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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 01898/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/07/2024 del [OSCURATO:PERSONA] di PAVIA Gato avvis211e-Par0 udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 28813/24 Hassan [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO che l'imputato ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che, a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990, ha applicato la pena come dallo stesso richiesta con il consenso del P.M.; che il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla erronea qualificazione giuridica, al mancato esame delle cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e al trattamento sanzionatorio; che la possibilità di ricorrere per cassazione è limitata ai casi in cui la qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione e la verifica va compiuta esclusivamente sulla base dei capi di imputazione, della succinta motivazione della sentenza e dei motivi dedotti in ricorso (Sez. 3, n. 23150 del 17/04/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275971; Sez. 6, ord. n. 3108 del 08/01/2018, Antoci, Rv. 272252) e che nel caso di specie il vizio denunziato non emerge; che, in tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge in relazione al trattamento sanzionatorio concordato fra le parti, atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, Pierri, Rv. 278337); che segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/07/2024 del [OSCURATO:PERSONA] di PAVIA Gato avvis211e-Par0 udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 28813/24 Hassan [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO che l'imputato ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che, a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990, ha applicato la pena come dallo stesso richiesta con il consenso del P.M.; che il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla erronea qualificazione giuridica, al mancato esame delle cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e al trattamento sanzionatorio; che la possibilità di ricorrere per cassazione è limitata ai casi in cui la qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione e la verifica va compiuta esclusivamente sulla base dei capi di imputazione, della succinta motivazione della sentenza e dei motivi dedotti in ricorso (Sez. 3, n. 23150 del 17/04/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275971; Sez. 6, ord. n. 3108 del 08/01/2018, Antoci, Rv. 272252) e che nel caso di specie il vizio denunziato non emerge; che, in tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge in relazione al trattamento sanzionatorio concordato fra le parti, atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, Pierri, Rv. 278337); che segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci
Sentenza Cassazione n. 01898/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris