CassazionedecretoSezione 1Decisione del 3 maggio 2026
Cassazione n. 12412/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rizzo PECdell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende- ricorrente -controMINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀALIMENTARE E DELLE FORESTE e AGEA – [OSCURATO:PERSONA], entrambi domiciliati inRoma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'[OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende ope legis- controricorrenti -avverso la sentenza n. 1296/2024 della Corte d'Appello di Na-poli, depositata il 22.3.2024.Numero registro generale 21928/2024Numero sezionale 4083/2025Numero di raccolta generale 12412/2026Data pubblicazione 03/05/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del26.11.2025 dal [OSCURATO:PERSONA].Con decreto in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], l'allora [OSCURATO:PERSONA] (Azienda diStato per gli interventi nel mercato agricolo, attualmente AGEA– Agenzia per le erogazioni in agricoltura) riconobbe alla [OSCURATO:PERSONA] «Apollo 2» S.c.a r.l. il diritto di percepire uncontributo comunitario pari ad equivalenti € 1.240.388,27 in re-lazione all'attività di trasformazione di pomodori svolta nellacampagna 1998/1999.Avuta notizia che la Procura della Repubblica presso il Tri-bunale di [OSCURATO:PERSONA], nell'ambito di indagini penali incorso, aveva disposto l'acquisizione dei documenti concernentila domanda di aiuto comunitario presentata dalla Cooperativa,[OSCURATO:PERSONA] revocò il decreto ricognitivo del diritto al contributo e di-spose il fermo amministrativo della somma non ancora erogata,in applicazione dell'art. 7, comma 3, del Regolamento CE 16.4.1997, n. 661.[OSCURATO:PERSONA] impugnò la revoca del decreto davanti alTribunale [OSCURATO:PERSONA] del Lazio, che di-chiarò il proprio difetto di giurisdizione in favore del giudice or-dinario.Riassunto quindi il processo davanti al Tribunale di SantaMaria [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e del Ministero attualecontroricorrente, la Cooperativa chiese la condanna dei conve-nuti al pagamento del contributo e al risarcimento dei danni,previo accertamento dell'illegittimità del rifiuto opposto all'ero-gazione.Il Tribunale, all'esito dell'istruttoria svolta mediante as-sunzione di testimoni ed esperimento di c.t.u., rigettò tutte leNumero registro generale 21928/2024Numero sezionale 4083/2025Numero di raccolta generale 12412/2026Data pubblicazione 03/05/2026domande dell'attrice, con sentenza che venne impugnata dallaCooperativa davanti alla Corte d'Appello di Napoli, la quale ri-gettò a sua volta, nel merito, il gravame.Contro la sentenza della Corte territoriale la Cooperativaha proposto ricorso per cassazione articolato in sei motivi.Il Ministero ed AGEA si sono difesi con controricorso.A seguito di proposta di definizione del giudizio, formulatada questa Corte ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c. e ritualmentecomunicata alle parti, la ricorrente ha depositato istanza per ladecisione del ricorso, depositando poi memoria illustrativa neltermine di legge anteriore alla data fissata per la trattazione incamera di consiglio ai sensi dell'art. 380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Secondo la classificazione che ne propone la stessa ri-corrente, i primi quattro motivi di ricorso si distinguono perché«concernenti gli aspetti processuali».Essi sono così rubricati:1.1. «Error in procedendo. Violazione o falsa applicazionedell'art. 112 e 348-bis c.p.c. In relazione all'art. 360, comma 1,n. 3 c.p.c. Sintesi del motivo: il Giudice di Appello (come quellodi primo grado) non si pronunzia sulla domanda come avanzatain primo grado e riproposta in appello e non si pronunzia – di-chiarandolo inammissibile – sulla prima parte del primo motivodi impugnazione, ma esclusivamente in ordine alla legittimità,alla data del 1999, del provvedimento di fermo»;1.2. «Error in procedendo. Violazione o falsa applicazionedell'art. 112 c.p.c. In relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.Sintesi del motivo: il Giudice si pronunzia, esclusivamente, circala eventuale mancata debenza degli interessi e delle rivaluta-zioni con decorrenza dal 1999 e del risarcimento del danno, maNumero registro generale 21928/2024Numero sezionale 4083/2025Numero di raccolta generale 12412/2026Data pubblicazione 03/05/2026non sulla debenza del contributo in quanto sussistenti i relativirequisiti e condizioni»;1.3. «Error in procedendo. Violazione o falsa applicazionedell'art. 2697 [c.c.] e [dell'art.] 115 c.p.c. Manifesta ingiustiziain relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. Sintesi del Motivo:la Corte erra quando attribuisce rilievo negativo contro il ricor-rente – ritendo che fosse un proprio onere il relativo deposito –alla circostanza che non risulti provata la definitività delle sen-tenze di prescrizione depositate dal ricorrente in primo grado»;1.4. «Error in procedendo. Violazione o falsa applicazionedell'art. 2697 [c.c.] e [degli art.] 115 e 345, comma 3, c.p.c. Inrelazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. Sintesi: la Corte(pag. 6) erroneamente non ammette, in appello la produzione,per la prima volta, della sentenza con attestazione di passaggioin giudicato».2. Questi motivi sono inammissibili, come già rilevato emotivato nella proposta di definizione ai sensi dell'art. 380-bisc.p.c.2.1. Il primo e il secondo motivo contestano alla Corted'appello di essersi limitata a pronunciarsi sulla legittimità dellarevoca del decreto, mentre la domanda proposta era volta adottenere anche l'accertamento del diritto e la condanna dell'entecompetente al pagamento del contributo.Sennonché le censure non colgono l'intera ratio decidendidella sentenza impugnata, perché la Corte d'Appello di Napoliha comunque analizzato il merito della lite ed ha osservato chela sentenza penale non era di assoluzione, ma di prescrizione,affermando che tale decisione non era idonea a comprovare chela controversia fosse stata «composta», come richiede l'art. 7,terzo paragrafo, del Reg. CE n. 661/1997.Numero registro generale 21928/2024Numero sezionale 4083/2025Numero di raccolta generale 12412/2026Data pubblicazione 03/05/20262.2. Il terzo e il quarto motivo si concentrano sulla ritualitàdella produzione in giudizio delle sentenze penali di prosciogli-mento per prescrizione dei reati e delle relative attestazioni diirrevocabilità, che è stata negata dalla Corte territoriale.Anche questi motivi sono inammissibili, perché irrilevanti,dal momento che non colgono l'essenziale ratio decidendi dellasentenza impugnata, basata sull'affermazione che le sentenzedi prescrizione dei reati, anche se correttamente acquisite, nonsono idonee a fare ritenere superato l'impedimento posto dalcitato art. 7 del Reg. CE n. 661/1997.3. Il quinto e il sesto motivo di ricorso sono invece volti acontestare, sul piano sostanziale, proprio l'affermazione dellaCorte territoriale secondo cui soltanto una sentenza penale diassoluzione avrebbe potuto integrare gli estremi della «contro-versia … composta» ai sensi della norma comunitaria e, quindi,consentire l'accoglimento della domanda della Cooperativa.I due motivi sono così rubricati:3.1. «Error in iudicando. Violazione o falsa applicazionedell'art. 48(sic) della Costituzione e dell'art. 7, terzo comma, delregolamento CE 16.4.1997, n. 661/97 in relazione all'art. 360,comma 1, n. 3 c.p.c. Sintesi del Motivo: la Corte interpreta er-roneamente il contenuto della disposizione di cui all'art. 7 terzocomma del Regolamento CE 16 aprile 1997 n. 6612697, rica-vandone una regola non prevista dalla norma stessa e, comun-que – nella sua interpretazione – in contrasto con il principio dipresunzione di innocenza di cui all'art. 48 (sic) Costituzione»;3.2. «Error in iudicando. Violazione o falsa applicazionedell'art. 2697 c.c. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5c.p.c. Sintesi: erra la Corte di Appello laddove fonda la sua va-lutazione su un elemento fattuale smentito per tabulas e cioèsulla mancata conoscenza della sorte delle imputazioni di cui alNumero registro generale 21928/2024Numero sezionale 4083/2025Numero di raccolta generale 12412/2026Data pubblicazione 03/05/2026capo 20 e 22 di imputazione, dal momento che per questi èintervenuta la prescrizione con sentenza precedente della Tri-bunale di Roma n. 17195/2006».4. Questi motivi, contrariamente a quanto ipotizzato nellaproposta di decisione ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., sono fon-dati.4.1. L'art. 7, terzo paragrafo, dell'allora vigente Reg. CEn. 661/1997 disponeva che «In caso di irregolarità comprovateo presunte e qualora sia stata avviata un'indagine amministra-tiva o giudiziaria circa la fondatezza della domanda d'aiuto, leautorità competenti possono rifiutare di attribuire il quantitativooggetto di contestazione sino a che la controversia non sia statacomposta».Nel caso di specie l'[OSCURATO:PERSONA], che aveva decretato la spet-tanza del contributo, revocò il proprio provvedimento e disposeil fermo amministrativo della somma non ancora versata per«presunte» irregolarità oggetto di una «avviata … indagine …giudiziaria». La vicenda penale si risolse con le citate sentenzedi proscioglimento per prescrizione dei reati, il che non significacerto che le irregolarità «presunte» siano state escluse. Tutta-via, se l'occasione del rifiuto di versare l'aiuto comunitario erastata l'«avviata … indagine … giudiziaria», con la definizione deiprocessi penali quella occasione doveva intendersi ormai supe-rata.La chiusura della vicenda penale senza sentenze di asso-luzione o di condanna che facciano stato ai sensi dell'art. 654c.p.p. non può che lasciare impregiudicato l'accertamento, da-vanti al giudice civile, del diritto della Cooperativa ricorrente allapercezione del contributo. La Corte territoriale, nella sentenzaimpugnata, ha invece statuito che non essendoci stata «l'asso-luzione nel merito del legale rappresentante della Cooperativa eNumero registro generale 21928/2024Numero sezionale 4083/2025Numero di raccolta generale 12412/2026Data pubblicazione 03/05/2026del suo “titolare di fatto”» non potrebbe ormai più dirsi «com-posta» la «controversia» che determinò il rifiuto di erogarel'aiuto comunitario.Ma non può essere questa la corretta interpretazione delloart. 7, terzo paragrafo, del Reg. CE n. 661/1997, perché in talmodo si renderebbe definitivo un diniego basato su un sospettodi irregolarità mai vagliato da un giudice: non dal giudice pe-nale, per l'intervenuta prescrizione dei reati, né dal giudice ci-vile, posto che questo si limiterebbe (e così ha fatto nel caso dispecie la Corte territoriale) a constatare l'assenza di una asso-luzione con sentenza irrevocabile.[OSCURATO:PERSONA] sostiene di avere diritto al contributo, inpresenza dei presupposti di legge e in assenza di irregolarità.Erra la ricorrente nell'invocare a suo vantaggio «il principio dipresunzione di innocenza di cui all'art. 48 Costituzione» (recte:art. 27, comma 2, Cost. e art. 48 della Carta dei Diritti fonda-mentali dell'Unione europea). Infatti, il riconoscimento o il di-niego del diritto all'aiuto comunitario è questione che non at-tiene all'accertamento della responsabilità penale.Ben può essere che «l'assenza dei presupposti per l'ero-gazione del contributo, e quindi la piena legittimità del decreton. 1609/1999 risult[i] ampiamente dagli accertamenti di poliziagiudiziaria che hanno condotto all'avvio di vari procedimenti pe-nali», come si afferma nel controricorso; e ciò anche a prescin-dere dalla rilevanza penale dei fatti costituenti «irregolarità» aisensi e ai fini dell'art. 7, terzo paragrafo, del reg. CE n. 661/1997. Ma è appunto questo che dev'essere accertato nel pre-sente processo, ovverosia l'esistenza o meno delle «irregola-rità», nozione assai più ampia e indefinita rispetto alle fattispe-cie penali; ciò che invece non è stato fatto dalla Corte d'appello,la quale non ha neppure preso in considerazione gli esiti dell'i-Numero registro generale 21928/2024Numero sezionale 4083/2025Numero di raccolta generale 12412/2026Data pubblicazione 03/05/2026struttoria (testi e c.t.u.) svolta dal giudice di primo grado, nétantomeno i documenti prodotti dalle parti.4.2. Anche l'affermazione in sentenza che «nulla si sa» deldelitto di falso indicato in un capo di imputazione «quale mezzoper la realizzazione della tentata truffa» – affermazione oggettodi specifica censura con il sesto motivo – non fa altro che riba-dire il dato, pacifico, della mancanza di una sentenza penalevincolante per il giudice civile. Ma proprio tale assenza imponea quest'ultimo di fare il suo accertamento ed esprimere il suogiudizio sull'esistenza delle «irregolarità» e, quindi, sul diritto omeno della Cooperativa di ricevere l'aiuto comunitario che erastato decretato in suo favore.La disposizione contenuta nell'art. 7, terzo paragrafo, delReg. CE n. 661/1997 va dunque intesa nel senso che le «irre-golarità comprovate o presunte» giustificano (e anzi impongonoall'autorità dello Stato membro) il rifiuto dell'erogazione delloaiuto comunitario, ma tale rifiuto, in caso di «irregolarità … pre-sunte», non può che essere soltanto temporaneo, in attesa cheesse siano «comprovate» o smentite; il che, «qualora sia stataavviata un'indagine amministrativa o giudiziaria circa la fonda-tezza della domanda d'aiuto», risulterà nel momento in cui larelativa «controversia» sarà «composta» da un accertamentodefinitivo.Nel caso di specie, per come si è svolta la vicenda proces-suale (anche con il giudicato interno sulla giurisdizione del giu-dice ordinario, affermato dai giudici del merito e qui non conte-stato), tale accertamento avrebbe dovuto essere svolto dallaCorte d'appello, che invece ha ritenuto preclusiva la mancanzadi una sentenza penale di assoluzione piena, pur in mancanzaanche di una sentenza di condanna.Numero registro generale 21928/2024Numero sezionale 4083/2025Numero di raccolta generale 12412/2026Data pubblicazione 03/05/20265. In definitiva, accolti il quinto e il sesto motivo di ricorsoe dichiarati inammissibili i rimanenti motivi, la sentenza impu-gnata viene cassata con rinvio alla medesima Corte d'Appello diNapoli, perché provveda, in diversa composizione, a decidere lacausa sulla scorta di quanto sopra enunciato circa la correttainterpretazione dell'art. 7, terzo paragrafo, del Reg. n. 661/1997 e a regolare le spese anche del presente giudizio di legit-timità. P.Q.MLa Corte:accoglie il quinto e il sesto motivo di ricorso, dichiarainammissibili i restanti motivi, cassa la sentenza impugnata erinvia alla Corte d'Appello di Napoli perché decida, in diversacomposizione, anche sulle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26.11.2025.Il PresidenteGuido MERCOLINO