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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 11947/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/11/2020 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAvisti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020 formulate dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, nella persona di [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per il rigetto del ricorso; lette le conclusioni scritte del legale di fiducia di [OSCURATO:PERSONA] il quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di Appello di Caltanissetta, con sentenza in data 17 novembre 2020, confermava la sentenza emessa dal Tribunale di Enna in data 18 luglio 2019 in forza della quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di giustizia per il reato di cui all' art.641 cod. pen. 1.1.

La corte territoriale rigettava l'eccezione di improcedibilità dell'azione per difetto di tempestiva querela e nel merito rilevava come, sulla scorta delle complessive risultanze processuali, risultava chiara la responsabilità dell'imputato per la contestata condotta di insolvenza fraudolenta.

2. L' imputato, a mezzo del proprio difensore di fiducia, ricorre per cassazione avverso la suindicata sentenza deducendo due motivi: a. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all' art. 124 c.p.

Lamenta l'erroneità della decisione quanto al rigetto della eccezione di improcedibilità per tardività della querela non avendo i giudici territoriali considerato che, nella specie, i fatti contestati si erano verificati nel mese di luglio 2013 con il mancato pagamento degli assegni rimasti parzialmente insoluti l'ultimo dei quali protestato nel luglio del 2013 mentre la querela era stata presentata solamente in data 2 luglio 2015 e, quindi, abbondantemente oltre il termine di cui all' art. 124 c.p.; b. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta configurabilità del reato di insolvenza fraudolenta.

Assume che i giudici di merito non avevano considerato che nel 2013 l'imputato non era insolvente ma svolgeva regolarmente la propria attività imprenditoriale e semmai era stato pregiudicato economicamente dal grave inadempimento dei terzi. [OSCURATO:PERSONA]

1. Rileva la Corte che stante la complessiva non manifesta infondatezza dei motivi di impugnazione deve essere disposto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essersi il reato contestato estinto per prescrizione.

2. Deve rilevasi che il primo motivo di ricorso - che lamenta inosservanza o erronea applicazione dell'art. 124 c.p. nonché vizio di motivazione in relazione alla tardività della querela - è infondato.

Va, invero, osservato che i giudici di merito nel pervenire alla conclusione della tempestività della querela - sia pure proposta dopo circa due anni dall'ultimo assegno protestato - hanno fatto corretta applicazione del principio di diritto secondo cui il termine per la presentazione della querela per il reato di insolvenza fraudolenta decorre non già dalla data in cui si verifica l'inadempimento dell'obbligazione, ma da quella in cui il creditore acquisisce la certezza che l'obbligato, contraendo l'obbligazione, aveva dissimulato il proprio stato di insolvenza ed aveva contratto l'obbligazione con il proposito di non adempierla. (Nella fattispecie è stato ritenuto termine iniziale quello del tentativo di esecuzione forzata esperito dal creditore). (Sez. 2, Sentenza n. 9552 del 18/09/1997 Ud. (dep. 23/10/1997) Rv. 208775 - 0.

3. Il secondo motivo è manifestamente infondato.

Va richiamato il principio affermato dalla Suprema Corte secondo cui in tema di insolvenza fraudolenta, la prova della condizione di insolvenza dell'agente, al momento dell'assunzione dell'obbligazione, può essere desunta dal comportamento precedente e successivo all'inadempimento, assumendo rilievo anche il mero silenzio dell'agente, quale forma di dissimulazione del proprio stato (Sez. 5 -, Sentenza n. 30718 del 18/06/2021 Ud. (dep. 05/08/2021) Rv. 281868 -01).

Nel caso in esame, secondo quanto ricostruito dai giudici di merito, è emerso non solo che al momento dell'assunzione delle obbligazioni i conti correnti dell' imputato avevano un saldo negativo ed erano rimasti tali fino al 2014, ma inoltre che il ricorrente era rimasto per lungo inadempiente, rendendosi di fatto irreperibile.

4. Fatte tali considerazioni si impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essersi il reato estinto per prescrizione alla data del primo gennaio 2021, tenuto conto del tempus commissi del/citi (r luglio 2013) e dei termini ordinari di prescrizione.

