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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 ottobre 2022

Cassazione n. 42146/2022

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/09/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Y'q RG. n. 17357/22 Ritenuto che il primo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che contesta la correttezza della motivazione posta base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 452 quaterdecies cod.pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché è costituito da mere doglianzk in punto di fatto; volto a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa lettura delle fonti probatorie in punto partecipazione consapevole al reato di attività organizzata di gestione di rifiuti, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinenti individuazione di specifici travisamenti probatori valorizzate dal giudice del merito ed anche meramente riproduttivo delle medesime censure già vagliate e disattese con motivazione congrua.

La sentenza impugnata ha congruamente evidenziato gli elementi probatori (video riprese e accertamenti di PG) sulla base dei quali ha ritenuto la partecipazione dei ricorrenti (cfr. pag. 6 e 7, 14) che in modo non occasionale partecipavano alle operazioni di sversamento e di smistamento di rifiuti pericolosi e non, compiute senza alcuna autorizzazione in nome e per conto della società [OSCURATO:SOCIETA]., non autorizzata alla lavorazione dei rifiuti, con mezzi utilizzati da [OSCURATO:PERSONA].

Considerato che il secondo motivo di ricorso che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come è avvenuto nel caso di specie (si veda, in particolare, pag. 14 per [OSCURATO:PERSONA] in ragione del precedente specifico e pag. 15 per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in ragione dei precedenti penali).

Rilevato che pertanto che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 14 ottobre 2022 Il consigligQ9, tensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/09/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Y'q RG. n. 17357/22 Ritenuto che il primo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che contesta la correttezza della motivazione posta base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 452 quaterdecies cod.pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché è costituito da mere doglianzk in punto di fatto; volto a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa lettura delle fonti probatorie in punto partecipazione consapevole al reato di attività organizzata di gestione di rifiuti, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinenti individuazione di specifici travisamenti probatori valorizzate dal giudice del merito ed anche meramente riproduttivo delle medesime censure già vagliate e disattese con motivazione congrua. La sentenza impugnata ha congruamente evidenziato gli elementi probatori (video riprese e accertamenti di PG) sulla base dei quali ha ritenuto la partecipazione dei ricorrenti (cfr. pag. 6 e 7, 14) che in modo non occasionale partecipavano alle operazioni di sversamento e di smistamento di rifiuti pericolosi e non, compiute senza alcuna autorizzazione in nome e per conto della società [OSCURATO:SOCIETA]., non autorizzata alla lavorazione dei rifiuti, con mezzi utilizzati da [OSCURATO:PERSONA]. Considerato che il secondo motivo di ricorso che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come è avvenuto nel caso di specie (si veda, in particolare, pag. 14 per [OSCURATO:PERSONA] in ragione del precedente specifico e pag. 15 per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in ragione dei precedenti penali). Rilevato che pertanto che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 ottobre 2022 Il consigligQ9, tensore
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