CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 09171/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
tata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], entrambi con studio in Roma, ove elettivamente domiciliata, giusta procura in margine al ricorso introduttivo del presente procedimento; RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA] l’Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore Generale pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, ove elettivamente domiciliata; CONTRORICORRENTE avverso la sentenza depositata dalla Commissione t ributar ia regionale di Firenze il 4 giugno 2013, n. 57/25/2013; dato atto che la causa è decisa in camera di consiglio ai sensi dell’art. 23, comma 8-bis, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. [OSCURATO:PERSONA] REGISTRO176, in virtù della proroga disposta dall’art. 8, comma 8, del d.l. 29 dicembre 2022, n. 198,convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, non essendo stata fatta richiesta di discussione orale; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 1 4 marzo 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: 1.l a “ [OSCURATO:PERSONA] S.r.l .” ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale di Firenze il 4 giugno 2013, n. 57/25/2013, che, in controversia su impugnazione di avviso di rettifica e liquidazione delle maggiori impost e di registro , ipotecaria e catastale(sul valore accertato per un totale di € 2.028.000,00, a fronte del prezzo dichiarato per un totale di € 900.000,00 ) nella misura complessiva di € 254.984,40, in relazione alla compravendita della proprietà di due suoli edificabil i in Pietrasanta (LU), con rogito notarile del 27 luglio 2007 , ha accolto l’appello proposto dall ’Agenzia delle Entrate nei confronti della medesima avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Lucca il 2 2 marzo 20 1 0 , n. 32/05/2010, con condanna alla rifusionedelle spese di lite; 2. il giudice di appello ha riformato la decisione di prime cure, sul presupposto che l’amministrazione finanziaria aveva rettificato il valore degli immobili compravenduti in base alla perizia di stima dell’Agenzia del Territorio ed alla comparazione con il prezzo di aggiudicazione in asta pubblica di un suolo similare (con ubicazione adiacente) e con il prezzo di compravendita di altro suolo similare (con ubica zione più distante dal mare) neltriennio precedente; 3.l’Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso;4. con conclusioni scritte, il P.M. si è espresso per il rigetto del ricorso; 5. in prossimità dell’adunanza camerale, la ricorrente ha proposto istanza di sospensione ai sensi dell’art. 1, comma 197, della legge 29 dicembre 2022, n. 197; [OSCURATO:PERSONA]: 6.il ricorso è affidato a tre motivi: 6.1 c on il primo motivo , si d enuncia violazione e /o falsa applicazione degli artt. 60 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e dell’art. 3 della legge 20 novembre 1982, n. 890, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per non essere stato rilevato dal giudice di appello che la notifica dell’atto impositivo a mezzo del servizio postale era affetta da nullità insanabile per carenza di relata di notifica e per omessa indicazione del soggetto notificatore; 6.2 c on il secondo motivo, si denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 51 e 52 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di appello che l’atto impositivo era sorretto da adeguata motivazione, presentando « tutti gli elementi necessari ad individuare la pretesa dell’[OSCURATO:PERSONA]», là dove, invece, esso si limitava a fornire una sintetica descrizione catastale dei terreni compravenduti ed a contenere uno scarno riferimento ad un altro atto registrato; 6.3con il terzo motivo, si denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo del giudizio oggetto di discussione tra le parti, n relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., per non essere stati tenut i in conto dal giudice di appello g li elementi probatori offerti dalla contribuente in ordine alla non confrontabilità del prezzo convenuto nella compravendita dei suoli in questione con il prezzo offerto per l’aggiudicazione in asta pubblica di un suolo interposto tra suoli già appartenenti alla contribuente; 7. con istanza depositata il 2 marzo 2023, la “[OSCURATO:PERSONA] S.r.l .” ha chiesto di sospendere i l presente procedimento, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata prevista dall’art. 1, commi 186 -205, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, per le « controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia delle entrate ovvero l’Agenzia delle dogane e dei monopolipendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello innanzi alla Corte di cassazione, anche a seguito di rinvio, alla data di entrata in vigore della presente legge » (cioè, alla data dell’1 gennaio 2023); 8.secondo l’art. 1, comma 194, della citata legge n.197/2022: «La definizione agevolata si perfeziona con la presentazione della domanda di cui al comma 195 e con il pagamento degli importi dovuti ai sensi dei commi da 186 a 191 entro il 30 giugno 2023; nel caso in cui gli importi dovuti superano mille euro è ammesso il pagamento rateale, con applicazione, in quanto compatibili, delle disposizioni dell’articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, in un massimo di venti rate trimestrali di pari importo, con decorrenza dal 1° aprile 2023 e da versare, rispettivamente, entro il 30 giugno 2023, il 30 settembre, il 20 dicembre e il 31 marzo di ciascun anno. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali calcolati dalla data del versamento della prima rata. È esclusa la compensazione prevista dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Nel caso di versamento rateale, la definizione agevolata si perfeziona con la presentazione della domanda di cui al comma 195 e con il pagamento degli importi dovuti con il versamento della prima rata entro il termine previsto del 30 giugno 2023. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda»; 9. in base all’art. 1, comma 197, della citata legge n. 197/2022: « Le controversie defini bili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 luglio 2023 ed entro la stessa data il contribuente ha l’onere di depositare, presso l’organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata»; 10. secondo l’art. 1, comma 200, della citata legge 197/2022: «L’eventuale diniego della definizione agevolata deve essere notificato entro il 31 luglio 2024 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dalla notificazione del medesimo dinanzi all’organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia. Nel caso in cui la definizione della controversia è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata dal contribuente unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest’ultimo ovvero dalla controparte nel medesimo termine»; 11. p ertanto, considerando che: a) l a contribuente può presentare la domanda di definizione agevolata entro il termine del 30 giugno 2023; b) che l’amministrazione finanziaria deve notificare allacontribuente l’eventuale diniego della definizione agevolata entro il termine del 31 luglio 2024; c) che l a contribuente ha facoltà di impugnare tale diniego entro il termine di sessanta giorni dalla relativa notificazione; il collegio ritiene di rinviare la causa a nuovo ruoloper verificare l’esito della definizione agevolata. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] la causa a nuovo ruolo. Così deciso a Roma nell a camera di consiglio del 14 marzo 2023. IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA]