CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 ottobre 1962
Cassazione n. 47278/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. in Brasile il 27/10/1962 avverso la sentenza resa dalla Corte d'Appello di Genova in data 9/12/2020 -dato atto del rituale avviso alle parti; -sentita la relazione del [OSCURATO:PERSONA] FATTO E DIRITTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Genova confermava la decisione del locale Tribunale, che aveva riconosciuto l'imputata colpevole del delitto di Truffa aggravata e continuata, condannandola, previo riconoscimento delle attenuanti generiche equivalenti all'aggravante contestata, alla pena di mesi nove di reclusione ed euro 900,00 di multa nonché al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile 2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, deducendo il vizio di motivazione e la violazione di legge con riguardo: a) all'attendibilità delle dichiarazioni della p.o. e alla valutazione del compendio indiziario; b) al diniego di prevalenza delle attenuanti generiche e alla dosimetria della pena. 3. Il ricorso è inammissibile in quanto meramente reiterativo di doglianze già sottoposte al vaglio della Corte territoriale e disattese con il supporto di congrua motivazione, esente da aporie ed illogicità manifeste. Invero, i giudici d'appello hanno esaustivamente argomentato l'attendibilità della p.o., escludendo che le d). discrepanze denunziate dalla difesa incidano sul nucleo fondamentale dell'accusa, dovendo le stesse ascriversi al all'imbarazzo cagionato dalla vicenda, originata da fragilità e superstizione. La sentenza impugnata ha, altresì, evidenziato che riscontri alla narrazione della vittima si traggono dalla deposizione della teste Sculco nonché dall'analoga truffa consumata in danno della Belfiore,contestata al capo B), giudiziariamente accertata sebbene il reato sia stato dichiarato estinto per prescrizione. Pertanto, le generiche argomentazioni difensive che revocano in dubbio la correttezza dell'apprezzamento della prova sono insuscettibili di incidere sulla trama giustificativa resa dalla Corte di merito. 3.1 Analogamente destituite di pregio s'appalesano le censure in punto di giudizio di comparazione e dosimetria della pena, avendo la sentenza impugnata dato conto dell'impossibilità di accedere all'invocata mitigazione sanzionatoria in ragione della gravità del fatto, dell'entità del danno e dell'intensità del dolo, evidenze non contrastate da significativi elementi di segno contrario. 4. Deve, dunque, emettersi declaratoria d'inammissibilità del ricorso con condanna della proponente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d'esonero. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 23 novembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] mperiali [OSCURATO:PERSONA] i