CassazionesentenzaSezione LDecisione del 25 maggio 2021
Cassazione n. 30592/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso 13705-2015 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 31, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - 2021 contro 1865 [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 58, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 743/2014 della CORTE D'APPELLO di CALTANISSETTA, depositata il 20/11/2014 R.G.N. 558/2013; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/05/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] visto l'art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n. 176, ha depositato conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del 20 novembre 2014, la Corte d'Appello di Caltanissetta confermava la decisione resa dal Tribunale di Caltanissetta e rigettava la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell'[OSCURATO:PERSONA] di Caltanissetta e di [OSCURATO:PERSONA], avente ad oggetto il riconoscimento in favore dell'istante del diritto, originariamente attribuitogli con provvedimento dell'[OSCURATO:PERSONA] provinciale poi disapplicato in sede giudiziaria per essere il diritto stesso attribuito al Milisenna, al conferimento dell'incarico ambulatoriale di specialista odontoiatra per n. 5 ore presso l'ambulatorio di Niscemi, turno vacante pubblicato per il terzo trimestre 2011. La decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto, non diversamente dal primo giudice, la norma di cui all'art. 22 dell'A.C.N. del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e succ. mod., secondo cui le domande dei medici aspiranti dovevano essere comunicate con lettera raccomandata dal 1° al 10 0 giorno successivo a quello del bando, insuscettibile, alla luce del criterio oggettivo dell'interpretazione secondo buona fede ex art. 1366 c.c., cui era legittimo riferirsi, stante l'ambiguità della formulazione letterale della clausola contrattuale nell'individuare nella spedizione anticipata della domanda una causa di esclusione dalla procedura, di legittimare l'esclusione del Milisenna, collocato in graduatoria in posizione potiore rispetto al Signorello, la cui domanda, in effetti spedita per raccomandata con un giorno di anticipo rispetto al termine iniziale indicato nel bando, era peraltro pervenuta all'[OSCURATO:PERSONA] entro il termine finale previsto dallo stesso bando e dunque tempestivamente. Per la cassazione di tale decisione ricorre [OSCURATO:PERSONA], affidando l'impugnazione a due motivi, cui resistono, con controricorso, sia l'[OSCURATO:PERSONA] sia il Milisenna; Il Pubblico Ministero ha depositato la propria requisitoria, concludendo per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 21, 22, 23 dell'A.C.N. [OSCURATO:DATA_NASCITA], lamenta a carico della Corte territoriale l'incongruità logica e giuridica della valutazione dalla stessa operata circa la portata della clausola contrattuale, neppure tentata alla stregua dei criteri volti a individuare il senso letterale e logico della clausola medesima e comunque falsata da una erronea qualificazione della procedura in questione come concorso o selezione suscettibili di dar luogo a situazioni di interesse legittimo. Con il secondo motivo, rubricato con riferimento alla violazione e falsa applicazione dell'art. 1366 c.c. in relazione all'interpretazione dell'art. 22 A.C.N. [OSCURATO:DATA_NASCITA], come modificato dall'art. 9 dell'accordo integrativo dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], la medesima censura formulata con il motivo che precede relativamente all'erronea interpretazione della clausola contrattuale in questione è prospettata sotto lo specifico profilo del ricorso al criterio dell'interpretazione secondo buona fede, trattandosi di criterio residuale cui non era necessario riferirsi per essere la clausola interpretabile alla stregua dei criteri che presiedono all'indagine sul senso letterale e logico della stessa e, comunque di criterio utilizzato nella prospettiva di valorizzare la sola buona fede del Milisenna trascurando la direttiva ulteriore che impone l'equo contemperamento degli interessi delle parti. Entrambi i motivi, i quali, in quanto strettamente connessi, possono essere qui trattati congiuntamente, si rivelano infondati, risultando del tutto plausibile la lettura della clausola contrattuale cui perviene la Corte territoriale nel senso della sua intrinseca ambiguità, potendo la formula riferita alla dichiarazione di disponibilità all'assunzione dell'incarico da parte degli interessati per cui le stesse dovevano essere "comunicate con raccomandata" dal primo al decimo giorno successivo alla pubblicazione del bando significare tanto essere trasmesse (riferito quindi al momento della spedizione) quanto essere portate a conoscenza (relativo invece al momento della ricezione) dell'amministrazione procedente e pertanto legittimo il ricorso ai fini dell'interpretazione della clausola ad uno dei criteri oggettivi di cui agli artt. da 1366 a 1371 c.c., contemplati dal codice civile appunto quali criteri sussidiari cui è ammissibile il ricorso in caso di ambiguità della clausola da interpretare e, segnatamente, al criterio di interpretazione secondo buna fede, che, come puntualmente precisa la Corte territoriale, non è utilizzato in vista della valorizzazione della stato soggettivo di una delle parti bensì è volto alla ricostruzione in termini oggettivi e, come tali eccedenti la formulazione della norma, della ratio della stessa, cui consegue, in termini parimenti plausibili sul piano logico e giuridico, l'individuazione, in coerenza con le regole generali che presiedono alla disciplina dell'esclusione dei candidati nell'ambito della più ampia tipologia delle procedure selettive, invocata dalla Corte territoriale, non nella convinzione della riconducibilità a quelle della presente procedura, in sé specifica, ma quale mero riferimento analogico di cui valersi per l'esegesi della fattispecie in esame, di una ratio intesa ad escludere l'ipotesi che l'aspirante all'incarico possa vedere respinta la propria dichiarazione di disponibilità pur avendo fatto pervenire la dichiarazione medesima all'amministrazione procedente nell'arco temporale dalla clausola in questione dichiarato utile perché la stessa potesse essere presa in considerazione ai fini dell'assegnazione dell'incarico. Il ricorso va, pertanto, rigettato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 5.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 25 maggio [OSCURATO:PERSONA]