CassazionedecretoSezione 4Decisione del 21 marzo 2024
Cassazione n. 31679/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di CALTANISSETTA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni ex art. 611 c.p.p. del PG in persona del Sost. Proc. gen. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. In data 21 marzo 2024 il Tribunale del Riesame di Caltanissetta dichiarava inammissibile l'istanza di riesame proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordi- nanza del Gip del Tribunale di Caltanissetta del 1 marzo 2024. Rilevavano i giudici nisseni che: 1. la impugnazione in questione era stata proposta a mezzo di posta elettronica certificata; 2. con la legge 176/2020 del 24.12.2020 di conversione del d.l. n. 137/2020 (entrata in vigore il giorno succes- sivo) è stata introdotta, espressamente e per la prima volta, all'art. 24 comma 6 bis, la possibilità di fare ricorso al deposito telematico via pec degli atti di impu- gnazione nel processo penale; 3. tale disciplina ha cessato di avere applicazione in data 31.12.2022; 4. la legge 199/2022, nel convertire il decreto legge 162/2022, ha tuttavia aggiunto, con l'art. 5 quinquies, l'art.87 bis al decreto legi- slativo 150/2022, in base al quale resta consentito il deposito dell'atto di impu- gnazione mediante invio di pec; 5. la predetta disposizione normativa, oltre a pre- vedere la possibilità dell'impugnazione a mezzo pec, indica, al comma 6 sexies, alcuni requisiti fondamentali della nuova modalità di gravame telematico via pec, elevandoli al rango di elementi necessari, previsti a pena di inammissibilità. Con successiva istanza il difensore dell'Attardo chiedeva di essere rimesso in termini per la proposizione del riesame, affermando che per caso fortuito aveva visionato il sito del Ministero della Giustiziache riportava, l'indirizzo / riesame.tribu- [OSCURATO:EMAIL] cui aveva indirizzato erroneamente il riesame in luogo di quello censito nell'elenco allegato al provvedimento del Direttore generale dei sistemi informatici ed automatizzati del Ministero della Giustizia. In data 27 marzo 2024 l'istanza in questione veniva rigettata in quanto il tribunale nisseno reputava che non sussistessero i presupposti per la restituzione nel termine ai sensi dell'art. 175 cod. proc. pen. 2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per CassazioneyGianluca Attardo, a mezzo del proprio difensore di fiducia, deducendo, quale unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, co. 1, disp. att., cod. proc. pen-violazione di legge laddove la richiesta di remissione in termini sarebbe stata rigettata violando il principio del c.d. doppio binario sancito dalla giurisprudenza di legittirnità 7principio per cui l'im- pugnazione, trasmessa ad un indirizzo di posta elettronica non censito nell'elenco allegato al provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automa- tizzati del Ministero della giustizia, non può essere dichiarata inammissibile se, nel termine, l'atto è comunque ricevuto dall'ufficio a quo e trasmesso al giudice dell'impugnazione (il richiamo è al dictum di Sez. 5 n. 26465 del 08/07/2022, n.26465). Da un lato il diritto di ogni persona ristretta ad avere un riesame della posizione a suo carico,Aall'altro uno stretto formalismo rigoroso essendo comun- que l'istanza giunta nell'Ufficio giurisdizionale preposto sacrificando il primo nei confronti di un formalismo normativo di indicazione. Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata. 3. Il PG presso questa Corte ha reso le conclusioni scritte riportate in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il motivo sopra illustrato è infondato e, pertanto, il proposto ricorso va rigettato. 2. Ed invero, questa Corte di legittimità, in epoca precedente al provvedi- mento impugnato e in un caso assolutamente sovrapponibile a quello che ci occupa/ ha affermato che, in tema di impugnazioni, è inammissibile il gravame depositato telematicamente presso un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello indicato nel decreto del Direttore generale per i sistemi informativi automa- tizzati di cui all'art. 87-bis, comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (così Sez. 4, n. 48804 del 14/11/2023, Ciattaglia, Rv. 285399 - 01 in una fattispecie relativa ad opposizione a decreto penale di condanna, in cui la Corte ha ritenuto che non potesse integrare una causa di forza maggiore, tale da rendere scusabile l'errore, la circostanza che sul sito web dell'ufficio giudiziario fosse indicato un diverso in- dirizzo pec, stante il chiaro e inderogabile rinvio normativo ai soli indirizzi indicati nella fonte ministeriale). Il principio che l'esistenza di un indirizzo e -mail dell'ufficio giudiziario non compreso nell'elenco, evincibile sul web non possa ingenerare equivoci, tanto da invocare la forza maggiore, stante la chiara indicazione normativa, che prevede una disciplina tassativa a pena di inammissibilità per cui la fonte ministeriale do- veva costituire l'unico ed inderogabile punto di riferimento per un soggetto quali- ficato e tecnico del diritto qual è il difensore) è stato anche affermato in precdenza da Sez. 4 n. 44368 del 28/9/2023, Vitale, Rv. 285266. In quella pronuncia si è anche chiarito che tali valutazioni si pongono in linea con il costante orientamento giurisprudenziale di questa Corte, che ha confermato, anche per l'analoga disciplina introdotta in via emergenziale durante la pandemia da COVID-19, la legittimità delle dichiarazioni di inammissibilità pronunciate alla stregua del quadro normativa sopra riportato, in relazione a richieste di riesame cautelare personale e ad istanze di rinvio per legittimo impedimento erroneamente indirizzate (Sez. 6, n. 33045 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Nova, non massimata; Sez. 3, n.32467 del 23/05/2023, Alfavitskyi, non massimata; Sez. 6, n. 31802 del 04/05/2023, Chtouane, non massimata; Sez. 1, n. 28757 del 28/04/2023, .lam- meh, non massimata). 3. Il principio che in tema di impugnazioni, è inammissibile il gravame depo- sitato telematicamente presso un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello indicato nel decreto del Direttore generale per i sistemi informativi au- tomatizzati di cui all'art. 87-bis, comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 1504 p stato recentemente ribadito anche da Sez. 2, n. 11795 del 21/02/2024, Martorano, Rv. 286141 - 01, che in motivazione, ha precisato che la ratio, sottesa alla citata disposizione, di semplificazione delle comunicazioni tra parti e uffici giudiziari e di accelerazione degli adempimenti di cancelleria/ non ammette interpretazioni che attenuino il rigore delle cause di inammissibilità previste dalla legge, nemmeno valorizzando l'idoneità della notifica al "raggiungimento dello scopo". 4. Al rigetto del ricorso consegue ex lege la condanna del ricorrente al paga- mento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna i