CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 26427/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 35088-2018 R.G. proposto da: COMUNE di [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco in carica, [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, per procura speciale allegata all'atto di costituzione di nuovo difensore, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA]', ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura civica, sita in [OSCURATO:PERSONA], alla via Sant'Anna II, [OSCURATO:PERSONA].Dir.; - ricorrente — contro [OSCURATO:PERSONA] Aldo, in giudizio di persona ex art. 86 cod. proc. civ., ed elettivamente domiciliato in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 2, presso lo studio legale dell'avv. M. Caterina GIUFFRE'; - controricorrente - avverso la sentenza n. 3462/07/2017 della Commissione tributaria regionale della CALABRIA, Sezione staccata di [OSCURATO:PERSONA], depositata in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del giorno 11/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] che: 1. In controversia avente ad oggetto l'impugnazione di un'ingiunzione di pagamento dell'ICI relativa agli anni d'imposta dal 2002 al 2005 notificata all'avv. [OSCURATO:PERSONA], con la sentenza in epigrafe indicata la CTR accoglieva l'appello proposto dal contribuente avverso la sfavorevole sentenza di primo grado della società contribuente ritenendo irregolari le notifiche dei prodronnici avvisi di accertamento in quanto effettuati «a persona qualificatasi "familiare convivente" in un luogo diverso da quello in cui avrebbe dovuto essere eseguita la notificazione, giusto certificato di residenza e stato di famiglia» prodotti in grado di appello. 2. Avverso tale statuizione il Comune di [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, cui replica l'intimato con controricorso. 3. In data 17/02/2022 l'avv. [OSCURATO:PERSONA] depositava atto di costituzione di nuovo difensore, in sostituzione del precedente difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], con allegata la relativa procura speciale. 3. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. Considerato che: 1. Va preliminarmente esaminata l'eccezione sollevata dal controricorrente di improcedibilità del ricorso per essere stato depositato a mezzo PEC presso la Cancelleria di questa Corte, prive di sottoscrizione autentica del difensore della parte ricorrente e senza attestazione di conformità sia del ricorso che dei documenti allegati (in particolare la procura alle liti). 1.1. L'eccezione è infondata e va rigettata in quanto nella specie la costituzione in giudizio è avvenuta mediante deposito di fascicolo cartaceo con attestazione di conformità di tutti gli atti trasmessi a mezzo PEC con sottoscrizione autografa del difensore della parte ricorrente (cfr. Cass., Sez. U, n. 29175 del 2020 che, in motivazione afferma che «Nell'attuale contesto - di costituzione in giudizio mediante deposito di fascicolo cartaceo - deve dunque ritenersi che l'attestazione cartacea di conformità all'originale (pure in atti in cartaceo) della procura alle liti notificata via Pec unitamente al ricorso sopperisca non già ad una causa di nullità della notificazione, ma ad una mera irregolarità non invalidante»). 2. Con il motivo di ricorso la ricorrente deduce, ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 115 e 139, primo e secondo comma, cod. proc. civ. e 7 della legge n. 890 del 1982. 2.1. Sostiene la ricorrente che gli avvisi di accertamento prodromici all'ingiunzione di pagamento impugnata erano stati correttamente notificati in via [OSCURATO:PERSONA] n. 45 di [OSCURATO:PERSONA], ove all'epoca della notifica (ottobre 2007) l'avv. [OSCURATO:PERSONA] era residente, come attestato dal certificato storico di residenza prodotto dallo stesso contribuente in grado di appello, ed ivi ricevuto da persona qualificatasi come familiare convivente; documento che la CTR non aveva correttamente valutato. 3. [OSCURATO:PERSONA] ritiene che, diversamente dalla proposta del relatore (Cass., Sez. U, n. 8999 del 2009), il ricorso, così come eccepito dal controricorrente, sia inammissibile per difetto di autosufficienza. 