua o nelle lingue ufficiali dello Stato membro in cui il medicinale è immesso in commercio».

L’articolo 61, paragrafo 2, della direttiva 2001/82 elenca le informazioni minime che devono figurare nel foglietto illustrativo.

7. I considerando 52 e 53 del regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, relativo ai medicinali veterinari e che abroga la direttiva 2001/82/CE ( 3 ) prevedono quanto segue: «(52) Al fine di ridurre gli oneri amministrativi e aumentare al massimo la disponibilità di medicinali veterinari negli Stati membri è opportuno stabilire norme semplificate sulle modalità di confezionamento e di etichettatura. (…) (53) Dovrebbe essere possibile per gli Stati membri scegliere la lingua del testo utilizzato nel riassunto delle caratteristiche del prodotto, nell’etichetta e nel foglietto illustrativo dei medicinali veterinari autorizzati sul loro territorio».

8. L’articolo 7 del regolamento 2019/6, rubricato «Lingue», così dispone: «1.

La lingua o le lingue del riassunto delle caratteristiche del prodotto e delle informazioni sull’etichettatura e sul foglietto illustrativo sono una lingua o le lingue ufficiali dello Stato membro in cui il medicinale veterinario è messo a disposizione sul mercato, se non diversamente stabilito dallo Stato membro.

2. I medicinali veterinari possono essere etichettati in diverse lingue».

9. Conformemente al suo articolo 160, il regolamento 2019/6 si applica a decorrere dal 28 gennaio 2022.

B. Diritto nazionale

10. Secondo il giudice del rinvio, sono stati adottati numerosi atti normativi ai fini del recepimento della direttiva 2001/82.

Tuttavia, per quanto riguarda la lingua dell’imballaggio, che è all’origine del procedimento principale, le disposizioni pertinenti si rinvengono negli atti legislativi 144/2007 e 786/2007.

Conformemente a tali atti, le informazioni richieste ai sensi della direttiva 2001/82 possono essere fornite in irlandese o in inglese.

III. Fatti, procedimento nazionale e questioni pregiudiziali

11. Il ricorrente nel procedimento principale è una persona di madrelingua irlandese.

Egli è proprietario di un cane, per il quale acquista medicinali veterinari.

Il ricorrente si è rivolto all’[OSCURATO:PERSONA], Bia agus Mara, Éire (Ministro dell’agricoltura, dell’alimentazione e degli affari marittimi, Irlanda), lamentando che le informazioni a corredo dei medicinali veterinari erano redatte esclusivamente in inglese e non nelle due lingue ufficiali dello Stato: irlandese e inglese.

A suo avviso, ciò costituiva una violazione della direttiva 2001/82.

12. Il 14 novembre 2016, il ricorrente ha presentato all’Ard-Chúirt (Alta Corte, Irlanda) un ricorso volto a ottenere l’autorizzazione a proporre un ricorso giurisdizionale («judicial review») relativo all’omesso corretto recepimento della direttiva 2001/82 da parte del Ministro per quanto concerne i requisiti linguistici ivi previsti.

Tale autorizzazione è stata concessa ed è stato quindi avviato un procedimento contro l’[OSCURATO:PERSONA], Bia agus Mara, Éire (Ministro dell’agricoltura, dell’alimentazione e degli affari marittimi) e contro l’Ard-Aighne (procuratore generale) e l’Irlanda.

La causa è stata esaminata il 24 e il 25 luglio 2018.

13. Il ricorrente ha chiesto la concessione dei seguenti provvedimenti in conseguenza della mancata corretta attuazione della direttiva da parte dell’Irlanda: i) dichiarare che la normativa nazionale applicabile non recepisce integralmente il titolo V (articoli da 58 a 61) della direttiva 2001/82 o non lo recepisce correttamente; ii) dichiarare che la normativa irlandese deve garantire che le pertinenti informazioni sui foglietti illustrativi e sugli imballaggi dei medicinali veterinari immessi in commercio nello Stato, di cui al titolo V della direttiva 2001/82, siano redatte nelle lingue ufficiali dello Stato, vale a dire sia in irlandese che in inglese; e iii) dichiarare che le autorità irlandesi sono obbligate a modificare la normativa nazionale al fine di garantire il corretto recepimento delle disposizioni del titolo V della direttiva 2001/82.

14. Dinanzi all’Ard-Chúirt (Alta Corte), il ricorrente si è basato principalmente sui seguenti elementi: i) l’effetto diretto delle disposizioni della direttiva 2001/82 per quanto concerne i requisiti linguistici (il fatto che tali disposizioni sarebbero chiare, precise e incondizionate); ii) il primato del diritto dell’Unione sul diritto nazionale (il giudice nazionale potrebbe quindi applicare le disposizioni del diritto dell’Unione, disapplicando le disposizioni irlandesi confliggenti); e iii) il diritto a un controllo giurisdizionale effettivo (il ricorrente dovrebbe beneficiare di un ricorso giurisdizionale effettivo e il giudice dovrebbe quindi concedergli il provvedimento richiesto).

15. Dal canto loro, i resistenti hanno riconosciuto che, in virtù del diritto nazionale, un ricorrente che contesti con successo una decisione di un’autorità pubblica mediante un ricorso giurisdizionale ha normalmente il diritto di ottenere il provvedimento richiesto.

Tuttavia, essi hanno sostenuto che non si tratta di un diritto assoluto e che, nel procedimento principale, il rifiuto della concessione di un provvedimento è giustificato.

Essi sostengono che, nella presente causa, sebbene il ricorrente possa ottenere un certo vantaggio qualora sia concesso il provvedimento richiesto, tale vantaggio avrebbe un valore molto limitato, in ragione dell’imminente entrata in vigore del regolamento 2019/6.

Inoltre, i resistenti sostengono che sia altamente probabile, nel caso di specie, che, ove il provvedimento richiesto fosse concesso, quest’ultimo avrebbe un impatto grave sui terzi.

Se i fornitori e i distributori di medicinali veterinari decidessero di ritirarsi dal mercato irlandese a causa dell’obbligo di stampare il testo del foglietto illustrativo e l’imballaggio in entrambe le lingue ufficiali, è evidente che ciò avrebbe gravi conseguenze sulla salute animale, oltre a conseguenze economiche, il che nuocerebbe a numerose persone.

16. Il 26 luglio 2019, l’Ard-Chúirt (Alta Corte) ha statuito che il ricorrente era legittimato ad agire, poiché le norme di cui all’articolo 58, paragrafo 4, all’articolo 59, paragrafo 3 e all’articolo 61, paragrafo 3, della direttiva 2001/82 (in prosieguo: le «disposizioni dell’Unione in questione») erano chiare, precise e incondizionate.

Il ricorrente ha potuto quindi invocare tali disposizioni nei confronti dei resistenti.

Tale giudice ha altresì dichiarato che l’Irlanda non aveva recepito correttamente la direttiva per quanto riguarda i requisiti linguistici, nella misura in cui la normativa nazionale in questione (segnatamente gli atti legislativi 144/2007 e 786/2007) consentiva di fornire le informazioni richieste unicamente in inglese anziché in irlandese e in inglese.

17. Tuttavia, l’Ard-Chúirt (Alta Corte) ha altresì rilevato che, mentre il procedimento era pendente, è stato adottato il regolamento 2019/6, che reca nuove disposizioni in materia di requisiti linguistici per i medicinali veterinari.

Ai sensi di tale regolamento, al momento della sua entrata in vigore (il 28 gennaio 2022), sarà possibile autorizzare l’indicazione delle informazioni da riportare sull’imballaggio nella sola lingua inglese.

In siffatto contesto, tale giudice si è chiesto se, alla luce di tale futura modifica, sia utile concedere il provvedimento richiesto dal ricorrente, nonostante la violazione, da parte dell’Irlanda, del diritto dell’Unione.

18. Tale giudice osserva che nel diritto irlandese esistono motivi, già da tempo consolidati, che consentono agli organi giurisdizionali di esercitare un potere discrezionale quanto alla scelta se concedere o meno, e eventualmente secondo quali modalità, un provvedimento appropriato a un ricorrente risultato vittorioso.

Tali motivi comprendono vari fattori quali, per esempio: 1) indebito ritardo nel proporre ricorso; o 2) mancata proposizione di altri ricorsi più appropriati, come un’impugnazione; o 3) mancanza di trasparenza da parte del ricorrente; o 4) il fatto che il ricorrente non abbia agito in buona fede; o 5) pregiudizio a terzi, o 6) laddove la concessione del provvedimento richiesto non abbia un effetto utile.

19. Di conseguenza, nutrendo dubbi sulla questione se il diritto dell’Unione osti a norme processuali nazionali come quelle di cui al procedimento principale, l’Ard-Chúirt (Alta Corte) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «1) Se un giudice nazionale abbia il potere discrezionale di rifiutare la concessione di un provvedimento nonostante la sua decisione secondo la quale il diritto nazionale non ha trasposto un determinato elemento di una direttiva dell’Unione europea e, ove il giudice disponga di tale potere discrezionale, quali siano i fattori da prendere in considerazione in relazione a tale potere discrezionale e/o se il giudice nazionale possa prendere in considerazione i medesimi fattori di cui terrebbe conto nel caso in cui dovesse esaminare una violazione del diritto nazionale. 2) Se il principio dell’effetto diretto del diritto dell’Unione sia pregiudicato ove il giudice nazionale rifiutasse di concedere il provvedimento richiesto nel presente procedimento in ragione dell’entrata in vigore dell’articolo 7 del [regolamento 2019/6] (la cui applicazione è differita al 28 gennaio 2022), nonostante il fatto che detto giudice abbia statuito che il diritto nazionale non aveva dato attuazione all’obbligo di cui all’articolo 61, paragrafo 1, all’articolo 58, paragrafo 4, e all’articolo 59, paragrafo 3, della direttiva 2001/82, secondo il quale l’imballaggio e l’etichettatura dei medicinali veterinari devono essere forniti nelle lingue ufficiali dello Stato membro, vale a dire, in Irlanda, in irlandese e in inglese».

20. Il ricorrente, l’Irlanda, il governo polacco e la Commissione europea hanno presentato osservazioni scritte.

IV. Analisi A. Sulla ricevibilità

21. L’Irlanda e il governo polacco sostengono l’irricevibilità del rinvio pregiudiziale.

22. In primo luogo, l’Irlanda sostiene di aver correttamente recepito le disposizioni dell’Unione in questione.

Il testo della direttiva 2001/82 sarebbe ambiguo quanto all’esistenza o meno di un requisito che impone di utilizzare tutte le lingue ufficiali per le informazioni che compaiono sull’imballaggio e sull’etichettatura dei medicinali veterinari nel caso in cui uno Stato membro possieda più lingue ufficiali.

Pertanto, la decisione dell’Irlanda di attuare detta direttiva in modo tale da consentire l’uso di una soltanto delle sue lingue ufficiali rientrerebbe nel suo margine di discrezionalità nel recepimento della direttiva.

23. In secondo luogo, ad avviso dell’Irlanda, dalla finalità esplicita della direttiva 2001/82 risulta chiaramente che i diritti che ne derivano non sono diritti linguistici o culturali, bensì diritti concernenti l’accesso alle informazioni sui medicinali veterinari.

Tali diritti sarebbero violati soltanto se il ricorrente fosse in possesso di imballaggi o etichettature che non è in grado di comprendere appieno.

Tuttavia, il ricorrente nel procedimento principale non ha lamentato di essersi imbattuto in un imballaggio o in un’etichettatura che non era in grado di comprendere appieno.

24. Da parte sua, il governo polacco sostiene che il diritto dell’Unione non impone ai giudici nazionali di concedere provvedimenti che consistono nell’ordinare alle autorità nazionali competenti di modificare il diritto nazionale in modo da renderlo conforme al diritto dell’Unione.

In ogni caso, tale governo sostiene che il ricorso del ricorrente sia destinato a essere respinto.

Anche supponendo che il diritto di ricevere le informazioni che accompagnano i medicinali veterinari in lingua irlandese discenda da disposizioni incondizionate e sufficientemente precise della direttiva 2001/82, non si tratterebbe, tenuto conto della sua natura, di un diritto invocabile nei confronti delle autorità irlandesi.

L’obbligo di etichettare tali prodotti in lingua irlandese sarebbe posto in capo a soggetti privati, vale a dire i produttori e i distributori di tali prodotti.

Tuttavia, il ricorrente non potrebbe invocare il suo diritto all’informazione in lingua irlandese per quanto attiene ai medicinali veterinari nei confronti dei produttori e dei distributori di tali medicinali, poiché una direttiva non può, di per sé, creare obblighi a carico di un singolo e, quindi, non potrebbe essere invocata in quanto tale nei suoi confronti.

25. Per quanto riguarda la ricevibilità della presente domanda di pronuncia pregiudiziale, tali argomenti non sono persuasivi.

26. A mio avviso, sia gli argomenti sollevati dall’Irlanda sia quelli sollevati dal governo polacco riguardano il merito del ricorso del ricorrente nel procedimento principale a livello nazionale.

Le obiezioni sollevate dall’Irlanda vertono su una questione di merito preliminare che, tuttavia, non è stata sollevata dal giudice del rinvio.

Lo stesso vale per quanto concerne le obiezioni sollevate dal governo polacco.

Nel presente procedimento, la questione se il diritto dell’Unione imponga al giudice nazionale di concedere un rimedio specifico è, lo ribadisco, una questione prettamente di merito, e non di ricevibilità.

La Corte ha costantemente statuito che elementi attinenti ad aspetti sostanziali non sono affatto idonei ad incidere sulla ricevibilità delle questioni sollevate ( 4 ).

27. Inoltre, secondo una giurisprudenza costante, le questioni relative all’interpretazione del diritto dell’Unione proposte dal giudice nazionale nel contesto di fatto e di diritto che egli individua sotto la propria responsabilità, e del quale non spetta alla Corte verificare l’esattezza, godono di una presunzione di rilevanza.

Detta presunzione non può essere posta in discussione dalla possibilità che il ricorrente risulti soccombente nel procedimento principale dinanzi al giudice nazionale, in particolare qualora la Corte adotti una determinata interpretazione del diritto dell’Unione di cui trattasi ( 5 ).

28. Per questi motivi, mi accingo ora a esaminare il merito delle due questioni proposte.

B. Sul merito

1. Osservazioni preliminari

29. Nella presente causa, il ricorrente invoca e il giudice del rinvio richiama alcuni dei più importanti principi strutturali del diritto dell’Unione: effetto diretto, primato, tutela giurisdizionale effettiva e autonomia procedurale.

A prima vista, dunque, le questioni poste nel presente procedimento possono apparire assai complesse.

Tuttavia, a un esame più attento, la questione principale emerge in modo alquanto chiaro.

30. A quanto mi risulta, nel procedimento principale il ricorrente ha chiesto, in sostanza, tre tipi di provvedimenti: i) una dichiarazione di incompatibilità del diritto nazionale con il diritto dell’Unione; ii) una dichiarazione ai sensi della quale il diritto nazionale deve essere conforme al diritto dell’Unione; e, infine, iii) una dichiarazione secondo cui le autorità nazionali sono tenute a modificare, di conseguenza, il diritto nazionale.

31. Non mi è del tutto chiaro se questi tre tipi di provvedimenti debbano essere concessi contemporaneamente o se il giudice del rinvio possa scegliere liberamente tra di essi.

Ai fini delle presenti conclusioni, presumerò che il giudice del rinvio possieda un notevole margine di manovra a tale riguardo.

Infatti, il giudice del rinvio afferma che, ai sensi del diritto nazionale, esso gode di discrezionalità quanto alla scelta del provvedimento che ritiene più appropriato tenuto conto delle circostanze e, se del caso, anche quanto al rifiuto di concedere un qualsivoglia provvedimento ( 6 ).

Tale giudice chiede, quindi, se ciò valga anche nel caso in cui i diritti del ricorrente discendano dal diritto dell’Unione.

32. In tale contesto, mi sembra che, dal punto di vista del diritto dell’Unione, le questioni relative all’autonomia procedurale e alla tutela giurisdizionale effettiva si collochino al centro della controversia.

Le due questioni proposte, dunque, possono essere trattate congiuntamente, e riformulate nel modo seguente: se il diritto dell’Unione e, segnatamente, i principi dell’autonomia procedurale e della tutela giurisdizionale effettiva ostino a una normativa o a una prassi nazionali ai sensi della quale i giudici nazionali dispongono di un potere discrezionale nel decidere se concedere o meno un provvedimento e, in caso affermativo, la forma di tale provvedimento, a un ricorrente che lamenti l’omesso corretto recepimento di una direttiva da parte delle autorità, allorché il ricorso sia fondato.

33. Nel rispondere a tale questione, articolerò le presenti conclusioni nel modo seguente: inizierò descrivendo il contesto giuridico pertinente dell’analisi, al fine di spiegare il modo in cui la presente causa sarà esaminata (2).

In seguito, illustrerò brevemente il modo in cui, in cause pregresse, la Corte ha applicato tale contesto a casi specifici (3).

Su tale base, esporrò alcuni temi e orientamenti trasversali che possono essere utili al giudice del rinvio (4).

Nella misura in cui spetta al giudice del rinvio, in ultima istanza, trarre le dovute conseguenze per quanto concerne il procedimento principale, concluderò con alcune considerazioni attinenti al caso concreto (5).

2. Sul contesto pertinente: effettività della giurisprudenza Rewe e tutela giurisdizionale effettiva a norma dell’articolo 47 della Carta

34. Secondo una giurisprudenza costante, le norme di diritto dell’Unione direttamente applicabili che sono fonte immediata di diritti e di obblighi per tutti coloro ai quali esse si applicano, siano questi gli Stati membri ovvero i singoli, devono esplicare la pienezza dei loro effetti in maniera uniforme in tutti gli Stati membri, a partire dalla loro entrata in vigore e per tutta la durata della loro validità ( 7 ).

35. Sempre secondo una giurisprudenza costante, il giudice nazionale, adito nell’ambito della sua competenza, in quanto organo di uno Stato membro e in applicazione del principio di cooperazione previsto dall’articolo 4, paragrafo 3, TUE, ha l’obbligo di applicare integralmente il diritto dell’Unione e di tutelare i diritti che questo attribuisce ai singoli, disapplicando le disposizioni della legge nazionale contrarie ad una norma del diritto dell’Unione ( 8 ).

36. Da ciò consegue che è incompatibile con le esigenze inerenti alla natura stessa del diritto dell’Unione qualsiasi disposizione facente parte dell’ordinamento giuridico di uno Stato membro o qualsiasi prassi , legislativa, amministrativa o giudiziaria , la quale porti ad una riduzione della concreta efficacia del diritto dell’Unione per il fatto che sia negato al giudice, competente ad applicare questo diritto, il potere di fare, all’atto stesso di tale applicazione, tutto quanto è necessario per disapplicare le disposizioni legislative nazionali che eventualmente ostino alla piena efficacia delle norme dell’Unione ( 9 ).

37. Tuttavia, ci si chiede quale sia il grado di efficacia delle norme dell’Unione direttamente applicabili necessario al fine di garantirne la piena efficacia.

Salvo che, in linea di principio, il termine «piena» debba essere inteso nel senso che comprende tutto e di più, non vi è, di fatto, alcun criterio indipendente di diritto dell’Unione in materia di piena efficacia.

Vi è, piuttosto, una valutazione caso per caso, solitamente condotta mediante un rinvio al contesto normativo nazionale in questione in un determinato caso.

38. Ciò è inevitabile se il principio di base nell’applicazione nazionale delle norme del diritto dell’Unione è l’autonomia procedurale nazionale.

Il criterio di riferimento iniziale rimane quello determinato dal diritto nazionale.

Secondo una giurisprudenza costante, in assenza di una normativa dell’Unione, spetta a ciascuno degli Stati membri designare i giudici competenti e definire le modalità procedurali dei ricorsi intesi a garantire la tutela dei diritti spettanti ai singoli in forza del diritto dell’Unione.

Tuttavia, tali modalità non devono essere meno favorevoli di quelle che riguardano ricorsi analoghi di natura interna (requisito dell’ equivalenza ), né devono rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dall’ordinamento giuridico dell’Unione (requisito dell’ effettività ) ( 10 ).

39. Nell’ambito del presente procedimento, è evidente che non si pone la questione dell’ equivalenza .

I dubbi del giudice del rinvio discendono dal fatto stesso che le norme processuali nazionali in questione non si applicano soltanto a situazioni disciplinate dal diritto nazionale, ma anche a situazioni disciplinate dal diritto dell’Unione.

40. La vera questione è, quindi, quella dell’ effettività .

41. Tuttavia, in un caso come quello in esame, il requisito dell’effettività, inteso come condizione per l’applicazione del principio dell’autonomia procedurale, e dunque, talora descritto come «effettività Rewe» ( 11 ), si sovrappone in pratica al diritto fondamentale a un ricorso giurisdizionale effettivo ai sensi dell’articolo 47 della Carta.

Infatti, il ricorrente sostiene che l’applicazione delle norme processuali nazionali in questione lo priverebbe di un ricorso adeguato a garantire la tutela del diritto (sostanziale) conferitogli dalle disposizioni dell’Unione in questione: beneficiare delle informazioni che accompagnano i medicinali veterinari in entrambe le lingue ufficiali dello Stato (irlandese e inglese).

42. Come ho osservato nelle mie conclusioni nella causa Banger, il rapporto tra il principio di effettività, come uno dei due requisiti in materia di autonomia procedurale degli Stati membri, e il principio della tutela giurisdizionale effettiva, come diritto fondamentale successivamente sancito dall’articolo 47 della Carta, non è forse (ancora) del tutto chiaro ( 12 ).

È difficile contestare che, quantomeno, i due principi si sovrappongano in larga misura per quanto attiene al loro contenuto.

43. Inoltre, per quanto riguarda il tipo di valutazione da effettuare, essi potrebbero essere interpretati nel senso di imporre l’esame di una determinata situazione sotto due profili complementari: l’effettività (Rewe) si concentra sul piano strutturale (esistenza, in generale, di ricorsi giurisdizionali adeguati nel tipo di situazione di cui trattasi), mentre la tutela giurisdizionale effettiva ai sensi dell’articolo 47 della Carta esige che sia rivolta un’attenzione maggiore al piano individuale (esistenza in concreto di ricorsi adeguati per l’interessato).

44. Il principio della tutela giurisdizionale effettiva è un principio generale del diritto dell’Unione, oggi sancito all’articolo 47 della Carta.

Esso esige, in particolare, che vi siano ricorsi adeguati di natura giurisdizionale per contestare le decisioni delle autorità nazionali suscettibili di violare i diritti e le libertà conferiti ai singoli dal diritto dell’Unione ( 13 ).

In tale contesto, il giudice nazionale investito della controversia deve, inter alia, essere competente ad esaminare tutte le questioni di fatto e di diritto pertinenti a tale controversia ( 14 ).

45. Orbene, la portata e l’intensità del controllo che il giudice nazionale è tenuto a effettuare ai fini del rispetto dell’articolo 47 della Carta variano in funzione del contesto specifico e delle circostanze pertinenti di ciascun caso ( 15 ).

Come affermato dalla Corte in varie occasioni, gli elementi da prendere in considerazione comprendono, segnatamente, «[la] natura dell’atto in oggetto, [il] contesto in cui è stato adottato e [le] norme giuridiche che disciplinano la materia in esame» ( 16 ).

46. Naturalmente, vi è un’abbondante giurisprudenza in materia di effettività Rewe, alla quale, nel corso dell’ultimo decennio, è subentrata, in sostanza, la giurisprudenza in materia di tutela giurisdizionale effettiva ai sensi dell’articolo 47 della Carta.

Tuttavia, è difficile considerare coerente tale giurisprudenza, che è estremamente legata al caso specifico. 3.

Giurisprudenza pregressa: rigore, clemenza e una via di mezzo

47. La giurisprudenza sviluppatasi nel corso degli anni è variegata ( 17 ).

Essendo legata al caso specifico, essa resiste a generalizzazioni.

Sono rinvenibili esempi di approcci diversi.

Tale giurisprudenza spazia da posizioni alquanto benevole nei confronti degli Stati membri, in cui l’equivalenza è tendenzialmente considerata sufficiente, a perentorie istanze di effettività, in cui lo Stato membro è tenuto a fare (molto) di più rispetto a ciò che è normalmente possibile ai sensi del suo diritto nazionale.

48. Ad un estremo vi sono cause in cui la Corte ha accettato le norme processuali in questione, dopo aver reso il rispetto della condizione dell’equivalenza il punto focale della sua analisi.

In tali cause, la valutazione della condizione dell’effettività è stata oggetto di un approccio particolarmente tenue ( 18 ).

A tale riguardo, la Corte ha chiarito che il principio di equivalenza non può essere interpretato nel senso di obbligare uno Stato membro ad estendere a tutte le azioni fondate sul diritto dell’Unione le sue norme processuali più favorevoli ( 19 ).

Tale criterio di controllo «clemente» sembra essere stato impiegato soprattutto in materia di istituti e meccanismi di diritto processuale comuni a tutti gli ordinamenti giuridici degli Stati membri, essendo connaturati a qualsiasi sistema giuridico (come, ad esempio, l’autorità di cosa giudicata, i termini e così via).

49. All’estremo opposto si rinvengono cause quali Simmenthal, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Cartesio, Elchinov, o [OSCURATO:PERSONA] ( 20 ), in cui la Corte ha insistito in modo categorico su una solida concezione dell’effettività.

Tali cause riguardavano, tipicamente, situazioni in cui un ordinamento giuridico nazionale era privo di un determinato tipo di rimedio, mentre la prassi nazionale in questione era percepita come fonte di ostacoli sistemici alla piena effettività del diritto dell’Unione o a una tutela rapida e completa dei singoli lesi nei loro diritti.

50. Inoltre, per quanto riguarda più specificamente il contesto della presente causa, la Corte ha anche adottato un approccio alquanto rigoroso in varie cause in cui la questione sollevata dai giudici del rinvio verteva sugli effetti, ratione temporis, di sentenze che constatavano l’incompatibilità del diritto nazionale con il diritto dell’Unione.

In cause quali [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], o [OSCURATO:PERSONA] ( 21 ), la Corte ha sostanzialmente negato che i giudici nazionali, compresi gli organi giurisdizionali supremi o i giudici costituzionali nazionali, avessero il potere di ritardare gli effetti di una constatazione di incompatibilità di una misura nazionale con il diritto dell’Unione o di creare un regime transitorio al fine di colmare un asserito vuoto giuridico.

Siffatte decisioni equivarrebbero, secondo la Corte, a una limitazione nel tempo degli effetti di un’interpretazione di una norma del diritto dell’Unione, limitazione in merito alla quale soltanto la Corte può esprimersi.

Di converso, a fini di contestualizzazione, occorre parimenti riconoscere che un importante elemento comune a tali cause è la corretta osservanza o, addirittura, l’esecuzione delle precedenti sentenze della Corte in discussione in tali cause.

51. Infine, tra questi due estremi, si rinvengono cause in cui la Corte si è attestata su una posizione in un certo senso intermedia.

Spesso, la Corte ha tentato di giungere a decisioni «salomoniche» di avallo delle norme nazionali degli Stati membri, limitando al contempo la loro autonomia quanto alle modalità di utilizzo di tali mezzi di ricorso.

Cause quali Fantask, Melki and Abdeli, DEB, Lesoochranárske zoskupenie VLK costituiscono buoni esempi in tal senso ( 22 ).

52. Una serie di recenti sentenze della Corte sembra ispirarsi a quest’ultimo filone giurisprudenziale.

In tali cause, la Corte ha imposto ai giudici nazionali di utilizzare appieno il potenziale offerto dalle norme processuali nazionali, al fine di conseguire gli obiettivi perseguiti dalle pertinenti disposizioni dell’Unione, ma solo nei limiti in cui un siffatto esercizio ermeneutico fosse conforme al principio di legalità e non comportasse violazioni di diritti fondamentali ( 23 ).

53. In definitiva, la «contraddizione Rewe/Simmenthal» ( 24 ), che spinge in direzioni diverse per quanto concerne, da un lato, il requisito dell’ equivalenza (o il divieto di discriminazione) e, dall’altro, il requisito dell’ effettività , è un elemento tuttora fortemente presente nel criterio dell’autonomia procedurale nazionale.

Tuttavia, limiti interni a un’affermazione assoluta del principio di effettività sono espressamente riconosciuti, in misura crescente, attraverso il principio di legalità, la tutela dei diritti fondamentali (e, forse, anche un pizzico di buon senso ( 25 )).

4. Piano strutturale: valutazione caso per caso

54. A mio avviso, i principi e la giurisprudenza dell’Unione appena illustrati inducono a concludere che non vi è una risposta semplice, generale alla questione se il diritto dell’Unione osti a una normativa o a una prassi nazionali ai sensi della quale i giudici nazionali dispongono di un potere discrezionale nel decidere se concedere o meno un provvedimento e, in caso affermativo, la forma di tale provvedimento, a un ricorrente che lamenti l’omesso corretto recepimento di una direttiva da parte delle autorità, allorché il ricorso sia fondato.

55. Ciò, dipende, semplicemente, dal caso di specie.

Non vedo alcuna ragione per cui il diritto dell’Unione dovrebbe, in linea di principio , ostare a una siffatta normativa o prassi.

Secondo una giurisprudenza costante della Corte, ciascun caso in cui si pone la questione se una norma processuale nazionale renda impossibile o eccessivamente difficile l’applicazione del diritto dell’Unione «dev’essere esaminato tenendo conto del ruolo di detta norma nell’insieme del procedimento, dello svolgimento e delle peculiarità dello stesso, dinanzi ai vari organi giurisdizionali nazionali.

Sotto tale profilo si devono considerare, se necessario, i principi che sono alla base del sistema giurisdizionale nazionale, quali la tutela dei diritti della difesa, il principio della certezza del diritto e il regolare svolgimento del procedimento» ( 26 ).

56. Dunque, ciò che è richiesto alla luce del diritto dell’Unione è una ragionevole correlazione tra i diritti, la violazione e il tipo e la portata dei ricorsi o dei provvedimenti da concedere, alla luce dei fatti e delle circostanze del caso di specie.

Ciascun caso deve essere valutato nel suo contesto e nella sua dimensione.

A mio avviso, tale requisito non è limitato al solo diritto dell’Unione, ma è connaturato a qualsiasi ordinamento giuridico moderno europeo.

Non ritengo che la tanto ossequiata effettività del diritto dell’Unione possa essere invocata come mezzo per ritornare, di fatto, in ogni situazione in cui sia potenzialmente in gioco, dinanzi a un giudice nazionale, il diritto dell’Unione, a un modo di giudicare vincolato e inflessibile e, pertanto, del tutto sproporzionato, che ricorda le sentenze penali pronunciate nell’Inghilterra del XVII o del XVIII secolo.

57. Pertanto, mi sembra che la giurisprudenza stessa della Corte esiga, in realtà, che i giudici nazionali prendano in considerazione, nell’esercizio del loro potere discrezionale in materia di provvedimenti e ricorsi, elementi come quelli indicati dal giudice del rinvio: indebito ritardo nel proporre ricorso, mancata proposizione di altri ricorsi più appropriati, mancanza di trasparenza da parte del ricorrente, il fatto che il ricorrente non abbia agito in buona fede, pregiudizio a terzi, e se la concessione del provvedimento richiesto abbia o meno un effetto utile.

Prendere in considerazione tali elementi non priva il ricorrente, di per sé, di una tutela giurisdizionale, né priva di effettività il diritto sostanziale di cui il ricorrente chiede tutela.

58. Al contrario, tenendo conto degli elementi summenzionati, il giudice del rinvio si limita a esercitare la sua funzione giurisdizionale, che consiste nell’individuare, per ciascuna controversia, la soluzione più appropriata, tenendo conto del contesto specifico e di tutte le circostanze pertinenti.

Ribadisco che i principi di effettività del diritto dell’Unione e della tutela giurisdizionale effettiva non possono essere interpretati nel senso di imporre un’automaticità (priva di senso) in capo ai giudici nazionali.

59. Certamente, il fatto che la discrezionalità dei giudici nazionali riguardi non soltanto la forma del provvedimento da concedere, ma anche l’opportunità di concedere o meno un provvedimento , potrebbe suggerire che, almeno in taluni casi, un singolo sia completamente privato di qualsiasi forma di tutela giurisdizionale e che l’effettività delle norme pertinenti dell’Unione non sia garantita.

60. Tuttavia, a mio avviso, non si tratterebbe di una conclusione ragionevole.

Infatti, a quanto mi risulta, in tutti gli ordinamenti giuridici vi sono principi o meccanismi procedurali concepiti per evitare situazioni in cui un’applicazione cieca e automatica delle norme condurrebbe a un risultato ingiusto o sproporzionato o a una soluzione priva di utilità.

A tale proposito, posso menzionare, ad esempio, le norme relative a una buona amministrazione della giustizia e all’economia processuale o le norme contro l’abuso di diritto o lo sviamento di procedura, nonché in materia di lite temeraria o vessatoria.

Di conseguenza, non vi è nulla di intrinsecamente illegittimo nel fatto che, nonostante l’azione formale di un ricorrente nel quadro dei suoi diritti e nelle sue pretese sia fondata, in casi del tutto eccezionali (e sottolineo, del tutto eccezionali), tale ricorrente possa non ottenere il provvedimento richiesto.

Ancora una volta, la questione se tale esito sia o meno giustificato dipende dalle circostanze e dal contesto di ciascun caso concreto.

61. Concludo pertanto che una valutazione della compatibilità di una normativa o di una prassi nazionali come quelle di cui trattasi con il diritto dell’Unione deve, di norma, essere effettuata caso per caso, vuoi ai sensi della condizione (più orientata a livello strutturale) dell’effettività come parte del principio dell’autonomia procedurale, vuoi in forza del principio (più orientato a livello dei diritti del singolo) della tutela giurisdizionale effettiva.

Ciò che, a mio avviso, è determinante è che, in ciascun caso, si deve consentire al giudice nazionale di individuare un rapporto ragionevole (o proporzionale) tra la natura e l’importanza del diritto invocato, la gravità della violazione o l’entità del danno subito e il tipo di rimedio o provvedimento richiesto.

Tutti tali elementi dovrebbero essere misurati e valutati nell’ambito della situazione di fatto e di diritto di cui trattasi.

62. Alla luce di quanto precede, ritengo che la Corte debba fornire al giudice del rinvio una risposta secondo la quale il diritto dell’Unione e, segnatamente, i principi dell’autonomia procedurale e della tutela giurisdizionale effettiva non ostano, certamente non di per sé, a una normativa o a una prassi nazionali ai sensi della quale i giudici nazionali dispongono di un potere discrezionale nel decidere se concedere o meno un provvedimento e, in caso affermativo, la forma di tale provvedimento, a un ricorrente che lamenti l’omesso corretto recepimento di una direttiva da parte delle autorità, allorché il ricorso sia fondato.

Spetta al giudice del rinvio garantire che, alla luce dei fatti e del contesto di ogni causa di cui è investito, vi sia un rapporto ragionevole tra la natura dei diritti invocati, la gravità della loro violazione o del danno subito e il tipo di rimedio richiesto e, conseguentemente, il provvedimento che esso decida di concedere (o, eventualmente, di non concedere) al ricorrente.

63. Per quanto concerne la controversia di cui al procedimento principale, ne consegue che il giudice del rinvio si trova chiaramente nella posizione migliore per compiere tale valutazione.

Tuttavia, al fine di fornire indicazioni utili a tale giudice, formulerò ora alcune considerazioni aggiuntive, tenendo presenti talune particolarità del caso di specie.

5. Sul contesto della presente causa: diritti, violazione, rimedi

64. Nel procedimento principale, il giudice del rinvio dovrà sostanzialmente verificare se (uno, alcuni o tutti) i provvedimenti richiesti dal ricorrente determinino un esito giusto e proporzionato ai fini della tutela dei diritti da esso invocati.

65. Ciò avviene certamente se si parte dal presupposto che le disposizioni dell’Unione in questione producano effetti diretti.

Per quanto concerne la struttura del rapporto, è certamente vero che i resistenti sono autorità pubbliche e, secondo una giurisprudenza costante, i singoli possono far valere le disposizioni di una direttiva nei confronti di tali autorità qualora lo Stato non le abbia recepite entro i termini previsti ( 27 ).

66. Tuttavia, la questione se la disposizione o le disposizioni di diritto dell’Unione di cui trattasi producano effetti diretti e quale sia precisamente il contenuto della norma direttamente applicabile, è una questione distinta.

Secondo una giurisprudenza costante, una disposizione di diritto dell’Unione è dotata di effetto diretto qualora, dal punto di vista sostanziale, sia sufficientemente chiara, precisa e incondizionata da poter essere invocata nei confronti di una disposizione nazionale confliggente, o qualora attribuisca diritti che i singoli possano far valere nei confronti dello Stato ( 28 ).

67. Nella presente causa, il giudice del rinvio sembra aver deciso la causa già in una fase preliminare, rilevando che, come sostenuto dal ricorrente, le disposizioni dell’Unione in questione sono sufficientemente chiare, precise e incondizionate da produrre un effetto diretto.

Il giudice del rinvio non ha chiesto alla Corte di esaminare tale questione e rispetterò tale decisione, benché detta questione sia stata sollevata e dedotta dall’Irlanda ai fini della ricevibilità ( 29 ).

Desidero tuttavia chiarire due elementi.

68. In primo luogo, la precisione della norma, quale condizione dell’effetto diretto, implica che il contenuto dell’obbligo incombente allo Stato membro sia effettivamente chiaro.

La portata di una norma dotata di effetto diretto non deve necessariamente coincidere testualmente con l’intera proposizione giuridica.

Pertanto, è certamente possibile estrapolare da una proposizione più ampia una norma più limitata, autonoma, che rifletta l’obbligo minimo incombente a uno Stato membro.

Tuttavia, tale norma deve essere chiara e precisa quanto alla sua portata e al suo contenuto ( 30 ).

69. In secondo luogo, nell’effettuazione di siffatta analisi con riguardo a una norma contenuta in una direttiva, è utile ricordare che la scelta e l’autonomia dello Stato membro rappresentano la posizione costituzionale di base ai fini del recepimento di una direttiva, naturalmente a condizione che la direttiva stessa non precluda tale scelta.

Di converso, qualora tale scelta e discrezionalità siano concesse da un regolamento, il testo di quest’ultimo deve indicarlo espressamente.

Tale circostanza potrebbe essere particolarmente rilevante nell’ambito della valutazione della portata di un determinato obbligo a seguito di una modifica del tipo di fonte giuridica dell’Unione che disciplina un dato settore, in particolare com’è avvenuto recentemente in una serie di ambiti del diritto dell’Unione ( 31 ), allorché lo strumento normativo in un determinato settore, originariamente una direttiva, sia divenuto un regolamento.

70. In ogni caso, vi è un altro aspetto che merita di essere preso in considerazione.

La natura del diritto in gioco è uno degli elementi che devono normalmente essere presi in considerazione ( 32 ) per determinare il rimedio adeguato che occorre garantire alla persona lesa.

Infatti, la natura e l’importanza del diritto in questione si collocano nella fase iniziale della valutazione complessiva che deve essere effettuata dal giudice nazionale ( 33 ).

Ritengo che, nella presente causa, tale elemento meriti una certa attenzione, e me ne occuperò ora. a) Sul tipo di diritti.

Diritti linguistici nel diritto dell’Unione

71. Anzitutto, non vi è dubbio che, nell’Unione, la diversità linguistica sia particolarmente valorizzata.

Ai sensi dell’articolo 3 TUE, l’Unione «rispetta la ricchezza della sua diversità culturale e linguistica» e «vigila sulla salvaguardia e sullo sviluppo del patrimonio culturale europeo».

A tal fine, l’Unione è tenuta, ai sensi dell’articolo 165, paragrafo 2, TFUE, a promuovere l’apprendimento e la diffusione delle lingue degli Stati membri.

72. Il rispetto per la diversità linguistica è sancito anche all’articolo 22 della Carta.

Inoltre, l’articolo 21 della Carta vieta qualsiasi discriminazione fondata, fra l’altro, sulla lingua.

73. In aggiunta, il multilinguismo costituisce un principio centrale del funzionamento dell’Unione, e la prima prova di ciò è l’adozione del regolamento n. 1 nel 1958 ( 34 ).

74. Tuttavia, sebbene tali principi e il loro rilievo siano effettivamente di fondamentale importanza, è stato altresì riconosciuto che la politica linguistica implica scelte che, talora, sono anche politicamente e socialmente delicate.

Tenuto conto di ciò, sia il legislatore, sia i giudici dell’Unione hanno costantemente adottato un approccio piuttosto prudente, diplomatico e pragmatico in materia linguistica, a livello dell’Unione, anche quando tale livello può avere ripercussioni a livello degli Stati membri.

75. Sul piano del funzionamento interno dell’Unione, il sistema non è mai stato eccessivamente rigido.

Anzitutto, anche per quanto riguarda le lingue ufficiali dell’Unione, sono state recentemente introdotte eccezioni, in particolare per quanto concerne l’irlandese ( 35 ) e il maltese ( 36 ).

Soprattutto, ai fini della presente causa, la Corte ha costantemente respinto l’idea che, ai sensi del diritto dell’Unione, debba esservi una parità assoluta fra tutte le lingue ufficiali ( 37 ).

Il principio dell’autenticità di tutte le versioni linguistiche e il principio di non discriminazione tra le lingue ufficiali dell’Unione non significano che «tutte le lingue ufficiali devono ricevere lo stesso trattamento in ogni circostanza e a tutti gli effetti» ( 38 ).

Regimi differenziati a livello dell’Unione sono pertanto ammissibili, purché sufficientemente giustificati.

76. Inoltre, quando chiamati a riconoscere e a preservare i diritti linguistici derivanti dal diritto dell’Unione, i giudici dell’Unione si sono adoperati per garantire la tutela dei singoli interessati ( 39 ), lasciando tuttavia un certo margine di manovra alle autorità competenti (dell’Unione o nazionali).

77. Ad esempio, nella causa Skoma-Lux, la Corte ha statuito che un regolamento della (allora) Comunità, che non era stato pubblicato nella lingua di uno Stato membro, era inopponibile ai cittadini di tale Stato ( 40 ).

Tuttavia, la Corte si è astenuta dal trarre dalla mancata pubblicazione conseguenze più gravi, sul piano della validità o dell’applicabilità dell’atto.

Pertanto, il diritto dell’Unione non pubblicato nella (unica) lingua di uno Stato membro rimaneva, di fatto, una normativa valida in tale Stato membro.

Semplicemente, sulla base di tale normativa non potevano essere imposti obblighi in capo ai singoli ( 41 ).

78. Tale tendenza è probabilmente ancora più evidente quando la Corte si trova di fronte a provvedimenti nazionali che riflettono scelte di politica nazionale.

Non si dovrebbe trascurare, al riguardo, che la politica linguistica a livello nazionale rientra, in linea di massima, nelle competenze degli Stati membri.

Infatti, ai sensi dell’articolo 6 TFUE, l’Unione possiede competenza soltanto al fine di svolgere azioni intese a sostenere, coordinare o completare l’azione degli Stati membri nel settore della cultura e dell’istruzione.

Del resto, la politica linguistica non può che riflettere la storia, la cultura, le tradizioni e la società di ciascun paese.

79. Dunque, i giudici dell’Unione si sono dimostrati restii a interferire in misura eccessiva con le scelte nazionali o a imporre agli Stati membri obblighi di ampia portata.

A titolo di esempio, nella sentenza UTECA, la Corte ha dichiarato compatibile con il diritto dell’Unione la normativa nazionale che imponeva alle emittenti televisive di destinare una determinata parte dei loro ricavi al finanziamento anticipato di film europei per il cinema e la televisione la cui lingua originale era una delle lingue ufficiali di tale Stato membro ( 42 ).

Nella sentenza Runevič-Vardyn, la Corte ha statuito che il diritto dell’Unione non osta a che le autorità nazionali rifiutino di modificare il nome e il cognome delle persone interessate, come registrati nei certificati di nascita e di matrimonio, sulla base del fatto che il diritto nazionale prevedeva che il nome e il cognome delle persone fisiche dovesse essere registrato in tali documenti conformemente alle regole di grafia della lingua nazionale ufficiale ( 43 ).

Più in generale, la Corte ha ripetutamente dichiarato che la tutela e la promozione di una o più lingue ufficiali di uno Stato membro possono giustificare deroghe alle norme in materia di libera circolazione e ha dichiarato le misure nazionali adottate a tal fine incompatibili con il diritto dell’Unione soltanto quando non proporzionate rispetto a tale obiettivo ( 44 ).

80. Dalla giurisprudenza illustrata supra traggo due conclusioni.

In primo luogo, sebbene non vi sia alcun dubbio che i diritti linguistici rivestano un’importanza fondamentale nell’Unione e che i singoli abbiano certamente il diritto di ottenere tutela contro qualsiasi violazione di tali diritti, la loro eventuale violazione non comporta alcuna conseguenza automatica.

A tale riguardo, i giudici dell’Unione hanno generalmente preferito un approccio equilibrato e modulato, nel quale le circostanze specifiche di ciascun caso sono debitamente esaminate e ponderate le une rispetto alle altre, al fine di ottenere un risultato equo (e non destabilizzante).

81. In secondo luogo, tale approccio è stato adottato non soltanto per quanto riguarda l’uso delle lingue rispetto a specifiche normative settoriali o dipendenti dal settore (come negli esempi sopra citati della giurisprudenza in materia di libera circolazione), ma anche per quanto riguarda le scelte costituzionali.

Pertanto, in altri termini, anche se i casi strutturali o costituzionali sono caratterizzati da un sufficiente grado di flessibilità e dall’assenza di conseguenze automatiche in termini di risultato, sarebbe assai azzardato sostenere che un semplice regime di diritto derivato in un settore normativo specifico possa improvvisamente dare origine a un diritto linguistico assoluto.

82. In tale contesto, mi occuperò ora delle altre variabili dell’equazione dinanzi al giudice del rinvio.

In termini metaforici, qualora, su un piatto della bilancia, vi sia una potenziale violazione di un diritto linguistico come quello derivante dalle disposizioni del diritto dell’Unione in questione, ci si chiede quale tipo di rimedio il giudice del rinvio debba porre sull’altro piatto per pervenire a una soluzione equilibrata nel procedimento principale. b) Sulla forma del provvedimento

83. Anzitutto, devo sottolineare che la presente causa non riguarda le condizioni alle quali il diritto dell’Unione impone al diritto nazionale di creare nuovi mezzi di ricorso per colmare una lacuna giuridica nella tutela giurisdizionale ( 45 ), contrariamente a quanto sostenuto dal governo polacco ( 46 ).

La presente causa riguarda soltanto il modo in cui i mezzi di ricorso esistenti, già disponibili nell’ordinamento giuridico di uno Stato membro, devono essere utilizzati allorché il procedimento principale dinanzi al giudice nazionale concerna diritti fondati sul diritto dell’Unione.

Non occorre quindi esaminare la questione se, e eventualmente quando, uno Stato membro possa essere obbligato, ai sensi del diritto dell’Unione, a istituire un ricorso giurisdizionale che consenta ai giudici nazionali di adottare decisioni che, come un’ingiunzione o un’ordinanza immediatamente esecutiva, obblighino le autorità (legislative o amministrative) competenti a modificare il diritto nazionale senza riserve.

84. La questione proposta dal giudice del rinvio è di natura diversa.

Tale giudice ha precisato che nel diritto nazionale vi è un insieme di norme che prevedono un mezzo di ricorso nel caso concreto.

Tuttavia, esso chiede se tale insieme di norme possa essere utilizzato e applicato esattamente nello stesso modo in cui si applicherebbe alle domande del ricorrente se esse non fossero fondate sul diritto dell’Unione, bensì sul diritto nazionale.

Il giudice del rinvio chiede se tale insieme di norme debba essere escluso «in nome» dell’applicazione effettiva del diritto dell’Unione o della tutela giurisdizionale effettiva dei singoli.

85. Ciò premesso, è superfluo sottolineare che il giudice del rinvio non può, nel procedimento principale, garantire la piena e immediata soddisfazione dei diritti sostanziali del ricorrente mediante l’operazione combinata consistente nella disapplicazione del diritto nazionale e nell’applicazione diretta del diritto dell’Unione.

Il giudice del rinvio non può ordinare alle società farmaceutiche di rispettare l’obbligo derivante dall’articolo 58, paragrafo 4, dall’articolo 59, paragrafo 3, e dall’articolo 61, paragrafo 1, della direttiva 2001/82.

Tali società non sono convenute nell’ambito di tale procedimento.

86. Inoltre, sarebbe poco probabile che un siffatto ricorso nei loro confronti possa avere esito positivo, poiché la Corte ha costantemente escluso la possibilità che direttive non recepite possano produrre un effetto diretto orizzontale e, in quanto tali, essere invocate nei confronti di singoli ( 47 ).

Inoltre, più recentemente, nella causa Popławski, la Corte ha ribadito che «anche se chiara, precisa e incondizionata, una disposizione di una direttiva non consente al giudice nazionale di disapplicare una disposizione del suo diritto interno ad essa contraria se, in tal modo, venisse imposto un obbligo aggiuntivo a un singolo» ( 48 ).

87. Qualsiasi forma di tutela del diritto del ricorrente nel procedimento principale è, quindi, necessariamente indiretta e differita nel tempo.

Il ricorrente mira a ottenere una dichiarazione ai sensi della quale la normativa nazionale di cui trattasi è incompatibile con le disposizioni della direttiva 2001/82, e dovrebbe quindi essere modificata dalle autorità nazionali competenti.

Dal mio punto di vista, soltanto in quel momento, e per effetto della conseguente modifica della normativa nazionale, le società farmaceutiche potrebbero essere costrette a rispettare le nuove regole, per il futuro.

88. Alla luce di quanto precede, ci si chiede quali rimedi e, più specificamente, quali tipi di provvedimenti dovrebbe concedere il giudice nazionale.

89. Da un lato, per le ragioni illustrate ai paragrafi da 71 a 82 delle presenti conclusioni, il tipo e la gravità dell’asserita violazione, nonché le sue conseguenze, non sembrano tali da imporre provvedimenti draconiani.

Pertanto, il giudice del rinvio è legittimato a giungere alla conclusione che sarebbe sproporzionato concedere, al contempo, tutti i tre provvedimenti richiesti dal ricorrente nel procedimento principale.

In particolare, la domanda del ricorrente con la quale egli chiede al giudice del rinvio di dichiarare che le autorità irlandesi sono tenute a modificare il diritto nazionale per garantire un corretto recepimento delle disposizioni del titolo V della direttiva 2001/82 potrebbe, forse anche alla luce del principio di separazione dei poteri ( 49 ), andare oltre quanto necessario per garantire la tutela del diritto del ricorrente.

90. Dall’altro lato, tuttavia, qualora le pretese del ricorrente risultino fondate, circostanza che, comunque, spetta al giudice del rinvio verificare, non vedo in che modo l’esito di tale procedimento potrebbe essere considerato giusto e proporzionato se il ricorrente abbandonasse l’aula a mani vuote.

91. Il diritto a un ricorso effettivo implica necessariamente che il giudice competente, in linea di principio, debba occuparsi del merito della relativa domanda e concedere un provvedimento adeguato ( 50 ), nonché che tale provvedimento sia debitamente eseguito ( 51 ).

Il diritto a un giudice sarebbe svuotato di significato se una parte vittoriosa fosse privata di qualsiasi forma di soddisfazione in risposta a una violazione dei suoi diritti, salvo che, beninteso, non vi siano circostanze eccezionali che lo giustifichino.

92. Nella presente causa sussistono tali circostanze eccezionali?

93. Nel caso di specie, le autorità irlandesi invocano due ragioni principali per opporsi alla concessione di un provvedimento.

La prima concerne la buona amministrazione della giustizia e l’economia processuale: la concessione di un provvedimento non avrebbe alcuna utilità, dato che il ricorrente comprende le informazioni in inglese.

Inoltre, una nuova norma dell’Unione compatibile con le attuali disposizioni di diritto nazionale entrerà a breve in vigore.

La seconda ragione riguarda l’eventuale pregiudizio di terzi: il rischio che i produttori e i distributori di medicinali veterinari lascino temporaneamente il mercato irlandese al fine di evitare costi aggiuntivi, causando in tal modo un pregiudizio per la salute degli animali.

94. In linea di principio, concordo con l’Irlanda sul fatto che la buona amministrazione della giustizia, l’economia processuale ( 52 ) e/o la necessità di evitare un rischio di carenza di medicinali veterinari ( 53 ) costituiscano, di per sé e in generale, interessi meritevoli di tutela.

In quanto tali, il giudice nazionale può quindi prenderli in considerazione nell’esercizio del suo potere discrezionale.

Tuttavia, spetta al giudice del rinvio verificare se, nelle circostanze del caso di specie , l’uso effettivo del suo potere discrezionale al fine di rifiutare la concessione di qualsiasi provvedimento contribuisca in modo significativo alla tutela di detti interessi e, in ogni caso, non ecceda quanto necessario a tal fine.

95. Poiché, ad oggi, manca più di un anno all’entrata in vigore del nuovo regolamento dell’Unione, è difficile concepire tale periodo di tempo come del tutto trascurabile.

Ricordo, inoltre, che le disposizioni dell’Unione devono esplicare la pienezza dei loro effetti «a partire dalla loro entrata in vigore e per tutta la durata della loro validità» ( 54 ).

Può essere vero che il ricorrente comprende le informazioni in inglese.

Tuttavia, ciò può essere considerato, probabilmente, un elemento indicativo di una minore gravità della violazione e di una minore urgenza nell’individuazione di una forma di rimedio.

Di converso, nutro maggiori dubbi sul fatto che tale elemento possa essere considerato come (unico) fondamento per giustificare il rifiuto di concedere al ricorrente qualsiasi forma di tutela dei suoi diritti, dal momento che tale elemento non ha impedito il riconoscimento della legittimazione ad agire del ricorrente e che la causa è attualmente oggetto di esame nel merito.

96. Inoltre, le asserite conseguenze negative per i terzi e per lo Stato non sono immediate e non discendono automaticamente da un’eventuale decisione adottata dal giudice del rinvio nel contesto del presente procedimento.

In forza del principio del primato del diritto dell’Unione, un conflitto tra una disposizione normativa nazionale e una disposizione del diritto dell’Unione direttamente applicabile deve essere risolto dal giudice nazionale applicando quest’ultima, e disapplicando, se necessario, la disposizione nazionale confliggente.

Tuttavia, siffatta statuizione della Corte è stata effettuata e ribadita ( 55 ) nel contesto di procedimenti giurisdizionali, vale a dire procedimenti inter partes il cui esito vincola, di regola, le parti della controversia.

Tuttavia, non è stato affermato che, ai sensi del diritto dell’Unione, un siffatto conflitto debba essere risolto con una dichiarazione di nullità, invalidità o inesistenza della disposizione nazionale ( 56 ).

Infatti, la determinazione delle competenze dei giudici nazionali spetta a ciascuno Stato membro.

L’effetto diretto e il primato non esigono che le decisioni giurisdizionali di cui trattasi producano effetti erga omnes ( 57 ).

97. Alla luce di quanto precede, mi chiedo se, supponendo che la valutazione del giudice del rinvio per quanto concerne l’interpretazione delle disposizioni dell’Unione in questione sia corretta, la concessione di un provvedimento consistente nella semplice dichiarazione secondo cui le disposizioni nazionali in questione non recepiscono correttamente la direttiva 2001/82 non rappresenti il rimedio più appropriato.

Da un lato, essa documenta l’asserita violazione e garantisce una certa forma di soddisfazione morale al ricorrente ( 58 ), presumibilmente offrendo a quest’ultimo la possibilità di chiedere il risarcimento del danno eventualmente subito qualora ricorrano i presupposti della responsabilità dello Stato ( 59 ).

Di converso, questo tipo di provvedimento è assai limitato nella sua portata e nei suoi effetti, soprattutto rispetto ai terzi, e meno invasivo nei confronti delle autorità legislative e amministrative irlandesi.

98. Tuttavia, come è stato ripetutamente ribadito nelle presenti conclusioni, la valutazione e il bilanciamento di tutti questi elementi spettano, di fatto, al giudice del rinvio.

Tutti i punti discussi nella presente sezione hanno il semplice scopo di confermare che vi è una gamma di possibili soluzioni.

Il punto di arrivo delle presenti conclusioni consiste semplicemente nel fatto che, a mio avviso, il diritto dell’Unione non priva il giudice nazionale, neppure quando sono in gioco diritti fondati sul diritto dell’Unione, del potere discrezionale di cui normalmente dispone al fine di individuare una soluzione adeguata e proporzionata per un caso concreto, ivi compresa la scelta del provvedimento da concedere al ricorrente nel caso in cui il ricorso sia fondato nel merito.

V. Conclusione

99. Propongo alla Corte di rispondere alla questione pregiudiziale proposta dall’Ard-Chúirt (Alta Corte, Irlanda) nel modo seguente: – il diritto dell’Unione e, segnatamente, i principi dell’autonomia procedurale e della tutela giurisdizionale effettiva non ostano a una normativa o a una prassi nazionali ai sensi della quale i giudici nazionali dispongono di un potere discrezionale nel decidere se concedere o meno un provvedimento e, in caso affermativo, la forma di tale provvedimento, a un ricorrente che lamenti l’omesso corretto recepimento di una direttiva da parte delle autorità, allorché il ricorso sia fondato. – Spetta al giudice del rinvio garantire che, alla luce dei fatti e del contesto di ogni causa di cui è investito, vi sia un rapporto ragionevole tra la natura dei diritti invocati, la gravità della loro violazione o del danno subito e il tipo di rimedio richiesto e, conseguentemente, il provvedimento che esso decida di concedere (o, eventualmente, di non concedere) al ricorrente. ( 1 ) Lingua originale: l’inglese. ( 2 ) GU 2001, L 311, pag. 1 , e successive modifiche. ( 3 ) GU 2019, L 4, pag. 43 . ( 4 ) V., ad esempio, sentenza del 19 novembre 2019, A.K. e a. (Indipendenza della Sezione disciplinare della Corte Suprema) ( C‑585/18, C‑624/18 e C‑625/18 , EU:C:2019:982 , punto 111 ). ( 5 ) Più diffusamente e con ulteriori riferimenti, v. recentemente, ad esempio, le mie conclusioni nella causa C‑505/19 , [OSCURATO:PERSONA] (Avviso rosso dell’Interpol) ( EU:C:2020:939 , paragrafo 34 e giurisprudenza ivi citata). ( 6 )

V. supra, paragrafo 18 delle presenti conclusioni. ( 7 ) V., in tal senso, sentenze del 9 marzo 1978, Simmenthal ( 106/77 , EU:C:1978:49 , punti 14 e 15 ); del 19 giugno 1990, [OSCURATO:PERSONA] e a. ( C‑213/89 , EU:C:1990:257 , punto 18 ); e dell’8 settembre 2010, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑409/06 , EU:C:2010:503 , punto 54 ). ( 8 ) V., in tal senso, sentenze del 9 marzo 1978, Simmenthal ( 106/77 , EU:C:1978:49 , punti 16 e 21 ); del 19 giugno 1990, [OSCURATO:PERSONA] e a. ( C‑213/89 , EU:C:1990:257 , punto 19 ); e dell’8 settembre 2010, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑409/06 , EU:C:2010:503 , punto 55 ). ( 9 ) V., in tal senso, sentenze del 9 marzo 1978, Simmenthal ( 106/77 , EU:C:1978:49 , punto 22 ); del 19 giugno 1990, [OSCURATO:PERSONA] e a. ( C‑213/89 , EU:C:1990:257 , punto 20 ); e dell’8 settembre 2010, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑409/06 , EU:C:2010:503 , punto 56 ). ( 10 ) Fra le tante, v. la recente sentenza del 24 ottobre 2018, XC e a. ( C‑234/17 , EU:C:2018:853 , punti 21 e 22 e la giurisprudenza ivi citata). ( 11 ) Sviluppato per la prima volta nella sentenza del 16 dicembre 1976, Rewe-Zentralfinanz e Rewe-Zentral ( 33/76 , EU:C:1976:188 ). ( 12 ) C‑89/17 , EU:C:2018:225 , paragrafi da 99 a 107 . ( 13 ) V., fra le tante, sentenze del 29 novembre 2018, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio ( C‑248/17 P , EU:C:2018:967 , punto 79 ), e del 31 gennaio 2019, [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA] e a./Consiglio ( C‑225/17 P , EU:C:2019:82 , punto 62 ). ( 14 ) V., in tal senso, sentenze del 6 novembre 2012, Otis e a. ( C‑199/11 , EU:C:2012:684 , punto 49 ), e del 17 dicembre 2015, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑300/14 , EU:C:2015:825 , punto 38 ). ( 15 ) V., con ulteriori riferimenti, le mie conclusioni nella causa Banger ( C‑89/17 , EU:C:2018:225 , paragrafo 104 ). ( 16 ) V., in tal senso, sentenze del 18 luglio 2013, Commissione e a./Kadi ( C‑584/10 P, C‑593/10 P e C‑595/10 P , EU:C:2013:518 , punto 102 ), e del 26 luglio 2017, Sacko ( C‑348/16 , EU:C:2017:591 , punto 41 ). ( 17 ) La dottrina giuridica ha suggerito che vi sarebbero fluttuazioni o cambiamenti di direzione in termini di approccio, e che la giurisprudenza della Corte oscillerebbe avanti e indietro tra posizioni più o meno interventiste nel corso del tempo.

V., ad esempio, Dougan, M., «[OSCURATO:PERSONA] the [OSCURATO:PERSONA] of Justice: Issues of Harmonisation and Differentiation», [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], 2004, pagg. da 227 a 233, o Tridimas, T., «[OSCURATO:PERSONA] of EC Law», 2 a ed., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], 2006, pagg. da 420 a

422. ( 18 ) V., inter alia, sentenze del 1o dicembre 1995, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ( C‑430/93 e C‑431/93 , EU:C:1995:441 ); del 24 ottobre 1996, Kraaijeveld e a. ( C‑72/95 , EU:C:1996:404 ); e del 17 marzo 2016, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑161/15 , EU:C:2016:175 ). ( 19 ) V., in tal senso, sentenze del 15 settembre 1998, Edis ( C‑231/96 , EU:C:1998:401 , punto 36 ), e del 1o dicembre 1998, Levez ( C‑326/96 , EU:C:1998:577 , punto 42 ). ( 20 ) Rispettivamente, sentenze del 9 marzo 1978, Simmenthal ( 106/77 , EU:C:1978:49 , punti da 14 a 15 ); del 9 novembre 1983, [OSCURATO:PERSONA] ( 199/82 , EU:C:1983:318 ); del 19 giugno 1990, [OSCURATO:PERSONA] e a. ( C‑213/89 , EU:C:1990:257 , punto 18 ); del 16 dicembre 2008, Cartesio ( C‑210/06 , EU:C:2008:723 ); del 5 ottobre 2010, Elchinov ( C‑173/09 , EU:C:2010:581 ); e dell’11 novembre 2015, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑505/14 , EU:C:2015:742 ). ( 21 ) Rispettivamente, sentenze del 19 novembre 2009, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑314/08 , EU:C:2009:719 ); dell’8 settembre 2010, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑409/06 , EU:C:2010:503 ); del 21 dicembre 2016, [OSCURATO:PERSONA] e a. ( C‑154/15, C‑307/15 e C‑308/15 , EU:C:2016:980 ); nonché del 28 luglio 2016, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑379/15 ,

ECLI:EU:C:2016:603

). ( 22 ) Rispettivamente, sentenze del 2 dicembre 1997, Fantask e a. ( C‑188/95 , EU:C:1997:580 ); del 22 giugno 2010, Melki e Abdeli ( C‑188/10 e C‑189/10 , EU:C:2010:363 ), del 22 dicembre 2010, DEB ( C‑279/09 , EU:C:2010:881 ); e dell’8 novembre 2016, Lesoochranárske zoskupenie VLK ( C‑243/15 , EU:C:2016:838 ). ( 23 ) V., in particolare, sentenze del 5 dicembre 2017, M.A.S. e M.B. ( C‑42/17 , EU:C:2017:936 ); del 17 gennaio 2019, Dzivev e a. ( C‑310/16 , EU:C:2019:30 ); e del 19 dicembre 2019, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑752/18 , EU:C:2019:1114 ). ( 24 ) V., segnatamente, Prechal, S., «[OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] from [OSCURATO:PERSONA]»,

[OSCURATO:PERSONA]

, vol. 35, 1998, pag.

687. ( 25 ) Eventualmente anche denominato «regola di ragionevolezza», «proporzionalità» o, semplicemente, «equilibrio ragionevole» da raggiungere con riguardo agli interessi in gioco; v. già le conclusioni dell’avvocato generale Jacobs nelle cause riunite van [OSCURATO:PERSONA] e van [OSCURATO:PERSONA] ( C‑430/93 e C‑431/93 , EU:C:1995:185 , paragrafo 31 ), e le conclusioni dell’avvocato generale Jacobs nella causa Peterbroeck ( C‑312/93 , EU:C:1994:184 , paragrafo 40 ). ( 26 ) V., in particolare, sentenze del 14 dicembre 1995, van [OSCURATO:PERSONA] e van [OSCURATO:PERSONA] ( C‑430/93 e C‑431/93 , EU:C:1995:441 , punto 19 ), e del 14 dicembre 1995, Peterbroeck ( C‑312/93 , EU:C:1995:437 , punto 14 ).

Più recentemente, v. sentenza del 2 aprile 2020, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ( C‑370/17 e C‑37/18 , EU:C:2020:260 , punto 93 ). ( 27 )

V. in tal senso, ad esempio, sentenza del 24 gennaio 2012, Dominguez ( C‑282/10 , EU:C:2012:33 , punto 33 e giurisprudenza ivi citata). ( 28 ) V., fra le tante, sentenze del 19 gennaio 1982, Becker ( 8/81 , EU:C:1982:7 , punto 25 ), e del 15 aprile 2008, Impact ( C‑268/06 , EU:C:2008:223 , punti da 56 a 57 ). ( 29 )

V. supra, paragrafi 22 e 23 delle presenti conclusioni. ( 30 ) Più dettagliatamente e per ulteriori riferimenti, v. anche le mie conclusioni nella causa Klohn ( C‑167/17 , EU:C:2018:387 , paragrafi da 36 a 46 ). ( 31 ) V., per un esempio recente, le mie conclusioni nella causa Fashion ID ( C‑40/17 , EU:C:2018:1039 , paragrafi da 45 a 48 ). ( 32 ) V., per analogia, sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo (in prosieguo: la «Corte EDU»), 20 marzo 2008, Budayeva e a. c.

Russia, CE:ECHR:2008:0320JUD001533902, (§ 191). ( 33 )

V. supra, paragrafi da 54 a 62 delle presenti conclusioni. ( 34 ) CEE Consiglio: Regolamento n. 1 che stabilisce il regime linguistico della Comunità economica europea ( GU 1958, 17, pag. 385 ), come successivamente modificato. ( 35 )

V. articolo 2 del regolamento (CE) n. 920/2005 del Consiglio che modifica il regolamento n. 1, del 15 aprile 1958, che stabilisce il regime linguistico della Comunità economica europea e il regolamento n. 1, del 15 aprile 1958, che stabilisce il regime linguistico della Comunità europea dell’energia atomica e che introduce misure di deroga temporanea a tali regolamenti ( GU 2005, L 156, pag. 3 ), successivamente prorogato dal regolamento (UE) n. 1257/2010 del Consiglio che proroga le misure di deroga temporanea al regolamento n. 1, del 15 aprile 1958, che stabilisce il regime linguistico della Comunità economica europea e al regolamento n. 1, del 15 aprile 1958, che stabilisce il regime linguistico della Comunità europea dell’energia atomica introdotte dal regolamento (CE) n. 920/2005 ( GU 2010, L 343, pag. 5 ).

In generale, v. relazione della Commissione al Consiglio sui progressi compiuti dalle istituzioni dell’Unione nell’attuazione della graduale riduzione della deroga per la lingua irlandese, COM(2019) 318 final. ( 36 ) Regolamento (CE) n. 930/2004 del Consiglio, del 1 o maggio 2004, su misure temporanee di deroga relative alla traduzione in maltese degli atti delle istituzioni dell’Unione europea ( GU 2004, L 169, pag. 1 ). ( 37 )

V. in tal senso, sentenze del 9 settembre 2003, Kik/UAMI ( C‑361/01 P , EU:C:2003:434 , punti da 82 e 94 ); del 12 maggio 2011, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑410/09 , EU:C:2011:294 , punto 38 ); e del 26 marzo 2019, Commissione/Italia ( C‑621/16 P , EU:C:2019:251 , punti da 89 a 97 ).

V. anche, più in generale, le mie conclusioni nella causa Commissione/Italia ( C‑621/16 P , EU:C:2018:611 , paragrafi da 153 a 179 ). ( 38 ) Prendo in prestito questa espressione dalle conclusioni dell’avvocato generale Jacobs nella causa Kik/UAMI ( C‑361/01 P , EU:C:2003:175 , paragrafo 50 ). ( 39 ) Le sentenze del 28 novembre 1989, Groener ( C‑379/87 , EU:C:1989:599 ); del 24 novembre 1998, Bickel e Franz ( C‑274/96 , EU:C:1998:563 ); del 6 giugno 2000, Angonese ( C‑281/98 , EU:C:2000:296 ), e del 27 marzo 2014, Ruffer ( C‑322/13 , EU:C:2014:189 ) offrono un buon esempio in tal senso. ( 40 ) Sentenza dell’11 dicembre 2007 ( C‑161/06 , EU:C:2007:773 ).

Un altro esempio a tale riguardo è offerto dalla sentenza del 20 maggio 2003, Consorzio del Prosciutto di Parma e Salumificio S. Rita ( C‑108/01 , EU:C:2003:296 ). ( 41 ) V., inoltre, sentenza del 10 marzo 2009, Heinrich, ( C‑345/06 , EU:C:2009:140 ).

Tuttavia (non nel contesto di un’omissione temporanea di tradurre e pubblicare una normativa all’indomani dell’allargamento dell’Unione, bensì nel caso in cui siffatta normativa sia intenzionalmente mantenuta secreta, presumibilmente per sempre), v. le (ben più persuasive) conclusioni dell’avvocato generale Sharpston nella causa Heinrich ( C‑345/06 , EU:C:2008:212 ). ( 42 ) Sentenza del 5 marzo 2009 ( C‑222/07 , EU:C:2009:124 ). ( 43 ) Sentenza del 12 maggio 2011 ( C‑391/09 , EU:C:2011:291 ). ( 44 ) V., ad esempio, sentenze del 16 aprile 2013, Las ( C‑202/11 , EU:C:2013:239 ), e del 21 giugno 2016, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑15/15 , EU:C:2016:464 ). ( 45 ) Su tale argomento, v. sentenze del 19 giugno 1990, [OSCURATO:PERSONA] e a. ( C‑213/89 , EU:C:1990:257 ); del 13 marzo 2007, Unibet ( C‑432/05 , EU:C:2007:163 ); e del 3 ottobre 2013, [OSCURATO:PERSONA] (C‑583/11 P, punti da 103 a 104). ( 46 )

V. supra, paragrafo 24 delle presenti conclusioni. ( 47 ) V., inter alia, sentenze del 2 febbraio 1986, Marshall ( 152/84 , EU:C:1986:84 , punto 48 ); del 14 luglio 1994, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑91/92 , EU:C:1994:292 ); e del 22 gennaio 2019, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑193/17 , EU:C:2019:43 , punto 72 ). ( 48 ) Sentenza del 24 giugno 2019 ( C‑573/17 , EU:C:2019:530 , punto 67 ). ( 49 ) Trattasi di un principio che, secondo la Corte, discende dal principio dello Stato di diritto: v., in tal senso, sentenze del 10 novembre 2016, Poltorak (

C‑452/16 PPU

, EU:C:2016:858 , punto 35 ), e del 19 novembre 2019, A.K. e a. (Indipendenza della Sezione disciplinare della Corte suprema) ( C‑585/18, C‑624/18 e C‑625/18 , EU:C:2019:982 , punto 124 ). ( 50 ) V., in tal senso, Corte EDU, 30 ottobre 1991, Vilvarajah e a. c. [OSCURATO:PERSONA], CE:ECHR:1991:1030JUD001316387, (§ 122). ( 51 ) V., per una rassegna della pertinente giurisprudenza della Corte EDU, le mie conclusioni nella causa Torubarov ( C‑556/17 , EU:C:2019:339 , paragrafi da 60 a 62 ). ( 52 ) V., in tal senso, inter alia, sentenza del 12 febbraio 2015, Baczó e Vizsnyiczai ( C‑567/13 , EU:C:2015:88 , punto 51 ). ( 53 ) In tal senso, v., inter alia, sentenza del 16 settembre 2008, Sot.

Lélos kai Sia e a. ( da C‑468/06 a C‑478/06 , EU:C:2008:504 , punto 75 ). ( 54 )

V. supra, paragrafo 34 delle presenti conclusioni. ( 55 )

V. supra, paragrafi da 34 a 36 delle presenti conclusioni. ( 56 )

V. sentenza del 19 novembre 2009, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑314/08 , EU:C:2009:719 , punti 82 e 83 ). ( 57 ) V., in tal senso, sentenza del 4 dicembre 2018, [OSCURATO:PERSONA] for Justice and Equality e Commissioner of the [OSCURATO:PERSONA] ( C‑378/17 , EU:C:2018:979 , punti 33 e 34 ). ( 58 ) A tale riguardo, desidero sottolineare che, nel contesto di ricorsi per responsabilità extracontrattuale dell’Unione europea, forme di risarcimento simboliche o la mera menzione nella sentenza dell’evento illecito possono costituire una riparazione sufficiente ai fini dell’articolo 340 TFUE: v., inter alia, sentenze del 14 giugno 1979, V./Commissione ( 18/78 , EU:C:1979:154 , punto 19 ); del 9 luglio 1981, Krecké/Commissione ( 59/80 e 129/80 , EU:C:1981:170 , punto 74 ), e del 9 luglio 1987, Hochbaum e Rawes/Commissione ( 44/85, 77/85, 294/85 e 295/85 , EU:C:1987:348 , punto 22 ).

Tale prassi risulta coerente con quella della Corte EDU: v. fra le altre, sentenze del 23 novembre 1976, Engel e a. c. [OSCURATO:PERSONA], CE:ECHR:1976:1123JUD000510071, (§§ da 10 a 11); del 17 ottobre 2002, Agga c.

Grecia, CE:ECHR:2002:1017JUD005077699, (§§ 65 e 66); e del 30 novembre 2004, Vaney c.

Francia, CE:ECHR:2004:1130JUD005394600, (§§ da 55 a 57). ( 59 )

V. sentenze del 19 novembre 1991, Francovich e a. ( C‑6/90 e C‑9/90 , EU:C:1991:428 ), e del 5 marzo 1996, Brasserie du pêcheur e [OSCURATO:PERSONA] ( C‑46/93 e C‑48/93 , EU:C:1996:79 ).

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62020CC0064 CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA] presentate il 14 gennaio 2021 ( 1 ) Causa C‑64/20 UH contro An tAire [OSCURATO:PERSONA] agus Mara, Éire agus an tArd-Aighne [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Ard-Chúirt (Alta Corte, Irlanda)] «Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2001/82/CE – Requisiti linguistici in materia di imballaggio ed etichettatura dei medicinali veterinari – Potere discrezionale dei giudici nazionali di rifiutare la concessione di un provvedimento – Effetto diretto – Primato – Autonomia procedurale – Tutela giurisdizionale effettiva» I. Introduzione 1. La presente causa non è avara di questioni proposte. Se combinate ed eseguite simultaneamente, esse danno vita a un’autentica polifonia di diritto costituzionale dell’Unione: effetto diretto, primato, autonomia procedurale, tutela giurisdizionale effettiva, efficacia complessiva dell’applicazione a livello nazionale del diritto dell’Unione, tutti accompagnati da (un diritto) a ricevere informazioni nella propria lingua e dal multilinguismo dell’Unione. 2. Ascoltando attentamente, tuttavia, si può distinguere una melodia dominante: la questione se tali principi, in particolare il principio dell’efficace applicazione del diritto dell’Unione a livello nazionale, ostino a norme nazionali che attribuiscono a un giudice il potere discrezionale di decidere se concedere o meno un provvedimento e, in caso affermativo, la forma di tale provvedimento, a un ricorrente che lamenti l’omesso corretto recepimento di una direttiva da parte delle autorità, nonostante il ricorso sia (apparentemente) fondato. Siffatta melodia si sovrappone a un’altra aria ben nota: i limiti ragionevoli al requisito dell’efficace applicazione del diritto dell’Unione a livello nazionale. II. Contesto normativo A. Diritto dell’Unione 3. Il titolo V della direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari ( 2 ), rubricato «Etichettatura e foglietto illustrativo», contiene gli articoli da 58 a 64. 4. L’articolo 58, paragrafo 1, della direttiva 2001/82 elenca le informazioni che, salvo eccezioni, i confezionamenti dei medicinali veterinari «recano, in caratteri leggibili». Ai sensi dell’articolo 58, paragrafo 4, di tale direttiva, le informazioni di cui al paragrafo 1, lettere da f) a l), «sono indicate tanto sull’imballaggio esterno, quanto sul recipiente dei medicinali nella lingua o nelle lingue del paese in cui sono immessi in commercio». 5. L’articolo 59, paragrafo 1, della direttiva 2001/82 stabilisce che, quando si tratta di fiale «le informazioni di cui all’articolo 58, paragrafo 1, figurano sul confezionamento esterno». In seguito, esso elenca le informazioni che è necessario apporre sui recipienti. L’articolo 59, paragrafo 3, della direttiva 2001/82 stabilisce che «[l]e informazioni di cui al paragrafo 1, terzo e sesto trattino, sono indicate tanto sul confezionamento esterno che sul confezionamento primario dei medicinali nella lingua o nelle lingue del paese in cui sono immessi in commercio». 6. L’articolo 61, paragrafo 1, della direttiva 2001/82 dispone che «[è] obbligatorio includere un foglietto illustrativo nella confezione di medicinali veterinari, a meno che tutte le informazioni prescritte dal presente articolo figurino sul confezionamento primario e sui confezionamenti esterni. (…). Il foglietto illustrativo è redatto in termini comprensibili per il grande pubblico e nella lingua o nelle lingue ufficiali dello Stato membro in cui il medicinale è immesso in commercio». L’articolo 61, paragrafo 2, della direttiva 2001/82 elenca le informazioni minime che devono figurare nel foglietto illustrativo. 7. I considerando 52 e 53 del regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, relativo ai medicinali veterinari e che abroga la direttiva 2001/82/CE ( 3 ) prevedono quanto segue: «(52) Al fine di ridurre gli oneri amministrativi e aumentare al massimo la disponibilità di medicinali veterinari negli Stati membri è opportuno stabilire norme semplificate sulle modalità di confezionamento e di etichettatura. (…) (53) Dovrebbe essere possibile per gli Stati membri scegliere la lingua del testo utilizzato nel riassunto delle caratteristiche del prodotto, nell’etichetta e nel foglietto illustrativo dei medicinali veterinari autorizzati sul loro territorio». 8. L’articolo 7 del regolamento 2019/6, rubricato «Lingue», così dispone: «1.   La lingua o le lingue del riassunto delle caratteristiche del prodotto e delle informazioni sull’etichettatura e sul foglietto illustrativo sono una lingua o le lingue ufficiali dello Stato membro in cui il medicinale veterinario è messo a disposizione sul mercato, se non diversamente stabilito dallo Stato membro. 2.   I medicinali veterinari possono essere etichettati in diverse lingue». 9. Conformemente al suo articolo 160, il regolamento 2019/6 si applica a decorrere dal 28 gennaio 2022. B. Diritto nazionale 10. Secondo il giudice del rinvio, sono stati adottati numerosi atti normativi ai fini del recepimento della direttiva 2001/82. Tuttavia, per quanto riguarda la lingua dell’imballaggio, che è all’origine del procedimento principale, le disposizioni pertinenti si rinvengono negli atti legislativi 144/2007 e 786/2007. Conformemente a tali atti, le informazioni richieste ai sensi della direttiva 2001/82 possono essere fornite in irlandese o in inglese. III. Fatti, procedimento nazionale e questioni pregiudiziali 11. Il ricorrente nel procedimento principale è una persona di madrelingua irlandese. Egli è proprietario di un cane, per il quale acquista medicinali veterinari. Il ricorrente si è rivolto all’[OSCURATO:PERSONA], Bia agus Mara, Éire (Ministro dell’agricoltura, dell’alimentazione e degli affari marittimi, Irlanda), lamentando che le informazioni a corredo dei medicinali veterinari erano redatte esclusivamente in inglese e non nelle due lingue ufficiali dello Stato: irlandese e inglese. A suo avviso, ciò costituiva una violazione della direttiva 2001/82. 12. Il 14 novembre 2016, il ricorrente ha presentato all’Ard-Chúirt (Alta Corte, Irlanda) un ricorso volto a ottenere l’autorizzazione a proporre un ricorso giurisdizionale («judicial review») relativo all’omesso corretto recepimento della direttiva 2001/82 da parte del Ministro per quanto concerne i requisiti linguistici ivi previsti. Tale autorizzazione è stata concessa ed è stato quindi avviato un procedimento contro l’[OSCURATO:PERSONA], Bia agus Mara, Éire (Ministro dell’agricoltura, dell’alimentazione e degli affari marittimi) e contro l’Ard-Aighne (procuratore generale) e l’Irlanda. La causa è stata esaminata il 24 e il 25 luglio 2018. 13. Il ricorrente ha chiesto la concessione dei seguenti provvedimenti in conseguenza della mancata corretta attuazione della direttiva da parte dell’Irlanda: i) dichiarare che la normativa nazionale applicabile non recepisce integralmente il titolo V (articoli da 58 a 61) della direttiva 2001/82 o non lo recepisce correttamente; ii) dichiarare che la normativa irlandese deve garantire che le pertinenti informazioni sui foglietti illustrativi e sugli imballaggi dei medicinali veterinari immessi in commercio nello Stato, di cui al titolo V della direttiva 2001/82, siano redatte nelle lingue ufficiali dello Stato, vale a dire sia in irlandese che in inglese; e iii) dichiarare che le autorità irlandesi sono obbligate a modificare la normativa nazionale al fine di garantire il corretto recepimento delle disposizioni del titolo V della direttiva 2001/82. 14. Dinanzi all’Ard-Chúirt (Alta Corte), il ricorrente si è basato principalmente sui seguenti elementi: i) l’effetto diretto delle disposizioni della direttiva 2001/82 per quanto concerne i requisiti linguistici (il fatto che tali disposizioni sarebbero chiare, precise e incondizionate); ii) il primato del diritto dell’Unione sul diritto nazionale (il giudice nazionale potrebbe quindi applicare le disposizioni del diritto dell’Unione, disapplicando le disposizioni irlandesi confliggenti); e iii) il diritto a un controllo giurisdizionale effettivo (il ricorrente dovrebbe beneficiare di un ricorso giurisdizionale effettivo e il giudice dovrebbe quindi concedergli il provvedimento richiesto). 15. Dal canto loro, i resistenti hanno riconosciuto che, in virtù del diritto nazionale, un ricorrente che contesti con successo una decisione di un’autorità pubblica mediante un ricorso giurisdizionale ha normalmente il diritto di ottenere il provvedimento richiesto. Tuttavia, essi hanno sostenuto che non si tratta di un diritto assoluto e che, nel procedimento principale, il rifiuto della concessione di un provvedimento è giustificato. Essi sostengono che, nella presente causa, sebbene il ricorrente possa ottenere un certo vantaggio qualora sia concesso il provvedimento richiesto, tale vantaggio avrebbe un valore molto limitato, in ragione dell’imminente entrata in vigore del regolamento 2019/6. Inoltre, i resistenti sostengono che sia altamente probabile, nel caso di specie, che, ove il provvedimento richiesto fosse concesso, quest’ultimo avrebbe un impatto grave sui terzi. Se i fornitori e i distributori di medicinali veterinari decidessero di ritirarsi dal mercato irlandese a causa dell’obbligo di stampare il testo del foglietto illustrativo e l’imballaggio in entrambe le lingue ufficiali, è evidente che ciò avrebbe gravi conseguenze sulla salute animale, oltre a conseguenze economiche, il che nuocerebbe a numerose persone. 16. Il 26 luglio 2019, l’Ard-Chúirt (Alta Corte) ha statuito che il ricorrente era legittimato ad agire, poiché le norme di cui all’articolo 58, paragrafo 4, all’articolo 59, paragrafo 3 e all’articolo 61, paragrafo 3, della direttiva 2001/82 (in prosieguo: le «disposizioni dell’Unione in questione») erano chiare, precise e incondizionate. Il ricorrente ha potuto quindi invocare tali disposizioni nei confronti dei resistenti. Tale giudice ha altresì dichiarato che l’Irlanda non aveva recepito correttamente la direttiva per quanto riguarda i requisiti linguistici, nella misura in cui la normativa nazionale in questione (segnatamente gli atti legislativi 144/2007 e 786/2007) consentiva di fornire le informazioni richieste unicamente in inglese anziché in irlandese e in inglese. 17. Tuttavia, l’Ard-Chúirt (Alta Corte) ha altresì rilevato che, mentre il procedimento era pendente, è stato adottato il regolamento 2019/6, che reca nuove disposizioni in materia di requisiti linguistici per i medicinali veterinari. Ai sensi di tale regolamento, al momento della sua entrata in vigore (il 28 gennaio 2022), sarà possibile autorizzare l’indicazione delle informazioni da riportare sull’imballaggio nella sola lingua inglese. In siffatto contesto, tale giudice si è chiesto se, alla luce di tale futura modifica, sia utile concedere il provvedimento richiesto dal ricorrente, nonostante la violazione, da parte dell’Irlanda, del diritto dell’Unione. 18. Tale giudice osserva che nel diritto irlandese esistono motivi, già da tempo consolidati, che consentono agli organi giurisdizionali di esercitare un potere discrezionale quanto alla scelta se concedere o meno, e eventualmente secondo quali modalità, un provvedimento appropriato a un ricorrente risultato vittorioso. Tali motivi comprendono vari fattori quali, per esempio: 1) indebito ritardo nel proporre ricorso; o 2) mancata proposizione di altri ricorsi più appropriati, come un’impugnazione; o 3) mancanza di trasparenza da parte del ricorrente; o 4) il fatto che il ricorrente non abbia agito in buona fede; o 5) pregiudizio a terzi, o 6) laddove la concessione del provvedimento richiesto non abbia un effetto utile. 19. Di conseguenza, nutrendo dubbi sulla questione se il diritto dell’Unione osti a norme processuali nazionali come quelle di cui al procedimento principale, l’Ard-Chúirt (Alta Corte) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «1) Se un giudice nazionale abbia il potere discrezionale di rifiutare la concessione di un provvedimento nonostante la sua decisione secondo la quale il diritto nazionale non ha trasposto un determinato elemento di una direttiva dell’Unione europea e, ove il giudice disponga di tale potere discrezionale, quali siano i fattori da prendere in considerazione in relazione a tale potere discrezionale e/o se il giudice nazionale possa prendere in considerazione i medesimi fattori di cui terrebbe conto nel caso in cui dovesse esaminare una violazione del diritto nazionale. 2) Se il principio dell’effetto diretto del diritto dell’Unione sia pregiudicato ove il giudice nazionale rifiutasse di concedere il provvedimento richiesto nel presente procedimento in ragione dell’entrata in vigore dell’articolo 7 del [regolamento 2019/6] (la cui applicazione è differita al 28 gennaio 2022), nonostante il fatto che detto giudice abbia statuito che il diritto nazionale non aveva dato attuazione all’obbligo di cui all’articolo 61, paragrafo 1, all’articolo 58, paragrafo 4, e all’articolo 59, paragrafo 3, della direttiva 2001/82, secondo il quale l’imballaggio e l’etichettatura dei medicinali veterinari devono essere forniti nelle lingue ufficiali dello Stato membro, vale a dire, in Irlanda, in irlandese e in inglese». 20. Il ricorrente, l’Irlanda, il governo polacco e la Commissione europea hanno presentato osservazioni scritte. IV. Analisi A. Sulla ricevibilità 21. L’Irlanda e il governo polacco sostengono l’irricevibilità del rinvio pregiudiziale. 22. In primo luogo, l’Irlanda sostiene di aver correttamente recepito le disposizioni dell’Unione in questione. Il testo della direttiva 2001/82 sarebbe ambiguo quanto all’esistenza o meno di un requisito che impone di utilizzare tutte le lingue ufficiali per le informazioni che compaiono sull’imballaggio e sull’etichettatura dei medicinali veterinari nel caso in cui uno Stato membro possieda più lingue ufficiali. Pertanto, la decisione dell’Irlanda di attuare detta direttiva in modo tale da consentire l’uso di una soltanto delle sue lingue ufficiali rientrerebbe nel suo margine di discrezionalità nel recepimento della direttiva. 23. In secondo luogo, ad avviso dell’Irlanda, dalla finalità esplicita della direttiva 2001/82 risulta chiaramente che i diritti che ne derivano non sono diritti linguistici o culturali, bensì diritti concernenti l’accesso alle informazioni sui medicinali veterinari. Tali diritti sarebbero violati soltanto se il ricorrente fosse in possesso di imballaggi o etichettature che non è in grado di comprendere appieno. Tuttavia, il ricorrente nel procedimento principale non ha lamentato di essersi imbattuto in un imballaggio o in un’etichettatura che non era in grado di comprendere appieno. 24. Da parte sua, il governo polacco sostiene che il diritto dell’Unione non impone ai giudici nazionali di concedere provvedimenti che consistono nell’ordinare alle autorità nazionali competenti di modificare il diritto nazionale in modo da renderlo conforme al diritto dell’Unione. In ogni caso, tale governo sostiene che il ricorso del ricorrente sia destinato a essere respinto. Anche supponendo che il diritto di ricevere le informazioni che accompagnano i medicinali veterinari in lingua irlandese discenda da disposizioni incondizionate e sufficientemente precise della direttiva 2001/82, non si tratterebbe, tenuto conto della sua natura, di un diritto invocabile nei confronti delle autorità irlandesi. L’obbligo di etichettare tali prodotti in lingua irlandese sarebbe posto in capo a soggetti privati, vale a dire i produttori e i distributori di tali prodotti. Tuttavia, il ricorrente non potrebbe invocare il suo diritto all’informazione in lingua irlandese per quanto attiene ai medicinali veterinari nei confronti dei produttori e dei distributori di tali medicinali, poiché una direttiva non può, di per sé, creare obblighi a carico di un singolo e, quindi, non potrebbe essere invocata in quanto tale nei suoi confronti. 25. Per quanto riguarda la ricevibilità della presente domanda di pronuncia pregiudiziale, tali argomenti non sono persuasivi. 26. A mio avviso, sia gli argomenti sollevati dall’Irlanda sia quelli sollevati dal governo polacco riguardano il merito del ricorso del ricorrente nel procedimento principale a livello nazionale. Le obiezioni sollevate dall’Irlanda vertono su una questione di merito preliminare che, tuttavia, non è stata sollevata dal giudice del rinvio. Lo stesso vale per quanto concerne le obiezioni sollevate dal governo polacco. Nel presente procedimento, la questione se il diritto dell’Unione imponga al giudice nazionale di concedere un rimedio specifico è, lo ribadisco, una questione prettamente di merito, e non di ricevibilità. La Corte ha costantemente statuito che elementi attinenti ad aspetti sostanziali non sono affatto idonei ad incidere sulla ricevibilità delle questioni sollevate ( 4 ). 27. Inoltre, secondo una giurisprudenza costante, le questioni relative all’interpretazione del diritto dell’Unione proposte dal giudice nazionale nel contesto di fatto e di diritto che egli individua sotto la propria responsabilità, e del quale non spetta alla Corte verificare l’esattezza, godono di una presunzione di rilevanza. Detta presunzione non può essere posta in discussione dalla possibilità che il ricorrente risulti soccombente nel procedimento principale dinanzi al giudice nazionale, in particolare qualora la Corte adotti una determinata interpretazione del diritto dell’Unione di cui trattasi ( 5 ). 28. Per questi motivi, mi accingo ora a esaminare il merito delle due questioni proposte. B. Sul merito 1. Osservazioni preliminari 29. Nella presente causa, il ricorrente invoca e il giudice del rinvio richiama alcuni dei più importanti principi strutturali del diritto dell’Unione: effetto diretto, primato, tutela giurisdizionale effettiva e autonomia procedurale. A prima vista, dunque, le questioni poste nel presente procedimento possono apparire assai complesse. Tuttavia, a un esame più attento, la questione principale emerge in modo alquanto chiaro. 30. A quanto mi risulta, nel procedimento principale il ricorrente ha chiesto, in sostanza, tre tipi di provvedimenti: i) una dichiarazione di incompatibilità del diritto nazionale con il diritto dell’Unione; ii) una dichiarazione ai sensi della quale il diritto nazionale deve essere conforme al diritto dell’Unione; e, infine, iii) una dichiarazione secondo cui le autorità nazionali sono tenute a modificare, di conseguenza, il diritto nazionale. 31. Non mi è del tutto chiaro se questi tre tipi di provvedimenti debbano essere concessi contemporaneamente o se il giudice del rinvio possa scegliere liberamente tra di essi. Ai fini delle presenti conclusioni, presumerò che il giudice del rinvio possieda un notevole margine di manovra a tale riguardo. Infatti, il giudice del rinvio afferma che, ai sensi del diritto nazionale, esso gode di discrezionalità quanto alla scelta del provvedimento che ritiene più appropriato tenuto conto delle circostanze e, se del caso, anche quanto al rifiuto di concedere un qualsivoglia provvedimento ( 6 ). Tale giudice chiede, quindi, se ciò valga anche nel caso in cui i diritti del ricorrente discendano dal diritto dell’Unione. 32. In tale contesto, mi sembra che, dal punto di vista del diritto dell’Unione, le questioni relative all’autonomia procedurale e alla tutela giurisdizionale effettiva si collochino al centro della controversia. Le due questioni proposte, dunque, possono essere trattate congiuntamente, e riformulate nel modo seguente: se il diritto dell’Unione e, segnatamente, i principi dell’autonomia procedurale e della tutela giurisdizionale effettiva ostino a una normativa o a una prassi nazionali ai sensi della quale i giudici nazionali dispongono di un potere discrezionale nel decidere se concedere o meno un provvedimento e, in caso affermativo, la forma di tale provvedimento, a un ricorrente che lamenti l’omesso corretto recepimento di una direttiva da parte delle autorità, allorché il ricorso sia fondato. 33. Nel rispondere a tale questione, articolerò le presenti conclusioni nel modo seguente: inizierò descrivendo il contesto giuridico pertinente dell’analisi, al fine di spiegare il modo in cui la presente causa sarà esaminata (2). In seguito, illustrerò brevemente il modo in cui, in cause pregresse, la Corte ha applicato tale contesto a casi specifici (3). Su tale base, esporrò alcuni temi e orientamenti trasversali che possono essere utili al giudice del rinvio (4). Nella misura in cui spetta al giudice del rinvio, in ultima istanza, trarre le dovute conseguenze per quanto concerne il procedimento principale, concluderò con alcune considerazioni attinenti al caso concreto (5). 2. Sul contesto pertinente: effettività della giurisprudenza Rewe e tutela giurisdizionale effettiva a norma dell’articolo 47 della Carta 34. Secondo una giurisprudenza costante, le norme di diritto dell’Unione direttamente applicabili che sono fonte immediata di diritti e di obblighi per tutti coloro ai quali esse si applicano, siano questi gli Stati membri ovvero i singoli, devono esplicare la pienezza dei loro effetti in maniera uniforme in tutti gli Stati membri, a partire dalla loro entrata in vigore e per tutta la durata della loro validità ( 7 ). 35. Sempre secondo una giurisprudenza costante, il giudice nazionale, adito nell’ambito della sua competenza, in quanto organo di uno Stato membro e in applicazione del principio di cooperazione previsto dall’articolo 4, paragrafo 3, TUE, ha l’obbligo di applicare integralmente il diritto dell’Unione e di tutelare i diritti che questo attribuisce ai singoli, disapplicando le disposizioni della legge nazionale contrarie ad una norma del diritto dell’Unione ( 8 ). 36. Da ciò consegue che è incompatibile con le esigenze inerenti alla natura stessa del diritto dell’Unione qualsiasi disposizione facente parte dell’ordinamento giuridico di uno Stato membro o qualsiasi prassi , legislativa, amministrativa o giudiziaria , la quale porti ad una riduzione della concreta efficacia del diritto dell’Unione per il fatto che sia negato al giudice, competente ad applicare questo diritto, il potere di fare, all’atto stesso di tale applicazione, tutto quanto è necessario per disapplicare le disposizioni legislative nazionali che eventualmente ostino alla piena efficacia delle norme dell’Unione ( 9 ). 37. Tuttavia, ci si chiede quale sia il grado di efficacia delle norme dell’Unione direttamente applicabili necessario al fine di garantirne la piena efficacia. Salvo che, in linea di principio, il termine «piena» debba essere inteso nel senso che comprende tutto e di più, non vi è, di fatto, alcun criterio indipendente di diritto dell’Unione in materia di piena efficacia. Vi è, piuttosto, una valutazione caso per caso, solitamente condotta mediante un rinvio al contesto normativo nazionale in questione in un determinato caso. 38. Ciò è inevitabile se il principio di base nell’applicazione nazionale delle norme del diritto dell’Unione è l’autonomia procedurale nazionale. Il criterio di riferimento iniziale rimane quello determinato dal diritto nazionale. Secondo una giurisprudenza costante, in assenza di una normativa dell’Unione, spetta a ciascuno degli Stati membri designare i giudici competenti e definire le modalità procedurali dei ricorsi intesi a garantire la tutela dei diritti spettanti ai singoli in forza del diritto dell’Unione. Tuttavia, tali modalità non devono essere meno favorevoli di quelle che riguardano ricorsi analoghi di natura interna (requisito dell’ equivalenza ), né devono rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dall’ordinamento giuridico dell’Unione (requisito dell’ effettività ) ( 10 ). 39. Nell’ambito del presente procedimento, è evidente che non si pone la questione dell’ equivalenza . I dubbi del giudice del rinvio discendono dal fatto stesso che le norme processuali nazionali in questione non si applicano soltanto a situazioni disciplinate dal diritto nazionale, ma anche a situazioni disciplinate dal diritto dell’Unione. 40. La vera questione è, quindi, quella dell’ effettività . 41. Tuttavia, in un caso come quello in esame, il requisito dell’effettività, inteso come condizione per l’applicazione del principio dell’autonomia procedurale, e dunque, talora descritto come «effettività Rewe» ( 11 ), si sovrappone in pratica al diritto fondamentale a un ricorso giurisdizionale effettivo ai sensi dell’articolo 47 della Carta. Infatti, il ricorrente sostiene che l’applicazione delle norme processuali nazionali in questione lo priverebbe di un ricorso adeguato a garantire la tutela del diritto (sostanziale) conferitogli dalle disposizioni dell’Unione in questione: beneficiare delle informazioni che accompagnano i medicinali veterinari in entrambe le lingue ufficiali dello Stato (irlandese e inglese). 42. Come ho osservato nelle mie conclusioni nella causa Banger, il rapporto tra il principio di effettività, come uno dei due requisiti in materia di autonomia procedurale degli Stati membri, e il principio della tutela giurisdizionale effettiva, come diritto fondamentale successivamente sancito dall’articolo 47 della Carta, non è forse (ancora) del tutto chiaro ( 12 ). È difficile contestare che, quantomeno, i due principi si sovrappongano in larga misura per quanto attiene al loro contenuto. 43. Inoltre, per quanto riguarda il tipo di valutazione da effettuare, essi potrebbero essere interpretati nel senso di imporre l’esame di una determinata situazione sotto due profili complementari: l’effettività (Rewe) si concentra sul piano strutturale (esistenza, in generale, di ricorsi giurisdizionali adeguati nel tipo di situazione di cui trattasi), mentre la tutela giurisdizionale effettiva ai sensi dell’articolo 47 della Carta esige che sia rivolta un’attenzione maggiore al piano individuale (esistenza in concreto di ricorsi adeguati per l’interessato). 44. Il principio della tutela giurisdizionale effettiva è un principio generale del diritto dell’Unione, oggi sancito all’articolo 47 della Carta. Esso esige, in particolare, che vi siano ricorsi adeguati di natura giurisdizionale per contestare le decisioni delle autorità nazionali suscettibili di violare i diritti e le libertà conferiti ai singoli dal diritto dell’Unione ( 13 ). In tale contesto, il giudice nazionale investito della controversia deve, inter alia, essere competente ad esaminare tutte le questioni di fatto e di diritto pertinenti a tale controversia ( 14 ). 45. Orbene, la portata e l’intensità del controllo che il giudice nazionale è tenuto a effettuare ai fini del rispetto dell’articolo 47 della Carta variano in funzione del contesto specifico e delle circostanze pertinenti di ciascun caso ( 15 ). Come affermato dalla Corte in varie occasioni, gli elementi da prendere in considerazione comprendono, segnatamente, «[la] natura dell’atto in oggetto, [il] contesto in cui è stato adottato e [le] norme giuridiche che disciplinano la materia in esame» ( 16 ). 46. Naturalmente, vi è un’abbondante giurisprudenza in materia di effettività Rewe, alla quale, nel corso dell’ultimo decennio, è subentrata, in sostanza, la giurisprudenza in materia di tutela giurisdizionale effettiva ai sensi dell’articolo 47 della Carta. Tuttavia, è difficile considerare coerente tale giurisprudenza, che è estremamente legata al caso specifico. 3. Giurisprudenza pregressa: rigore, clemenza e una via di mezzo 47. La giurisprudenza sviluppatasi nel corso degli anni è variegata ( 17 ). Essendo legata al caso specifico, essa resiste a generalizzazioni. Sono rinvenibili esempi di approcci diversi. Tale giurisprudenza spazia da posizioni alquanto benevole nei confronti degli Stati membri, in cui l’equivalenza è tendenzialmente considerata sufficiente, a perentorie istanze di effettività, in cui lo Stato membro è tenuto a fare (molto) di più rispetto a ciò che è normalmente possibile ai sensi del suo diritto nazionale. 48. Ad un estremo vi sono cause in cui la Corte ha accettato le norme processuali in questione, dopo aver reso il rispetto della condizione dell’equivalenza il punto focale della sua analisi. In tali cause, la valutazione della condizione dell’effettività è stata oggetto di un approccio particolarmente tenue ( 18 ). A tale riguardo, la Corte ha chiarito che il principio di equivalenza non può essere interpretato nel senso di obbligare uno Stato membro ad estendere a tutte le azioni fondate sul diritto dell’Unione le sue norme processuali più favorevoli ( 19 ). Tale criterio di controllo «clemente» sembra essere stato impiegato soprattutto in materia di istituti e meccanismi di diritto processuale comuni a tutti gli ordinamenti giuridici degli Stati membri, essendo connaturati a qualsiasi sistema giuridico (come, ad esempio, l’autorità di cosa giudicata, i termini e così via). 49. All’estremo opposto si rinvengono cause quali Simmenthal, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Cartesio, Elchinov, o [OSCURATO:PERSONA] ( 20 ), in cui la Corte ha insistito in modo categorico su una solida concezione dell’effettività. Tali cause riguardavano, tipicamente, situazioni in cui un ordinamento giuridico nazionale era privo di un determinato tipo di rimedio, mentre la prassi nazionale in questione era percepita come fonte di ostacoli sistemici alla piena effettività del diritto dell’Unione o a una tutela rapida e completa dei singoli lesi nei loro diritti. 50. Inoltre, per quanto riguarda più specificamente il contesto della presente causa, la Corte ha anche adottato un approccio alquanto rigoroso in varie cause in cui la questione sollevata dai giudici del rinvio verteva sugli effetti, ratione temporis, di sentenze che constatavano l’incompatibilità del diritto nazionale con il diritto dell’Unione. In cause quali [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], o [OSCURATO:PERSONA] ( 21 ), la Corte ha sostanzialmente negato che i giudici nazionali, compresi gli organi giurisdizionali supremi o i giudici costituzionali nazionali, avessero il potere di ritardare gli effetti di una constatazione di incompatibilità di una misura nazionale con il diritto dell’Unione o di creare un regime transitorio al fine di colmare un asserito vuoto giuridico. Siffatte decisioni equivarrebbero, secondo la Corte, a una limitazione nel tempo degli effetti di un’interpretazione di una norma del diritto dell’Unione, limitazione in merito alla quale soltanto la Corte può esprimersi. Di converso, a fini di contestualizzazione, occorre parimenti riconoscere che un importante elemento comune a tali cause è la corretta osservanza o, addirittura, l’esecuzione delle precedenti sentenze della Corte in discussione in tali cause. 51. Infine, tra questi due estremi, si rinvengono cause in cui la Corte si è attestata su una posizione in un certo senso intermedia. Spesso, la Corte ha tentato di giungere a decisioni «salomoniche» di avallo delle norme nazionali degli Stati membri, limitando al contempo la loro autonomia quanto alle modalità di utilizzo di tali mezzi di ricorso. Cause quali Fantask, Melki and Abdeli, DEB, Lesoochranárske zoskupenie VLK costituiscono buoni esempi in tal senso ( 22 ). 52. Una serie di recenti sentenze della Corte sembra ispirarsi a quest’ultimo filone giurisprudenziale. In tali cause, la Corte ha imposto ai giudici nazionali di utilizzare appieno il potenziale offerto dalle norme processuali nazionali, al fine di conseguire gli obiettivi perseguiti dalle pertinenti disposizioni dell’Unione, ma solo nei limiti in cui un siffatto esercizio ermeneutico fosse conforme al principio di legalità e non comportasse violazioni di diritti fondamentali ( 23 ). 53. In definitiva, la «contraddizione Rewe/Simmenthal» ( 24 ), che spinge in direzioni diverse per quanto concerne, da un lato, il requisito dell’ equivalenza (o il divieto di discriminazione) e, dall’altro, il requisito dell’ effettività , è un elemento tuttora fortemente presente nel criterio dell’autonomia procedurale nazionale. Tuttavia, limiti interni a un’affermazione assoluta del principio di effettività sono espressamente riconosciuti, in misura crescente, attraverso il principio di legalità, la tutela dei diritti fondamentali (e, forse, anche un pizzico di buon senso ( 25 )). 4. Piano strutturale: valutazione caso per caso 54. A mio avviso, i principi e la giurisprudenza dell’Unione appena illustrati inducono a concludere che non vi è una risposta semplice, generale alla questione se il diritto dell’Unione osti a una normativa o a una prassi nazionali ai sensi della quale i giudici nazionali dispongono di un potere discrezionale nel decidere se concedere o meno un provvedimento e, in caso affermativo, la forma di tale provvedimento, a un ricorrente che lamenti l’omesso corretto recepimento di una direttiva da parte delle autorità, allorché il ricorso sia fondato. 55. Ciò, dipende, semplicemente, dal caso di specie. Non vedo alcuna ragione per cui il diritto dell’Unione dovrebbe, in linea di principio , ostare a una siffatta normativa o prassi. Secondo una giurisprudenza costante della Corte, ciascun caso in cui si pone la questione se una norma processuale nazionale renda impossibile o eccessivamente difficile l’applicazione del diritto dell’Unione «dev’essere esaminato tenendo conto del ruolo di detta norma nell’insieme del procedimento, dello svolgimento e delle peculiarità dello stesso, dinanzi ai vari organi giurisdizionali nazionali. Sotto tale profilo si devono considerare, se necessario, i principi che sono alla base del sistema giurisdizionale nazionale, quali la tutela dei diritti della difesa, il principio della certezza del diritto e il regolare svolgimento del procedimento» ( 26 ). 56. Dunque, ciò che è richiesto alla luce del diritto dell’Unione è una ragionevole correlazione tra i diritti, la violazione e il tipo e la portata dei ricorsi o dei provvedimenti da concedere, alla luce dei fatti e delle circostanze del caso di specie. Ciascun caso deve essere valutato nel suo contesto e nella sua dimensione. A mio avviso, tale requisito non è limitato al solo diritto dell’Unione, ma è connaturato a qualsiasi ordinamento giuridico moderno europeo. Non ritengo che la tanto ossequiata effettività del diritto dell’Unione possa essere invocata come mezzo per ritornare, di fatto, in ogni situazione in cui sia potenzialmente in gioco, dinanzi a un giudice nazionale, il diritto dell’Unione, a un modo di giudicare vincolato e inflessibile e, pertanto, del tutto sproporzionato, che ricorda le sentenze penali pronunciate nell’Inghilterra del XVII o del XVIII secolo. 57. Pertanto, mi sembra che la giurisprudenza stessa della Corte esiga, in realtà, che i giudici nazionali prendano in considerazione, nell’esercizio del loro potere discrezionale in materia di provvedimenti e ricorsi, elementi come quelli indicati dal giudice del rinvio: indebito ritardo nel proporre ricorso, mancata proposizione di altri ricorsi più appropriati, mancanza di trasparenza da parte del ricorrente, il fatto che il ricorrente non abbia agito in buona fede, pregiudizio a terzi, e se la concessione del provvedimento richiesto abbia o meno un effetto utile. Prendere in considerazione tali elementi non priva il ricorrente, di per sé, di una tutela giurisdizionale, né priva di effettività il diritto sostanziale di cui il ricorrente chiede tutela. 58. Al contrario, tenendo conto degli elementi summenzionati, il giudice del rinvio si limita a esercitare la sua funzione giurisdizionale, che consiste nell’individuare, per ciascuna controversia, la soluzione più appropriata, tenendo conto del contesto specifico e di tutte le circostanze pertinenti. Ribadisco che i principi di effettività del diritto dell’Unione e della tutela giurisdizionale effettiva non possono essere interpretati nel senso di imporre un’automaticità (priva di senso) in capo ai giudici nazionali. 59. Certamente, il fatto che la discrezionalità dei giudici nazionali riguardi non soltanto la forma del provvedimento da concedere, ma anche l’opportunità di concedere o meno un provvedimento , potrebbe suggerire che, almeno in taluni casi, un singolo sia completamente privato di qualsiasi forma di tutela giurisdizionale e che l’effettività delle norme pertinenti dell’Unione non sia garantita. 60. Tuttavia, a mio avviso, non si tratterebbe di una conclusione ragionevole. Infatti, a quanto mi risulta, in tutti gli ordinamenti giuridici vi sono principi o meccanismi procedurali concepiti per evitare situazioni in cui un’applicazione cieca e automatica delle norme condurrebbe a un risultato ingiusto o sproporzionato o a una soluzione priva di utilità. A tale proposito, posso menzionare, ad esempio, le norme relative a una buona amministrazione della giustizia e all’economia processuale o le norme contro l’abuso di diritto o lo sviamento di procedura, nonché in materia di lite temeraria o vessatoria. Di conseguenza, non vi è nulla di intrinsecamente illegittimo nel fatto che, nonostante l’azione formale di un ricorrente nel quadro dei suoi diritti e nelle sue pretese sia fondata, in casi del tutto eccezionali (e sottolineo, del tutto eccezionali), tale ricorrente possa non ottenere il provvedimento richiesto. Ancora una volta, la questione se tale esito sia o meno giustificato dipende dalle circostanze e dal contesto di ciascun caso concreto. 61. Concludo pertanto che una valutazione della compatibilità di una normativa o di una prassi nazionali come quelle di cui trattasi con il diritto dell’Unione deve, di norma, essere effettuata caso per caso, vuoi ai sensi della condizione (più orientata a livello strutturale) dell’effettività come parte del principio dell’autonomia procedurale, vuoi in forza del principio (più orientato a livello dei diritti del singolo) della tutela giurisdizionale effettiva. Ciò che, a mio avviso, è determinante è che, in ciascun caso, si deve consentire al giudice nazionale di individuare un rapporto ragionevole (o proporzionale) tra la natura e l’importanza del diritto invocato, la gravità della violazione o l’entità del danno subito e il tipo di rimedio o provvedimento richiesto. Tutti tali elementi dovrebbero essere misurati e valutati nell’ambito della situazione di fatto e di diritto di cui trattasi. 62. Alla luce di quanto precede, ritengo che la Corte debba fornire al giudice del rinvio una risposta secondo la quale il diritto dell’Unione e, segnatamente, i principi dell’autonomia procedurale e della tutela giurisdizionale effettiva non ostano, certamente non di per sé, a una normativa o a una prassi nazionali ai sensi della quale i giudici nazionali dispongono di un potere discrezionale nel decidere se concedere o meno un provvedimento e, in caso affermativo, la forma di tale provvedimento, a un ricorrente che lamenti l’omesso corretto recepimento di una direttiva da parte delle autorità, allorché il ricorso sia fondato. Spetta al giudice del rinvio garantire che, alla luce dei fatti e del contesto di ogni causa di cui è investito, vi sia un rapporto ragionevole tra la natura dei diritti invocati, la gravità della loro violazione o del danno subito e il tipo di rimedio richiesto e, conseguentemente, il provvedimento che esso decida di concedere (o, eventualmente, di non concedere) al ricorrente. 63. Per quanto concerne la controversia di cui al procedimento principale, ne consegue che il giudice del rinvio si trova chiaramente nella posizione migliore per compiere tale valutazione. Tuttavia, al fine di fornire indicazioni utili a tale giudice, formulerò ora alcune considerazioni aggiuntive, tenendo presenti talune particolarità del caso di specie. 5. Sul contesto della presente causa: diritti, violazione, rimedi 64. Nel procedimento principale, il giudice del rinvio dovrà sostanzialmente verificare se (uno, alcuni o tutti) i provvedimenti richiesti dal ricorrente determinino un esito giusto e proporzionato ai fini della tutela dei diritti da esso invocati. 65. Ciò avviene certamente se si parte dal presupposto che le disposizioni dell’Unione in questione producano effetti diretti. Per quanto concerne la struttura del rapporto, è certamente vero che i resistenti sono autorità pubbliche e, secondo una giurisprudenza costante, i singoli possono far valere le disposizioni di una direttiva nei confronti di tali autorità qualora lo Stato non le abbia recepite entro i termini previsti ( 27 ). 66. Tuttavia, la questione se la disposizione o le disposizioni di diritto dell’Unione di cui trattasi producano effetti diretti e quale sia precisamente il contenuto della norma direttamente applicabile, è una questione distinta. Secondo una giurisprudenza costante, una disposizione di diritto dell’Unione è dotata di effetto diretto qualora, dal punto di vista sostanziale, sia sufficientemente chiara, precisa e incondizionata da poter essere invocata nei confronti di una disposizione nazionale confliggente, o qualora attribuisca diritti che i singoli possano far valere nei confronti dello Stato ( 28 ). 67. Nella presente causa, il giudice del rinvio sembra aver deciso la causa già in una fase preliminare, rilevando che, come sostenuto dal ricorrente, le disposizioni dell’Unione in questione sono sufficientemente chiare, precise e incondizionate da produrre un effetto diretto. Il giudice del rinvio non ha chiesto alla Corte di esaminare tale questione e rispetterò tale decisione, benché detta questione sia stata sollevata e dedotta dall’Irlanda ai fini della ricevibilità ( 29 ). Desidero tuttavia chiarire due elementi. 68. In primo luogo, la precisione della norma, quale condizione dell’effetto diretto, implica che il contenuto dell’obbligo incombente allo Stato membro sia effettivamente chiaro. La portata di una norma dotata di effetto diretto non deve necessariamente coincidere testualmente con l’intera proposizione giuridica. Pertanto, è certamente possibile estrapolare da una proposizione più ampia una norma più limitata, autonoma, che rifletta l’obbligo minimo incombente a uno Stato membro. Tuttavia, tale norma deve essere chiara e precisa quanto alla sua portata e al suo contenuto ( 30 ). 69. In secondo luogo, nell’effettuazione di siffatta analisi con riguardo a una norma contenuta in una direttiva, è utile ricordare che la scelta e l’autonomia dello Stato membro rappresentano la posizione costituzionale di base ai fini del recepimento di una direttiva, naturalmente a condizione che la direttiva stessa non precluda tale scelta. Di converso, qualora tale scelta e discrezionalità siano concesse da un regolamento, il testo di quest’ultimo deve indicarlo espressamente. Tale circostanza potrebbe essere particolarmente rilevante nell’ambito della valutazione della portata di un determinato obbligo a seguito di una modifica del tipo di fonte giuridica dell’Unione che disciplina un dato settore, in particolare com’è avvenuto recentemente in una serie di ambiti del diritto dell’Unione ( 31 ), allorché lo strumento normativo in un determinato settore, originariamente una direttiva, sia divenuto un regolamento. 70. In ogni caso, vi è un altro aspetto che merita di essere preso in considerazione. La natura del diritto in gioco è uno degli elementi che devono normalmente essere presi in considerazione ( 32 ) per determinare il rimedio adeguato che occorre garantire alla persona lesa. Infatti, la natura e l’importanza del diritto in questione si collocano nella fase iniziale della valutazione complessiva che deve essere effettuata dal giudice nazionale ( 33 ). Ritengo che, nella presente causa, tale elemento meriti una certa attenzione, e me ne occuperò ora. a) Sul tipo di diritti. Diritti linguistici nel diritto dell’Unione 71. Anzitutto, non vi è dubbio che, nell’Unione, la diversità linguistica sia particolarmente valorizzata. Ai sensi dell’articolo 3 TUE, l’Unione «rispetta la ricchezza della sua diversità culturale e linguistica» e «vigila sulla salvaguardia e sullo sviluppo del patrimonio culturale europeo». A tal fine, l’Unione è tenuta, ai sensi dell’articolo 165, paragrafo 2, TFUE, a promuovere l’apprendimento e la diffusione delle lingue degli Stati membri. 72. Il rispetto per la diversità linguistica è sancito anche all’articolo 22 della Carta. Inoltre, l’articolo 21 della Carta vieta qualsiasi discriminazione fondata, fra l’altro, sulla lingua. 73. In aggiunta, il multilinguismo costituisce un principio centrale del funzionamento dell’Unione, e la prima prova di ciò è l’adozione del regolamento n. 1 nel 1958 ( 34 ). 74. Tuttavia, sebbene tali principi e il loro rilievo siano effettivamente di fondamentale importanza, è stato altresì riconosciuto che la politica linguistica implica scelte che, talora, sono anche politicamente e socialmente delicate. Tenuto conto di ciò, sia il legislatore, sia i giudici dell’Unione hanno costantemente adottato un approccio piuttosto prudente, diplomatico e pragmatico in materia linguistica, a livello dell’Unione, anche quando tale livello può avere ripercussioni a livello degli Stati membri. 75. Sul piano del funzionamento interno dell’Unione, il sistema non è mai stato eccessivamente rigido. Anzitutto, anche per quanto riguarda le lingue ufficiali dell’Unione, sono state recentemente introdotte eccezioni, in particolare per quanto concerne l’irlandese ( 35 ) e il maltese ( 36 ). Soprattutto, ai fini della presente causa, la Corte ha costantemente respinto l’idea che, ai sensi del diritto dell’Unione, debba esservi una parità assoluta fra tutte le lingue ufficiali ( 37 ). Il principio dell’autenticità di tutte le versioni linguistiche e il principio di non discriminazione tra le lingue ufficiali dell’Unione non significano che «tutte le lingue ufficiali devono ricevere lo stesso trattamento in ogni circostanza e a tutti gli effetti» ( 38 ). Regimi differenziati a livello dell’Unione sono pertanto ammissibili, purché sufficientemente giustificati. 76. Inoltre, quando chiamati a riconoscere e a preservare i diritti linguistici derivanti dal diritto dell’Unione, i giudici dell’Unione si sono adoperati per garantire la tutela dei singoli interessati ( 39 ), lasciando tuttavia un certo margine di manovra alle autorità competenti (dell’Unione o nazionali). 77. Ad esempio, nella causa Skoma-Lux, la Corte ha statuito che un regolamento della (allora) Comunità, che non era stato pubblicato nella lingua di uno Stato membro, era inopponibile ai cittadini di tale Stato ( 40 ). Tuttavia, la Corte si è astenuta dal trarre dalla mancata pubblicazione conseguenze più gravi, sul piano della validità o dell’applicabilità dell’atto. Pertanto, il diritto dell’Unione non pubblicato nella (unica) lingua di uno Stato membro rimaneva, di fatto, una normativa valida in tale Stato membro. Semplicemente, sulla base di tale normativa non potevano essere imposti obblighi in capo ai singoli ( 41 ). 78. Tale tendenza è probabilmente ancora più evidente quando la Corte si trova di fronte a provvedimenti nazionali che riflettono scelte di politica nazionale. Non si dovrebbe trascurare, al riguardo, che la politica linguistica a livello nazionale rientra, in linea di massima, nelle competenze degli Stati membri. Infatti, ai sensi dell’articolo 6 TFUE, l’Unione possiede competenza soltanto al fine di svolgere azioni intese a sostenere, coordinare o completare l’azione degli Stati membri nel settore della cultura e dell’istruzione. Del resto, la politica linguistica non può che riflettere la storia, la cultura, le tradizioni e la società di ciascun paese. 79. Dunque, i giudici dell’Unione si sono dimostrati restii a interferire in misura eccessiva con le scelte nazionali o a imporre agli Stati membri obblighi di ampia portata. A titolo di esempio, nella sentenza UTECA, la Corte ha dichiarato compatibile con il diritto dell’Unione la normativa nazionale che imponeva alle emittenti televisive di destinare una determinata parte dei loro ricavi al finanziamento anticipato di film europei per il cinema e la televisione la cui lingua originale era una delle lingue ufficiali di tale Stato membro ( 42 ). Nella sentenza Runevič-Vardyn, la Corte ha statuito che il diritto dell’Unione non osta a che le autorità nazionali rifiutino di modificare il nome e il cognome delle persone interessate, come registrati nei certificati di nascita e di matrimonio, sulla base del fatto che il diritto nazionale prevedeva che il nome e il cognome delle persone fisiche dovesse essere registrato in tali documenti conformemente alle regole di grafia della lingua nazionale ufficiale ( 43 ). Più in generale, la Corte ha ripetutamente dichiarato che la tutela e la promozione di una o più lingue ufficiali di uno Stato membro possono giustificare deroghe alle norme in materia di libera circolazione e ha dichiarato le misure nazionali adottate a tal fine incompatibili con il diritto dell’Unione soltanto quando non proporzionate rispetto a tale obiettivo ( 44 ). 80. Dalla giurisprudenza illustrata supra traggo due conclusioni. In primo luogo, sebbene non vi sia alcun dubbio che i diritti linguistici rivestano un’importanza fondamentale nell’Unione e che i singoli abbiano certamente il diritto di ottenere tutela contro qualsiasi violazione di tali diritti, la loro eventuale violazione non comporta alcuna conseguenza automatica. A tale riguardo, i giudici dell’Unione hanno generalmente preferito un approccio equilibrato e modulato, nel quale le circostanze specifiche di ciascun caso sono debitamente esaminate e ponderate le une rispetto alle altre, al fine di ottenere un risultato equo (e non destabilizzante). 81. In secondo luogo, tale approccio è stato adottato non soltanto per quanto riguarda l’uso delle lingue rispetto a specifiche normative settoriali o dipendenti dal settore (come negli esempi sopra citati della giurisprudenza in materia di libera circolazione), ma anche per quanto riguarda le scelte costituzionali. Pertanto, in altri termini, anche se i casi strutturali o costituzionali sono caratterizzati da un sufficiente grado di flessibilità e dall’assenza di conseguenze automatiche in termini di risultato, sarebbe assai azzardato sostenere che un semplice regime di diritto derivato in un settore normativo specifico possa improvvisamente dare origine a un diritto linguistico assoluto. 82. In tale contesto, mi occuperò ora delle altre variabili dell’equazione dinanzi al giudice del rinvio. In termini metaforici, qualora, su un piatto della bilancia, vi sia una potenziale violazione di un diritto linguistico come quello derivante dalle disposizioni del diritto dell’Unione in questione, ci si chiede quale tipo di rimedio il giudice del rinvio debba porre sull’altro piatto per pervenire a una soluzione equilibrata nel procedimento principale. b) Sulla forma del provvedimento 83. Anzitutto, devo sottolineare che la presente causa non riguarda le condizioni alle quali il diritto dell’Unione impone al diritto nazionale di creare nuovi mezzi di ricorso per colmare una lacuna giuridica nella tutela giurisdizionale ( 45 ), contrariamente a quanto sostenuto dal governo polacco ( 46 ). La presente causa riguarda soltanto il modo in cui i mezzi di ricorso esistenti, già disponibili nell’ordinamento giuridico di uno Stato membro, devono essere utilizzati allorché il procedimento principale dinanzi al giudice nazionale concerna diritti fondati sul diritto dell’Unione. Non occorre quindi esaminare la questione se, e eventualmente quando, uno Stato membro possa essere obbligato, ai sensi del diritto dell’Unione, a istituire un ricorso giurisdizionale che consenta ai giudici nazionali di adottare decisioni che, come un’ingiunzione o un’ordinanza immediatamente esecutiva, obblighino le autorità (legislative o amministrative) competenti a modificare il diritto nazionale senza riserve. 84. La questione proposta dal giudice del rinvio è di natura diversa. Tale giudice ha precisato che nel diritto nazionale vi è un insieme di norme che prevedono un mezzo di ricorso nel caso concreto. Tuttavia, esso chiede se tale insieme di norme possa essere utilizzato e applicato esattamente nello stesso modo in cui si applicherebbe alle domande del ricorrente se esse non fossero fondate sul diritto dell’Unione, bensì sul diritto nazionale. Il giudice del rinvio chiede se tale insieme di norme debba essere escluso «in nome» dell’applicazione effettiva del diritto dell’Unione o della tutela giurisdizionale effettiva dei singoli. 85. Ciò premesso, è superfluo sottolineare che il giudice del rinvio non può, nel procedimento principale, garantire la piena e immediata soddisfazione dei diritti sostanziali del ricorrente mediante l’operazione combinata consistente nella disapplicazione del diritto nazionale e nell’applicazione diretta del diritto dell’Unione. Il giudice del rinvio non può ordinare alle società farmaceutiche di rispettare l’obbligo derivante dall’articolo 58, paragrafo 4, dall’articolo 59, paragrafo 3, e dall’articolo 61, paragrafo 1, della direttiva 2001/82. Tali società non sono convenute nell’ambito di tale procedimento. 86. Inoltre, sarebbe poco probabile che un siffatto ricorso nei loro confronti possa avere esito positivo, poiché la Corte ha costantemente escluso la possibilità che direttive non recepite possano produrre un effetto diretto orizzontale e, in quanto tali, essere invocate nei confronti di singoli ( 47 ). Inoltre, più recentemente, nella causa Popławski, la Corte ha ribadito che «anche se chiara, precisa e incondizionata, una disposizione di una direttiva non consente al giudice nazionale di disapplicare una disposizione del suo diritto interno ad essa contraria se, in tal modo, venisse imposto un obbligo aggiuntivo a un singolo» ( 48 ). 87. Qualsiasi forma di tutela del diritto del ricorrente nel procedimento principale è, quindi, necessariamente indiretta e differita nel tempo. Il ricorrente mira a ottenere una dichiarazione ai sensi della quale la normativa nazionale di cui trattasi è incompatibile con le disposizioni della direttiva 2001/82, e dovrebbe quindi essere modificata dalle autorità nazionali competenti. Dal mio punto di vista, soltanto in quel momento, e per effetto della conseguente modifica della normativa nazionale, le società farmaceutiche potrebbero essere costrette a rispettare le nuove regole, per il futuro. 88. Alla luce di quanto precede, ci si chiede quali rimedi e, più specificamente, quali tipi di provvedimenti dovrebbe concedere il giudice nazionale. 89. Da un lato, per le ragioni illustrate ai paragrafi da 71 a 82 delle presenti conclusioni, il tipo e la gravità dell’asserita violazione, nonché le sue conseguenze, non sembrano tali da imporre provvedimenti draconiani. Pertanto, il giudice del rinvio è legittimato a giungere alla conclusione che sarebbe sproporzionato concedere, al contempo, tutti i tre provvedimenti richiesti dal ricorrente nel procedimento principale. In particolare, la domanda del ricorrente con la quale egli chiede al giudice del rinvio di dichiarare che le autorità irlandesi sono tenute a modificare il diritto nazionale per garantire un corretto recepimento delle disposizioni del titolo V della direttiva 2001/82 potrebbe, forse anche alla luce del principio di separazione dei poteri ( 49 ), andare oltre quanto necessario per garantire la tutela del diritto del ricorrente. 90. Dall’altro lato, tuttavia, qualora le pretese del ricorrente risultino fondate, circostanza che, comunque, spetta al giudice del rinvio verificare, non vedo in che modo l’esito di tale procedimento potrebbe essere considerato giusto e proporzionato se il ricorrente abbandonasse l’aula a mani vuote. 91. Il diritto a un ricorso effettivo implica necessariamente che il giudice competente, in linea di principio, debba occuparsi del merito della relativa domanda e concedere un provvedimento adeguato ( 50 ), nonché che tale provvedimento sia debitamente eseguito ( 51 ). Il diritto a un giudice sarebbe svuotato di significato se una parte vittoriosa fosse privata di qualsiasi forma di soddisfazione in risposta a una violazione dei suoi diritti, salvo che, beninteso, non vi siano circostanze eccezionali che lo giustifichino. 92. Nella presente causa sussistono tali circostanze eccezionali? 93. Nel caso di specie, le autorità irlandesi invocano due ragioni principali per opporsi alla concessione di un provvedimento. La prima concerne la buona amministrazione della giustizia e l’economia processuale: la concessione di un provvedimento non avrebbe alcuna utilità, dato che il ricorrente comprende le informazioni in inglese. Inoltre, una nuova norma dell’Unione compatibile con le attuali disposizioni di diritto nazionale entrerà a breve in vigore. La seconda ragione riguarda l’eventuale pregiudizio di terzi: il rischio che i produttori e i distributori di medicinali veterinari lascino temporaneamente il mercato irlandese al fine di evitare costi aggiuntivi, causando in tal modo un pregiudizio per la salute degli animali. 94. In linea di principio, concordo con l’Irlanda sul fatto che la buona amministrazione della giustizia, l’economia processuale ( 52 ) e/o la necessità di evitare un rischio di carenza di medicinali veterinari ( 53 ) costituiscano, di per sé e in generale, interessi meritevoli di tutela. In quanto tali, il giudice nazionale può quindi prenderli in considerazione nell’esercizio del suo potere discrezionale. Tuttavia, spetta al giudice del rinvio verificare se, nelle circostanze del caso di specie , l’uso effettivo del suo potere discrezionale al fine di rifiutare la concessione di qualsiasi provvedimento contribuisca in modo significativo alla tutela di detti interessi e, in ogni caso, non ecceda quanto necessario a tal fine. 95. Poiché, ad oggi, manca più di un anno all’entrata in vigore del nuovo regolamento dell’Unione, è difficile concepire tale periodo di tempo come del tutto trascurabile. Ricordo, inoltre, che le disposizioni dell’Unione devono esplicare la pienezza dei loro effetti «a partire dalla loro entrata in vigore e per tutta la durata della loro validità» ( 54 ). Può essere vero che il ricorrente comprende le informazioni in inglese. Tuttavia, ciò può essere considerato, probabilmente, un elemento indicativo di una minore gravità della violazione e di una minore urgenza nell’individuazione di una forma di rimedio. Di converso, nutro maggiori dubbi sul fatto che tale elemento possa essere considerato come (unico) fondamento per giustificare il rifiuto di concedere al ricorrente qualsiasi forma di tutela dei suoi diritti, dal momento che tale elemento non ha impedito il riconoscimento della legittimazione ad agire del ricorrente e che la causa è attualmente oggetto di esame nel merito. 96. Inoltre, le asserite conseguenze negative per i terzi e per lo Stato non sono immediate e non discendono automaticamente da un’eventuale decisione adottata dal giudice del rinvio nel contesto del presente procedimento. In forza del principio del primato del diritto dell’Unione, un conflitto tra una disposizione normativa nazionale e una disposizione del diritto dell’Unione direttamente applicabile deve essere risolto dal giudice nazionale applicando quest’ultima, e disapplicando, se necessario, la disposizione nazionale confliggente. Tuttavia, siffatta statuizione della Corte è stata effettuata e ribadita ( 55 ) nel contesto di procedimenti giurisdizionali, vale a dire procedimenti inter partes il cui esito vincola, di regola, le parti della controversia. Tuttavia, non è stato affermato che, ai sensi del diritto dell’Unione, un siffatto conflitto debba essere risolto con una dichiarazione di nullità, invalidità o inesistenza della disposizione nazionale ( 56 ). Infatti, la determinazione delle competenze dei giudici nazionali spetta a ciascuno Stato membro. L’effetto diretto e il primato non esigono che le decisioni giurisdizionali di cui trattasi producano effetti erga omnes ( 57 ). 97. Alla luce di quanto precede, mi chiedo se, supponendo che la valutazione del giudice del rinvio per quanto concerne l’interpretazione delle disposizioni dell’Unione in questione sia corretta, la concessione di un provvedimento consistente nella semplice dichiarazione secondo cui le disposizioni nazionali in questione non recepiscono correttamente la direttiva 2001/82 non rappresenti il rimedio più appropriato. Da un lato, essa documenta l’asserita violazione e garantisce una certa forma di soddisfazione morale al ricorrente ( 58 ), presumibilmente offrendo a quest’ultimo la possibilità di chiedere il risarcimento del danno eventualmente subito qualora ricorrano i presupposti della responsabilità dello Stato ( 59 ). Di converso, questo tipo di provvedimento è assai limitato nella sua portata e nei suoi effetti, soprattutto rispetto ai terzi, e meno invasivo nei confronti delle autorità legislative e amministrative irlandesi. 98. Tuttavia, come è stato ripetutamente ribadito nelle presenti conclusioni, la valutazione e il bilanciamento di tutti questi elementi spettano, di fatto, al giudice del rinvio. Tutti i punti discussi nella presente sezione hanno il semplice scopo di confermare che vi è una gamma di possibili soluzioni. Il punto di arrivo delle presenti conclusioni consiste semplicemente nel fatto che, a mio avviso, il diritto dell’Unione non priva il giudice nazionale, neppure quando sono in gioco diritti fondati sul diritto dell’Unione, del potere discrezionale di cui normalmente dispone al fine di individuare una soluzione adeguata e proporzionata per un caso concreto, ivi compresa la scelta del provvedimento da concedere al ricorrente nel caso in cui il ricorso sia fondato nel merito. V. Conclusione 99. Propongo alla Corte di rispondere alla questione pregiudiziale proposta dall’Ard-Chúirt (Alta Corte, Irlanda) nel modo seguente: – il diritto dell’Unione e, segnatamente, i principi dell’autonomia procedurale e della tutela giurisdizionale effettiva non ostano a una normativa o a una prassi nazionali ai sensi della quale i giudici nazionali dispongono di un potere discrezionale nel decidere se concedere o meno un provvedimento e, in caso affermativo, la forma di tale provvedimento, a un ricorrente che lamenti l’omesso corretto recepimento di una direttiva da parte delle autorità, allorché il ricorso sia fondato. – Spetta al giudice del rinvio garantire che, alla luce dei fatti e del contesto di ogni causa di cui è investito, vi sia un rapporto ragionevole tra la natura dei diritti invocati, la gravità della loro violazione o del danno subito e il tipo di rimedio richiesto e, conseguentemente, il provvedimento che esso decida di concedere (o, eventualmente, di non concedere) al ricorrente. ( 1 ) Lingua originale: l’inglese. ( 2 ) GU 2001, L 311, pag. 1 , e successive modifiche. ( 3 ) GU 2019, L 4, pag. 43 . ( 4 ) V., ad esempio, sentenza del 19 novembre 2019, A.K. e a. (Indipendenza della Sezione disciplinare della Corte Suprema) ( C‑585/18, C‑624/18 e C‑625/18 , EU:C:2019:982 , punto 111 ). ( 5 ) Più diffusamente e con ulteriori riferimenti, v. recentemente, ad esempio, le mie conclusioni nella causa C‑505/19 , [OSCURATO:PERSONA] (Avviso rosso dell’Interpol) ( EU:C:2020:939 , paragrafo 34 e giurisprudenza ivi citata). ( 6 ) V. supra, paragrafo 18 delle presenti conclusioni. ( 7 ) V., in tal senso, sentenze del 9 marzo 1978, Simmenthal ( 106/77 , EU:C:1978:49 , punti 14 e 15 ); del 19 giugno 1990, [OSCURATO:PERSONA] e a. ( C‑213/89 , EU:C:1990:257 , punto 18 ); e dell’8 settembre 2010, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑409/06 , EU:C:2010:503 , punto 54 ). ( 8 ) V., in tal senso, sentenze del 9 marzo 1978, Simmenthal ( 106/77 , EU:C:1978:49 , punti 16 e 21 ); del 19 giugno 1990, [OSCURATO:PERSONA] e a. ( C‑213/89 , EU:C:1990:257 , punto 19 ); e dell’8 settembre 2010, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑409/06 , EU:C:2010:503 , punto 55 ). ( 9 ) V., in tal senso, sentenze del 9 marzo 1978, Simmenthal ( 106/77 , EU:C:1978:49 , punto 22 ); del 19 giugno 1990, [OSCURATO:PERSONA] e a. ( C‑213/89 , EU:C:1990:257 , punto 20 ); e dell’8 settembre 2010, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑409/06 , EU:C:2010:503 , punto 56 ). ( 10 ) Fra le tante, v. la recente sentenza del 24 ottobre 2018, XC e a. ( C‑234/17 , EU:C:2018:853 , punti 21 e 22 e la giurisprudenza ivi citata). ( 11 ) Sviluppato per la prima volta nella sentenza del 16 dicembre 1976, Rewe-Zentralfinanz e Rewe-Zentral ( 33/76 , EU:C:1976:188 ). ( 12 ) C‑89/17 , EU:C:2018:225 , paragrafi da 99 a 107 . ( 13 ) V., fra le tante, sentenze del 29 novembre 2018, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio ( C‑248/17 P , EU:C:2018:967 , punto 79 ), e del 31 gennaio 2019, [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA] e a./Consiglio ( C‑225/17 P , EU:C:2019:82 , punto 62 ). ( 14 ) V., in tal senso, sentenze del 6 novembre 2012, Otis e a. ( C‑199/11 , EU:C:2012:684 , punto 49 ), e del 17 dicembre 2015, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑300/14 , EU:C:2015:825 , punto 38 ). ( 15 ) V., con ulteriori riferimenti, le mie conclusioni nella causa Banger ( C‑89/17 , EU:C:2018:225 , paragrafo 104 ). ( 16 ) V., in tal senso, sentenze del 18 luglio 2013, Commissione e a./Kadi ( C‑584/10 P, C‑593/10 P e C‑595/10 P , EU:C:2013:518 , punto 102 ), e del 26 luglio 2017, Sacko ( C‑348/16 , EU:C:2017:591 , punto 41 ). ( 17 ) La dottrina giuridica ha suggerito che vi sarebbero fluttuazioni o cambiamenti di direzione in termini di approccio, e che la giurisprudenza della Corte oscillerebbe avanti e indietro tra posizioni più o meno interventiste nel corso del tempo. V., ad esempio, Dougan, M., «[OSCURATO:PERSONA] the [OSCURATO:PERSONA] of Justice: Issues of Harmonisation and Differentiation», [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], 2004, pagg. da 227 a 233, o Tridimas, T., «[OSCURATO:PERSONA] of EC Law», 2 a ed., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], 2006, pagg. da 420 a 422. ( 18 ) V., inter alia, sentenze del 1o dicembre 1995, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ( C‑430/93 e C‑431/93 , EU:C:1995:441 ); del 24 ottobre 1996, Kraaijeveld e a. ( C‑72/95 , EU:C:1996:404 ); e del 17 marzo 2016, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑161/15 , EU:C:2016:175 ). ( 19 ) V., in tal senso, sentenze del 15 settembre 1998, Edis ( C‑231/96 , EU:C:1998:401 , punto 36 ), e del 1o dicembre 1998, Levez ( C‑326/96 , EU:C:1998:577 , punto 42 ). ( 20 ) Rispettivamente, sentenze del 9 marzo 1978, Simmenthal ( 106/77 , EU:C:1978:49 , punti da 14 a 15 ); del 9 novembre 1983, [OSCURATO:PERSONA] ( 199/82 , EU:C:1983:318 ); del 19 giugno 1990, [OSCURATO:PERSONA] e a. ( C‑213/89 , EU:C:1990:257 , punto 18 ); del 16 dicembre 2008, Cartesio ( C‑210/06 , EU:C:2008:723 ); del 5 ottobre 2010, Elchinov ( C‑173/09 , EU:C:2010:581 ); e dell’11 novembre 2015, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑505/14 , EU:C:2015:742 ). ( 21 ) Rispettivamente, sentenze del 19 novembre 2009, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑314/08 , EU:C:2009:719 ); dell’8 settembre 2010, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑409/06 , EU:C:2010:503 ); del 21 dicembre 2016, [OSCURATO:PERSONA] e a. ( C‑154/15, C‑307/15 e C‑308/15 , EU:C:2016:980 ); nonché del 28 luglio 2016, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑379/15 , ECLI:EU:C:2016:603 ). ( 22 ) Rispettivamente, sentenze del 2 dicembre 1997, Fantask e a. ( C‑188/95 , EU:C:1997:580 ); del 22 giugno 2010, Melki e Abdeli ( C‑188/10 e C‑189/10 , EU:C:2010:363 ), del 22 dicembre 2010, DEB ( C‑279/09 , EU:C:2010:881 ); e dell’8 novembre 2016, Lesoochranárske zoskupenie VLK ( C‑243/15 , EU:C:2016:838 ). ( 23 ) V., in particolare, sentenze del 5 dicembre 2017, M.A.S. e M.B. ( C‑42/17 , EU:C:2017:936 ); del 17 gennaio 2019, Dzivev e a. ( C‑310/16 , EU:C:2019:30 ); e del 19 dicembre 2019, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑752/18 , EU:C:2019:1114 ). ( 24 ) V., segnatamente, Prechal, S., «[OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] from [OSCURATO:PERSONA]», [OSCURATO:PERSONA] , vol. 35, 1998, pag. 687. ( 25 ) Eventualmente anche denominato «regola di ragionevolezza», «proporzionalità» o, semplicemente, «equilibrio ragionevole» da raggiungere con riguardo agli interessi in gioco; v. già le conclusioni dell’avvocato generale Jacobs nelle cause riunite van [OSCURATO:PERSONA] e van [OSCURATO:PERSONA] ( C‑430/93 e C‑431/93 , EU:C:1995:185 , paragrafo 31 ), e le conclusioni dell’avvocato generale Jacobs nella causa Peterbroeck ( C‑312/93 , EU:C:1994:184 , paragrafo 40 ). ( 26 ) V., in particolare, sentenze del 14 dicembre 1995, van [OSCURATO:PERSONA] e van [OSCURATO:PERSONA] ( C‑430/93 e C‑431/93 , EU:C:1995:441 , punto 19 ), e del 14 dicembre 1995, Peterbroeck ( C‑312/93 , EU:C:1995:437 , punto 14 ). Più recentemente, v. sentenza del 2 aprile 2020, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ( C‑370/17 e C‑37/18 , EU:C:2020:260 , punto 93 ). ( 27 ) V. in tal senso, ad esempio, sentenza del 24 gennaio 2012, Dominguez ( C‑282/10 , EU:C:2012:33 , punto 33 e giurisprudenza ivi citata). ( 28 ) V., fra le tante, sentenze del 19 gennaio 1982, Becker ( 8/81 , EU:C:1982:7 , punto 25 ), e del 15 aprile 2008, Impact ( C‑268/06 , EU:C:2008:223 , punti da 56 a 57 ). ( 29 ) V. supra, paragrafi 22 e 23 delle presenti conclusioni. ( 30 ) Più dettagliatamente e per ulteriori riferimenti, v. anche le mie conclusioni nella causa Klohn ( C‑167/17 , EU:C:2018:387 , paragrafi da 36 a 46 ). ( 31 ) V., per un esempio recente, le mie conclusioni nella causa Fashion ID ( C‑40/17 , EU:C:2018:1039 , paragrafi da 45 a 48 ). ( 32 ) V., per analogia, sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo (in prosieguo: la «Corte EDU»), 20 marzo 2008, Budayeva e a. c. Russia, CE:ECHR:2008:0320JUD001533902, (§ 191). ( 33 ) V. supra, paragrafi da 54 a 62 delle presenti conclusioni. ( 34 ) CEE Consiglio: Regolamento n. 1 che stabilisce il regime linguistico della Comunità economica europea ( GU 1958, 17, pag. 385 ), come successivamente modificato. ( 35 ) V. articolo 2 del regolamento (CE) n. 920/2005 del Consiglio che modifica il regolamento n. 1, del 15 aprile 1958, che stabilisce il regime linguistico della Comunità economica europea e il regolamento n. 1, del 15 aprile 1958, che stabilisce il regime linguistico della Comunità europea dell’energia atomica e che introduce misure di deroga temporanea a tali regolamenti ( GU 2005, L 156, pag. 3 ), successivamente prorogato dal regolamento (UE) n. 1257/2010 del Consiglio che proroga le misure di deroga temporanea al regolamento n. 1, del 15 aprile 1958, che stabilisce il regime linguistico della Comunità economica europea e al regolamento n. 1, del 15 aprile 1958, che stabilisce il regime linguistico della Comunità europea dell’energia atomica introdotte dal regolamento (CE) n. 920/2005 ( GU 2010, L 343, pag. 5 ). In generale, v. relazione della Commissione al Consiglio sui progressi compiuti dalle istituzioni dell’Unione nell’attuazione della graduale riduzione della deroga per la lingua irlandese, COM(2019) 318 final. ( 36 ) Regolamento (CE) n. 930/2004 del Consiglio, del 1 o maggio 2004, su misure temporanee di deroga relative alla traduzione in maltese degli atti delle istituzioni dell’Unione europea ( GU 2004, L 169, pag. 1 ). ( 37 ) V. in tal senso, sentenze del 9 settembre 2003, Kik/UAMI ( C‑361/01 P , EU:C:2003:434 , punti da 82 e 94 ); del 12 maggio 2011, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑410/09 , EU:C:2011:294 , punto 38 ); e del 26 marzo 2019, Commissione/Italia ( C‑621/16 P , EU:C:2019:251 , punti da 89 a 97 ). V. anche, più in generale, le mie conclusioni nella causa Commissione/Italia ( C‑621/16 P , EU:C:2018:611 , paragrafi da 153 a 179 ). ( 38 ) Prendo in prestito questa espressione dalle conclusioni dell’avvocato generale Jacobs nella causa Kik/UAMI ( C‑361/01 P , EU:C:2003:175 , paragrafo 50 ). ( 39 ) Le sentenze del 28 novembre 1989, Groener ( C‑379/87 , EU:C:1989:599 ); del 24 novembre 1998, Bickel e Franz ( C‑274/96 , EU:C:1998:563 ); del 6 giugno 2000, Angonese ( C‑281/98 , EU:C:2000:296 ), e del 27 marzo 2014, Ruffer ( C‑322/13 , EU:C:2014:189 ) offrono un buon esempio in tal senso. ( 40 ) Sentenza dell’11 dicembre 2007 ( C‑161/06 , EU:C:2007:773 ). Un altro esempio a tale riguardo è offerto dalla sentenza del 20 maggio 2003, Consorzio del Prosciutto di Parma e Salumificio S. Rita ( C‑108/01 , EU:C:2003:296 ). ( 41 ) V., inoltre, sentenza del 10 marzo 2009, Heinrich, ( C‑345/06 , EU:C:2009:140 ). Tuttavia (non nel contesto di un’omissione temporanea di tradurre e pubblicare una normativa all’indomani dell’allargamento dell’Unione, bensì nel caso in cui siffatta normativa sia intenzionalmente mantenuta secreta, presumibilmente per sempre), v. le (ben più persuasive) conclusioni dell’avvocato generale Sharpston nella causa Heinrich ( C‑345/06 , EU:C:2008:212 ). ( 42 ) Sentenza del 5 marzo 2009 ( C‑222/07 , EU:C:2009:124 ). ( 43 ) Sentenza del 12 maggio 2011 ( C‑391/09 , EU:C:2011:291 ). ( 44 ) V., ad esempio, sentenze del 16 aprile 2013, Las ( C‑202/11 , EU:C:2013:239 ), e del 21 giugno 2016, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑15/15 , EU:C:2016:464 ). ( 45 ) Su tale argomento, v. sentenze del 19 giugno 1990, [OSCURATO:PERSONA] e a. ( C‑213/89 , EU:C:1990:257 ); del 13 marzo 2007, Unibet ( C‑432/05 , EU:C:2007:163 ); e del 3 ottobre 2013, [OSCURATO:PERSONA] (C‑583/11 P, punti da 103 a 104). ( 46 ) V. supra, paragrafo 24 delle presenti conclusioni. ( 47 ) V., inter alia, sentenze del 2 febbraio 1986, Marshall ( 152/84 , EU:C:1986:84 , punto 48 ); del 14 luglio 1994, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑91/92 , EU:C:1994:292 ); e del 22 gennaio 2019, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑193/17 , EU:C:2019:43 , punto 72 ). ( 48 ) Sentenza del 24 giugno 2019 ( C‑573/17 , EU:C:2019:530 , punto 67 ). ( 49 ) Trattasi di un principio che, secondo la Corte, discende dal principio dello Stato di diritto: v., in tal senso, sentenze del 10 novembre 2016, Poltorak ( C‑452/16 PPU , EU:C:2016:858 , punto 35 ), e del 19 novembre 2019, A.K. e a. (Indipendenza della Sezione disciplinare della Corte suprema) ( C‑585/18, C‑624/18 e C‑625/18 , EU:C:2019:982 , punto 124 ). ( 50 ) V., in tal senso, Corte EDU, 30 ottobre 1991, Vilvarajah e a. c. [OSCURATO:PERSONA], CE:ECHR:1991:1030JUD001316387, (§ 122). ( 51 ) V., per una rassegna della pertinente giurisprudenza della Corte EDU, le mie conclusioni nella causa Torubarov ( C‑556/17 , EU:C:2019:339 , paragrafi da 60 a 62 ). ( 52 ) V., in tal senso, inter alia, sentenza del 12 febbraio 2015, Baczó e Vizsnyiczai ( C‑567/13 , EU:C:2015:88 , punto 51 ). ( 53 ) In tal senso, v., inter alia, sentenza del 16 settembre 2008, Sot. Lélos kai Sia e a. ( da C‑468/06 a C‑478/06 , EU:C:2008:504 , punto 75 ). ( 54 ) V. supra, paragrafo 34 delle presenti conclusioni. ( 55 ) V. supra, paragrafi da 34 a 36 delle presenti conclusioni. ( 56 ) V. sentenza del 19 novembre 2009, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑314/08 , EU:C:2009:719 , punti 82 e 83 ). ( 57 ) V., in tal senso, sentenza del 4 dicembre 2018, [OSCURATO:PERSONA] for Justice and Equality e Commissioner of the [OSCURATO:PERSONA] ( C‑378/17 , EU:C:2018:979 , punti 33 e 34 ). ( 58 ) A tale riguardo, desidero sottolineare che, nel contesto di ricorsi per responsabilità extracontrattuale dell’Unione europea, forme di risarcimento simboliche o la mera menzione nella sentenza dell’evento illecito possono costituire una riparazione sufficiente ai fini dell’articolo 340 TFUE: v., inter alia, sentenze del 14 giugno 1979, V./Commissione ( 18/78 , EU:C:1979:154 , punto 19 ); del 9 luglio 1981, Krecké/Commissione ( 59/80 e 129/80 , EU:C:1981:170 , punto 74 ), e del 9 luglio 1987, Hochbaum e Rawes/Commissione ( 44/85, 77/85, 294/85 e 295/85 , EU:C:1987:348 , punto 22 ). Tale prassi risulta coerente con quella della Corte EDU: v. fra le altre, sentenze del 23 novembre 1976, Engel e a. c. [OSCURATO:PERSONA], CE:ECHR:1976:1123JUD000510071, (§§ da 10 a 11); del 17 ottobre 2002, Agga c. Grecia, CE:ECHR:2002:1017JUD005077699, (§§ 65 e 66); e del 30 novembre 2004, Vaney c. Francia, CE:ECHR:2004:1130JUD005394600, (§§ da 55 a 57). ( 59 ) V. sentenze del 19 novembre 1991, Francovich e a. ( C‑6/90 e C‑9/90 , EU:C:1991:428 ), e del 5 marzo 1996, Brasserie du pêcheur e [OSCURATO:PERSONA] ( C‑46/93 e C‑48/93 , EU:C:1996:79 ).