P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/11/2020 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAvisti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020 formulate dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, nella persona di [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per il rigetto del ricorso; lette le conclusioni scritte del legale di fiducia di [OSCURATO:PERSONA] il quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Caltanissetta, con sentenza in data 17 novembre 2020, confermava la sentenza emessa dal Tribunale di Enna in data 18 luglio 2019 in forza della quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di giustizia per il reato di cui all' art.641 cod. pen. 1.1. La corte territoriale rigettava l'eccezione di improcedibilità dell'azione per difetto di tempestiva querela e nel merito rilevava come, sulla scorta delle complessive risultanze processuali, risultava chiara la responsabilità dell'imputato per la contestata condotta di insolvenza fraudolenta. 2. L' imputato, a mezzo del proprio difensore di fiducia, ricorre per cassazione avverso la suindicata sentenza deducendo due motivi: a. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all' art. 124 c.p. Lamenta l'erroneità della decisione quanto al rigetto della eccezione di improcedibilità per tardività della querela non avendo i giudici territoriali considerato che, nella specie, i fatti contestati si erano verificati nel mese di luglio 2013 con il mancato pagamento degli assegni rimasti parzialmente insoluti l'ultimo dei quali protestato nel luglio del 2013 mentre la querela era stata presentata solamente in data 2 luglio 2015 e, quindi, abbondantemente oltre il termine di cui all' art. 124 c.p.; b. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta configurabilità del reato di insolvenza fraudolenta. Assume che i giudici di merito non avevano considerato che nel 2013 l'imputato non era insolvente ma svolgeva regolarmente la propria attività imprenditoriale e semmai era stato pregiudicato economicamente dal grave inadempimento dei terzi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Rileva la Corte che stante la complessiva non manifesta infondatezza dei motivi di impugnazione deve essere disposto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essersi il reato contestato estinto per prescrizione. 2. Deve rilevasi che il primo motivo di ricorso - che lamenta inosservanza o erronea applicazione dell'art. 124 c.p. nonché vizio di motivazione in relazione alla tardività della querela - è infondato. Va, invero, osservato che i giudici di merito nel pervenire alla conclusione della tempestività della querela - sia pure proposta dopo circa due anni dall'ultimo assegno protestato - hanno fatto corretta applicazione del principio di diritto secondo cui il termine per la presentazione della querela per il reato di insolvenza fraudolenta decorre non già dalla data in cui si verifica l'inadempimento dell'obbligazione, ma da quella in cui il creditore acquisisce la certezza che l'obbligato, contraendo l'obbligazione, aveva dissimulato il proprio stato di insolvenza ed aveva contratto l'obbligazione con il proposito di non adempierla. (Nella fattispecie è stato ritenuto termine iniziale quello del tentativo di esecuzione forzata esperito dal creditore). (Sez. 2, Sentenza n. 9552 del 18/09/1997 Ud. (dep. 23/10/1997) Rv. 208775 - 0. 3. Il secondo motivo è manifestamente infondato. Va richiamato il principio affermato dalla Suprema Corte secondo cui in tema di insolvenza fraudolenta, la prova della condizione di insolvenza dell'agente, al momento dell'assunzione dell'obbligazione, può essere desunta dal comportamento precedente e successivo all'inadempimento, assumendo rilievo anche il mero silenzio dell'agente, quale forma di dissimulazione del proprio stato (Sez. 5 -, Sentenza n. 30718 del 18/06/2021 Ud. (dep. 05/08/2021) Rv. 281868 -01). Nel caso in esame, secondo quanto ricostruito dai giudici di merito, è emerso non solo che al momento dell'assunzione delle obbligazioni i conti correnti dell' imputato avevano un saldo negativo ed erano rimasti tali fino al 2014, ma inoltre che il ricorrente era rimasto per lungo inadempiente, rendendosi di fatto irreperibile. 4. Fatte tali considerazioni si impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essersi il reato estinto per prescrizione alla data del primo gennaio 2021, tenuto conto del tempus commissi del/citi (r luglio 2013) e dei termini ordinari di prescrizione. P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché
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