4. Al riguardo vanno richiamati i principi giurisprudenziali in materia, secondo cui « In applicazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, qualora sia dedotta la omessa o viziata valutazione di documenti, deve procedersi ad un sintetico ma completo resoconto del loro contenuto, nonché alla specifica indicazione del luogo in cui ne è avvenuta la produzione, al fine di consentire la verifica della fondatezza della doglianza sulla base del solo ricorso, senza necessità di fare rinvio od accesso a fonti esterne ad esso. (Nella fattispecie, relativa a un giudizio di impugnativa di delibere societarie di approvazione dei bilanci, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso perché privo di un'adeguata descrizione del contenuto dei bilanci stessi e degli atti intervenuti tra le parti, nonché dell'indicazione del fascicolo dove tali documenti sarebbero stati rinvenibili)» (Cass. n. 5478 del 2018). Principio, questo, ribadito anche da Cass. n. n. 29093 del 2018, secondo cui «I requisiti di contenuto-forma previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 366, comma 1, c.p.c., nn. 3, 4 e 6, devono essere assolti necessariamente con il ricorso e non possono essere ricavati da altri atti, come la sentenza impugnata o il controricorso, dovendo il ricorrente specificare il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata indicando precisamente i fatti processuali alla base del vizio denunciato, producendo in giudizio l'atto o il documento della cui erronea valutazione si dolga, o indicando esattamente nel ricorso in quale fascicolo esso si trovi e in quale fase processuale sia stato depositato, e trascrivendone o riassumendone il contenuto nel ricorso, nel rispetto del principio di autosufficienza. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso della società contribuente che non aveva riportato nel ricorso, nemmeno sinteticamente, la motivazione dell'avviso di accertamento, né quella degli atti istruttori sui quali l'atto impugnato in primo grado si fondava)», e, più recentemente, da Cass. n. 28184 del 2020, secondo cui «In tema di ricorso per cassazione, il principio di autosufficienza, che impone l'indicazione espressa degli atti processuali o dei documenti sui quali il ricorso si fonda, va inteso nel senso che occorre specificare anche in quale sede processuale il documento risulta prodotto, poiché indicare un documento significa necessariamente, oltre che specificare gli elementi che valgono ad individuarlo, riportandone il contenuto, dire dove nel processo esso è rintracciabile, sicchè la mancata "localizzazione" del documento basta per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, senza necessità di soffermarsi sull'osservanza del principio di autosufficienza dal versante "contenutistico". (In applicazione del predetto principio, la S. C. ha dichiarato inammissibile il ricorso con il quale era stata dedotta l'omessa pronuncia ex art.112 c.p.c. su di una domanda asseritarnente contenuta nella comparsa d'intervento, senza che, tuttavia né tale domanda, né la sentenza di primo grado fossero "localizzate" all'interno degli atti del procedimento)». Orbene, nel caso in esame, la ricorrente non si è attenuta ai suesposti principi giurisprudenziali avendo omesso di trascrivere o, quanto meno, allegare al ricorso il certificato storico di residenza del controricorrente che smentisse l'affermazione della CTR secondo cui gli avvisi di accertamento ai fini ICI erano stati notificati «in un luogo diverso da quello in cui avrebbe dovuto essere eseguita la notificazione», ovvero presso la residenza della madre del contribuente. Ed anche nell'ottica del superamento di un «eccessivo formalismo» nell'interpretazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, propugnata da Cass, sez. U, n. 8950 del 2022 alla luce dei principi contenuti nella sentenza CEDU Succi e altri c. Italia del 28 ottobre 2021, nella specie non può ritenersi sufficiente la generica indicazione contenuta nel ricorso (pag. 7) che il certificato storico del contribuente costituiva l'allegato 4 ed era stato prodotto in appello dallo stesso contribuente, senza alcun'altra specificazione circa la sua esatta localizzazione all'interno degli atti del giudizio di merito. Peraltro, l'onere di riproduzione o allegazione al ricorso od esatta localizzazione negli atti del giudizio di merito di tale certificato nel caso in esame era reso vieppiù necessaria dalla statuizione d'appello di avvenuta notifica degli avvisi di accertamento «in un luogo diverso da quello in cui avrebbe dovuto essere eseguita la notificazione». All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate come in dispositivo. P.Q.M. Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento in favore del controricorrente delle spese die presente giudizio di legittimità che liquida in euro 1.400,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario nella misura del 15 per cento dei compensi e agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a