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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 10 febbraio 2026

Cassazione n. 19319/2026

Testo disponibile della fonte

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so la sentenza del 01/07/2025 della Corte d'appello di Palermovisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le note conclusive del Pubblico Ministero, in persona [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi lainammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di Palermo haconfermato la decisione del Tribunale di Palermo del 6 novembre 2023, con laquale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati condannati alla penaritenuta di giustizia per il reato di furto tentato aggravato in concorso, commessoall’interno dell’esercizio commerciale “[OSCURATO:PERSONA]”, avente ad oggetto duetende da interni e n. 4 anelli reggitenda, per un valore complessivo di euro99,76.Ai predetti imputati sono state riconosciute le circostanze attenuantigeneriche, ritenute equivalenti alla contestata aggravante e, quanto a [OSCURATO:PERSONA],anche alla recidiva contestata.2.

Avverso la predetta sentenza gli imputati propongono ricorso, affidato adun unico motivo, con il quale deducono erronea applicazione di legge in relazioneal mancato accoglimento della richiesta di applicazione della causa di nonpunibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all’art. 131-bis cod. pen.,valorizzando, a sostegno, le modalità della condotta, il valore non significativodella merce oggetto dell’illecito — inferiore a euro 100,00 — nonché la pretesairrilevanza dei precedenti penali.Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell’art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del2020, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, senza l’intervento delleparti.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

I ricorsi vanno rigettati.2.

L’unico motivo proposto è infondato.2.1.

La disposizione di cui all’art. 131-bis cod. pen. (Sez. 3, n. 34151 del18/06/2018, Foglietta, n.m.), oltre al limite edittale — rappresentato dalla penadetentiva non superiore nel minimo a due anni ovvero dalla pena pecuniaria,sola o congiunta alla predetta pena — richiede, congiuntamente e nonalternativamente, la particolare tenuità dell’offesa e la non abitualità delcomportamento.Il primo degli “indici-criteri” — così definiti dalla relazione allo schema didecreto legislativo — ossia la particolare tenuità dell’offesa, si articola a sua voltain due “indici-requisiti”, costituiti dalle modalità della condotta e dall’esiguità deldanno o del pericolo, da valutarsi alla luce dei criteri indicati dall’art. 133 cod.pen. (natura, specie, mezzi, oggetto, tempo, luogo e ogni altra modalitàdell’azione, gravità del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa,intensità del dolo o grado della colpa), nonché della condotta successiva al fatto,a seguito della modifica introdotta dal d. lgs. n. 150 del 10/10/2022.Ne consegue che il giudice è tenuto ad accertare se, alla luce dei suddettiindici-requisiti, possa ritenersi integrato l’indice-criterio della particolare tenuitàdell’offesa e se esso coesista con la non abitualità del comportamento.

Solo inpresenza di tali presupposti può essere esclusa la punibilità.Secondo la giurisprudenza di legittimità, ai fini del riconoscimento dellacausa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. non è sufficiente che ilfatto sia occasionale, essendo necessario che l’offesa, per le modalità dellacondotta e per l’esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell’art. 133,comma primo, cod. pen., sia qualificabile come di particolare tenuità (Sez. 3, n.50782 del 26/09/2019, Rv. 277674 – 01).È stato altresì affermato (Sez. 3, n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta, Rv.273678 – 01) che, ai fini dell’esclusione della causa di non punibilità, èsufficiente una motivazione che dia conto anche dell’assenza di uno soltanto deipresupposti richiesti dall’art. 131-bis cod. pen., ove ritenuto decisivo.2.2 Nel caso di specie, la causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod.pen. è stata esclusa all’esito di un apprezzamento in fatto, concreto e specifico,relativo al fatto-reato e alle sue coordinate spazio-temporali, svolto nelcontraddittorio tra le parti e nel rispetto del diritto alla prova, con motivazioneimmune da vizi di illogicità e, pertanto, incensurabile in sede di legittimità.La Corte d’appello ha valorizzato l’intrinseca gravità del fatto, desunta dallemodalità della condotta, evidenziando le peculiarità dell’azione delittuosa —consistita nel prelievo della merce da un reparto, nel suo occultamentoall’interno della borsa di [OSCURATO:PERSONA], in un’area più appartata dell’eserciziocommerciale, e nel successivo oltrepassamento delle casse senza pagamento —ritenute sintomatiche di una spiccata pervicacia criminosa.Tale valutazione è stata inoltre corroborata dalla presenza di precedentipenali in capo a entrambi gli imputati, nonché, quanto a [OSCURATO:PERSONA], dallacontestazione e dal riconoscimento della recidiva reiterata.Ulteriore elemento valorizzato dalla Corte di merito è rappresentatodall’entità del danno arrecato al bene giuridico protetto — il patrimonio — avutoriguardo al valore complessivo della res oggetto dell’illecito, pari a euro 99,76,ritenuto comunque apprezzabile e, dunque, non esiguo, con conseguenteesclusione della particolare tenuità dell’offesa.Tale apparato motivazionale esclude la configurabilità di un fatto di minimaoffensività e si colloca nell’ambito di una valutazione discrezionale di merito,immune da vizi logici e giuridici.

In tale ambito rientra anche la considerazionedella condotta successiva al reato, ritenuta non indicativa di una effettiva esincera resipiscenza da parte degli imputati.3.

Al rigetto dei ricorsi, segue la condanna dei ricorrenti al pagamento dellespese processuali.

