CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 luglio 2022
Cassazione n. 29298/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/2/2022 della Corte di appello di Salerno visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto; Considerato inoltre che tali motivi, di contenuto generico e assertivo, sono meramente riproduttivi dì profili di censura già adeguatamente vagliati, con motivazione completa e giuridicamente ineccepibile sulla responsabilità per il reato di cui all'art. 369 cod. pen. ricorrendone gli elementi costitutivi; Considerato che all'inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene conforme a giustizia liquidare come in dispositivo. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 1 luglio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] eite