CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 25 febbraio 2021
Cassazione n. 09747/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che conclude per il rigetto del ricorso; uditi i difensori presenti l'avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Roma e avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Trani, che insistono nei motivi di ricorso e ne chiedono l'accoglimento; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 28 aprile 2021 il Tribunale di Roma, in sede di riesame, confermava parzialmente l'ordinanza cautelare emessa dal GIP di Roma del 25 febbraio 2021, eseguita 1'8 aprile 2021 che disponeva la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di D'[OSCURATO:PERSONA], indagato in relazione alla vasta indagine per il reato di cui all'art 416 cod. pen., contestato al capo 1) di imputazione, in quanto promotore ed organizzatore, gestendo due società c.d. cartiere (la [OSCURATO:SOCIETA]. e la Energia e Servizi s.r.1.) ) di un sodalizio criminoso finalizzato alla commissione di più reati tributari, perpetrati anche mediante l'utilizzo di società cartiere, che aveva come referente [OSCURATO:PERSONA] e come base il deposito fiscale dell'azienda [OSCURATO:PERSONA], poi divenuta [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., operante nel settore della commercializzazione di prodotti petroliferi. Al predetto venivano inoltre addebitati numerosi reati in materia tributaria, per emissione di fatture per operazioni inesistenti, consentendo l'evasione IVA a terzi per gli anni 2017 e 2018, per avere omesso di presentare la dichiarazione IVA , nonché per avere concorso a realizzare evasioni dell'accise, stringendo accordi con altre società acquirenti finali, permettendo l'afflusso di ingenti capitali alla [OSCURATO:SOCIETA]. ed altre fattispecie relative a fraudolente dichiarazioni IVA e IRES, secondo quanto descritto nei capi di imputazione provvisori. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'indagato, tramite i difensori di fiducia, Avv. [OSCURATO:PERSONA] e Avv. [OSCURATO:PERSONA], articolato su quattordici motivi di doglianza. 2.1. Con il primo motivo di ricorso si eccepisce violazione di legge e vizio di motivazione per avere l'ordinanza impugnata omesso di motivare sul meccanismo della frode in particolare sulla evasione tramite falsa presentazione delle cosiddette lettere di intenti (oggetto dei capi da 18) a 59). Secondo l'ordinanza impugnata, D'Agostino sarebbe parte del meccanismo dei passaggi cartolari creati al solo scopo di simulare debiti di imposta sistematicamente non adempiuti, rispetto a normali importazioni di gasolio per autotrazione: in sostanza la Max petroli Italia [OSCURATO:SOCIETA]. avrebbe ceduto gasolio per autotrazione ad una serie di soggetti in regime di esenzione sulla base di una falsa dichiarazione di intenti, i quali lo hanno ceduto a distributori finali con applicazione dell'IVA al 2 2 °/o , che è stata incassata, ma poi non è stata riversata all'erario. D'Agostino sarebbe stato implicato quale amministratore di fatto delle società, false esportatrici. I capi di imputazione comprendono cessioni di gasolio tra il gennaio 2017 e il giugno del 2019 in relazione a 40 società a responsabilità limitata che hanno presentato a Max petroli Italia le dichiarazioni di intenti necessarie per potersi avvalere del regime di esenzione cui all'articolo 8 lettera c) del D.P.R. 633/72, ma non ci sono elementi che possano fare ricondurre all'indagato il ruolo di amministratore di fatto, inoltre è lo stesso tribunale a riconoscere che non ci sono elementi per ricondurre al D'Agostino la gestione di Energie servizi s.r.l. 2.2. Con il secondo motivo si lamenta la violazione di legge e l'omessa pessat motivazione in riferimento alle emissioni di fatture per operazioni inesistenti da parte della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., Energia e servizi s.r.l. ed [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., contestate al capo 8). Anche in questo caso D'Agostino viene ritenuto un co- amministratore di fatto del deposito Max petroli Italia s.r.I., mentre era stato chiarito dalla stessa ordinanza che le tre compagini societarie erano seguite dal coindagato [OSCURATO:PERSONA], consulente fiscale. 2.3. Con il terzo motivo di ricorso si contesta la omessa motivazione in relazione ad altri capi di imputazione correlati ai delitti di omessa presentazione IVA e IRES per gli anni 2017 e 2018; la violazione dell'art. 5 d.lgs. n. 74/2000 è contestata con riferimento a moltissime società, rispetto alle quali non è precisato sulla base di quali elementi sia stato ritenuto esistente il ruolo di amministratore di fatto di D'Agostino. 2.4. Con il quarto motivo di ricorso si eccepiscono analoghe violazioni di legge ed omessa motivazione in relazione al capo 60), ove è contestata la distruzione e l'occultamento delle scritture contabili in relazione alla verifica fiscale condotta nei confronti della società Astidea s.r.I., ma anche in tal caso non c'è motivazione sul ruolo di amministratore di fatto di D'Agostino. 2.5. Con il quinto motivo di ricorso si eccepisce l'omessa motivazione con riferimento alla frode contestata al capo 70) per l'illecita compensazione di credito inesistente: non è stato spiegato il contributo causale di D'Agostino. 2.6. Con il sesto motivo di ricorso si eccepisce l'omessa motivazione rispetto ai capi 71) e 73), in relazione alle dichiarazioni fraudolente presentate dalle società Astidea s.r.I., [OSCURATO:SOCIETA]. e Cesynt s.r.I., rispetto alle quali non è motivato quale sia stato il ruolo di D'Agostino nelle compagini societarie. 2.7. Con il settimo motivo di ricorso si eccepisce l'erronea applicazione di legge ed omessa motivazione con riferimento alle dichiarazioni fraudolente presentate da Max petroli Italia s.r.I., contestato al capo 5). D'agostino è stato considerato co-amministratore di fatto del deposito petrolifero Max petroli, ma tale ruolo è stato desunto dall'esistenza di una relazione sentimentale con la figlia della rappresentante legale di tale società, [OSCURATO:PERSONA], ed anche sulla base di una conversazione intercorsa tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Agostino nel corso della quale il Coppola aveva riferito al D'Agostino degli accordi assunti con la Bettozzi. In tale conversazione, però, non è riscontrabile alcuna adesione di D'Agostino al disegno criminoso portato avanti mediante la società [OSCURATO:PERSONA]. 2.8. Con l'ottavo motivo di ricorso si eccepisce errata interpretazione delle norme penali o omessa motivazione quanto ai capi 7) 7a), 7b) e 7c), relativi all'utilizzo ed emissione di fatture soggettivamente inesistenti di acquisto di gasolio da parte di Max petroli Italia s.r.I., quanto alle fatture provenienti da due società bulgare, che sarebbero state mere società interposte. L'ordinanza impugnata non ha chiarito il ruolo di D'Agostino ed inoltre non risulta che le stesse fossero inesistenti. 2.9. Con il nono motivo di ricorso si contesta l'omessa motivazione in ordine al ruolo di amministratore di fatto del D'Agostino rispetto alla società Work in progress s.r.I., in relazione ai reati di cui agli artt.5 ed 8 d.lgs. n.74/2000, ritenuta società cartiera. Anche rispetto a tale società non ci sono approfondimenti sul ruolo del D'Agostino. 2.10. Anche in relazione al decimo motivo di ricorso si lamenta omessa motivazione quanto al ruolo che sarebbe stato svolto dall'indagato nella [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., società rumena, e [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., non risultando provato che le stesse siano inesistenti, per cui non si può sostenere che le fatture emesse da tali società siano soggettivamente inesistenti. 2.11. Con l'undicesimo motivo si censura l'omessa motivazione in riferimento al meccanismo della frode per l'evasione delle accise, che si sarebbe verificato attraverso la vendita del gasolio per autotrazione con applicazione delle aliquote previste per l'uso agricolo, come contestato ai capi 6) 88) e 89). Non risulta una motivazione sul ruolo di D'Agostino rispetto a queste imputazioni, ascritte solo in quanto ritenuto sodale della rappresentante legale della Max petroli Italia s.r.I., che aveva organizzato la frode. 2.12. Con il dodicesimo motivo di ricorso si contesta l'omessa motivazione in riferimento al ruolo apicale ascritto al D'Agostino, quale promotore e organizzatore, in verità correlato solo all'esistenza di una relazione interpersonale intercorsa da D'Agostino e [OSCURATO:PERSONA], co-indagata e figlia di [OSCURATO:PERSONA]. Di contro non risulta che lo stesso abbia amministrato la Max petroli Italia [OSCURATO:SOCIETA]. ed abbia cogestito il deposito. 2.13. Con il tredicesimo motivo si censura la configurabilità dell'aggravante di cui all'articolo 416-bis.1. cod. pen., per l'agevolazione del clan camorristico Moccia, non essendo possibile intendere dalla lettura dell'ordinanza custodiale quale ruolo abbia avuto D'Agostino in questa vicenda. 2.14. Con il quattordicesimo motivo di ricorso si lamenta l'omessa motivazione e l'erronea applicazione delle norme processuali in riferimento alla sussistenza delle esigenze cautelari e al rispetto del principio di adeguatezza, posto che dall'analisi dei vari episodi emerge che D'Agostino può semmai avere avuto un ruolo con riferimento alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. o alla [OSCURATO:SOCIETA]. e quindi nel solo reato di omessa presentazione della dichiarazione IVA, ma si tratta di episodi marginali, che non giustificano il provvedimento preventivo custodiale in carcere. [OSCURATO:PERSONA] 1. Va premesso che secondo il consolidato orientamento di questa Corte, il ricorso per cassazione in materia di misure cautelari personali deve riguardare esclusivamente la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione entro i limiti indicati dalla norma, con la conseguenza che il controllo di legittimità non può riferirsi alla ricostruzione dei fatti o censure che, seppure formalmente rivolte alla motivazione, si concretino in realtà nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze già prese in considerazione dal giudice di merito (v. da ultimo, Sez. 2, n. 31553 del 17/5/2017, Paviglianiti, Rv. 270628; Sez. 4, n. 18795 del 2/3/2017, Di lasi, Rv. 269884; Sez. 6, n. 11194 del 8/3/2012, Lupo, Rv. 252178; Sez. 5, n. 46124 del 8/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997). Il controllo del giudice di legittimità non concerne, dunque, né la ricostruzione dei fatti, né l'apprezzamento del giudice di merito su attendibilità delle fonti, rilevanza e/o concludenza dei dati probatori, essendo inammissibile, in questa sede, la prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito e resta circoscritto alla verifica che il testo dell'atto impugnato risponda a due requisiti che lo rendono insindacabile: l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato e l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruenza delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (cfr. Sez. 2, n. 27866 del 17/6/2019, Mazzelli, Rv. 276976; Sez. F, n. 47748 del 11/8/2014, Contarini, Rv. 261400). 2. Deve innanzitutto essere trattato, per evidente priorità logica ed argomentativa, il dodicesimo motivo, che seppure circoscritto alla critica circa il ruolo apicale attribuito a D'Agostino nell'associazione a delinquere, attiene nella sostanza alla motivazione sugli elementi di gravità indiziaria afferenti al riconoscimento di tale ruolo e della stessa fattispecie associativa. Va rigettata la pretesa insussistenza di motivazione quanto agli elementi descrittivi del ruolo di primo piano ricoperto dall'indagato nell'associazione a delinquere. Il ricorrente propone nella sostanza una prospettazione del tutto frazionata dei numerosi elementi raccolti nel corso dell'ampia indagine, che sono stati ampiamente esaminati nel provvedimento impugnato dapprima in senso generale e poi nello specifico, in riferimento all'indagato. Peraltro, anche nella prima parte della trattazione ove vengono ricostruiti i meccanismi frodatori sviluppati dal sodalizio (pagg. 3-29), i giudici della cautela indicano il coinvolgimento del D'Agostino nella falsificazione delle lettere di intenti, richiamando alcune intercettazioni, tra le quali quella del 29 marzo 2019 (pag. 13), dell'8 aprile 2019 (pag. 26), del 25 settembre 2019 (pag. 27) e sottolineano inoltre che, oltre al legame sentimentale con [OSCURATO:PERSONA] risultava coinvolto nella divisione degli utili (intercettazione del 3 maggio 2019, menzionata a pag. 29 dell'ordinanza, ed anche precedente intercettazione del 12/12/2017, menzionata a pag. 35). Nella specifica trattazione della posizione di D'Agostino (da pag. 30) viene inoltre analizzato il ruolo nelle società [OSCURATO:SOCIETA]. ed Energie e servizi s.r.I., oltre al ruolo nelle altre; in particolare è evidenziata la veste di direttore commerciale dal 14 febbraio 2018 della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. 2.1. Il motivo di ricorso è pertanto da rigettare, a fronte dell'ampio corredo argomentativo sviluppato nelle pagine successive del provvedimento impugnato, laddove è ben descritto il ruolo dell'indagato nelle specifiche società ([OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., Working in Progress s.r.I., [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.), il legame tra D'Agostino e [OSCURATO:PERSONA], in pratica soci nell'affare con la Maxpetroli, anche per la piena condivisione degli accordi intercorsi tra Coppola e [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla realizzazione del meccanismo frodatorio, attuato proprio per mezzo delle società riconducibili all'indagato (l'ordinanza sottolinea la rilevanza della intercettazione tra D'Agostino e Coppola, risalente al gennaio 2017), per il legame associativo diretto tra D'Agostino e [OSCURATO:PERSONA], evidenziato dalla presenza degli stessi alla riunione a Milano del 7 novembre 2017 (pag. 25 dell'ordinanza) e per il diretto coinvolgimento nelle fasi cruciali dell'attività dell'associazione (in tal senso i richiami al recupero del denaro contante a fine marzo 2019 e al ruolo svolto nella ricomposizione di una discussione tra Coppola e la Bettozzi nel giugno 2018, episodi specificamente esaminati nel provvedimento impugnato alle pagg. 36 e 37) 3. Il primo, secondo, terzo, quarto, quinto, sesto motivo ed il nono e decimo motivo, possono essere tutti trattati congiuntamente e non sono fondati per le ragioni sopra esposte in ordine al rigetto del dodicesimo motivo, atteso che le contestazioni proposte, in massima parte generiche e ripetitive dei motivi di riesame, propongono una visione parcellizzata del provvedimento impugnato, in riferimento ai singoli reati-fine dell'associazione a delinquere, i quali, invece, trovano coerente ricostruzione nella visione d'insieme dei risultati dell'articolata indaginisvolta, della quale l'ordinanza dà conto, valutando criticamente in ordine agli elementi probatori acquisiti al processo, in risposta alle doglianze proposte, anche facendo richiamo all'ordinanza genetica, ancor maggiormente articolata, nel pieno rispetto dei principi giurisprudenziali relativi alla motivazione in sede di riesame (cfr., per tutte, Sez. 5, n. 1304 del 24/09/2018, dep. 11/01/2019, Pedato, Rv. 275339 - 01). 3.1. Nella sostanza quindi, tutti i motivi di ricorso finiscono per sollecitare questa Corte ad una rilettura degli elementi di fatto acquisiti nel corso delle indagini preliminari, non ammissibile nella presente sede, a fronte di acquisizioni documentali, investigative e da intercettazioni di conversazioni, operate per un tempo congruo. Né va dimenticato che nel procedimento "de libertate", la valutazione del contenuto e dei risultati delle intercettazioni telefoniche e del significato delle espressioni usate anche dagli interlocutori costituiscono accertamento di fatto, riservato al giudice del merito e insindacabile in sede di legittimità, se sostenuto da motivazione congrua e logica (in tal senso, già Sez. 5, n. 6350 del 22/12/1999, dep. 16/02/2000, Cannavò, Rv. 216269 - 01). 4. Anche i motivi settimo, ottavo ed undicesimo, tutti relativi ai reati tributari ascritti all'indagato in relazione alle attività economiche, svolte dalla Maxipetroli s.r.I., possono essere trattati congiuntamente, considerata la motivazione del provvedimento impugnato in ordine al ruolo di organizzatore e promotore del meccanismo frodatorio che caratterizza la condotta partecipativa di D'Agostino. Non ha infatti rilevanza la mancanza di un formale incarico all'interno della società per poter essere chiamato a rispondere dei reati tributari, seppur definibili quali reati propri, in concorso. Infatti è stato affermato, ad esempio in riferimento al reato di cui all'art. 2 del D.Igs. n. 74 del 2000, che è configurabile il concorso nel reato di colui che - pur essendo estraneo e non rivestendo cariche nella società a cui si riferisce la dichiarazione fraudolenta - abbia partecipato a creare il meccanismo fraudolento che ha consentito all'amministratore della società, sottoscrittore della dichiarazione fraudolenta, di avvalersi della documentazione fiscale fittizia (in tal senso, Sez.3, n. 14815 del 30/11/2016, dep. 27/03/2017, Palmiero, Rv. 269650 - 01), né può dirsi impedita, quanto ai reati di emissione ed utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti, la configurabilità di un concorso dell'extraneus nel reato proprio (cfr.I Sez. 3, n. 51468 del 18/06/2018, Mori, Rv. 274208 - 01; Sez. 3, n. 10916 del 12/11/2019, dep. 01/04/2020, Bracco, Rv. 279859 - 03, non mass. sul punto). 5. Quanto al tredicesimo motivo, relativo alla sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 461-bis.1 cod. pen., osserva il Collegio che nella recente pronuncia delle Sezioni Unite, menzionata anche in ricorso e nell'ordinanza impugnata (cfr. Sez. U, n. 8545 del 19/12/2019, dep. 2020, Chioccini, Rv. 278734), è stata presa in considerazione l'aggravante di cui all'art. 7 dl. n. 152\1991, ora prevista dall'art. 416-bis.1, primo comma, cod. pen., dell'agevolazione dell'attività di un'associazione mafiosa, riconoscendone la natura soggettiva ed affermando che la stessa è caratterizzata da dolo intenzionale e che, nel reato concorsuale, essa si applica al concorrente non animato da tale scopo, che risulti consapevole dell'altrui finalità. Precisano a tale proposito le Sezioni Unite che "la funzionalizzazione della condotta all'agevolazione mafiosa da parte del compartecipe in definitiva deve essere oggetto di rappresentazione, non di volizione, aspetto limitato agli elementi costitutivi del reato, e non può caratterizzarsi dal mero sospetto, poiché in tal caso si porrebbe a carico dell'agente un onere informativo di difficile praticabilità concreta. A tal riguardo occorre accertare se il compartecipe è in grado di cogliere la finalità avuta di mira dal partecipe, condizione che può verificarsi sia a seguito della estrinsecazione espressa da parte dell'agente delle proprie finalità, o per effetto della manifestazione dei suoi elementi concreti, quali particolari rapporti del partecipe con l'associazione illecita territoriale, o di altri elementi di fatto che emergano dalle prove assunte. In presenza di tali dati dimostrativi, non potrebbe negarsi che l'agente, cui si riferisce l'art. 59, secondo comma, cod. pen., concetto ch'e comprende chiunque dia il suo contributo alla realizzazione dell'illecito, e quindi anche il compartecipe, si sia rappresentato la finalità tipizzante la fattispecie aggravata, e pur, non agendo personalmente a tal fine, abbia assicurato il suo apporto al perfezionamento dell'azione illecita, nelle forme volute dai concorrenti". 5.1. Ciò premesso, rileva il Collegio come il Tribunale ha analizzato il rapporto tra l'associazione a delinquere riconducibile ad [OSCURATO:PERSONA] - della quale faceva parte anche l'odierno ricorrente - e la criminalità organizzata, evidenziando come [OSCURATO:PERSONA] fosse il referente di [OSCURATO:PERSONA] ed analizzando i contenuti di numerose intercettazioni, in parte testualmente riprodotte, dalle quali emerge chiaramente la piena consapevolezza, da parte degli associati, incluso il D'Agostino, legato al Coppola, della partecipazione di esponenti della criminalità organizzata alle attività illecite in cui erano coinvolti.Risultano infatti, dalle conversazioni intercettate, plurimi riferimenti all'effettiva provenienza del denaro investito, alla protezione fornita dal Moccia ad un deposito gestito in Roma, nonché espliciti riferimenti alla criminalità organizzata, come nel caso della conversazione riportata a pag. 40 dell'ordinanza tra [OSCURATO:PERSONA] e la sorella, ove la prima afferma testualmente "...io dietro c'ho la camorra". Per ciò che concerne, poi, la specifica posizione del ricorrente, l'ordinanza richiama (pag. 42) la consapevolezza del coinvolgimento nell'associazione delle consorterie appartenenti alla criminalità organizzata a seguito degli investimenti finanziari effettuati dal Coppola, quale tramite del clan Moccia, in stretto legame con l'indagato, come dettagliatamente descritto alla pag. 25 dell'ordinanza. 6. Quanto, infine, all'ultimo motivo, relativo alle esigenze cautelari, va ricordato che il requisito della concretezza ed attualità del pericolo, lungi da esigere la previsione di una specifica occasione per delinquere, richiede una valutazione prognostica fondata su elementi concreti, idonei a dar conto della effettività del pericolo di concretizzazione dei rischi che la misura cautelare è chiamata a realizzare (cfr. Sez. 2, n. 11511 del 14/12/2016, dep. 2017, Verga, Rv. 269684. Conf. Sez. 5, n. 33004 del 3/5/2017, Cimieri, Rv. 271216. V. anche Sez. 3, n. 34154 del 24/4/2018, Ruggerini, Rv. 273674; Sez. 2 n. 5054 del 24/11/2020, dep.2021, Barletta, Rv. 280566; Sez. 1 n. 14840 del 22/1/2020, Oliverio, Rv. 279122). Pertanto occorre che tale valutazione prognostica sia effettuata all'esito di una valutazione prognostica fondata sulle modalità del fatto, sulla personalità del soggetto e sul contesto socio-ambientale in cui egli verrà a trovarsi, ove non sottoposto a misure e se appare probabile, anche se non imminente, la commissione di ulteriori reati, sussiste il requisito dell'attualità del pericolo anche quando l'indagato non disponga di effettive ed immediate opportunità di ricaduta (in tal senso, ex plurimis, Sez. 5 n. 11250 del 19/11/2018, dep. 2019, Avolio, Rv. 277242 - 01) 6.1. I giudici del riesame sul punto, con motivazione rispettosa di tale principio e pertanto immune da censure, hanno valutato elementi concreti (pagg. 44-45), tenuto conto della presunzione di sussistenza ed adeguatezza ex art.275 cod. proc. pen., quali il ruolo svolto dal ricorrente nella rete criminale e gli intensi legami con la criminalità organizzata, ma anche la particolare spregiudicatezza e pervicacia, confermativi dell'attualità del pericolo di ripetizione di analoghi comportamenti.Pertanto il ricorso di D'[OSCURATO:PERSONA] va rigettato ed al rigetto consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamen