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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 26126/2026

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osto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/09/2025 della CORTE APPELLO di GENOVA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte dì appello di Genova che, riducendo il trattamento sanzionatorio, ha parzialmente riformato la pronunzia di primo grado con la quale il ricorrente era stato ritenuto responsabile del delitto di furto aggravato.

Con il primo ed unico motivo dì impugnazione il ricorrente denunzia l'inosservanza della legge perché il reato è stato perseguito nonostante la mancanza della condizione di procedìbìlìtà.

In effetti, il d.

Igs. 10 ottobre 2022 n. 150 (c.d. ''[OSCURATO:PERSONA]") ha modificato il regime di procedibilità del furto rendendo tale delitto procedibile a querela salvo i casi, non ricorrenti nel caso di specie, in cui la persona offesa sia incapace, per età o per infermità, ovvero che ricorra taluna delle circostanze di cui all'articolo 625, numeri 7, ad eccezione dell'ipotesi in cui il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede, e 7-bis.

A ben vedere, nel caso di specie la persona offesa presentò denuncia di furto, senza tuttavia manifestare, nelle forme richieste per i reati procedibili a querela, alcuna espressa volontà che si procedesse penalmente nei confronti dell'autore del fatto, volontà che costituisce il nucleo essenziale della querela ai sensi dell'art. 336 cod, proc. pen. e dell'art. 120 cod. pen. Né tale volontà può essere desunta, nel caso concreto, da atti equipollenti: la persona offesa, infatti, non risulta essersi costituita parte civile nel processo, atto che, ai sensi degli artt. 76, 78 e 79 cod. proc. pen., può in talunì casi assumere valore sintomatico della volontà di perseguire il reato, ove compiuto nei termini e con contenuto inequivoco.

Proprio la mancata costituzione di parte civile conferma, dunque, l'assenza di una manifestazione, anche implicita, della volontà punitiva.

Ne consegue che, in assenza di elementi per addivenire a una pronuncia ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., il reato è estinto per mancanza della condizione dì procedibilità.

P. Q P.Q.MUL,k)DEPO ![OSCURATO:PERSONA] Sezione VII Penale 13 LUG 203 11 [OSCURATO:PERSONA] Dott

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/09/2025 della CORTE APPELLO di GENOVA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte dì appello di Genova che, riducendo il trattamento sanzionatorio, ha parzialmente riformato la pronunzia di primo grado con la quale il ricorrente era stato ritenuto responsabile del delitto di furto aggravato. Con il primo ed unico motivo dì impugnazione il ricorrente denunzia l'inosservanza della legge perché il reato è stato perseguito nonostante la mancanza della condizione di procedìbìlìtà. In effetti, il d. Igs. 10 ottobre 2022 n. 150 (c.d. ''[OSCURATO:PERSONA]") ha modificato il regime di procedibilità del furto rendendo tale delitto procedibile a querela salvo i casi, non ricorrenti nel caso di specie, in cui la persona offesa sia incapace, per età o per infermità, ovvero che ricorra taluna delle circostanze di cui all'articolo 625, numeri 7, ad eccezione dell'ipotesi in cui il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede, e 7-bis. A ben vedere, nel caso di specie la persona offesa presentò denuncia di furto, senza tuttavia manifestare, nelle forme richieste per i reati procedibili a querela, alcuna espressa volontà che si procedesse penalmente nei confronti dell'autore del fatto, volontà che costituisce il nucleo essenziale della querela ai sensi dell'art. 336 cod, proc. pen. e dell'art. 120 cod. pen. Né tale volontà può essere desunta, nel caso concreto, da atti equipollenti: la persona offesa, infatti, non risulta essersi costituita parte civile nel processo, atto che, ai sensi degli artt. 76, 78 e 79 cod. proc. pen., può in talunì casi assumere valore sintomatico della volontà di perseguire il reato, ove compiuto nei termini e con contenuto inequivoco. Proprio la mancata costituzione di parte civile conferma, dunque, l'assenza di una manifestazione, anche implicita, della volontà punitiva. Ne consegue che, in assenza di elementi per addivenire a una pronuncia ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., il reato è estinto per mancanza della condizione dì procedibilità. P. Q P.Q.MUL,k)DEPO ![OSCURATO:PERSONA] Sezione VII Penale 13 LUG 203 11 [OSCURATO:PERSONA] Dott