CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 19 marzo 2021
Cassazione n. 02775/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'inammissibilita' udito il difensore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] espone i motivi di gravame ed insiste per l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.11 Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA], con ordinanza emessa il 19 marzo 2021, ha confermato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] l'ordinanza emessa dal Gip del medesimo Tribunale, in data 8.2.2021, con la quale era stata applicata al predetto indagato la misura cautelare della custodia in carcere in relazione alla provvisoria imputazione di partecipazione all'associazione mafiosa denominata ‘ndrangheta (artt. 99, 416 bis, commi 1,2,3,4,5,6 e 8, c.p.), operante nel territorio di [OSCURATO:PERSONA] e specificamente di partecipe della cosca "Fontana - Saraceno", storicamente legata al controllo mafioso del quartiere Gallico, dal luglio 1991 all'attualità. [OSCURATO:PERSONA], in particolare, risulta attribuita la condotta di supportare il cognato [OSCURATO:PERSONA] ed il fratello Bruno nei metodi di infiltrazione del settore edilizio e nel coordinamento delle attività della suddetta articolazione territoriale con quelle delle altre presenti sul territorio di Gallico. 2. Avverso la predetta ordinanza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con atto a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], deducendo la violazione di legge (art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.) in relazione agli artt. 273 c.p.p. e 416 bis c.p., nonché il vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.), per avere il Tribunale del riesame reso una motivazione carente sulla specifica sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico del ricorrente; invero, il Tribunale del riesame si è soffermato a ricostruire la nascita e l'attuale assetto della cosca "Fontana-Saraceno", nonostante l'esistenza della stessa non fosse in discussione, mentre non ha provveduto a riportare un episodio imputabile singolarmente all'indagato, atto a dimostrare effettivamente la sua appartenenza al sodalizio criminale; in particolare, l'ordinanza impugnata trascura di evidenziare che l'indagato nel procedimento Olimpia bis ha riportato sentenza di non luogo a procedere per precedente giudicato e, trattandosi di una condotta aperta, il giudicato si è esteso fino alla data della sentenza di primo grado; inoltre, non è stato considerato il dato positivo che l'indagato, una volta conseguita la libertà si è dato ad un'occupazione stabile, lavorando alle dipendenze della ditta di [OSCURATO:PERSONA], suo cognato, nel settore dell'edilizia, essendo stato dato, invece, rilievo ad argomenti di contorno, tra cui: l'arresto e la condanna dello stesso cognato, il ruolo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] nella realizzazione del centro commerciale "Perla dello Stretto", passando per le problematiche connesse alla fibrillazione" nel quartiere di Gallico a seguito di due efferati fatti di sangue, nonché la conversazione intercettata il 9.6.2011 tra il maresciallo [OSCURATO:PERSONA], alli epoca comandante della stazione CC di Gallico, e l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], nel corso della quale l' avvocato [OSCURATO:PERSONA], avrebbe menzionato i fratelli Trapani come soggetti vicini alla cosca Fontana - Saraceno, laddove nessun riferimento diretto ai fratelli Trapani in quella telefonata vi è stato; nessuna "proiezione esterna", poi, della forza intimidatrice del vincolo associativo, correlata ad episodi addebitabili specificamente al ricorrente risulta ravvisabile nella fattispecie, non potendosi ricavare dalla intercettazione captata il 31.8.2014, richiamata a pg, 21, ovvero dalla intercettazione captata il 16.10.2014 e richiamata a pg. 23 elementi in tal senso; inoltre, tutte le chiamate in correità citate nell'ordinanza del Tribunale (cfr. chiamate di [OSCURATO:PERSONA], verbale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], che indica [OSCURATO:PERSONA] come appartenente alla 'ndrangheta; [OSCURATO:PERSONA], verb. del [OSCURATO:DATA_NASCITA] che indica i Trapani come soggetti malavitosi che avevano intrapreso il lavoro di imprenditori edili e si erano avvicinati ai Condello; [OSCURATO:PERSONA], verb. del [OSCURATO:DATA_NASCITA], che ha fatto menzione dei fratelli Trapani per averli visti lavorare; [OSCURATO:PERSONA], verb. del [OSCURATO:DATA_NASCITA], che ha riferito di conoscere i fratelli Trapani quali imprenditori e ne delinea i rapporti di parentela con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], indicandoli vicini ai Fontana e con interessi nel territorio di Gallico), risultano di valenza neutra, atteso che non superano il vaglio di originalità, in quanto si limitano a riportare fatti notori, quali la precedente affiliazione di [OSCURATO:PERSONA] all'associazione, non potendo riferire per l'attualità; per di più, laddove i collaboratori hanno potuto riferire qualche circostanza in più delle mere parentele tra gli asseriti membri della cosca, tali dichiarazioni, comunque, non risultano specifiche, dato che non distinguono tra i due fratelli Trapani e spesso attribuiscono anche al ricorrente fatti in realtà ascrivibili al solo germano Bruno; del pari risulta neutra l' intercettazione ambientale del 30.8.2019 apparendo la stessa del tutto generica non essendo chiaro se i conversanti si riferissero al ricorrente, al fratello, ovvero a un terzo; quanto alla vicenda [OSCURATO:PERSONA] nessun elemento indiziario coinvolge il ricorrente, il quale prestava semplicemente attività di manodopera all'interno della ditta Ima e nulla conosceva di altre dinamiche. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato nei limiti di cui si dirà. 1.Va premesso che infondata risulta essere la deduzione, secondo cui all'indagato non potrebbe essere contestata la partecipazione al sodalizio mafioso nel periodo anteriore al 1999 in quanto lo stesso avrebbe già costituito oggetto dell'assoluzione pronunziata in suo favore nel procedimento "Olimpia bis". In proposito rileva infatti la causale di tale assoluzione, come osservato dal Tribunale - avendo nell'occasione il giudice della cognizione considerato la contestazione relativa al Trapani "chiusa" al luglio 1991, non potendo altrimenti invocare, come invece ha fatto, l'art. 649 c.p.p. in ragione della sua precedente condanna in altro ed ulteriore procedimento per il reato di cui all'art. 416-bis c.p. commesso sino alla data indicata. 2. Tanto premesso, si osserva che l'ordinamento non conferisce alla Corte di Cassazione alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice cui è stata chiesta l'applicazione della misura cautelare, nonché del tribunale del riesame. Il controllo di legittimità sui punti devoluti è, perciò, circoscritto all'esclusivo esame dell'atto impugnato al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l'altro negativo, la cui presenza rende l'atto incensurabile in sede di legittimità: 1) - l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato; 2) - l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Sez. 6 sent. n. 2146 del 25/05/1995, Tontoli ed altro, Rv. 201840; Sez. IV n. 26992 del 29/05/2013). Il controllo di legittimità sulla motivazione delle ordinanze di riesame è in definitiva diretto a verificare, da un lato, la congruenza e la coordinazione logica dell'apparato argomentativo che collega gli indizi di colpevolezza al giudizio di probabile colpevolezza dell'indagato e, dall'altro, la valenza sintomatica degli indizi, ma tale controllo, stabilito a garanzia del provvedimento, non involge il giudizio ricostruttivo del fatto e gli apprezzamenti del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e la concludenza dei risultati del materiale probatorio, quando la motivazione sia adeguata, coerente ed esente da errori logici e giuridici. 3. Alla stregua di tali principi devono ritenersi fondate nel loro complesso le critiche mosse dal ricorrente alla motivazione del provvedimento impugnato, la quale, dopo aver svolto una articolata analisi delle vicende storiche della cosca Saraceno (nemmeno contestata dal ricorrente) ed aver esposto gli elementi selezionati in funzione della ricostruzione del quadro indiziario a carico di [OSCURATO:PERSONA], formula un giudizio positivo sull'entità di questi ultimi in funzione dell'affermazione della qualificata probabilità dell'organicità dell'indagato al sodalizio mafioso 4. In tal senso il Tribunale del riesame ha valorizzato le dichiarazioni di alcuni collaboratori di giustizia (Chindemi, Moio, Liuzzo, Cristiano e [OSCURATO:PERSONA]), la cui affermata convergenza nell'indicazione dell'intraneità di [OSCURATO:PERSONA] risulta però logicamente depotenziata , sulla base di quanto riportato dall'ordinanza, dalla mancata specificazione dell'epoca alla quale le diverse fonti ascrivono le informazioni fornite agli inquirenti. Non di meno - e sempre in relazione a quanto riportato nel provvedimento, in alcuni casi gli stessi si limitano ad una generica indicazione di appartenenza alla cosca dei "fratelli Trapani", senza individuarne l'effettivo ruolo di [OSCURATO:PERSONA] in seno alla medesima, anzi accorpandolo indistintamente a quello del germano Bruno, avente invece, secondo l'assunto accusatorio, un ruolo di vertice. 4.1. Con riguardo, poi, alla vicenda relativa dell'appalto de "[OSCURATO:PERSONA] dello Stretto", il Tribunale non esplicita le ragioni per cui tale vicenda sarebbe univocamente significativa dello stabile inserimento dell'indagato nel sodalizio criminale, piuttosto che, ad esempio, della sua occasionale collusione con il medesimo - eventualmente rilevante ai fini della configurabilità del diverso reato di concorso esterno in associazione mafiosa - tanto più che anche in tale vicenda si fa riferimento all'impresa edile del germano, [OSCURATO:PERSONA], e la posizione dell'indagato ancora una volta viene trattata affasciandola a quest'ultimo, con un generico riferimento ai "fratelli Trapani", senza individuare uno specifico ruolo od attività del ricorrente nella vicenda; peraltro l'originaria spartizione dei lavori del centro commerciale sarebbe stata convenuta dal Saraceno, alla cui impresa quella di [OSCURATO:PERSONA] sarebbe subentrata, senza però rivelare se ed in che modo sarebbe stato quest'ultimo ad imporlo. 4.2. Quanto, infine, al compendio captativo anch'esso sconta l'evidenziato deficit logico motivazionale già segnalato per le altre emergenze, con una valutazione indistinta degli elementi emergenti in riferimento ai "fratelli Trapani". In particolare, nella interpretazione della conversazione tra l'avv. [OSCURATO:PERSONA] e il M.[OSCURATO:PERSONA] non risulta adeguatamente illustrata la conclusione secondo cui sarebbero stati menzionati proprio l'indagato ed il fratello, pur se formalmente non citati, compiendo un salto logico in relazione alle risultanze dei procedimenti Gotha e [OSCURATO:PERSONA]; in ogni caso, anche a voler ritenere che i "fratelli Trapani" si identificano con i "compari" del Fontana evocati dai colloquianti, la conversazione non dà conto della partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] al sodalizio. 5. Alla luce di tutto quanto evidenziato, pertanto, l'ordinanza impugnata va annullata con rinvio per nuovo esame al Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA], che rivaluterà gli elementi indiziari acquisiti senza incorrere nei segnalati vizi motivazionali. P.Q.M. annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al tribunale di [OSCURATO:PERSONA] competente ai sensi dell'art. 309, co. 7, c.p.p. manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così decis