Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 267/2020
ECLI:EU:T:2020:318
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62018TJ0490_INF
Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) dell’8 luglio 2020 – [OSCURATO:PERSONA] / Consiglio
(causa T‑490/18)
«Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate nei confronti dell’Iran allo scopo di impedire la proliferazione nucleare – Congelamento dei capitali – Mantenimento del nome della parte ricorrente nell’elenco delle persone, entità e organismi ai quali si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche – Obbligo di motivazione – Errore di diritto – Errore di valutazione – Modulazione nel tempo degli effetti di un annullamento»
1.
Ricorso di annullamento – Atti impugnabili – Nozione – Atti che producono effetti giuridici vincolanti – Atto meramente informativo – Esclusione
(Art. 263 TFUE)
(v. punti 46, 48, 49)
2.
Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Misure restrittive adottate nei confronti dell’Iran nell’ambito della lotta contro la proliferazione nucleare – Decisione che procede a un riesame dell’elenco delle persone, gruppi o entità interessati e che integra tale elenco – Ricorso proposto da una persona non menzionata in tale decisione – Ricevibilità
(Art. 263 TFUE; decisione del Consiglio 2010/413/PESC, art. 26, § 3; regolamento del Consiglio n. 267/2012, art. 46, § 7)
(v. punti 52, 54)
3.
Ricorso di annullamento – Motivi di ricorso – Difetto o insufficienza di motivazione – Motivo distinto da quello vertente sulla legalità sostanziale
(Artt. 263 e 296 TFUE)
(v. punto 65)
4.
Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Misure restrittive nei confronti dell’Iran – Congelamento dei capitali di persone, entità o organismi che partecipano alla proliferazione nucleare o la sostengono – Requisiti minimi
(Art. 296, comma 2, TFUE; decisione del Consiglio 2010/413, art. 24, § 3; regolamento del Consiglio n. 267/2012, art. 46, § 3)
(v. punti 71, 72, 74, 76)
5.
Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive nei confronti dell’Iran – Congelamento dei capitali di persone, entità o organismi che partecipano alla proliferazione nucleare o la sostengono – Obbligo di individuare nella motivazione le ragioni individuali e specifiche alla base di tali misure – Decisione che si inserisce in un contesto noto all’interessato e che gli consente di comprendere la portata della misura adottata nei suoi confronti
[Art. 296 TFUE; decisione del Consiglio 2010/413/PESC, come modificata dalla decisione (PESC) 2018/833; regolamento del Consiglio 2018/827]
(v. punti 73, 86-89)
6.
Diritto dell’Unione europea – Principi – Diritti della difesa – Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva – Misure restrittive nei confronti dell’Iran – Congelamento dei capitali di persone, entità o organismi che partecipano alla proliferazione nucleare o la sostengono – Obbligo di comunicare le ragioni individuali e specifiche che giustificano le decisioni adottate – Obbligo dell’istituzione di esaminare la fondatezza dei motivi addotti alla luce delle osservazioni presentate dalle persone, entità o organismi interessati
[Art. 296 TFUE; decisione del Consiglio 2010/413/PESC, come modificata dalla decisione (PESC) 2018/833; regolamento del Consiglio 2018/827]
(v. punto 75)
7.
Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive nei confronti dell’Iran – Congelamento dei capitali di persone, entità o organismi che partecipano alla proliferazione nucleare o la sostengono – Criteri alternativi stabiliti dagli atti dell’Unione per l’inserimento di un’entità negli elenchi delle persone ed entità sottoposte alle misure restrittive – Portata – Criterio oggettivo – Assenza di elementi intenzionali
[Decisione del Consiglio 2010/413/PESC, art. 20, § 1, c); regolamento del Consiglio n. 267/2012, art. 23, § 2, d)]
(v. punti 102, 103)
8.
Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive nei confronti dell’Iran – Misure adottate nell’ambito della lotta contro la proliferazione nucleare – Portata del controllo – Controllo che si estende alla totalità degli elementi presi in considerazione per dimostrare la persistenza del rischio di proliferazione nucleare – Base fattuale – Insussistenza
[Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47; decisione del Consiglio 2010/413/PESC, come modificata dalla decisione (PESC) 2018/833; regolamento del Consiglio 2018/827]
(v. punti 113, 131, 132)
9.
Ricorso di annullamento – Sentenza di annullamento – Effetti – Annullamento parziale di un regolamento e di una decisione concernenti l’adozione di misure restrittive nei confronti dell’Iran – Inizio degli effetti dell’annullamento del regolamento a far data dalla scadenza del termine di impugnazione o dal rigetto di quest’ultima – Applicazione di tale termine alla produzione dell’effetto di annullamento della decisione
[Artt. 264, comma 2, e 280 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, artt. 56, comma 1, e 60, comma 2; decisione del Consiglio 2010/413/PESC, come modificata dalla decisione (PESC) 2018/833; regolamento del Consiglio 2018/827]
(v. punti 136, 138)
[OSCURATO:PERSONA] fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta a ottenere l’annullamento, da una parte, della decisione (PESC) 2018/833 del Consiglio, del 4 giugno 2018, che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (
GU 2018, L 140, pag. 87
), e del regolamento d’esecuzione (UE) 2018/827 del Consiglio, del 4 giugno 2018, che attua il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (
GU 2018, L 140, pag. 3
), nei limiti in cui tali atti riguardano la ricorrente e, dall’altra, della lettera del 6 giugno 2018 inviata dal Consiglio alla ricorrente.
Dispositivo
1)
La decisione (PESC) 2018/833 del Consiglio, del 4 giugno 2018, che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e il regolamento d’esecuzione (UE) 2018/827 del Consiglio, del 4 giugno 2018, che attua il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran, sono annullati nei limiti in cui riguardano la [OSCURATO:PERSONA].
2)
Gli effetti della decisione 2018/833 sono mantenuti per quanto riguarda la [OSCURATO:PERSONA] fino a quando avrà effetto l’annullamento del regolamento di esecuzione 2018/827.
3)
Il ricorso è respinto quanto al resto.
4)
Il Consiglio dell’Unione europea è condannato alle spese.