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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 11763/2025

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ppresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n.12 è domiciliata –ricorrente – [OSCURATO:PERSONA] -intimata– avverso la sentenza n. 2466/34/2016 della Commissione tributaria regionale della Sicilia, sez. distaccata di Catania, depositata in data 22.6.2016; udita la relazione svolta all’udienza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] SALI; Rilevato che: 1.L’agenzia delle Entrate impugna la sentenza n. 2466/34/2016 della Commissione tributaria regionale della Sicilia, sez. distaccata di Catania, che ha dichiarato inammissibile l’appello dell’Ufficio avverso la sentenza n. 47/02/2011 della [OSCURATO:PERSONA] di Ragusa, per non essere valida la notifica del gravame all’appellata [OSCURATO:PERSONA], atteso che nella cartolina di ritorno della raccomandata era indicato come destinatario il rag.

Ricorso per cassazione –avviso di ricevimento – omessa produzione- inammissibile [OSCURATO:PERSONA], senza specificazione della parte contribuente cui si riferiva la notifica.

Aggiungeva la C.T.R. che, in ogni caso, il gravame era infondato, per essere del tutto condivisibili le argomentazioni del giudice di prime cure in merito al fatto che la cartella era indirizzata ad un contribuente deceduto e che l’appellata aveva rinunciato all’eredità.

2. [OSCURATO:PERSONA] è rimasta intimata.

Considerato che:

1. con il primo motivo di ricorso – rubricato « violazione e falsa applicazione degli artit. 16 e 17 del decreto legislativo n. 546/92 e artt. 291 e 350 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. » - , la ricorrente assume l’erroneità della declaratoria di inammissibilità, per essere la notifica dell’atto di appello pienamente valida, non sussistendo alcuna incertezza sul destinatario dell’impugnazione.

In subordine, la C.T.R. avrebbe dovuto disporre la rinnovazione della notifica;

2. con il secondo motivo denuncia « omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio ed oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5. c.p.c.», per non essersi la C.T.R. avveduta che la cartella impugnata era stata notificata alla Spadaro quale obbligata in via principale e quindi iure proprio, circostanza che era stata dettagliatamente sottoposta al giudice di secondo grado nell’atto di appello, a pagina 2, 10-11 capoverso;

3. la ricorrente Agenzia delle Entrate non ha depositato l’avviso di ricevimento della raccomandata n. 78323039447-0, relativa alla notifica del ricorso per cassazione, spedita in data 24.7.2017, indicata nella relata di notifica in calce all’originale del ricorso, essendosi limitata a depositare la ricevuta di accettazione della predetta raccomandata, come daattestazione della cancelleria;

4. questa Corte ha precisato che , ai fini della verifica della tempestività delricorso per cassazione, la notifica a mezzo del servizio postale non si esaurisce con la spedizione dell'atto per raccomandata, ma si perfeziona con la consegna del plico al destinatario, attestata dall'avviso di ricevimento da allegarsi all'originale a norma dell'art. 149, ult. comma, c.p.c.; ne consegue che la mancanza di tale documento impone la declaratoria di inammissibilità delricorso per inesistenza della notifica, senza possibilità di rinnovazione ai sensi dell'art. 291 c.p.c. (Cass.20778/2021);

5. il ricorso va conclusivamente dichiarato inammissibile ;

6. nulla per le spese del giudizio di legittimità, non essendosi instaurato alcun rapporto processuale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA];

7. r ilevato che risulta soccombente l’Agenzia delle Entrate, ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l’articolo 13 comma 1quater del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. 228 del 2012 (Cass. 29/01/2016, n. 1778); P.Q.M La Corte dichiara il ricorso inammissibile; Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20.3.2025.

Il Presidente ([OSCURATO:PERSONA])

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ppresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n.12 è domiciliata –ricorrente – [OSCURATO:PERSONA] -intimata– avverso la sentenza n. 2466/34/2016 della Commissione tributaria regionale della Sicilia, sez. distaccata di Catania, depositata in data 22.6.2016; udita la relazione svolta all’udienza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] SALI; Rilevato che: 1.L’agenzia delle Entrate impugna la sentenza n. 2466/34/2016 della Commissione tributaria regionale della Sicilia, sez. distaccata di Catania, che ha dichiarato inammissibile l’appello dell’Ufficio avverso la sentenza n. 47/02/2011 della [OSCURATO:PERSONA] di Ragusa, per non essere valida la notifica del gravame all’appellata [OSCURATO:PERSONA], atteso che nella cartolina di ritorno della raccomandata era indicato come destinatario il rag. Ricorso per cassazione –avviso di ricevimento – omessa produzione- inammissibile [OSCURATO:PERSONA], senza specificazione della parte contribuente cui si riferiva la notifica. Aggiungeva la C.T.R. che, in ogni caso, il gravame era infondato, per essere del tutto condivisibili le argomentazioni del giudice di prime cure in merito al fatto che la cartella era indirizzata ad un contribuente deceduto e che l’appellata aveva rinunciato all’eredità. 2. [OSCURATO:PERSONA] è rimasta intimata. Considerato che: 1. con il primo motivo di ricorso – rubricato « violazione e falsa applicazione degli artit. 16 e 17 del decreto legislativo n. 546/92 e artt. 291 e 350 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. » - , la ricorrente assume l’erroneità della declaratoria di inammissibilità, per essere la notifica dell’atto di appello pienamente valida, non sussistendo alcuna incertezza sul destinatario dell’impugnazione. In subordine, la C.T.R. avrebbe dovuto disporre la rinnovazione della notifica; 2. con il secondo motivo denuncia « omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio ed oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5. c.p.c.», per non essersi la C.T.R. avveduta che la cartella impugnata era stata notificata alla Spadaro quale obbligata in via principale e quindi iure proprio, circostanza che era stata dettagliatamente sottoposta al giudice di secondo grado nell’atto di appello, a pagina 2, 10-11 capoverso; 3. la ricorrente Agenzia delle Entrate non ha depositato l’avviso di ricevimento della raccomandata n. 78323039447-0, relativa alla notifica del ricorso per cassazione, spedita in data 24.7.2017, indicata nella relata di notifica in calce all’originale del ricorso, essendosi limitata a depositare la ricevuta di accettazione della predetta raccomandata, come daattestazione della cancelleria; 4. questa Corte ha precisato che , ai fini della verifica della tempestività delricorso per cassazione, la notifica a mezzo del servizio postale non si esaurisce con la spedizione dell'atto per raccomandata, ma si perfeziona con la consegna del plico al destinatario, attestata dall'avviso di ricevimento da allegarsi all'originale a norma dell'art. 149, ult. comma, c.p.c.; ne consegue che la mancanza di tale documento impone la declaratoria di inammissibilità delricorso per inesistenza della notifica, senza possibilità di rinnovazione ai sensi dell'art. 291 c.p.c. (Cass.20778/2021); 5. il ricorso va conclusivamente dichiarato inammissibile ; 6. nulla per le spese del giudizio di legittimità, non essendosi instaurato alcun rapporto processuale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; 7. r ilevato che risulta soccombente l’Agenzia delle Entrate, ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l’articolo 13 comma 1quater del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. 228 del 2012 (Cass. 29/01/2016, n. 1778); P.Q.M La Corte dichiara il ricorso inammissibile; Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20.3.2025. Il Presidente ([OSCURATO:PERSONA])
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