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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 12916/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG dr. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata Ritenuto in fatto 1.Con ordinanza in data 21 aprile 2021 il Tribunale di sorveglianza di Torino accoglieva il reclamo proposto dal detenuto [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Cuneo, che in data 25 agosto 2021 aveva rigettato il reclamo presentato dallo stesso Ascione per contestare la decisione del consiglio di disciplina dell'istituto penitenziario ove era ristretto, che gli aveva inflitto la sanzione disciplinare dell'ammonizione, in quanto ritenuto responsabile dell'infrazione prevista dall'art. 77, comma 1, punto 16), del d.P.R. n- 230 del 2000 per avere intrattenuto comunicazioni non consentite con detenuto appartenente ad altro gruppo di socialità.

A giustificazione della decisione il Tribunale di sorveglianza ha ritenuto fondato il motivo di reclamo, col quale si era lamentata la mancanza comunicazione del provvedimento che ha irrogato la sanzione disciplinare, corredato dalla sua motivazione, con la conseguente violazione del diritto di difesa. 2.Avverso la predetta ordinanza il Ministro della Giustizia a mezzo dell'[OSCURATO:PERSONA] dello Stato di Torino ha proposto ricorso per chiederne l'annullamento per violazione ed erronea applicazione dell'art. 81, comma 2, d.P.R. n. 230 del 2000 e dell'art. 35-bis ord. pen. perché, pur avendo dato atto il Tribunale di sorveglianza che il provvedimento che ha inflitto la sanzione era stato adeguatamente motivato, ha ritenuto che lo stesso non fosse stato notificato al destinatario per avere questi ricevuto comunicazione della sola decisione.

Le norme che disciplinano il procedimento disciplinare non prescrivono formalità particolari quanto alla comunicazione del provvedimento e nel caso di specie il detenuto, per avere presenziato alla seduta della Commissione di disciplina ed avere esposto le proprie discolpe, aveva avuto immediata contezza della decisione e delle sue ragioni senza avere subito nessun pregiudizio alle prerogative difensive.

Al detenuto,che era stato • ammesso ad esprimere le proprie ragioni sia al Direttore dell'istituto penitenziario, sia al Consiglio di disciplina, non è stato impedito di proporre impugnazione avverso la sanzione disciplinare dal momento che non ha mai chiesto il rilascio di copia del provvedimento punitivo, né ha dimostrato che il rilascio gli fosse stato negato.

3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, dr. [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.

Considerato in diritto Il ricorso, che investe i profili formali del procedimento disciplinare svoltosi a carico del ricorrente, è fondato e merita dunque accoglimento. 1.11 Tribunale di sorveglianza ha ritenuto censurabile la comunicazione del provvedimento sanzionatorio perchè parziale, nel senso che la stessa aveva riguardato la decisione adottata dal Consiglio di disciplina, ma non la motivazione, il che aveva compromesso le possibilità di difesa del detenuto da esercitarsi mediante proposizione del reclamo. 1.1 L'ordinanza impugnata ha ricostruito l'iter procedurale seguito e ne ha riscontrato la legalità in quanto l'addebito disciplinare era stato contestato al detenuto, questi era stato convocato dal Direttore dell'istituto di pena per prendere formalmente atto dell'incolpazione ed esporre le proprie ragioni ed era comparso al cospetto del Direttore e del Consiglio di disciplina, ritualmente convocato entro i successivi dieci giorni ed aveva potuto esporre le proprie argomentazioni a proprio discarico in entrambe le circostanze. 1.2 La questione della mancata motivazione del provvedimento disciplinare non è stata correttamente risolta dal Tribunale di sorveglianza.

Invero, l'art. 81 del d.P.R. n. 230 del 2000 prevede, tra l'altro, che «nel corso dell'udienza, l'accusato ha la facoltà di essere sentito e di esporre personalmente le proprie discolpe...(omissis)...

La sanzione viene deliberata e pronunciata nel corso della stessa udienza o dell'eventuale sommario processo verbale.

