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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 30 maggio 2023

Cassazione n. 33613/2023

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a seguente ORDINANIZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] A NAPOLI avverso la sentenza in data 22/04/2022 della [OSCURATO:PERSONA]- GNA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; a seguito di procedura de plano; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del proprio difensore, ricorre avverso la sentenza del 22/04/2022 della Corte di appello di Bologna che ha applicato la pena indicata dalle parti, così come da loro determinata con l'accordo raggiunto ai sensi dell'art. 599-bis cod.proc.pen..

1.1. Con un unico motivo deduce il vizio di motivazione.

In particolare, secondo il ricorrente la Corte di appello non avrebbe assolto all'obbligo di motivazione in relazione alla scelta del materiale probatorio.

Aggiunge che la pena risulta sproporzionata; che la Corte di appello ometteva di riconoscere la sospensione condizionale della pena pur in presenza dei presupposti oggettivi e soggettivi a tal fine richiesti.

2. Ciò premesso, il ricorso è inammissibile perché propone questioni non consentite e perché manifestamente infondato.2.1.

Sotto il primo profilo, in presenza di una sentenza pronunciata a seguito di rinuncia ai motivi di ricorso, si deve richiamare il consolidato insegnamento della Corte di cassazione secondo il quale «in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc.pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giuckce, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. peri, e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge», (Sez. 1, Sentenza n. 944 del 23/10/2019 Cc., dep. 13/01/2020, Rv. 278170).

Il motivo in esame si pone, dunque, al di fuori delle ipotesi per cui è consentito il ricorso per cassazione avverso una sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis, cod.proc., nella parte in cui si duole dell'omessa motivazione con riguardo alla responsabilità, alla scelta del materiale probatorio e alla misura del trattamento sanzionatorio.

2.2. La denuncia di omessa motivazione con riguardo alla sospensione condizionale della pena è, invece, manifestamente infondata, atteso che la Corte di appello ha motivato sul punto e ha negato il beneficio in ragione di una prognosi sfavorevole fondata sulla pericolosità resa evidente dalle modalità del fatto.

La presenza della motivazione rende manifestamente infondata la censura di omessa motivazione.

Tutte le ulteriori argomentazioni si risolvono in una prospettiva di merito il cui esame è precluso alla Corte di legittimità.

3. Quanto esposto porta alla declaratoria di inammissibilità del ricorso e a ciò segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 30 maggio 2023 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANIZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] A NAPOLI avverso la sentenza in data 22/04/2022 della [OSCURATO:PERSONA]- GNA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; a seguito di procedura de plano; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del proprio difensore, ricorre avverso la sentenza del 22/04/2022 della Corte di appello di Bologna che ha applicato la pena indicata dalle parti, così come da loro determinata con l'accordo raggiunto ai sensi dell'art. 599-bis cod.proc.pen.. 1.1. Con un unico motivo deduce il vizio di motivazione. In particolare, secondo il ricorrente la Corte di appello non avrebbe assolto all'obbligo di motivazione in relazione alla scelta del materiale probatorio. Aggiunge che la pena risulta sproporzionata; che la Corte di appello ometteva di riconoscere la sospensione condizionale della pena pur in presenza dei presupposti oggettivi e soggettivi a tal fine richiesti. 2. Ciò premesso, il ricorso è inammissibile perché propone questioni non consentite e perché manifestamente infondato.2.1. Sotto il primo profilo, in presenza di una sentenza pronunciata a seguito di rinuncia ai motivi di ricorso, si deve richiamare il consolidato insegnamento della Corte di cassazione secondo il quale «in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc.pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giuckce, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. peri, e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge», (Sez. 1, Sentenza n. 944 del 23/10/2019 Cc., dep. 13/01/2020, Rv. 278170). Il motivo in esame si pone, dunque, al di fuori delle ipotesi per cui è consentito il ricorso per cassazione avverso una sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis, cod.proc., nella parte in cui si duole dell'omessa motivazione con riguardo alla responsabilità, alla scelta del materiale probatorio e alla misura del trattamento sanzionatorio. 2.2. La denuncia di omessa motivazione con riguardo alla sospensione condizionale della pena è, invece, manifestamente infondata, atteso che la Corte di appello ha motivato sul punto e ha negato il beneficio in ragione di una prognosi sfavorevole fondata sulla pericolosità resa evidente dalle modalità del fatto. La presenza della motivazione rende manifestamente infondata la censura di omessa motivazione. Tutte le ulteriori argomentazioni si risolvono in una prospettiva di merito il cui esame è precluso alla Corte di legittimità. 3. Quanto esposto porta alla declaratoria di inammissibilità del ricorso e a ciò segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30 maggio 2023 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 33613/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris