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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 14 giugno 2022

Cassazione n. 19186/2022

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iato la seguente ORDINANZA Cron. sul ricorso 18152-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 1, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] Ud. [OSCURATO:DATA_NASCITA] CIPRIANI, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro 1037 REGIONE PUGLIA, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 53, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1958/2015 della CORTE D’APPELLO di BARI, depositata il 08/09/2015 R.G.N. 731/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. con sentenza n. 1958/2015 la Corte d’appello di Bari confermava la pronuncia di primo grado che aveva respinto la domanda di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della Regione Puglia intesa ad ottenere l’accertamento dello svolgimento di mansioni dirigenziali ed il conseguente diritto al relativo trattamento economico; 1 P a g .

RGN 18152/2016 F i r m a t o D a : S E C C H I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 8 2 5 9 c a b e 7 2 9 f 6 b 3 7 0 6 d d b 9 6 e 6 f f 7 1 0 c - F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 18152/2016 Numero sezionale 1037/2022 Numero di raccolta generale 19186/2022

2. [OSCURATO:PERSONA], dipendente della Regione Puglia fino al 1° settembre 2005, Data pubblicazione 14/06/2022 inquadrato nella categoria D6 del c.c.n.l. di Comparto, premesso di aver ottenuto con deliberazione n. 65 del 19 giugno 1995, la responsabilità dell’[OSCURATO:PERSONA] “Fondo previdenza” cui alla L.R. n. 13/1972, atto integrato con deliberazione giuntale n. 406/1996 che aveva classificato la struttura “[OSCURATO:PERSONA] di Previdenza” e riconosciuto la stessa quale diretta articolazione dell’[OSCURATO:PERSONA], aveva chiesto che fosse riconosciuto lo svolgimento di mansioni dirigenziali sul presupposto che non poteva dubitarsi della circostanza che l’[OSCURATO:PERSONA] di Previdenza del Consiglio Regionale era da classificarsi quale ufficio dirigenziale;

3. riteneva la Corte territoriale, in assonanza con il Tribunale, che l’Ufficio in questione non fosse di livello dirigenziale rientrando nel più ampio [OSCURATO:PERSONA] in relazione al quale, peraltro, con altra e successiva delibera n. 1574/2005 il Caporale aveva ottenuto l’incarico dirigenziale; assumeva che il Caporale, fino al formale conferimento dell’incarico dirigenziale del 2005, era stato solo responsabile di un servizio per il quale aveva ricevuto regolarmente la relativa indennità che, ai sensi della indicata delibera n. 1574/2005, competeva anche al personale non dirigenziale che avesse coordinato determinati servizi o strutture;

4. avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui la Regione Puglia ha resistito con controricorso;

5. entrambe le parti hanno depositato memorie.

Considerato che:

1. con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del combinato disposto dell’art. 4, numero 4, lettera J e dell’art. 7, n. 4, della legge regionale n. 7 del 4 febbraio 1997; assume che la sentenza impugnata è viziata là dove ha ritenuto che la struttura denominata [OSCURATO:PERSONA] non potesse essere annoverata tra le strutture dirigenziali; rileva che la L.R. n. 7/1997 prevede, all’art. 7, comma 4, che: «L’Ufficio rappresenta l’articolazione del Settore e/o dell’Area ed è definito in relazione alle specifiche attività da svolgere, anche a livello periferico.

A ogni Ufficio è preposto un dirigente»;

2. Il motivo è infondato; la norma invocata dal ricorrente non può essere letta in modo isolato, prescindendo dal complessivo assetto dell’articolazione delle strutture organizzative regionali; ed infatti la medesima L.R. n. 7/1997 (Norme in materia di organizzazione dell’amministrazione regionale) all’art. 4 (Ripartizione delle competenze) stabilisce, al comma 1, che «Le funzioni amministrative e le attività di diritto privato che lo Statuto, le 2 P a g .

RGN 18152/2016 F i r m a t o D a : S E C C H I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 8 2 5 9 c a b e 7 2 9 f 6 b 3 7 0 6 d d b 9 6 e 6 f f 7 1 0 c - F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 18152/2016 Numero sezionale 1037/2022 Numero di raccolta generale 19186/2022 Data pubblicazione 14/06/2022 leggi regionali e le altre disposizioni attribuiscono agli organi di direzione politica sono ripartite, ai sensi del presente e dei successivi articoli, tra gli stessi e i dirigenti regionali»; il comma 4 del medesimo art. 4 prevede che: «4.

Per l’esercizio delle funzioni di cui al comma 1 agli organi di direzione politica compete, secondo quanto previsto dallo Statuto: […] j) la costituzione o soppressione delle strutture di livello dirigenziale e la nomina dei responsabili di tali strutture nel rispetto della normativa contrattuale vigente»; è, dunque, solo l’organo politico che può costituire o sopprimere strutture dirigenziali tali da poter essere considerate ‘Ufficio’ a termini dell’art. 7, comma 4, come articolazione di Settore e/o di Area; è evidente che non ogni Ufficio comunemente denominato tale può rappresentare una articolazione autonoma con rilevanza esterna di un Settore ovvero di un’Area, con funzioni e attività di carattere continuativo, tanto da richiedere la preposizione di un dirigente; tanto si ricava anche dall’art. 15 della medesima L.R. (Funzioni del responsabile di Ufficio) il quale stabilisce che: «1.

Il dirigente responsabile di Ufficio esercita gli stessi compiti del responsabile di Settore di cui all’art. 14, nel più limitato ambito di competenza della struttura cui è preposto.

2. Collabora con il responsabile della struttura sovraordinata per l’assistenza agli organi di direzione politica e per la predisposizione delle proposte e degli elaborati tecnici relativi agli atti di competenza degli organi stessi.

3. Relaziona periodicamente al dirigente del relativo Settore sulla efficienza, economicità e razionalità delle procedure di organizzazione, anche con riferimento ai carichi di lavoro, nonché sul grado di soddisfazione degli utenti.

4. Può esercitare funzioni vicarie del dirigente sovraordinato»; trattasi, dunque, di funzioni che, pur delimitate dall’ambito di competenza della struttura, hanno la stessa rilevanza esterna delle funzioni del responsabile di Settore; sotto tale profilo si comprende la preposizione ad esse di un dirigente cui compete, appunto, la diretta emanazione di atti amministrativi definitivi anche a rilevanza esterna e che impegnino l’amministrazione verso terzi, con l’assunzione dei relativi autonomi poteri di spesa e delle corrispondenti responsabilità di impegno e liquidazione; nello specifico non risulta alcun atto di costituzione della struttura “[OSCURATO:PERSONA] di Previdenza” quale struttura di livello dirigenziale; ed infatti, come evidenziato dalla Corte barese, con la delibera consiliare n. 65/1995 vi era stata solo l’attribuzione della responsabilità di un servizio che faceva capo all’Ufficio di Ragioneria del Consiglio e con la successiva delibera n. 1273/2005 il suddetto servizio era stato scorporato dall’Ufficio di riferimento ma era stato pur sempre rimasto un servizio a rilevanza meramente interna rispetto ad un Ufficio dirigenziale, senza assumere valenza autonoma, e pertanto era stato affidato ad una figura non dirigenziale; 3 P a g .

RGN 18152/2016 F i r m a t o D a : S E C C H I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 8 2 5 9 c a b e 7 2 9 f 6 b 3 7 0 6 d d b 9 6 e 6 f f 7 1 0 c - F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 18152/2016 Numero sezionale 1037/2022 Numero di raccolta generale 19186/2022 Data pubblicazione 14/06/2022 la valutazione del contenuto delle indicate delibere (che, peraltro, il ricorrente neppure trascrive nel contenuto limitandosi ad un mero richiamo alla propria produzione di parte) è riservata al giudice di merito né è stata denunciata la violazione dei criteri ermeneutici nella ricostruzione interpretativa della Corte territoriale limitandosi il ricorrente a contrapporre una propria personale lettura dei suddetti, diversa da quella effettuata dai giudici di appello, deponente nel senso di una effettuata individuazione di una struttura dirigenziale;

3. con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 1 della L.R. n. 1/1992; censura la sentenza impugnata per aver affermato che la norma denunciata prevede l’attribuzione dell’indennità di direzione sia al personale dirigenziale che a quello in possesso dell’VIII qualifica senza considerare che l’Ufficio “[OSCURATO:PERSONA] di Previdenza tra i Consiglieri della Regione Puglia” era direttamente subordinato al [OSCURATO:PERSONA] e Ragioneria del Consiglio Regionale e che lo stesso doveva essere retto da un dirigente come riconosciuto nella delibera di GR n. 1273/2005;

4. il motivo è infondato per le stesse ragioni evidenziate con riguardo al motivo che precede; si precisa, peraltro, che, ai sensi dell’art. 2, comma 1, della L.R. n. 1/1992 per i dirigenti preposti alle strutture dirigenziali, era stata prevista, in via transitoria (e decorrere dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] e fino alla data di entrata in vigore della legge di riorganizzazione delle strutture e dei servizi regionali), una indennità di funzione (diversa dall’indennità di direzione di cui all’art. 1) correlata alla 1a qualifica funzionale dirigenziale secondo precisi coefficienti che variavano a seconda delle dimensioni di tali strutture; la suddetta disposizione è stata, poi, abrogata dalla legge regionale Puglia del 4 febbraio 1997, n. 7, art. 20, comma 6 e, correlativamente, al comma 5, è stato previsto che: «Dalla data di adozione dei provvedimenti di conferimento degli incarichi cessano di essere corrisposte le indennità di funzione previste dall’art. 2 della legge regionale 8 gennaio 1992, n. 1»; è significativo che, a differenza dell’indennità di funzione, come detto prevista (transitoriamente) per i vertici degli Uffici dirigenziali e destinata a cessare all’atto del conferimento dell’incarico dirigenziale (presupponente, a regime, la determinazione del trattamento economico sulla base dei contratti collettivi per l’area dirigenziale del comparto e quella del trattamento economico accessorio, correlato alla tipologia degli incarichi, sulla base di apposito provvedimento di Giunta regionale), l’art. 1 della L.R. n. 1/1992 avesse contemplato l’indennità di direzione da attribuirsi: «alle unità di personale di prima qualifica funzionale dirigenziale e di VIII qualifica funzionale che risultano incaricate di responsabilità direzione di strutture operanti nell’ambito dell’ordinamento regionale ancorché costituite 4 P a g .

RGN 18152/2016 F i r m a t o D a : S E C C H I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 8 2 5 9 c a b e 7 2 9 f 6 b 3 7 0 6 d d b 9 6 e 6 f f 7 1 0 c - F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 18152/2016 Numero sezionale 1037/2022 Numero di raccolta generale 19186/2022 con atti formali, compresi quelli dei Coordinatori di Settore e/o Uffici, purché antecedenti Data pubblicazione 14/06/2022 alla data di entrata in vigore della L.R. 13 aprile 1988, n. 13»; tale indennità di direzione, a differenza dall’indennità di funzione, è stata, dunque prevista anche per il personale appartenente all’VIII qualifica che avesse svolto compiti di responsabile strutture «ancorché costituite con atti formali» e «purché antecedenti alla data di entrata in vigore della L.R. 13 aprile 1988, n. 13»; è, allora, da escludere che l’avvenuta corresponsione in favore del Caporale dell’indennità di direzione potesse essere, in sé, significativa dell’espletamento di mansioni dirigenziali per il periodo rivendicato (e cioè della funzione dirigenziale), non emergendo, peraltro, la responsabilità della direzione di una struttura con le caratteristiche legislativamente previste per essere qualificata ufficio dirigenziale;

5. con il terzo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001;

6. censura la sentenza impugnata per aver ritenuto che il Caporale fosse solo responsabile di un servizio ma che ciò non comprovava che lo stesso avesse acquisito lo status di dirigente;

7. il motivo è infondato per le stesse ragioni già sopra evidenziate; valga, comunque, ribadire che l’Ufficio in relazione al quale il Caporale rivendica il trattamento economico del dirigente non è mai stato classificato come struttura dirigenziale; si ricorda, sul punto, quanto affermato da questa Corte, in termini generali, in materia di pubblico impiego privatizzato, secondo cui “dall’assetto legislativo delineato, in attuazione del precetto di cui all’art. 97 Cost., dall’art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001, che dispone che le linee fondamentali di organizzazione degli uffici, l’individuazione di quelli di maggiore rilevanza ed i modi di conferimento degli stessi devono essere regolate ad opera di atti organizzativi di natura pubblicistica, nonché dall’art. 4 del d.lgs. n. 300 del 1999, che demanda alla sede regolamentare l’organizzazione, la dotazione organica, l’individuazione, anche numerica, degli uffici di livello dirigenziale generale, con distribuzione dei posti con funzione dirigenziale e indicazione dei relativi compiti, discende che un ufficio può essere ritenuto di livello dirigenziale generale solo in presenza di espressa qualificazione normativa” (v.

Cass. 26 novembre 2008, n. 28276); in applicazione del suddetto principio è stato anche affermato che, in tema di impiego pubblico contrattualizzato “il riconoscimento del trattamento economico per lo svolgimento di fatto di mansioni dirigenziali da parte di un funzionario presuppone l’esistenza del corrispondente posto nella pianta organica dell’ufficio” (Cass. 7 novembre 2018, n. 28451);

8. alla stregua di quanto esposto il ricorso deve essere rigettato; 5 P a g .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 8 2 5 9 c a b e 7 2 9 f 6 b 3 7 0 6 d d b 9 6 e 6 f f 7 1 0 c - F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 18152/2016 Numero sezionale 1037/2022 Numero di raccolta generale 19186/2022

9. al rigetto segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente Data pubblicazione 14/06/2022 giudizio di legittimità che si liquidano come da dispositivo;

10. ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, nel testo risultante dalla l. 24 dicembre 2012, n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 4.000,00 per compensi professionali oltre accessori di legge e rimborso forfetario in misura del 15%.

Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 30 marzo 2022. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] P a g .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 8 2 5 9 c

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA Cron. sul ricorso 18152-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 1, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] Ud. [OSCURATO:DATA_NASCITA] CIPRIANI, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro 1037 REGIONE PUGLIA, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 53, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1958/2015 della CORTE D’APPELLO di BARI, depositata il 08/09/2015 R.G.N. 731/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. con sentenza n. 1958/2015 la Corte d’appello di Bari confermava la pronuncia di primo grado che aveva respinto la domanda di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della Regione Puglia intesa ad ottenere l’accertamento dello svolgimento di mansioni dirigenziali ed il conseguente diritto al relativo trattamento economico; 1 P a g . RGN 18152/2016 F i r m a t o D a : S E C C H I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 8 2 5 9 c a b e 7 2 9 f 6 b 3 7 0 6 d d b 9 6 e 6 f f 7 1 0 c - F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 18152/2016 Numero sezionale 1037/2022 Numero di raccolta generale 19186/2022 2. [OSCURATO:PERSONA], dipendente della Regione Puglia fino al 1° settembre 2005, Data pubblicazione 14/06/2022 inquadrato nella categoria D6 del c.c.n.l. di Comparto, premesso di aver ottenuto con deliberazione n. 65 del 19 giugno 1995, la responsabilità dell’[OSCURATO:PERSONA] “Fondo previdenza” cui alla L.R. n. 13/1972, atto integrato con deliberazione giuntale n. 406/1996 che aveva classificato la struttura “[OSCURATO:PERSONA] di Previdenza” e riconosciuto la stessa quale diretta articolazione dell’[OSCURATO:PERSONA], aveva chiesto che fosse riconosciuto lo svolgimento di mansioni dirigenziali sul presupposto che non poteva dubitarsi della circostanza che l’[OSCURATO:PERSONA] di Previdenza del Consiglio Regionale era da classificarsi quale ufficio dirigenziale; 3. riteneva la Corte territoriale, in assonanza con il Tribunale, che l’Ufficio in questione non fosse di livello dirigenziale rientrando nel più ampio [OSCURATO:PERSONA] in relazione al quale, peraltro, con altra e successiva delibera n. 1574/2005 il Caporale aveva ottenuto l’incarico dirigenziale; assumeva che il Caporale, fino al formale conferimento dell’incarico dirigenziale del 2005, era stato solo responsabile di un servizio per il quale aveva ricevuto regolarmente la relativa indennità che, ai sensi della indicata delibera n. 1574/2005, competeva anche al personale non dirigenziale che avesse coordinato determinati servizi o strutture; 4. avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui la Regione Puglia ha resistito con controricorso; 5. entrambe le parti hanno depositato memorie. Considerato che: 1. con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del combinato disposto dell’art. 4, numero 4, lettera J e dell’art. 7, n. 4, della legge regionale n. 7 del 4 febbraio 1997; assume che la sentenza impugnata è viziata là dove ha ritenuto che la struttura denominata [OSCURATO:PERSONA] non potesse essere annoverata tra le strutture dirigenziali; rileva che la L.R. n. 7/1997 prevede, all’art. 7, comma 4, che: «L’Ufficio rappresenta l’articolazione del Settore e/o dell’Area ed è definito in relazione alle specifiche attività da svolgere, anche a livello periferico. A ogni Ufficio è preposto un dirigente»; 2. Il motivo è infondato; la norma invocata dal ricorrente non può essere letta in modo isolato, prescindendo dal complessivo assetto dell’articolazione delle strutture organizzative regionali; ed infatti la medesima L.R. n. 7/1997 (Norme in materia di organizzazione dell’amministrazione regionale) all’art. 4 (Ripartizione delle competenze) stabilisce, al comma 1, che «Le funzioni amministrative e le attività di diritto privato che lo Statuto, le 2 P a g . RGN 18152/2016 F i r m a t o D a : S E C C H I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 8 2 5 9 c a b e 7 2 9 f 6 b 3 7 0 6 d d b 9 6 e 6 f f 7 1 0 c - F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 18152/2016 Numero sezionale 1037/2022 Numero di raccolta generale 19186/2022 Data pubblicazione 14/06/2022 leggi regionali e le altre disposizioni attribuiscono agli organi di direzione politica sono ripartite, ai sensi del presente e dei successivi articoli, tra gli stessi e i dirigenti regionali»; il comma 4 del medesimo art. 4 prevede che: «4. Per l’esercizio delle funzioni di cui al comma 1 agli organi di direzione politica compete, secondo quanto previsto dallo Statuto: […] j) la costituzione o soppressione delle strutture di livello dirigenziale e la nomina dei responsabili di tali strutture nel rispetto della normativa contrattuale vigente»; è, dunque, solo l’organo politico che può costituire o sopprimere strutture dirigenziali tali da poter essere considerate ‘Ufficio’ a termini dell’art. 7, comma 4, come articolazione di Settore e/o di Area; è evidente che non ogni Ufficio comunemente denominato tale può rappresentare una articolazione autonoma con rilevanza esterna di un Settore ovvero di un’Area, con funzioni e attività di carattere continuativo, tanto da richiedere la preposizione di un dirigente; tanto si ricava anche dall’art. 15 della medesima L.R. (Funzioni del responsabile di Ufficio) il quale stabilisce che: «1. Il dirigente responsabile di Ufficio esercita gli stessi compiti del responsabile di Settore di cui all’art. 14, nel più limitato ambito di competenza della struttura cui è preposto. 2. Collabora con il responsabile della struttura sovraordinata per l’assistenza agli organi di direzione politica e per la predisposizione delle proposte e degli elaborati tecnici relativi agli atti di competenza degli organi stessi. 3. Relaziona periodicamente al dirigente del relativo Settore sulla efficienza, economicità e razionalità delle procedure di organizzazione, anche con riferimento ai carichi di lavoro, nonché sul grado di soddisfazione degli utenti. 4. Può esercitare funzioni vicarie del dirigente sovraordinato»; trattasi, dunque, di funzioni che, pur delimitate dall’ambito di competenza della struttura, hanno la stessa rilevanza esterna delle funzioni del responsabile di Settore; sotto tale profilo si comprende la preposizione ad esse di un dirigente cui compete, appunto, la diretta emanazione di atti amministrativi definitivi anche a rilevanza esterna e che impegnino l’amministrazione verso terzi, con l’assunzione dei relativi autonomi poteri di spesa e delle corrispondenti responsabilità di impegno e liquidazione; nello specifico non risulta alcun atto di costituzione della struttura “[OSCURATO:PERSONA] di Previdenza” quale struttura di livello dirigenziale; ed infatti, come evidenziato dalla Corte barese, con la delibera consiliare n. 65/1995 vi era stata solo l’attribuzione della responsabilità di un servizio che faceva capo all’Ufficio di Ragioneria del Consiglio e con la successiva delibera n. 1273/2005 il suddetto servizio era stato scorporato dall’Ufficio di riferimento ma era stato pur sempre rimasto un servizio a rilevanza meramente interna rispetto ad un Ufficio dirigenziale, senza assumere valenza autonoma, e pertanto era stato affidato ad una figura non dirigenziale; 3 P a g . RGN 18152/2016 F i r m a t o D a : S E C C H I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 8 2 5 9 c a b e 7 2 9 f 6 b 3 7 0 6 d d b 9 6 e 6 f f 7 1 0 c - F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 18152/2016 Numero sezionale 1037/2022 Numero di raccolta generale 19186/2022 Data pubblicazione 14/06/2022 la valutazione del contenuto delle indicate delibere (che, peraltro, il ricorrente neppure trascrive nel contenuto limitandosi ad un mero richiamo alla propria produzione di parte) è riservata al giudice di merito né è stata denunciata la violazione dei criteri ermeneutici nella ricostruzione interpretativa della Corte territoriale limitandosi il ricorrente a contrapporre una propria personale lettura dei suddetti, diversa da quella effettuata dai giudici di appello, deponente nel senso di una effettuata individuazione di una struttura dirigenziale; 3. con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 1 della L.R. n. 1/1992; censura la sentenza impugnata per aver affermato che la norma denunciata prevede l’attribuzione dell’indennità di direzione sia al personale dirigenziale che a quello in possesso dell’VIII qualifica senza considerare che l’Ufficio “[OSCURATO:PERSONA] di Previdenza tra i Consiglieri della Regione Puglia” era direttamente subordinato al [OSCURATO:PERSONA] e Ragioneria del Consiglio Regionale e che lo stesso doveva essere retto da un dirigente come riconosciuto nella delibera di GR n. 1273/2005; 4. il motivo è infondato per le stesse ragioni evidenziate con riguardo al motivo che precede; si precisa, peraltro, che, ai sensi dell’art. 2, comma 1, della L.R. n. 1/1992 per i dirigenti preposti alle strutture dirigenziali, era stata prevista, in via transitoria (e decorrere dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] e fino alla data di entrata in vigore della legge di riorganizzazione delle strutture e dei servizi regionali), una indennità di funzione (diversa dall’indennità di direzione di cui all’art. 1) correlata alla 1a qualifica funzionale dirigenziale secondo precisi coefficienti che variavano a seconda delle dimensioni di tali strutture; la suddetta disposizione è stata, poi, abrogata dalla legge regionale Puglia del 4 febbraio 1997, n. 7, art. 20, comma 6 e, correlativamente, al comma 5, è stato previsto che: «Dalla data di adozione dei provvedimenti di conferimento degli incarichi cessano di essere corrisposte le indennità di funzione previste dall’art. 2 della legge regionale 8 gennaio 1992, n. 1»; è significativo che, a differenza dell’indennità di funzione, come detto prevista (transitoriamente) per i vertici degli Uffici dirigenziali e destinata a cessare all’atto del conferimento dell’incarico dirigenziale (presupponente, a regime, la determinazione del trattamento economico sulla base dei contratti collettivi per l’area dirigenziale del comparto e quella del trattamento economico accessorio, correlato alla tipologia degli incarichi, sulla base di apposito provvedimento di Giunta regionale), l’art. 1 della L.R. n. 1/1992 avesse contemplato l’indennità di direzione da attribuirsi: «alle unità di personale di prima qualifica funzionale dirigenziale e di VIII qualifica funzionale che risultano incaricate di responsabilità direzione di strutture operanti nell’ambito dell’ordinamento regionale ancorché costituite 4 P a g . RGN 18152/2016 F i r m a t o D a : S E C C H I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 8 2 5 9 c a b e 7 2 9 f 6 b 3 7 0 6 d d b 9 6 e 6 f f 7 1 0 c - F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 18152/2016 Numero sezionale 1037/2022 Numero di raccolta generale 19186/2022 con atti formali, compresi quelli dei Coordinatori di Settore e/o Uffici, purché antecedenti Data pubblicazione 14/06/2022 alla data di entrata in vigore della L.R. 13 aprile 1988, n. 13»; tale indennità di direzione, a differenza dall’indennità di funzione, è stata, dunque prevista anche per il personale appartenente all’VIII qualifica che avesse svolto compiti di responsabile strutture «ancorché costituite con atti formali» e «purché antecedenti alla data di entrata in vigore della L.R. 13 aprile 1988, n. 13»; è, allora, da escludere che l’avvenuta corresponsione in favore del Caporale dell’indennità di direzione potesse essere, in sé, significativa dell’espletamento di mansioni dirigenziali per il periodo rivendicato (e cioè della funzione dirigenziale), non emergendo, peraltro, la responsabilità della direzione di una struttura con le caratteristiche legislativamente previste per essere qualificata ufficio dirigenziale; 5. con il terzo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001; 6. censura la sentenza impugnata per aver ritenuto che il Caporale fosse solo responsabile di un servizio ma che ciò non comprovava che lo stesso avesse acquisito lo status di dirigente; 7. il motivo è infondato per le stesse ragioni già sopra evidenziate; valga, comunque, ribadire che l’Ufficio in relazione al quale il Caporale rivendica il trattamento economico del dirigente non è mai stato classificato come struttura dirigenziale; si ricorda, sul punto, quanto affermato da questa Corte, in termini generali, in materia di pubblico impiego privatizzato, secondo cui “dall’assetto legislativo delineato, in attuazione del precetto di cui all’art. 97 Cost., dall’art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001, che dispone che le linee fondamentali di organizzazione degli uffici, l’individuazione di quelli di maggiore rilevanza ed i modi di conferimento degli stessi devono essere regolate ad opera di atti organizzativi di natura pubblicistica, nonché dall’art. 4 del d.lgs. n. 300 del 1999, che demanda alla sede regolamentare l’organizzazione, la dotazione organica, l’individuazione, anche numerica, degli uffici di livello dirigenziale generale, con distribuzione dei posti con funzione dirigenziale e indicazione dei relativi compiti, discende che un ufficio può essere ritenuto di livello dirigenziale generale solo in presenza di espressa qualificazione normativa” (v. Cass. 26 novembre 2008, n. 28276); in applicazione del suddetto principio è stato anche affermato che, in tema di impiego pubblico contrattualizzato “il riconoscimento del trattamento economico per lo svolgimento di fatto di mansioni dirigenziali da parte di un funzionario presuppone l’esistenza del corrispondente posto nella pianta organica dell’ufficio” (Cass. 7 novembre 2018, n. 28451); 8. alla stregua di quanto esposto il ricorso deve essere rigettato; 5 P a g . RGN 18152/2016 F i r m a t o D a : S E C C H I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 8 2 5 9 c a b e 7 2 9 f 6 b 3 7 0 6 d d b 9 6 e 6 f f 7 1 0 c - F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 18152/2016 Numero sezionale 1037/2022 Numero di raccolta generale 19186/2022 9. al rigetto segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente Data pubblicazione 14/06/2022 giudizio di legittimità che si liquidano come da dispositivo; 10. ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, nel testo risultante dalla l. 24 dicembre 2012, n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 4.000,00 per compensi professionali oltre accessori di legge e rimborso forfetario in misura del 15%. Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto. Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 30 marzo 2022. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] P a g . RGN 18152/2016 F i r m a t o D a : S E C C H I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 8 2 5 9 c
Sentenza Cassazione n. 19186/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris