CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 12 maggio 2026
Cassazione n. 13791/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e-controricorrente-nonchéComune di Palizzi;-intimata-avverso la sentenza della Corte d’Appello di [OSCURATO:PERSONA] n. 705/2020pubblicata il 19 novembre 2020 e notificata il 30 gennaio 2021.Numero registro generale 5424/2021Numero sezionale 978/2026Numero di raccolta generale 13791/2026Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16D/a0ta 4pu/b2bl0ica2zi6on ed 1a2/l0 5/2026Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette e udite le conclusioni del P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreGenerale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di accogliere il primo motivo di ricorso,assorbiti gli altri;udito l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] della parte ricorrente, che ha concluso perl’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] PROCESSOAlfredo [OSCURATO:PERSONA] ha proposto opposizione ex art. 404 c.p.c. davanti alTribunale di [OSCURATO:PERSONA] contro la sentenza n. 89/2011 con la quale lo stesso ufficio avevadichiarato, in favore di [OSCURATO:PERSONA], l’acquisto per usucapione del fondo sito inPalizzi, località Trizza, in Catasto al foglio 47, particelle 27, 44, 50, 51, 52, 53, 54,70, 72 e 73 e al foglio 48, particelle 37 e 38.Egli ha esposto che la domanda di usucapione era stata proposta nei confrontidel solo Comune di Palizzi, concedente del diritto di livello, e non dei livellari,litisconsorti necessari nel giudizio, fra i quali rientrava lo stesso opponente.Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con sentenza n. 29/2015, ha rigettato l’opposizione.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello che la Corte d’appello di ReggioCalabria, con sentenza n. 705/2020, ha accolto, dichiarando la nullità dellasentenza n. 89/2011 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA].Il giudice di secondo grado ha ritenuto che: a) il diritto di livello vantato daAlfredo [OSCURATO:PERSONA] era dimostrato dalla documentazione catastale prodotta; b)l’appellante rivestiva, rispetto al giudizio di usucapione svoltosi tra [OSCURATO:PERSONA] il Comune di Palizzi, una posizione di litisconsorzio necessario; c) la declaratoriadi acquisto della piena proprietà del bene a titolo originario in favore dello stessoportatore di tale diritto.Numero registro generale 5424/2021Numero sezionale 978/2026Numero di raccolta generale 13791/2026Alfredo [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. Data pubblicazione 12/05/2026Il Comune di Palizzi non ha svolto difese.Il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale FulvioTroncone, ha chiesto di accogliere il primo motivo di ricorso, con assorbimento deglialtri.Il solo ricorrente ha depositato memoria.MOTIVI DELLA DECISIONE1) Preliminarmente occorre esaminare l’eccezione di giudicato, sollevata inapertura del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] sostiene che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe proposto azione di rilasciodel fondo per cui era causa nei suoi confronti e che il relativo giudizio si sarebbeconcluso con la sentenza della Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA] n. 520/2020,pubblicata il 20 luglio 2020 e ormai passata in giudicato, con cui sarebbe statoriconosciuto il suo possesso ad usucapionem del cespite.Afferma, quindi, che si sarebbe formato un giudicato interno nei rapporti tra leparti, che avrebbe stabilito l’acquisizione a non domino, da parte sua, perusucapione, del diritto di proprietà oggetto del contendere.Tale eccezione è priva di pregio.L’interpretazione della portata del giudicato - sia esso interno od esterno - vaeffettuata alla stregua di quanto stabilito nel dispositivo della sentenza e nellamotivazione che la sorregge, potendo farsi riferimento, in funzione interpretativa,alla domanda della parte solo in via residuale qualora, all’esito dell’esame deglielementi dispositivi ed argomentativi di diretta emanazione giudiziale, persistaun’obiettiva incertezza sul contenuto della statuizione (Cass., Sez. L, n. 25698 del19 settembre 2025).Numero registro generale 5424/2021Numero sezionale 978/2026Numero di raccolta generale 13791/2026Dalla lettura della sentenza n. 520/2020 della Corte d’appello di ReDgatag piuob bClicaazliaonber 1i2a/0 5/2026si evince, innanzitutto, che, a fondamento della stessa, è stata posta l’avvenutapronuncia della sentenza n. 89/2011 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], la quale avevadichiarato l’intervenuto acquisto per usucapione in favore del ricorrente e neiconfronti del Comune di Palizzi. Questa, però, è proprio la decisione contro la qualeè stata proposta l’opposizione de qua. Ne consegue che non può costituire laragione per la quale la medesima opposizione è rigettata, dovendosi nella presentesede, piuttosto, valutare se l’attuale controricorrente sia legittimato ad agire perchétitolare di un diritto autonomo ed incompatibile con quelli delle parti destinatariedel provvedimento opposto, dalla cui esecuzione subirebbe un inevitabilepregiudizio giuridico una posizione. Infatti, l’opposizione di terzo ordinaria, ex art.404, comma 1, c.p.c., oltre che al litisconsorte necessario pretermesso, è offertaanche al terzo che si affermi titolare di un diritto autonomo ed incompatibile conquelli delle parti destinatarie del provvedimento opposto, dalla cui esecuzionesubirebbe un inevitabile pregiudizio giuridico (Cass., Sez. 2, n. 11961 del 3 maggio2024).Al riguardo, a dare una risposta favorevole alla tesi dell’esistenza dellalegittimazione del controricorrente e ad escludere ulteriormente che la citatasentenza n. 520/2020 possa avere efficacia di giudicato interno in questo giudizioè la stessa sentenza n. 520/2020. Questa, infatti, ha rilevato che, con la sentenzan. 89/2011 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] l’attuale ricorrente era divenuto proprietario perusucapione dell’immobile in questione e che, pertanto, il controricorrente, qualetitolare del diritto parziale reale di livello, era “terzo dipendente dalla situazionegiuridica definita con il processo di usucapione che sia stato celebrato senza la suapartecipazione”, attesa l’efficacia della decisione di usucapione sul suo diritto.Pertanto, in base alla decisione n. 520/2020 sopra menzionata il livellario nonpuò essere definito parte rispetto alla sentenza n. 89/2011, ma terzo rispetto adessa, con la conseguenza che egli è legittimato a presentare l’opposizione di terzoordinaria, il che esclude che l’operatività della sentenza n. 89/2011 possa, inNumero registro generale 5424/2021Numero sezionale 978/2026Numero di raccolta generale 13791/2026qualunque modo, impedire la definizione nel merito del citatoD atag piuubbdliciazziioon e 1d2/i0 5/2026opposizione.Ulteriore argomento che porta ad escludere l’esistenza di un giudicato internorilevante nella specie è rappresentato dalla natura del diritto vantato dalcontroricorrente.Come accennato, il controricorrente è un livellario.Secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass., SU, n. 3178 del 12 febbraio2026, in motivazione; Cass., Sez. 3, n. 3689 del 15 febbraio 2018), il livello siidentifica in un diritto reale di godimento assimilabile all’enfiteusi.Egli, quale titolare di un diritto reale di godimento, era tenuto a curare emigliorare le terre e poteva compiere ogni attività sul terreno, anche alienarlo oassoggettarlo a servitù, fermo restando il diritto di prelazione del concedente.Per autorevole dottrina, la disciplina dell’enfiteusi, nell’ambito degli istituti diantica tradizione contemplati nel Libro sulla proprietà, rispecchia l’antica distinzionetra un dominio utile del soggetto - l’enfiteuta, al quale sono attribuite nella sostanzafacoltà assai simili a quelle di un dominus - ed un dominio eminente e diretto incapo al concedente, al quale sembra fare capo la sola formale qualità diproprietario, poiché il corrispondente diritto è quasi integralmente svuotato dicontenuto.Nel corso dei secoli si è realizzata, quindi, una totale fusione tra i due istituti avantaggio dell’enfiteusi, con la conseguente estensione, in maniera diretta edanalogica, ai livelli della disciplina e della normativa prevista per l’enfiteusi dalcodice civile e dalle varie leggi speciali che si sono succedute nel tempo.Ne deriva che la sentenza n. 520/2020 della Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 89/2011 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], essendosi pronunciate sulla solaacquisizione del diritto di proprietà a titolo originario per usucapione del ricorrentenei confronti del proprietario formale dell’immobile, non possono avere efficacia diNumero registro generale 5424/2021Numero sezionale 978/2026Numero di raccolta generale 13791/2026Data pubblicazione 12/05/2026giudicato nei confronti di chi, come il livellario, vanti sul bene un diritto (assimilatoa quello) di enfiteusi.Passando adesso all’esame dei motivi di ricorso, osserva la Corte che, con ilprimo di essi, il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 163, 331 e 332 c.p.c. inquanto il Comune di Palizzi, parte del giudizio che aveva condotto alla sentenzaopposta e del processo di primo grado non era stato convenuto in appello.2) Con il secondo motivo il ricorrente contesta la violazione degli artt. 342,comma 1, c.p.c. e 348 bis c.p.c., in quanto, a suo avviso, l’appello avrebbe dovutoessere dichiarato inammissibile per difetto di specificità dei motivi.3) Con il terzo motivo il ricorrente contesta la violazione degli artt. 99 e 100c.p.c. in quanto il controricorrente si sarebbe limitato a chiedere una pronunciarescindente.4) Con il quarto motivo il ricorrente contesta la violazione degli artt. 102 e 331c.p.c. e 1158 c.c. in quanto i giudici dei gradi precedenti non avrebbero integrato ilcontraddittorio nei confronti degli altri colivellari.La controversia, quindi, avrebbe dovuto essere rimessa al giudice di prime cure.5) Con il quinto motivo il ricorrente contesta la violazione e falsa applicazionedegli artt. 100, 102 e 404 c.p.c. e dell’art. 1158 c.c. perché la corte territorialeavrebbe accertato il diritto di livello sulla base di una semplice intestazione catastaledel fondo.6) Con il sesto motivo il ricorrente lamenta l’omesso esame di un fatto decisivoper il giudizio in quanto la corte territoriale non avrebbe tenuto conto del fatto cheil controricorrente non avrebbe mai asserito di avere avuto il possesso del bene.7) Con il settimo motivo il ricorrente contesta la violazione e la falsaapplicazione degli artt. 91, 92 e 132 c.p.c. con riferimento alla decisione sulle spesedi lite.Numero registro generale 5424/2021Numero sezionale 978/2026Numero di raccolta generale 13791/2026Data pubblicazione 12/05/2026Il primo motivo è fondato.L’opposizione di terzo c.d. ordinaria contro una sentenza, infatti, deve essereproposta nei confronti di tutti i soggetti che sono stati parte nel giudizio nell’ambitodel quale è stata pronunciata, avendo interesse l’opponente a fare accertarel’esistenza del suo diritto verso i soggetti che da tale decisione sono vincolati.Peraltro, una volta coinvolte, in sede di opposizione, tutte le parti del giudiziooriginario, queste non possono più essere estromesse, essendo necessario che lastatuizione definitiva sull’opposizione esplichi i propri effetti in direzione di tutticoloro che nel processo di opposizione sono stati chiamati.Nella specie, il Comune di Palizzi, convenuto davanti al primo giudice edestinatario del ricorso per cassazione, non è stato, invece, chiamato in causapresso la Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA], nonostante la sua partecipazione fossenecessaria, quale parte del giudizio nel corso del quale era stata dichiarata, con lasentenza poi opposta da [OSCURATO:PERSONA], l’usucapione della proprietà delfondo oggetto di lite in favore di [OSCURATO:PERSONA].Ne deriva che la sentenza impugnata va cassata con rinvio affinché il giudiziodi merito si svolga, in appello, nel contraddittorio di tutte le parti necessarie.Resta così logicamente assorbito l’esame del secondo, terzo, quinto, sesto esettimo motivo.È inammissibile il quarto motivo.Infatti, la non integrità del contraddittorio non può essere denunciata inCassazione quando il relativo accertamento non possa essere compiuto sulla basedegli atti del giudizio di merito, ma necessiti l’acquisizione di nuove prove e losvolgimento di attività istruttorie vietate in sede di legittimità.Per l’esattezza, l’eccezione di difetto del contraddittorio per violazione dellitisconsorzio necessario può essere sollevata in sede di legittimità, a condizioneche l’esistenza del litisconsorzio risulti dagli atti e dai documenti del giudizio diNumero registro generale 5424/2021Numero sezionale 978/2026Numero di raccolta generale 13791/2026merito e la parte che la deduca ottemperi all’onere di indicare nominDaattaiv paubmbliceazniotnee 1l2e/0 5/2026persone che devono partecipare al giudizio, di provare la loro esistenza e ipresupposti di fatto e di diritto che giustifichino l’integrazione del contraddittorio(arg. da Cass., Sez. 2, n. 11043 del 5 aprile 2022).Nella specie, il ricorrente ha solo affermato di avere fornito un elenco deicolivellari in primo grado, senza riprodurlo in questa sede né indicare da quali provegià presenti tale loro qualità si sarebbe dovuta ricavare.In conclusione, in accoglimento del primo motivo, la sentenza impugnata ècassata con rinvio alla Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA], affinché la causa,riassunto il giudizio anche nei confronti del Comune di Palizzi, sia decisa nel merito,in applicazione del seguente principio di diritto:«L’opposizione di terzo c.d. ordinaria ex art. 404, comma 1, c.p.c. contro unasentenza deve essere proposta nei confronti di tutti i soggetti che sono stati partenel giudizio nell’ambito del quale è stata pronunciata, avendo interesse l’opponentea fare accertare l’esistenza del suo diritto verso tutti coloro che da tale decisionesono vincolati che, pertanto, sono da considerare litisconsorti necessari».Il giudice di rinvio regolerà anche le spese del presente giudizio. P.Q.Maccoglie il primo motivo di ricorso, dichiara inammissibile il quarto e assorbitigli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia allaCorte d’appello di [OSCURATO:PERSONA], anche in ordine alle spese del giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma, il 16 aprile 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteDario [OSCURATO:PERSONA]