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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 35904/2025

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del Tribunale di Napoli in data 16/07/2025 udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Napoli in data 16/07/2025, con la quale ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., è stata loro applicata la pena di anni cinque di reclusione ed euro 3.600,00 di multa per i delitti di detenzione illecita di armi, spaccio di sostanze stupefacenti e ricettazione; considerato che entrambi gli imputati, con distinti ricorsi tra loro perfettamente sovrapponibili, censurano la sentenza per l'omessa valutazione della circostanza secondo cui il luogo in cui sono state rivenute le armi non era nella esclusiva 4/ft disponibilità dei prevenuti e per l'omesso accertamento della concreta condotta da essi tenuta; considerato che l'art.448, comma 2-bis, cod. proc. pen. introdotto dall'art. 1, co.50, della L.n.103/2017, in vigore dal 3 agosto 2017 , in deroga ai casi di ricorso regolati dalla disciplina generale di cui all'art. 606 cod. proc. pen., delimita l'impugnazione avverso la sentenza di applicazione pena, riducendola ai soli casi tassativamente indicati che attengono ad ipotesi specifiche di violazione di legge, ammettendo il controllo di legalità solo quando siano state violate le disposizioni che riguardano l'espressione della volontà dell'imputato, il difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, l'erronea qualificazione giuridica del fatto, l'illegalità della pena o della misura di sicurezza, casi nei quali non rientrano le censure sollevate dai ricorrenti risultando altresì inammissibile il motivo di ricorso con il quale si deduce l'omessa valutazione, da parte del giudice, delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez.6, n. 1032 del 07/11/2019, Rv. 278337).

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del Tribunale di Napoli in data 16/07/2025 udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Napoli in data 16/07/2025, con la quale ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., è stata loro applicata la pena di anni cinque di reclusione ed euro 3.600,00 di multa per i delitti di detenzione illecita di armi, spaccio di sostanze stupefacenti e ricettazione; considerato che entrambi gli imputati, con distinti ricorsi tra loro perfettamente sovrapponibili, censurano la sentenza per l'omessa valutazione della circostanza secondo cui il luogo in cui sono state rivenute le armi non era nella esclusiva 4/ft disponibilità dei prevenuti e per l'omesso accertamento della concreta condotta da essi tenuta; considerato che l'art.448, comma 2-bis, cod. proc. pen. introdotto dall'art. 1, co.50, della L.n.103/2017, in vigore dal 3 agosto 2017 , in deroga ai casi di ricorso regolati dalla disciplina generale di cui all'art. 606 cod. proc. pen., delimita l'impugnazione avverso la sentenza di applicazione pena, riducendola ai soli casi tassativamente indicati che attengono ad ipotesi specifiche di violazione di legge, ammettendo il controllo di legalità solo quando siano state violate le disposizioni che riguardano l'espressione della volontà dell'imputato, il difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, l'erronea qualificazione giuridica del fatto, l'illegalità della pena o della misura di sicurezza, casi nei quali non rientrano le censure sollevate dai ricorrenti risultando altresì inammissibile il motivo di ricorso con il quale si deduce l'omessa valutazione, da parte del giudice, delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez.6, n. 1032 del 07/11/2019, Rv. 278337). P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Co
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