P.Q.MRigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.Così deciso in Roma il 10/02/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteAnna [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
so la sentenza del 01/07/2025 della Corte d'appello di Palermovisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le note conclusive del Pubblico Ministero, in persona [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi lainammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di Palermo haconfermato la decisione del Tribunale di Palermo del 6 novembre 2023, con laquale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati condannati alla penaritenuta di giustizia per il reato di furto tentato aggravato in concorso, commessoall’interno dell’esercizio commerciale “[OSCURATO:PERSONA]”, avente ad oggetto duetende da interni e n. 4 anelli reggitenda, per un valore complessivo di euro99,76.Ai predetti imputati sono state riconosciute le circostanze attenuantigeneriche, ritenute equivalenti alla contestata aggravante e, quanto a [OSCURATO:PERSONA],anche alla recidiva contestata.2. Avverso la predetta sentenza gli imputati propongono ricorso, affidato adun unico motivo, con il quale deducono erronea applicazione di legge in relazioneal mancato accoglimento della richiesta di applicazione della causa di nonpunibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all’art. 131-bis cod. pen.,valorizzando, a sostegno, le modalità della condotta, il valore non significativodella merce oggetto dell’illecito — inferiore a euro 100,00 — nonché la pretesairrilevanza dei precedenti penali.Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell’art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del2020, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, senza l’intervento delleparti.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. I ricorsi vanno rigettati.2. L’unico motivo proposto è infondato.2.1. La disposizione di cui all’art. 131-bis cod. pen. (Sez. 3, n. 34151 del18/06/2018, Foglietta, n.m.), oltre al limite edittale — rappresentato dalla penadetentiva non superiore nel minimo a due anni ovvero dalla pena pecuniaria,sola o congiunta alla predetta pena — richiede, congiuntamente e nonalternativamente, la particolare tenuità dell’offesa e la non abitualità delcomportamento.Il primo degli “indici-criteri” — così definiti dalla relazione allo schema didecreto legislativo — ossia la particolare tenuità dell’offesa, si articola a sua voltain due “indici-requisiti”, costituiti dalle modalità della condotta e dall’esiguità deldanno o del pericolo, da valutarsi alla luce dei criteri indicati dall’art. 133 cod.pen. (natura, specie, mezzi, oggetto, tempo, luogo e ogni altra modalitàdell’azione, gravità del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa,intensità del dolo o grado della colpa), nonché della condotta successiva al fatto,a seguito della modifica introdotta dal d. lgs. n. 150 del 10/10/2022.Ne consegue che il giudice è tenuto ad accertare se, alla luce dei suddettiindici-requisiti, possa ritenersi integrato l’indice-criterio della particolare tenuitàdell’offesa e se esso coesista con la non abitualità del comportamento. Solo inpresenza di tali presupposti può essere esclusa la punibilità.Secondo la giurisprudenza di legittimità, ai fini del riconoscimento dellacausa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. non è sufficiente che ilfatto sia occasionale, essendo necessario che l’offesa, per le modalità dellacondotta e per l’esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell’art. 133,comma primo, cod. pen., sia qualificabile come di particolare tenuità (Sez. 3, n.50782 del 26/09/2019, Rv. 277674 – 01).È stato altresì affermato (Sez. 3, n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta, Rv.273678 – 01) che, ai fini dell’esclusione della causa di non punibilità, èsufficiente una motivazione che dia conto anche dell’assenza di uno soltanto deipresupposti richiesti dall’art. 131-bis cod. pen., ove ritenuto decisivo.2.2 Nel caso di specie, la causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod.pen. è stata esclusa all’esito di un apprezzamento in fatto, concreto e specifico,relativo al fatto-reato e alle sue coordinate spazio-temporali, svolto nelcontraddittorio tra le parti e nel rispetto del diritto alla prova, con motivazioneimmune da vizi di illogicità e, pertanto, incensurabile in sede di legittimità.La Corte d’appello ha valorizzato l’intrinseca gravità del fatto, desunta dallemodalità della condotta, evidenziando le peculiarità dell’azione delittuosa —consistita nel prelievo della merce da un reparto, nel suo occultamentoall’interno della borsa di [OSCURATO:PERSONA], in un’area più appartata dell’eserciziocommerciale, e nel successivo oltrepassamento delle casse senza pagamento —ritenute sintomatiche di una spiccata pervicacia criminosa.Tale valutazione è stata inoltre corroborata dalla presenza di precedentipenali in capo a entrambi gli imputati, nonché, quanto a [OSCURATO:PERSONA], dallacontestazione e dal riconoscimento della recidiva reiterata.Ulteriore elemento valorizzato dalla Corte di merito è rappresentatodall’entità del danno arrecato al bene giuridico protetto — il patrimonio — avutoriguardo al valore complessivo della res oggetto dell’illecito, pari a euro 99,76,ritenuto comunque apprezzabile e, dunque, non esiguo, con conseguenteesclusione della particolare tenuità dell’offesa.Tale apparato motivazionale esclude la configurabilità di un fatto di minimaoffensività e si colloca nell’ambito di una valutazione discrezionale di merito,immune da vizi logici e giuridici. In tale ambito rientra anche la considerazionedella condotta successiva al reato, ritenuta non indicativa di una effettiva esincera resipiscenza da parte degli imputati.3. Al rigetto dei ricorsi, segue la condanna dei ricorrenti al pagamento dellespese processuali. P.Q.MRigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.Così deciso in Roma il 10/02/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteAnna [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]
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