CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 maggio 2025
Cassazione n. 20553/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 000X2K8) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/11/2024 della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso proposti nell'interesse di W. Halilovic; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dalla consigliera [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso, in relazione alla condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. deve essere dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti dalla legge e manifestamente infondati avendo il giudice di appello correttamente disatteso la richiesta di rinvio per astensione formulata in relazione ad un processo la cui trattazione era fissata con rito camerale, statuizione in linea con i precedenti di questa Corte (cfr. Sez. 6, n. 18483 del 29/03/2022, Della, Rv. 283262); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 maggio 2025 [OSCURATO:PERSONA]