CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 03557/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 3666-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 4572/12/2019 della [OSCURATO:PERSONA] della SICILIA, depositata il 22/07/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 03666 sez. MT - ud. 13-01-2022 -2- Rg 3666/2020 FATTO e DIRITTO Considerato che: La CTR della Sicilia, con sentenza nr 4572/2019 accoglieva parzialmente l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la decisione della CTP di Agrigento che aveva rigettato il ricorso del contribuente avente ad oggetto un avviso di accertamento inerente la determinazione del reddito complessivo per l'anno 2008 anche ai fini d'Iva conseguente alla mancata determinazione dei redditi per l'anno 2009. Il giudice del gravame per gli aspetti che qui rilevano aveva annullato le sanzioni irrogate dall'Ufficio ritenendo non integrati i presupposti soggettivi per farsi luogo al potere sanzionatorio per essersi il contribuente affidato ad un consulente che non aveva provveduto alla trasmissione delle dichiarazioni di rito in tal modo violando il legittimo affidamento del contribuente. Avverso tale sentenza l'Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo con cui denuncia la violazione e falsa applicazione degli art 5 e 6 del Dlgs nr 472/1997 in relazione all'ad 360 primo comma nr 3 c.p.c. per avere la CTR fatto applicazione dell'esimente del menzionato art 6 pur in assenza dei relativi presupposti previsti dalla legge. Il contribuente si è costituito con controricorso illustrato da memoria. Il motivo è fondato. Giova ricordare che l'esimente di cui all'art. 6, comma 3, presuppone l'elemento soggettivo così come individuato dall'art. 5, comma 1, e delimita la condotta sanzionabile in conseguenza della violazione di obblighi tributari non formali. L'applicazione dell'esimente di cui alla disposizione richiamata implica pertanto: a) l'inadempimento degli obblighi riconnessi al mancato pagamento del tributo, esclusi pertanto gli obblighi solo formali; b) l'imputabilità di tale inadempimento ad un soggetto terzo (normalmente l'intermediario incaricato), estraneo alla compagine sociale del contribuente (Cass. n. 20113 del 16/11/2012); c) i l'adempimento, da parte del contribuente, di un obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria nei confronti dell'intermediario, cui è stato attribuito l'incarico, oltre che della tenuta della contabilità e dell'effettuazione delle dichiarazioni fiscali, di effettuare i pagamenti; d) l'insussistenza del dolo o della negligenza del contribuente nell'inadempimento, nemmeno sotto il profilo della culpa in vigilando, dovendo l'inadempimento medesimo essere imputabile in via esclusiva all'intermediario ( Cass 2019 nr 710) E' stato, pertanto, enunciato il seguente principio di diritto: "in tema di sanzioni tributarie, l'esimente prevista dal D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 6, comma 3, si applica in caso di inadempimento al pagamento di un tributo - e, dunque, escluse le violazioni solo formali - imputabile unicamente alla condotta di un soggetto terzo (normalmente l'intermediario cui è stato attribuito l'incarico; oltre che della tenuta della contabilità e dell'effettuazione delle dichiarazioni fiscali, di provvedere ai pagamenti), purchè il contribuente abbia adempiuto all'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria e non abbia tenuto una condotta colpevole ai sensi del cit. D.Lgs., art. 5, comma 1, nemmeno sotto il profilo della semplice culpa in vigilando" (così Cass. 5, 7.11.2018, n. 28360). Di tale principio non ha fatto buon governo la CTR avendo dato atto che non risultava provata né l'avvenuta presentazione della denuncia all'autorità giudiziaria né il conferimento dell'incarico relativo alla presentazione delle dichiarazioni e dei pagamenti . Il giudice di appello nulla dice circa la mancanza di colpa del contribuente sotto il profilo del dovere di vigilanza e di controllo sull'operato del consulente. In conclusione il ricorso è fondato e dev'essere accolto, la sentenza cassata e non essendo necessari ulteriori accertamenti va decisa nel merito con il rigetto dell'originario ricorso del contribuente anche in relazione a tale aspetto sanzionatorio. Le spese del merito vanno compensate in ragione dell'alternarsi delle decisioni.Le spese di legittimità vanno poste a carico del controricorrente e decise in dispositivo secondo i criteri di legge vigenti P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta l'originario ricorso del contribuente; compensa le spese dell'appello; condanna il controricorrente al pagamento di quelle di legittimità che si liquidano in complessivi C 5.600,00 oltre spese prenotate a debito. Roma 13.1.2022 Il 14-esidentel ( d