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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 33124/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/10/2024 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; visto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il ricorso con cui si censura la motivazione resa dalla Corte di appello in ordine alla ritenuta recidiva è manifestamente infondato, avendo la Corte di appello apprezzato i precedenti penali del ricorrente quale evidenza dell'aumentata colpevolezza alla base dell'aggravamento di pena; che inconferente risulta il dato a mente del quale il reato commesso prima del fatto non fosse stato ancora accertato con sentenza definitiva, tenuto conto che la valorizzazione del reato commesso poco prima rispetto a quello di cui al presente procedimento è stato evocato al solo fine di smentire la deduzione contenuta nei motivi di gravame secondo cui il ricorrente non aveva "precedenti" recenti; né costituisce violazione di legge, che si assume come apoditticamente avvenuta, la valorizzazione di ulteriori condotte non accertate in via definitiva, onde valutare la aumentata pericolosità, in ordine alla cui sussistenza è stata resa un'adeguata motivazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/10/2024 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; visto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il ricorso con cui si censura la motivazione resa dalla Corte di appello in ordine alla ritenuta recidiva è manifestamente infondato, avendo la Corte di appello apprezzato i precedenti penali del ricorrente quale evidenza dell'aumentata colpevolezza alla base dell'aggravamento di pena; che inconferente risulta il dato a mente del quale il reato commesso prima del fatto non fosse stato ancora accertato con sentenza definitiva, tenuto conto che la valorizzazione del reato commesso poco prima rispetto a quello di cui al presente procedimento è stato evocato al solo fine di smentire la deduzione contenuta nei motivi di gravame secondo cui il ricorrente non aveva "precedenti" recenti; né costituisce violazione di legge, che si assume come apoditticamente avvenuta, la valorizzazione di ulteriori condotte non accertate in via definitiva, onde valutare la aumentata pericolosità, in ordine alla cui sussistenza è stata resa un'adeguata motivazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1