CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 29555/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 32310-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 164/5/2020 della [OSCURATO:PERSONA] della SARDEGNA, depositata il 12/05/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 32310 sez. MT - ud. 15-09-2022 -2- Rg 32310/2020 Agenzia delle entrate riscossione c/ [OSCURATO:PERSONA] che: ADER, Agenzia delle entrate riscossione, ricorre con unico motivo (col quale deduce violazione dell'art. 77 del d.p.r. 602/73, ex art. 360 n. 3 c.p.c., con riferimento alla necessità di motivare l'iscrizione ipotecaria in termini di pregiudizio per la riscossione), per la cassazione della sentenza della CTR della Sardegna, indicata in epigrafe, che su impugnazione di [OSCURATO:PERSONA] di avviso di iscrizione ipotecaria per tasse automobilistiche e Tarsu/Tia (anni 1993, 1997, 1999, 2002), per la mancata corresponsione di somme relative a diverse cartelle di pagamento, ha respinto l'appello dell'Ufficio. La CTP aveva dichiarato la propria carenza di giurisdizione sui carichi di natura non tributaria e accolto nel resto il ricorso del contribuente, che aveva dato prova dell'esistenza di altro e precedente provvedimento col quale l'Agente della riscossione aveva concesso la rateazione del pagamento. La CTR ha confermato la predetta sentenza, osservando che "se pur vero che la rateazione del pagamento non inibisce l'iscrizione ipotecaria, essendo quest'ultima una misura cautelare e non esecutiva, tuttavia l'Agente della riscossione avrebbe dovuto giustificare, quanto meno in sede contenziosa, le ragioni, in termini di pericolo e pregiudizio per la riscossione, che imponevano il ricorso all'iscrizione ipotecaria. Il contribuente resiste con controricorso e deposita istanza di sospensione del giudizio, ex art. 5, I. n. 130/2022/ ettt- ggL Considerato che: Vista l'istanza di sospensione ex art. 5, secondo comma, I. n. 130/2022, in vigore dal 16 settembre 2022, ai fini della definizione agevolata della controversia, prevista dalla predetta legge; Considerato che, tuttavia, entro la data del 15 settembre 2022 non è possibile pubblicare il provvedimento di decisione della presente controversia che risulterà quindi ancora pendente alla data del 16 settembre e, pertanto, definibile in forma agevolata; P.Q.M. Rinvia la causa a nuovo ruolo, e rimette gli atti alla V sezione di questa Corte. Roma, 15 settembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]. /[OSCURATO:PERSONA] 1POSitATA IÀIfib, Callig, 11 OH T 2