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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 21 febbraio 2023

Cassazione n. 09216/2023

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.27017/2016 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] T. SALVINI 2/A(studio avv. [OSCURATO:PERSONA]) presso l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. della PUGLIA, SEZ.DIST.TARANTOn. 933/2016 depositata i l 15/04/2 016 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Ritenuto che: [OSCURATO:PERSONA] ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Puglia, che in controversia su impugnazione del silenzio - rifiuto sull’istanza di rimborso proposta ai fini Irpef anno 2004, in relazione alla ritenuta di acconto pagata sulla indennità di espropriazione corrispos ta il 1° aprile 2008, in riforma della sentenza di primo grado,ha accolto l’appello dell’Ufficio.

La CTP aveva accolto il ricorso del contribuente, che aveva dedotto che i fabbricati e le aree di pertinenza non dovevano essere assoggettati a tassazione, statuendo che trattandosi di indennità di esproprio di fabbricato, la somma non è tassabile né produce plusvalenze: La CTR ha accolto nel merito l’appello dell’Ufficio, ritenendo legittimamente assoggettata alla ritenuta del 20% la somma sulla indennità di espropriazione anche se sui terreni oggetto di esproprio insistono fabbricati, trovando comunque applicazione il regime di cui all’art. 11 l. 413/1991, anche a seguito della transazione con la Commissione straordinaria liquidazione del Comune di Taranto, in quanto connessa alla perdita di proprietà a seguito di espropriazione.

L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.

Considerato che:

1. Col primo motivo si deduce nullità della sentenza, per essere il ricorso deciso prima della pubblica udienza del 6/4/2016; col secondo motivo si deduce nullità della sentenza per violazione degli artt. 3.24.11 cost; col terzo motivo si deduce violazione a falsa applicazione dell’art. 101 c.p.c., dell’art. 33 d.lgs. 546/92 nullità della sentenza sotto ulteriore profilo; col quarto motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 1 l. 413/1992; col quinto motivo si lamenta violazione dell’art. 23 della Costituzione.

2. Il ricorso è infondato.

2.1. Il ricorso presenta profili di inammissibilità, in quanto nessuno dei motivi di ricorso indica il parametro di cui all’art. 360 c.p.c. in relazione al quale sono proposti, e contiene in realtà censure che riguardano il merito della questione, come tale estraneo al giudizio di legittimità.

2.2. In ogni caso il ricorso è infondato con riferimento alle doglianze sulla nullità della sentenza – non avendo alcuna rilevanza la data indicata nel 5 aprile invece che nel 6 aprile, data di udienza, trattandosi all’evidenza di mero errore materiale, essendo peraltro certificata dal segretario, a margine del frontespizio della sentenza, come data di effettiva deliberazione, quella del 6 aprile 2016.

Né è stata in alcun modo argomentata la violazione del diritto al contraddittorio, contenendo la sentenza impugnata (pag. 3 e 4) la sintesi delle controdeduzioni del contribuente, che sono state pertanto esaminate; né è stata riportata per il principio di autosufficienza la richiesta di trattazione in pubblica udienza, asseritamente non presa in considerazione dal Collegio.

2.3. Anche nel merito il ricorso è infondato.

2.4. Va premesso che l'art. 11 della l. 30 dicembre 1991 , n. 413, confluito nell'art. 35 del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, stabilisce la tassazione delle somme percepite a titolo di indennità di esproprio (o di cessione volontaria) a seguito di procedimento espropriativo e che tale norma è stata ritenuta conforme alla costituzione e al diritto unionale (Cass. n.26417 del 19/10/2018).

Il citato art. 11 qualifica plusvalenze, che costituiscono reddito imponibile e che concorrono alla formazione dei «redditi diversi» di cui all'art. 81 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, non solo le indennità di espropriazione, ma anche le «le somme comunque dovute per effetto di acquisizione coattiva conseguente ad occupazioni di urgenza divenute illegittime relativamente ai terreni destinati ad opere pubbliche» e prevede, al settimo comma, che le plusvalenze da esproprio conseguenti alla percezione di dette somme, da parte di soggetti che non esercitano imprese commerciali, siano sottoposte ad una ritenuta a titolo di imposta del 20 per cento, che viene applicata dall'ente espropriante in qualità di sostituto d'imposta al momento del pagamento dell'indennizzo.

3. Sulla ba se delle suesposte argomentazioni la sentenza impugnata deve ritenersi conforme alla giurisprudenza di questa Corte, che ha ritenuto legittima la ritenuta del 20 per cento, a titolo di IRPEF, effettuata dall'Amministrazione sulle somme da essa versate quale risarcimento del danno derivante da occupazione usurpativa, potendo rientrare anch'essa nell'ambito di operatività dell'art. 11, commi 5, 6, e 7, della l. n. 413 del 1991, alla cui stregua sono assoggettabili a tassazione le plusvalenze corrispondenti, tra l'altro, a somme comunque dovute per effetto di acquisizioni coattive conseguenti ad occupazioni prive di titolo, perché carente "ab origine" o dichiarato illegittimo successivamente (Cass.n.13420 del 26/05/2017, n. 11647 del 15/05/2013).

4. Conclusivamente il ricorso, in parte inammissibile in parte infondato, va respinto.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in €. 1.400,00 oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previ

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.27017/2016 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] T. SALVINI 2/A(studio avv. [OSCURATO:PERSONA]) presso l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. della PUGLIA, SEZ.DIST.TARANTOn. 933/2016 depositata i l 15/04/2 016 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto che: [OSCURATO:PERSONA] ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Puglia, che in controversia su impugnazione del silenzio - rifiuto sull’istanza di rimborso proposta ai fini Irpef anno 2004, in relazione alla ritenuta di acconto pagata sulla indennità di espropriazione corrispos ta il 1° aprile 2008, in riforma della sentenza di primo grado,ha accolto l’appello dell’Ufficio. La CTP aveva accolto il ricorso del contribuente, che aveva dedotto che i fabbricati e le aree di pertinenza non dovevano essere assoggettati a tassazione, statuendo che trattandosi di indennità di esproprio di fabbricato, la somma non è tassabile né produce plusvalenze: La CTR ha accolto nel merito l’appello dell’Ufficio, ritenendo legittimamente assoggettata alla ritenuta del 20% la somma sulla indennità di espropriazione anche se sui terreni oggetto di esproprio insistono fabbricati, trovando comunque applicazione il regime di cui all’art. 11 l. 413/1991, anche a seguito della transazione con la Commissione straordinaria liquidazione del Comune di Taranto, in quanto connessa alla perdita di proprietà a seguito di espropriazione. L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso. Considerato che: 1. Col primo motivo si deduce nullità della sentenza, per essere il ricorso deciso prima della pubblica udienza del 6/4/2016; col secondo motivo si deduce nullità della sentenza per violazione degli artt. 3.24.11 cost; col terzo motivo si deduce violazione a falsa applicazione dell’art. 101 c.p.c., dell’art. 33 d.lgs. 546/92 nullità della sentenza sotto ulteriore profilo; col quarto motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 1 l. 413/1992; col quinto motivo si lamenta violazione dell’art. 23 della Costituzione. 2. Il ricorso è infondato. 2.1. Il ricorso presenta profili di inammissibilità, in quanto nessuno dei motivi di ricorso indica il parametro di cui all’art. 360 c.p.c. in relazione al quale sono proposti, e contiene in realtà censure che riguardano il merito della questione, come tale estraneo al giudizio di legittimità. 2.2. In ogni caso il ricorso è infondato con riferimento alle doglianze sulla nullità della sentenza – non avendo alcuna rilevanza la data indicata nel 5 aprile invece che nel 6 aprile, data di udienza, trattandosi all’evidenza di mero errore materiale, essendo peraltro certificata dal segretario, a margine del frontespizio della sentenza, come data di effettiva deliberazione, quella del 6 aprile 2016. Né è stata in alcun modo argomentata la violazione del diritto al contraddittorio, contenendo la sentenza impugnata (pag. 3 e 4) la sintesi delle controdeduzioni del contribuente, che sono state pertanto esaminate; né è stata riportata per il principio di autosufficienza la richiesta di trattazione in pubblica udienza, asseritamente non presa in considerazione dal Collegio. 2.3. Anche nel merito il ricorso è infondato. 2.4. Va premesso che l'art. 11 della l. 30 dicembre 1991 , n. 413, confluito nell'art. 35 del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, stabilisce la tassazione delle somme percepite a titolo di indennità di esproprio (o di cessione volontaria) a seguito di procedimento espropriativo e che tale norma è stata ritenuta conforme alla costituzione e al diritto unionale (Cass. n.26417 del 19/10/2018). Il citato art. 11 qualifica plusvalenze, che costituiscono reddito imponibile e che concorrono alla formazione dei «redditi diversi» di cui all'art. 81 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, non solo le indennità di espropriazione, ma anche le «le somme comunque dovute per effetto di acquisizione coattiva conseguente ad occupazioni di urgenza divenute illegittime relativamente ai terreni destinati ad opere pubbliche» e prevede, al settimo comma, che le plusvalenze da esproprio conseguenti alla percezione di dette somme, da parte di soggetti che non esercitano imprese commerciali, siano sottoposte ad una ritenuta a titolo di imposta del 20 per cento, che viene applicata dall'ente espropriante in qualità di sostituto d'imposta al momento del pagamento dell'indennizzo. 3. Sulla ba se delle suesposte argomentazioni la sentenza impugnata deve ritenersi conforme alla giurisprudenza di questa Corte, che ha ritenuto legittima la ritenuta del 20 per cento, a titolo di IRPEF, effettuata dall'Amministrazione sulle somme da essa versate quale risarcimento del danno derivante da occupazione usurpativa, potendo rientrare anch'essa nell'ambito di operatività dell'art. 11, commi 5, 6, e 7, della l. n. 413 del 1991, alla cui stregua sono assoggettabili a tassazione le plusvalenze corrispondenti, tra l'altro, a somme comunque dovute per effetto di acquisizioni coattive conseguenti ad occupazioni prive di titolo, perché carente "ab origine" o dichiarato illegittimo successivamente (Cass.n.13420 del 26/05/2017, n. 11647 del 15/05/2013). 4. Conclusivamente il ricorso, in parte inammissibile in parte infondato, va respinto. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo. P.Q.M. Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in €. 1.400,00 oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previ
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