Il provvedimento definitivo con cui è deliberata la sanzione disciplinare è tempestivamente comunicato dalla direzione al detenuto o internato... ».

Il chiaro tenore della disposizione prevede, dunque, che la sanzione disciplinare sia irrogata con provvedimento motivato e l'esposizione delle ragioni giustificative è strettamente funzionale a consentire la comprensione della punizione inflitta e l'esercizio del diritto di difesa mediante eventuale proposizione di impugnazione.

Tuttavia, la norma impone la sola comunicazione del provvedimento, ossia della decisione assunta, senza includere anche un obbligo di informazione in ordine alla motivazione che la giustifica; a tal fine è sempre possibile al detenuto chiedere il rilascio della copia del provvedimento, grazie alla quale predisporre l'atto di impugnazione. 1.3 Inoltre, poiché la disciplina legale del giudizio sanzionatorio penitenziario è effettivamente improntata al principio di libertà delle forme, deve assegnarsi rilievo alla circostanza, ampiamente documentata in atti, della partecipazione personale da parte di Ascione a tutte le fasi del procedimento sino all'udienza dinanzi al Consiglio di disciplina ed alla sua conclusione, cui è seguita l'immediata comunicazione della decisione, con conseguente immediata conoscenza della sanzione inflittagli, del fatto illecito ascrittogli e delle ragioni della ritenuta sussistenza della violazione contestatagli.

Da tali premesse discende l'ulteriore conseguenza della perfetta comprensione e consapevolezza dell'esito del procedimento e delle ragioni fondanti la propria punizione e della concreta possibilità di approntare la reazione prevista dall'ordinamento mediante proposizione del reclamo.

In termini conformi si è già espressa questa Corte con orientamento che si condivide e riafferma (Sez. 1, n. 57891 del 12/09/2018, Attanasio, Rv. 275316).

Per quanto esposto, l'ordinanza impugnata risulta viziata da inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 81 del d.P.R. n. 230 del 2000 e va annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Torino.

P. Q. M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG dr. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata Ritenuto in fatto 1.Con ordinanza in data 21 aprile 2021 il Tribunale di sorveglianza di Torino accoglieva il reclamo proposto dal detenuto [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Cuneo, che in data 25 agosto 2021 aveva rigettato il reclamo presentato dallo stesso Ascione per contestare la decisione del consiglio di disciplina dell'istituto penitenziario ove era ristretto, che gli aveva inflitto la sanzione disciplinare dell'ammonizione, in quanto ritenuto responsabile dell'infrazione prevista dall'art. 77, comma 1, punto 16), del d.P.R. n- 230 del 2000 per avere intrattenuto comunicazioni non consentite con detenuto appartenente ad altro gruppo di socialità. A giustificazione della decisione il Tribunale di sorveglianza ha ritenuto fondato il motivo di reclamo, col quale si era lamentata la mancanza comunicazione del provvedimento che ha irrogato la sanzione disciplinare, corredato dalla sua motivazione, con la conseguente violazione del diritto di difesa. 2.Avverso la predetta ordinanza il Ministro della Giustizia a mezzo dell'[OSCURATO:PERSONA] dello Stato di Torino ha proposto ricorso per chiederne l'annullamento per violazione ed erronea applicazione dell'art. 81, comma 2, d.P.R. n. 230 del 2000 e dell'art. 35-bis ord. pen. perché, pur avendo dato atto il Tribunale di sorveglianza che il provvedimento che ha inflitto la sanzione era stato adeguatamente motivato, ha ritenuto che lo stesso non fosse stato notificato al destinatario per avere questi ricevuto comunicazione della sola decisione. Le norme che disciplinano il procedimento disciplinare non prescrivono formalità particolari quanto alla comunicazione del provvedimento e nel caso di specie il detenuto, per avere presenziato alla seduta della Commissione di disciplina ed avere esposto le proprie discolpe, aveva avuto immediata contezza della decisione e delle sue ragioni senza avere subito nessun pregiudizio alle prerogative difensive. Al detenuto,che era stato • ammesso ad esprimere le proprie ragioni sia al Direttore dell'istituto penitenziario, sia al Consiglio di disciplina, non è stato impedito di proporre impugnazione avverso la sanzione disciplinare dal momento che non ha mai chiesto il rilascio di copia del provvedimento punitivo, né ha dimostrato che il rilascio gli fosse stato negato. 3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, dr. [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. Considerato in diritto Il ricorso, che investe i profili formali del procedimento disciplinare svoltosi a carico del ricorrente, è fondato e merita dunque accoglimento. 1.11 Tribunale di sorveglianza ha ritenuto censurabile la comunicazione del provvedimento sanzionatorio perchè parziale, nel senso che la stessa aveva riguardato la decisione adottata dal Consiglio di disciplina, ma non la motivazione, il che aveva compromesso le possibilità di difesa del detenuto da esercitarsi mediante proposizione del reclamo. 1.1 L'ordinanza impugnata ha ricostruito l'iter procedurale seguito e ne ha riscontrato la legalità in quanto l'addebito disciplinare era stato contestato al detenuto, questi era stato convocato dal Direttore dell'istituto di pena per prendere formalmente atto dell'incolpazione ed esporre le proprie ragioni ed era comparso al cospetto del Direttore e del Consiglio di disciplina, ritualmente convocato entro i successivi dieci giorni ed aveva potuto esporre le proprie argomentazioni a proprio discarico in entrambe le circostanze. 1.2 La questione della mancata motivazione del provvedimento disciplinare non è stata correttamente risolta dal Tribunale di sorveglianza. Invero, l'art. 81 del d.P.R. n. 230 del 2000 prevede, tra l'altro, che «nel corso dell'udienza, l'accusato ha la facoltà di essere sentito e di esporre personalmente le proprie discolpe...(omissis)... La sanzione viene deliberata e pronunciata nel corso della stessa udienza o dell'eventuale sommario processo verbale. Il provvedimento definitivo con cui è deliberata la sanzione disciplinare è tempestivamente comunicato dalla direzione al detenuto o internato... ». Il chiaro tenore della disposizione prevede, dunque, che la sanzione disciplinare sia irrogata con provvedimento motivato e l'esposizione delle ragioni giustificative è strettamente funzionale a consentire la comprensione della punizione inflitta e l'esercizio del diritto di difesa mediante eventuale proposizione di impugnazione. Tuttavia, la norma impone la sola comunicazione del provvedimento, ossia della decisione assunta, senza includere anche un obbligo di informazione in ordine alla motivazione che la giustifica; a tal fine è sempre possibile al detenuto chiedere il rilascio della copia del provvedimento, grazie alla quale predisporre l'atto di impugnazione. 1.3 Inoltre, poiché la disciplina legale del giudizio sanzionatorio penitenziario è effettivamente improntata al principio di libertà delle forme, deve assegnarsi rilievo alla circostanza, ampiamente documentata in atti, della partecipazione personale da parte di Ascione a tutte le fasi del procedimento sino all'udienza dinanzi al Consiglio di disciplina ed alla sua conclusione, cui è seguita l'immediata comunicazione della decisione, con conseguente immediata conoscenza della sanzione inflittagli, del fatto illecito ascrittogli e delle ragioni della ritenuta sussistenza della violazione contestatagli. Da tali premesse discende l'ulteriore conseguenza della perfetta comprensione e consapevolezza dell'esito del procedimento e delle ragioni fondanti la propria punizione e della concreta possibilità di approntare la reazione prevista dall'ordinamento mediante proposizione del reclamo. In termini conformi si è già espressa questa Corte con orientamento che si condivide e riafferma (Sez. 1, n. 57891 del 12/09/2018, Attanasio, Rv. 275316). Per quanto esposto, l'ordinanza impugnata risulta viziata da inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 81 del d.P.R. n. 230 del 2000 e va annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Torino. P. Q. M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di
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