CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 24 maggio 2022
Cassazione n. 21700/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. RG 29945-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 18, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - con troricorren te- per regolamento di competenza avverso l'ordinanza n. RG 4738/2020 del TRIBUNALE di MILANO, depositata il 27/10/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO, in persona del sosTrruTo [OSCURATO:PERSONA], il quale visto l'art. 380 ter c.p.c., chiede che la Corte di Cassazione, in camera di consiglio, accolga l'istanza di regolamento di competenza e indichi il Tribunale di Milano in funzione di giudice del lavoro competente a giudicare sulla causa in oggetto. Premesso che il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, ha dichiarato la propria incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Napoli in relazione alla domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] inerente alla condanna della [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. volta ad ottenere il riconoscimento di differenze retributive scaturenti dal diritto ad un inquadramento superiore, a titolo di lavoro domenicale, festivo, notturno e supplementare nonché TFR e mensilità supplementari, oltre al risarcimento del danno per l'omesso lavaggio della divisa; - avverso tale ordinanza propone regolamento di competenza [OSCURATO:PERSONA]; - resiste, con controricorso assistito da memoria, la [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.; - il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha richiesto che, in accoglimento del ricorso, venga dichiarata la competenza territoriale del Tribunale di Milano in funzione di giudice del lavoro: il Collegio - preliminarmente disattende l'eccezione di inammissibilità relativa alle deduzioni non formulate dinanzi al Tribunale di Milano; - invero, il ricorso per regolamento di competenza, ritualmente proposto nel termine di trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza ex art. 47, secondo comma, cod. proc. civ. rispetta il combinato disposto degli artt. 413, 428, 28 e 38 cod. proc. ci-v.; - come correttamente rilevato dal Tribunale di Milano, ai sensi dell'art. 413 comma 2, cod. proc. civ., per le controversie previste dall'art. 409, competente per territorio è il giudice nella cui circoscrizione è sorto il rapporto di lavoro; - l'onere della prova grava sul ricorrente; - deve, quindi, rilevarsi come sia stato prodotto il contratto concluso mediante sottoscrizione di entrambe le parti e come vi sia il riferimento geografico "Segrate" sede della società il 15 novembre 2013; - nulla emerge dalle deduzioni ed allegazioni di parte controricorrente con riguardo al coinvolgimento della sede di Napoli, non essendovi in atti ricevute né di fax né di raccomandate concernenti la trasmissione della missiva a Napoli; - deve evidenziarsi, al riguardo, come, per costante giurisprudenza di legittimità (cfr., sul punto, Cass. n. 25402 del 2017), in tema di controversie di lavoro, ai fini della individuazione della competenza per territorio del giudice nella cui circoscrizione è sorto il rapporto, il meccanismo previsto dagli artt. 1326, comma 1, e 1335 c.c. opera solo se manchino elementi per ritenere che una conoscenza dell'intervenuta accettazione si è avuta nel medesimo contesto di tempo e di luogo in cui è avvenuta la sottoscrizione della proposta per accettazione; - alla luce delle suesposte argomentazioni, il ricorso deve essere accolto; -va dichiarata la competenza territoriale del Tribunale di Milano, assegnando termine di legge per la riassunzione; le spese verranno regolate in sede di giudizio definitivo; P. Q. M.La Corte accoglie il ricorso. Dichiara la competenza del Tribunale di Milano, dinanzi al quale la causa dovrà essere riassunta nel termine di legge e che provvederà anche alle spese del presente giudizio. Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del 24